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Domande & Risposte (FAQ)

In questa pagina proviamo ad anticipare le risposte alle Vostre domande più frequenti, in modo chiaro, semplice e rapido. Consultate le diverse categorie di argomenti e cercate la domanda che più soddisfa le Vostre esigenze. Se non siamo riusciti ad anticipare le Vostre richieste contattateci direttamente inviandoci le Vostre domande.
Siamo a Vostra disposizione!
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 10/09/2007 ¬
D: Sono il Presidente di una giovane associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale. Per un torneo abbiamo ricevuto degli sponsor ma non sappiamo come fare loro una regolare ricevuta fiscale e non sappiamo poi se abbiamo delle imposte da pagare (leggendo mi è sembrato di capire che essendo una manifestazione, non devo pagare tasse se rientra nelle 2 manifestazioni annuali).
Chiedevo un aiuto sul metodo di fare ricevute agli sponsor e sul comportamento successivo.
R: Si tratta di un provento commerciale per il quale va emessa fattura, quindi come prima cosa l'associazione sportiva deve dotarsi di partita iva.
E' pur vero che un'associazione sportiva dilettantistica può organizzare fino a due eventi per finanziare la propria attività in esenzione di imposte ma si parla di IRES, non di iva che comunque va versata nei modi previsti a seconda del regime scelto.
Il dotarsi di partita iva comporta poi una serie di "problemi" sui quali interrogarsi es opzioni per leggi agevolative fiscali, iscrizione registro Coni ecc. come vede molte volte nel navigare a vista si scorge solo la punta dell'iceberg.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 06/09/2007 ¬
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di tali oneri, è legale che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un importo così elevato?
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti per il cambio di destinazione di uso.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 06/09/2007 ¬
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di tali oneri, è legale che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un importo così elevato?
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti per il cambio di destinazione di uso.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/07/2007 ¬
D: Io sono impiegata presso una società per azioni full time, ma a livello amatoriale 3 volte a settimana da marzo di quest'anno insegno in un centro fitness.
Il centro mi ha proposto da settembre 2007 il pagamento con assegno, firmando un contratto e mi ha detto che sono compensi percepiti da associazione sportiva dilettantistica e che come tasse vanno in REDDITI DIVERSI (non supero i 5000 euro l'anno).
Io tutti gli anni faccio il 730 presso il mio datore di lavoro, volevo sapere se anche l'anno prossimo potrò farlo, se quei soldi si andranno ad assommare al mio stipendio (e quindi pagherò le tasse anche su quelli) e se i due lavori sono compatibili o meno.
R: Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica come è probabile e consigliabile che sia stato fatto, tali compensi non vanno dichiarati fino ad un importo di 7.500 euro annui su base di anno solare e quindi lei può senza problemi continuare a compilare il modello 730 senza la compilazione di altri quadri di reddito.
Se questi non compensi non fossero di tale natura bisogna considerare in effetti la compilazione del quadro consigliato, al limite mi faccia sapere.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 28/06/2007 ¬
D: Siamo due ragazzi e stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di chiedere al comune la gestione di un impianto sportivo, pensavamo a tal proposito di costituire un associazione sportiva dilettantistica; a tal proposito abbiamo letto che i soci non posssono percepire utili. Voi cosa ci consigliate, dato che oltre desiderosi di insegnare lo sport che per anni abbiamo praticato noi vorremo provare a ricavare un utile.
R: Gli impianti sportivi sono affidati preferibilmente alle associazioni sportive dilettantistiche come da legge 289/2002 cd. finanziaria 2003 se regolarmente costituite e e affiliate al Coni.
Le associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire utili, ma possono pagare compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro in totale esenzione di imposte, fino a 25.000 euro con rit. di imposta del 20% circa e solo dopo i 25.000 euro tassazione ordinaria.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 19/06/2007 ¬
D: Stiamo per aprire un circolo per associazione sportiva, affiliati ad una Federazione Nazionale di Gioco a carte di Burraco, senza scopo di lucro a livello dilettantistico e ricreativo.
Nel circolo vorremmo instaurare un piccolo bar e un punto ristoro da adibire ai soli soci del circolo.
Sarebbe cosa gradita essere informati su quello che sarebbero i nostri compiti a livello fiscale di igiene e sicurezza insomma la normativa da rispettare per non avere guai.
R: L'apertura di un piccolo bar per soci solitamente porta guai per lo meno di tipo contabile.
Infatti si tratta di attività commerciale per la quale occorre dotare la associazione sportiva di partita iva, (non è sostenibile a nostro avviso che l'attività istituzionale solitamente decommercializzata possa comprendere la somministrazione).
Il fatto che la somministrazione sia diretta ai soli soci eventualmente pone al riparo da adempimenti di tipo autorizzativo comunale, sempre che non si voglia acquisire una autorizzazione commerciale di somministrazione nel qual caso entrano in gioco anche gli adempimenti di autorizzazione sanitaria.
Detto ciò consideriamo che l'apertura di un bar è l'ultimo dei problemi nella fase di fondazione di una associazione sportiva dilettantistica vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle clausole di atto costitutivo e statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative alle associazioni.
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 01/06/2007 ¬
D: Quali sono i passaggi guiridico-fiscali che una cooperativa sociale (onlus, e il cui fine principale è la cura del disagio di minori a rischio e quindi la prevenzione della delinquenza minorile mediante anche la pratica sportiva) deve approntare per allestire una scuola calcio???
Bisogna rivedere la previsione statutaria se tale attività non è inserita?
B isogna procedere all'affiliazione CONI, e poi FIGC?
R: L'attività sportiva dilettantistica è consentita anche alle cooperative, ma per l'affiliazione al coni occorre inserire una serie di requisiti all'interno dello statuto, che potrebbero nel vs. caso modificare profondamente lo stesso. Non è d'altra parte possibile allestire una scuola calcio iscritta alla figc senza iscrizione al coni.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/05/2007 ¬
D: Una squadra di calcio a.s.d. vuole cedere il titolo sportivo: di cosa si tratta? Chi può acquisirlo? Una volta acquisito come si gestisce e a cosa serve? Quali sono gli aspetti contrattuali e fiscali della cessione dei titoli sportivi? Cosa deve fare il potenziale acquirente del titolo sportivo?
R: Il titolo sportivo in sè non è cedibile, si tratta di un diritto acquisito a partecipare ad un determinato campionato.
Il fatto che non sia cedibile in modi ordinari non significa che tale titolo non abbia valore e possano essere messe in opera strategie per fare in modo che una compagine di serie inferiore possa acquisire il diritto a disputare la categoria superiore, derivante da titolo sportivo di altra associazione.
I piani sui quali muoversi sono di due tipi: fiscale e federale.
Ulteriori approfondimenti sono presenti nella pubblicazione in vendita nel nostro sito "Attribuzione a terzi del titolo sportivo" o direttamente come consulenza a pagamento.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 03/05/2007 ¬
D: Mio figlio di 11 anni pratica sport a livello agonistico: kart. Alcuni suoi coetanei posseggono la partita iva come sportivo atleta professionista minorenne, in modo da poter fatturare gli importi percepiti dagli sponsor. Come devo fare per ottenerla? Alla direzione delle entrate della mia zona non ne sanno nulla.
R: Non ritengo sia prevista la figura dell'atleta professionista minorenne, ed in questo tendo a dar ragione all'ufficio entrate della sua zona, molto probabilmente i coetanei di suo figlio sono piloti di un team che ha organizzato la propria attività come associazione sportiva dilettantistica potendo così fatturare gli importi percepiti dagli sponsor e poter accedere alle agevolazioni previste dalle norme in primis legge 398/91 e seguenti.
Il discorso è approfondito in alcune faq all'interno del sito tuttavia se lo ritiene mi ricontatti per un approfondimento.
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 02/04/2007 ¬
D: Potresti spiegarmi in semplici parole cosa significhi e che obblighi comporti essere una "associazione sportiva dilettantistica priva di responsabilità giuridica"?
R: Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute cioè che non hanno fatto richiesta di ottenere la personalità giuridica, condizione normale per le associazioni sportive (il non riconoscimento).
Obblighi oltre a quello di avere un atto ed uno statuto registrato sono quelli di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario e nel caso sia sia in possesso di partita iva la compilazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi, e la tenuta di registri, dove annotare i proventi cpommerciali.
L'argomento però è molto vasto e merita un ulteriore approfondimento disponibile anche nelle precedenti faq di Olimpia gest sport.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 23/03/2007 ¬
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante, senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze) che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti, ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta dal Comune di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati ed idonei, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 23/03/2007 ¬
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante, senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze) che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti, ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta dal Comune di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati ed idonei, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 14/03/2007 ¬
D: Una associazione sportiva dilettantistica gestisce un bar aperto al pubblico. Il bar è gestito da soci della associazione che prestano la loro opera gratuitamente. Si chiede:
  • Tali soci devono iscriversi alla gestione commercianti dell'inps?
  • L'associazione può determinare il reddito di tale attività ai sensi della legge 398/91?
  • L'associazione è obbligata ad emettere lo scontrino per le somministrazioni del bar?
R: In risposta al suo quesito si osserva:
  • se questi soci non hanno coperture previdenziali (pensionati, dipendenti, autonomi) l'inps o l'istituto previdenziale deputato (ENPALS?) potrebbe non credere alla gratuità dell'opera
  • il reddito di natura commerciale può essere determinato ai sensi della legge 398/91 in questo caso l'iva sarà versata la 50%
  • il fatto che il locale sia aperto al pubblico vi obbliga a fornirvi di registratore di cassa ed ad emettere scontrino.
Suggerisco di approfondire le norme relative all'abilitazione ex REC.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/02/2007 ¬
D: Vorrei costituire un'associazione sportiva calcistica dilettantistica. Quali adempimenti devo rispettare? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza ampia nell'argomento ma desidererei un vostro aiuto in merito. Come fare ad iscriversi nel registro delle associazioni del Coni? Ho un po' di confusione.
R: Sinteticamente gli adempimenti sono
  1. Atto Costitutivo e statuto
  2. Registrazione presso ufficio entrate
  3. Eventuale opzione per norme agevolative nel caso nel quale la associazione svolga attività commerciale e attribuzione di partita iva presso ufficio entrate
  4. Registrazione coni tenendo conto che tale registrazione è necessaria per le agevolazioni fiscali,e che lo statuto deve tassativamente prevedere una serie di clausole
Per altre informazioni ulteriori ci contatti
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 29/03/2006 ¬
D: Vorrei delucidazioni in merito all’articolo 51 delle N.O.I.F. ed in particolare alla modalità di redazione della classifica: nel caso di parità di punti conquistati, al termine del campionato, a cosa bisogna fare riferimento? La norma cita la differenza reti: ciò vale, eventualmente, anche laddove si tratti di individuare l’entità quinta classificata (nella fattispecie l’attribuzione del 5° posto consentirebbe al sodalizio sportivo di accedere allo spareggio per i play off [non ai play off direttamente]?
R: L’articolo 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) detta la disciplina per la formazione delle classifiche di tutti i Campionati agonistici gestiti dalla F.I.G.C., allorquando siano in palio titoli sportivi.
Laddove la classifica, in ragione del riferimento ai punti conquistati, non identifichi automaticamente le società (associazioni) che acquisiscono il titolo sportivo in palio (la promozione alla categoria superiore oppure la permanenza nella stessa categoria oppure l’accesso a fasi successive, quali i play off, i play out o fasi finali nazionali) si farà luogo all’applicazione:
del punto 3 dello stesso articolo 51 che così recita : “Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore…..”
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si applicherà il punto 4 dello stesso articolo che prevede preliminarmente il ricorso alla cosiddetta classifica avulsa ovvero ad una speciale graduatoria compilata tenendo conto esclusivamente degli esiti degli incontri diretti, così come avvenuti nel corso del Campionato, tra le squadre interessate.
Esemplificando: laddove vi sia in palio un unico titolo (in ipotesi: l’assegnazione del 5° posto che da diritto ad effettuare lo spareggio per i play off) e due sole squadre occupino (in quanto a parità di punti) quella posizione, al fine di definire a chi competa il diritto ad essere classificato alla posizione appetita (il 5° posto) si procederà ad uno spareggio tra le stesse due squadre, con le modalità di cui al punto 3: la vincente acquisirà in tal modo il titolo (cioè potrà partecipare allo spareggio per i play off).
Se, a pari merito al 5° posto fossero identificate invece tre squadre, si procederebbe preliminarmente alla formazione di una classifica avulsa tra le stesse tre squadre identificate (tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti [Bianchi – Rossi 2-0 ; Rossi – Verdi 3-2 ; Verdi – Bianchi 1-1 = classifica avulsa : Bianchi punti 4, Rossi punti 3, Verdi punti 1. Agli esiti della stessa classifica avulsa, Verdi verrebbe esclusa in quanto peggior classificata e lo spareggio verrebbe effettuato tra Bianchi e Rossi], b) – in caso di parità di punti anche agli esiti della classifica avulsa – della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri [Bianchi – Rossi 3-0 ; Rossi – Verdi 1-0 ; Verdi – Bianchi 2-1. Agli esiti della classifica avulsa, Bianchi, Rossi e Verdi vanterebbero 3 punti cadauna, riscontro che non varrebbe a differenziare le squadre tra loro, come richiesto; si procederebbe in tal caso al computo della differenza reti negli stessi incontri, con i seguenti risultati : Bianchi [4 reti fatte – 2 subite] = + 2 reti ; Verdi [2 reti fatte – 2 subite] = 0 ; Rossi [1 rete fatta – 3 subite] = - 2 reti. Secondo quanto esposto, Rossi verrebbe esclusa in quanto dotata dei riscontri peggiori e lo spareggio verrebbe effettuato tra Bianchi e Verdi]).
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 16/09/2005 ¬
D: Mio figlio 17enne deve tesserarsi (per la prima volta) con una società di calcio di Serie D. Esiste un “modello” di contratto ufficiale società/calciatore predisposto dalla L.N.D.? E’ pubblicato in internet? od allegato ad un Comunicato Ufficiale? Si possono inserire clausole relative a “premi in denaro”? (esempio: se il calciatore disputa n…..partite da titolare durante la stagione oppure se la squadra raggiunge una determinata posizione in classifica a fine campionato)
R:

Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) , così come riformulato e vigente , individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.

Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere, su apposito modulo , accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta , i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali …..”.

Per quanto sopra esposto , il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e , nell’ambito degli stessi , esclusivamente quanti siano maggiorenni.

Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale , i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile , Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..

Con la ristrutturazione di detto articolo 94 ter delle N.O.I.F. , la F.I.G.C. dettò norme cogenti in termini di accordi economici , nel tema , identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : nella fattispecie , con il comma 4 stabilì che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione.
Per la stipula degli accordi economici di cui trattasi , i sodalizi sportivi obbligati dovranno , a pena di nullità , utilizzare , previo approvvigionamento presso il Comitato Interregionale o le Divisioni [Calcio Femminile o Calcio a 5] della L.N.D., in originale (non è consentito l’uso , in proposito , di fotocopie) l’apposito modello , a carta chimica (ovvero autoricopiante) , in tre esemplari , così come licenziato dalla F.I.G.C./L.N.D.  , di cui si riproduce , di seguito , copia .

E’ opportuno rendere noto , circa il modello così come riprodotto ed in dotazione alle entità sportive sopra menzionate , che lo stesso reca , all’articolo 4 , disposizioni attualmente non più in vigore , in quanto abrogate ed all’articolo 3 , comma 2 disposizioni oggetto di successivo ,corposo , emendamento , operato (il tutto) con Comunicato Ufficiale n. 222/A della F.I.G.C. , pubblicato in Roma il 13 giugno 2005.

 

ACCORDO ECONOMICO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto segue:

Società Sede N° P. IVA

rappresentata da qualifica

Cognome e Nome del Calciatore/Calciatrice

Data e Luogo di Nascita Cod. Fisc

Domicilio Matricola F.I.G.C

Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di

calciatore/calciatrice non professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività

nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno

escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.

Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra

un importo annuo lordo di Euro ( ),

nel rispetto dei massimali previsti all’art, 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)

Oppure, in via alternativa e non concorrente, -

Euro giornalieri ( ),

a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;

Euro giornalieri ( ),

a titolo di rimborso forfetario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;

Euro giornalieri ( ),

per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4.

Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..

Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..

Ove la Società si rendesse ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice è autorizzato, decorso il tempo previsto dall’art. 94 ter, punto 11 NOIF e senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del soddisfacimento delle sue pretese.

Art. 4- Il calciatore/la calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della L.N.D.

Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corresponsioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al termine del mese di maturazione.

Art. 6 - Ove nell’accordo economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza.

Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate.

Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.

Art. 8 - Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra L.N.D. e .A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.

Luogo e data

 

 

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano  specificatamente.

 

N.B. - Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura della Società o del calciatore/calciatrice, rispettivamente

presso il Comitato Interregionale (Via Po, 36- 00198 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia, 35/b - 00198 Roma) della L.N.D, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora  la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.

1 - COPIA PER IL DEPOSITO FEDERALE

ALLEGATO: fac-simile dell'accordo economico in formato PDF.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 16/09/2005 ¬
D: La nostra società ha optato per il regime speciale legge 398/91.
I proventi relativi a pubblicità, effettuata durante il campionato di basket, attraverso l'esposizione di cartelloni pubblicitari durante lo svolgimento delle partite, costituiscono ricavi di tipo commerciale e quindi sono soggetti all'IRES con il coefficiente di redditività del 3%?
R: Sembra che il comportamento adottato sia corretto.
A livello di IVA occorre invece verificare se i cartelli sono riferiti allo sponsor principale perchè in questo caso vengono attratti alla sponsorizzazione pagando il 90% di IVA in luogo del 50% normalmente applicato in questi casi.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo, “ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali e scuole calcio senza fini di lucro praticanti attività addestrativa, attività fisico - motoria e l’insegnamento della pratica sportiva connessa al tipo di impianto sportivo richiesto”. Alla gara hanno partecipato due associazioni sportive: una ha avuto la gestione di tale impianto per oltre 10 anni ed è oggi iscritta a partecipare al Campionato di terza categoria dilettanti, mentre la seconda è stata costituita nel 2004, pertanto non riveste nemmeno la qualifica di “Scuola Calcio”, atteso che detta qualifica si può acquisire decorso almeno un anno dalla prima affiliazione alla F.I.G.C..

Il Comune ha affidato, dopo molti mesi, tale impianto, forse per motivi politici, anche contro il parere del responsabile del servizio, all’entità sportiva autodefinitasi “Scuola Calcio”, un componente della quale è Membro della Giunta.

Quali azioni si possono intraprendere per affermare la legalità?
R: Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma 26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra citato “comma 25”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento di detti impianti. Pertanto la prima operazione da concepirsi, per il controllo della legalità, è la disamina delle clausole o disposizioni del bando, per l’affidamento in gestione dell’impianto in oggetto, al fine di verificarne la conformità e/o coerenza con le norme dell’apposita Legge Regionale. Le entità partecipanti hanno poi diritto di essere ammesse alla consultazione degli esiti della gara, richiedendone in forma certa, per iscritto, in tal senso, anche previo ricorso all’assistenza di un professionista legale. Detto diritto di consultazione è funzionale alla verifica dei titoli prodotti o della veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, specie laddove gli stessi (titoli e/od autocertificazioni) determinino l’assegnazione di punteggi, onde poter produrre conseguentemente eventuali contestazioni “mirate”.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema, dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario dell’impianto oggetto di assegnazione in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto Amministrativo.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Mia figlia, classe 1988 è vincolata presso un sodalizio sportivo associato alla FIPAV.
Dopo un periodo trascorso “in prestito” presso un’ altra entità sportiva, quest’anno è stata richiamata dalla società vincolante e corre il rischio, stante la riconosciuta bravura delle sue compagne, di giocare pochissimo. Poiché altre società, partecipanti allo stesso livello d’attività (campionati) l’hanno richiesta configurando serie prospettive di utilizzo, nel ruolo che Ella predilige, come faccio a svincolarla dall’attuale società ed a tesserarla presso un diverso sodalizio sportivo, ovvero con quale diritto posso garantire a mia figlia la possibilità di giocare con altre entità sportive senza venire a contrapposizione con l’attuale società?
R:

E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) [“Regolamento Affiliazione e Tesseramenti”, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 , delibera n. 068/05 , entrato in vigore con l’anno sportivo 2005 – 2006 previa abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili , ai sensi dell’articolo 62 Titolo terzo : Norme finali]  il principio secondo il quale il vincolo di giovani  dilettanti (non in prestito) d’età non inferiore a 14 anni , già tesserati alla FIPAV , duri a tempo indeterminato e comunque , nella nuova formulazione di cui al comma 1 dell’articolo 32 , all’atto della sua articolata entrata in vigore , fino al termine della stagione sportiva in cui l’atleta compia il 24°  anno d’età [ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 32 , il Consiglio Federale può stabilire , con appositi regolamenti, che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti di cui al Campionato Nazionale di Serie A o per la specialità della pallavolo sulla spiaggia] senza possibilità di essere sciolto , in  costanza d’attività dell’entità sportiva vincolante nella accezione attuale ,  se non con il nulla osta dello stesso sodalizio sportivo che lo detiene o per mancato rinnovo , ad opera della stessa entità sportiva , del tesseramento dell’atleta  [Fa eccezione l’ipotesi del riscatto (articoli 36 , 37 e 38) , limitatamente alle atlete del Campionato Nazionale di Serie A femminile] .

Nessuna norma dell’Ordinamento FIPAV , pertanto , attribuisce all’atleta [neppure allorquando il vincolo , come per quanto La riguarda , sia stato assunto nella minore età ]  facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto .

L’illustre giurista Dottor Paolo Moro , Avvocato del Foro di Pordenone , Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova , comunque , nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali ” [Euro 92 Editrice] , in Pordenone , anno 2002 , asserisce che “in ogni caso , quando abbia una durata indeterminata oppure irragionevole , il vincolo sportivo deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della necessaria autorizzazione del giudice tutelare.”   Quanto argomentato dal Dottor Paolo Moro  pare aprire [quanto meno , in un prossimo futuro] una breccia apprezzabile  nella consolidata gestione della fattispecie fatta a tutt’oggi dalle Federazioni Sportive Nazionali , previo ricorso alle vie legali.

Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe , in verità , ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità , in quanto , in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti , azioni e tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva , per avere probabilità di successo , parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato . Da non trascurare , infine , gli esiti dell’impatto di un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite ……

Volendo escludere eventualmente il contenzioso legale ed attenersi alle prospettive offerte dal citato Regolamento della FIPAV , soccorre al Suo caso unicamente l’articolo 35 , che si riproduce testualmente :

“Art. 35. – Giusta causa : nozione [non applicabile agli atleti che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali , regionali e provinciali FIPAV o – se riconducibile a motivi di lavoro o di studio - vincolati per entità sportive che abbiano partecipato ai Campionati Nazionali di Serie A, nella stagione (per il termine della quale) si chiede l’interruzione del vincolo]

1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo .

4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio sportivo….l’atleta , che non sia abilitato alla domanda di riscatto , è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio sportivo una somma , a titolo di rimborso spese , che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo .

5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo .

6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l’ammontare dell’indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d’Appello Federale .”

“Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo

  1. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo ….ed in caso di mancato accordo con il sodalizio sportivo vincolante , l’atleta…potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento Atleti e, per conoscenza , alle competenti Leghe Nazionali , fornendo gli elementi ritenuti utili per calcolarne l’ammontare.
  2. La richiesta deve essere inviata anche al sodalizio sportivo vincolante , che , nei cinque giorni successivi al suo ricevimento , potrà presentare proprie contro deduzioni ed idonea documentazione .
  3. La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione acquisita .”
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Un’associazione culturale e sportiva sta allestendo la propria attività ; essa dovrà pertanto sostenere i costi necessari per ottimizzarne la funzionalità , con l’acquisto dei macchinari , attrezzature , minuterie , impianti ecc. . Quale tipo di opzione è più favorevole per la gestione contabile : ordinaria o semplificata , per il recupero quindi dell’I.V.A. ovvero la 398/91 ?
R:

I benefici od agevolazioni apportati dalla Legge 398/91 sono individuabili in termini di semplificazioni degli adempimenti burocratico – fiscali , detrazioni e determinazione forfetaria dell’I.V.A. dovuta nonché del reddito e possono essere così sintetizzati :

1)      rispetto degli adempimenti :

a)      l’ammontare dei corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti dall’esercizio delle (sole) attività definibili “commerciali”, va registrato , nel modello licenziato con Decreto Ministeriale 11.02.1997 , per ciascun mese , con annotazione sintetica , in ragione di ciascuna aliquota I.V.A. di pertinenza (imponibile e relativa I.V.A.), entro il giorno 15 del mese successivo. Va riportata nel rigo sottostante (“detrazione forfetaria”) , rispettando l’impostazione delle colonne in ragione dell’aliquota I.V.A. pertinente , l’I.V.A. detraibile in misura forfetaria ;

b)      vanno emesse , con obbligo di numerazione progressiva per anno solare , le fatture per erogazione di pubblicità , prestazioni di sponsorizzazione nonché per la cessione di diritti radio – televisivi ;

c)      vanno numerate , all’atto del ricevimento , le fatture (od equipollenti) per gli acquisti effettuati . Le fatture emesse e la documentazione di spesa ricevuta vanno conservate così come tutta la documentazione afferente gli incassi ed i pagamenti ;

d)      entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale occorre procedere all’approvazione dell’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” licenziato dal Consiglio Direttivo del sodalizio , a mezzo del quale devono risultare  entrate ed uscite , in modo chiaro e trasparente , anche previa idonea relazione illustrativa . Con le caratteristiche , modalità ed accorgimenti di cui sopra ,vi dovranno trovare analitico riscontro , specifico per ciascuna di esse ,  proventi e spese delle manifestazioni (massimo 2 in un anno) contemplate dall’articolo 25 , comma 2 , della Legge n. 133/99 [trattasi di proventi di importo complessivo non eccedente €. 51.645,69 , non soggetti ad imposte sui redditi , ma soggetti ad I.V.A. – salvo ricorra l’ipotesi di evento occasionale - ] ;

e)      occorre ottemperare agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta (esempio : trattenuta per gli importi eccedenti [riferimento annuo (solare)] €. 7.500,00 corrisposti agli erogatori di prestazioni sportive effettuate nell’esercizio diretto di attività dilettantistica di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del T.U.I.R., della ritenuta erariale (23%) prevista dalla legge e versamento all’Erario della stessa nel mese successivo , entro i termini così come per le ritenute erariali afferenti le professioni che ne sono gravate) ;

f)        incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (UNICO) ai fini IRES ed     IRAP nonché il Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta) ;

g)      le entità sportive dilettantistiche optanti per la Legge n. 398/91 sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione I.V.A. annuale .

2)      versamento forfetario dell’I.V.A. :

                  L’I.V.A. a debito , nei confronti dell’Erario va quantificata (e versata  a cadenza

                  trimestrale entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla scadenza di ciascun

                  trimestre , con modello F 24) secondo quanto segue :

-         nella misura del 90% dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture emesse per

le prestazioni erogate di sponsorizzazione ,

-         nella misura dei 2/3 dell’I.V.A.  introitata in ragione delle fatture emesse per

la cessione (costituzione) di diritti radio – televisivi ,

-         nella misura del 50% dell’I.V.A. introitata in ragione degli altri corrispettivi commerciali , ivi compresi i proventi delle prestazioni pubblicitarie erogate .

3)      determinazione forfetaria del reddito delle persone giuridiche [società ed associazioni 

sportive dilettantistiche] (IRES) :

           il reddito si determina forfetariamente , applicando il coefficiente di redditività del

           3% all’ammontare dei soli proventi commerciali soggetti a tassazione e sommando

           all’importo così determinato le eventuali plusvalenze realizzate nell’esercizio .

4)      determinazione dell’IRAP :

mentre le società sportive dilettantistiche di capitali determinano il valore della produzione

prendendo a riferimento la globalità dei proventi , per le associazioni sportive dilettantistiche (che optano , appunto , per la Legge n.398/91) concorrono a determinare il valore della produzione ai fini IRAP :

-         (per quanto concerne l’attività istituzionale) le retribuzioni al personale dipendente dedito all’attività istituzionale stessa nonché i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti  per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività istituzionale ,

-         (per quanto concerne l’attività commerciale) il reddito , come sopra , determinato forfetariamente ai fini IRES , le retribuzioni al personale dipendente dedito all’attività commerciale  nonché i compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti  per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività commerciale ,

4        a) esclusione , ai fini della determinazione IRAP , per le società ed associazioni sportive dilettantistiche [articolo 5 e articolo 90 , comma 10 della Legge n.289/2002] dei compensi , rimborsi forfetari , indennità di trasferta e premi di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del T.U.I.R. , erogati per l’attività sportiva dilettantistica ,

 

5        disciplina del premio di addestramento e formazione tecnica :

il premio (oggettivamente esente da I.V.A. – articolo 2 , comma 1 del D.L. n. 485/1996 poi convertito nella Legge n. 586/1996 – per tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche) ,  contrariamente a quanto avviene per le società ed associazioni sportive che non optano per la Legge n. 398/91 , se introitato da società od associazioni sportive dilettantistiche optanti per detta Legge n. 398/91 non concorre , per le medesime , alla determinazione del reddito . Ulteriormente , lo stesso non va computato tra i proventi commerciali ai fini della definizione del limite di € 250.000,00 per fruire della Legge in argomento .

Ciò esposto , ai fini di determinare concretamente , nel caso specifico , la convenienza o meno per l’esercizio di una determinata opzione , occorrerà che ciascuna entità sportiva [non sussistendo una convenienza univoca oggettiva (per tutti)] tracci un parallelo di simulazione fiscale  , applicandolo al preventivo delle entrate e delle uscite , così come ipotizzate dallo stesso sodalizio sportivo di cui trattasi   ed agli esiti del risultato tributario (ordinaria , Legge 398/91 o semplificata) adotti le risoluzioni complessive .

[Esempio  :

 Entrate : prestazioni di sponsorizzazione €. 40.000  , I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000

[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 7.200] ,

                erogazioni pubblicitarie €. 40.000 , I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000

[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 4.000] ,

Uscite : acquisto , con fattura , di beni e servizi pertinenti l’attività  €. 50.000 : I.V.A. (20%) = €. 10.000 ,

Compensi e/o rimborsi corrisposti al personale sportivo (es. : atleti , allenatori ecc.) , nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica €. 25.000 [dette uscite non contemplano imposizione di I.V.A.]

Reddito  in regime di contabilità ordinaria ( €. 40.000 + €. 40.000 - €. 50.000 - €. 25.000 ) = €. 5.000 , [imposta IRES = (€. 5.000 x 33%) €. 1.650]

[Reddito in regime di Legge 398/91 = (€. 80.000 x 3%) €. 2.400 , [imposta IRES = (€.2.400 x 33%) €. 792]

Liquidazione I.V.A. , in regime di contabilità ordinaria = (€.8.000 + €. 8.000 - €. 10.000) €. 6.000 ,

[Rendiconto I.V.A. in regime di contabilità ordinaria : I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€.10.000 per acquisti + €. 6.000 versata all’Erario) 16.000 = differenza ZERO] ,

Liquidazione I.V.A. in regime di Legge 398/91  = (€. 7.200 ,per sponsorizzazioni + €. 4.000 , per erogazioni pubblicitarie) €. 11.200 ,

[Rendiconto I.V.A. in regime di Legge 398/91 : I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€. 11.200  versata all’Erario + €. 10.000 per acquisti <l’I.V.A. pagata per l’acquisto di beni e servizi è , infatti , indetraibile in regime di Legge 398/91>) €. 21.200 =  maggior esborso di I.V.A. , ad opera dell’associazione sportiva , rispetto a quella introitata , pari ad €. 5.200 ].                                        ]    

Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Vorrei fondare un’associazione sportiva per lo skateboard. Cosa occorre predisporre a tal fine?
R:

Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda possa o debba avere scopo di lucro . Laddove l’orientamento dei costitutori individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti , in primis) sia dilettantistico  , si potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128 .

Detto ambiente normativo di riferimento , in verità , reca importanti agevolazioni , particolarmente di natura fiscale , per l’intrapresa e gestione di entità sportive dilettantistiche .

L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle seguenti forme :

a)      associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) ,

b)      associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361 del 10.02.2000) ,

c)      società sportiva di capitali o cooperativa , secondo le disposizioni vigenti ma , in ogni caso , senza fine di lucro

per le quali viene richiesto l’atto scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a tassa fissa (così anche per le trasformazioni) . E’ indispensabile , onde poter fruire delle accennate agevolazioni , che lo Statuto del sodalizio recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002  così come riformulato dalla Legge 128/2004 .Dopo aver costituito l’entità desiderata , nella forma ritenuta più opportuna , sarà innanzitutto necessario procedere all’affiliazione della stessa alla Federazione Sportiva Nazionale competente (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio [F.I.H.P.] , sede nazionale : Roma , Viale Tiziano n. 74 , telefono : 06 36858449 – 36000730 , fax : 06 36858211) oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. [quali ad esempio : A.C.S.I. , A.I.C.S. , A.S.I. , C.N.S. Fiamma , C.N.S. Libertas , C.S.E.N. , C.S.I. , C.U.S.I. , E.N.D.A.S. , M.S.P.I. , P.G.S. ,  UDACE – C.S.A.In. , U.I.S.P. , U.S. ACLI ecc.] il quale annoveri la disciplina dello skateboard tra quelle disciplinate , in ragione della libera scelta dei soci costitutori . 

La forma indubbiamente più snella e meno onerosa , delle tre sopra citate , è costituita dall’associazione sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica  (largamente diffusa) , la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci .

Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la modulistica  da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. , b) notifica dell’esercizio di opzione  per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di  euro (mediamente 500 – 600 euro) . L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100) .

Occorrerà dotarsi contestualmente dei registri contabili : diversi in ragione del tipo di entità costituita e del regime fiscale prescelto . Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della scelta contabile – fiscale effettuata .

L’eventuale opzione per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo , del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti ammortizzabili . Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare complessivo dei proventi  realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze .  Sul reddito , come sopra determinato , l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del 33%.

Grava sul sodalizio sportivo , oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi , per ciascun esercizio , anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la comunicazione dei dati – certificazioni afferenti : lavoro autonomo , provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari , indennità di trasferta , premi o compensi . 

Ai fini della costituzione del sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree , diplomi , attestati) in capo ai soggetti costitutori ; il riconoscimento di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto utile al fine di ottenere , dalla federazione sportiva nazionale gerente l’attività che si ha in animo di intraprendere , il riconoscimento di scuola sportiva per la disciplina specifica .

Laddove , per l’approntamento e gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti , a tal fine , Le fosse opportuno il nostro intervento professionale , potrà interpellarci al numero telefonico 0542 641253 (anche fax) , orario d’ufficio : saremmo lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio.

Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo, ai sensi del comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 ed ha assegnato infine detta struttura ad un’associazione sportiva che si definiva “scuola calcio” in assenza dei requisiti oggettivi così come definiti nell’apposita regolamentazione della F.I.G.C..
L’assegnazione è stata effettuata correttamente o no, ai sensi della Legge 289/2002, articolo 90 comma 25?
R:

Il comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 non richiede, ai fini di legittimare la partecipazione alla gara, il possesso in capo ai concorrenti della qualifica di “scuola calcio” così come rilasciabile ai sensi del regolamento F.I.G.C., bensì la più generica accezione di “società od associazione sportiva dilettantistica”.

Pertanto, si può ritenere preliminarmente ammissibile, ai sensi del suddetto comma 25 dell’articolo 90 Legge 289/2002, la partecipazione alla gara della entità sportiva di cui si ragiona se per la stessa ricorrono le condizioni per essere individuata come “associazione sportiva dilettantistica” in ragione dei commi 17 e 18 dello stesso articolo 90 della Legge 289/2002, così come emendati dalla Legge 128/2004, vale a dire: se la stessa è stata costituita con atto scritto (comma 18), se nella denominazione sociale è contemplato il termine “dilettantistica” (comma 17), se nello statuto della stessa sono espressamente previsti (ai sensi del comma 18):

a)      la denominazione;

b)      l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

c)      l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d)      l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e)      le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f)        l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g)      le modalità di scioglimento dell’associazione;

h)      l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

Se, ricorrendone le condizioni sopra esposte, pare legittima la partecipazione di detta entità alla gara (non è cioè necessario avere il riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.” per essere classificati come “associazione sportiva dilettantistica”) assume diverso rilievo il quesito “se l’assegnazione sia stata effettuata correttamente”: l’assegnazione è stata effettuata sulla base di punteggi assegnati in ragione dei titoli prodotti (circa i quali, il comma 25 del citato articolo 90 non da alcuna indicazione di merito). Orbene non è invocando il comma 25 di detto articolo 90 che si potranno impugnare gli esiti della gara bensì contestando un eventuale maggior punteggio attribuito alla presunta “scuola calcio F.I.G.C.” sul presupposto di un titolo che nella realtà non ricorre od eventuali ulteriori punteggi attribuiti in carenza di idoneo titolo.

Poiché non è noto a chi risponde, se nel regolamento della gara in oggetto sono stati individuati punteggi superiori per il titolo di scuola calcio F.I.G.C. rispetto al titolo di ordinaria associazione sportiva di terza categoria dilettanti, né il criterio di assegnazione dei punteggi stessi (che non viene definito per legge dello Stato) né se il bando di gara sia stato concepito nel rispetto o meno (fattore, questo sì, essenziale per trarne appropriate conclusioni) dell’apposita Legge Regionale, è oggettivamente impossibile individuare, in sede giurisprudenziale, la correttezza o meno dell’assegnazione, che potrà essere appurata solo previa disamina reale dei punteggi assegnati in relazione ai titoli prodotti e della oggettiva esistenza dei titoli addotti dai concorrenti. Si suggerisce, nel merito, il ricorso all’assistenza di un professionista legale per ponderare opportunamente anche la coerenza e/o conformità del bando di gara alla Legge Regionale che disciplina la fattispecie.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Mio figlio, classe 1988 (aprile), quindi tuttora minorenne, ha militato: 1) nella stagione 2002/2003 nei “giovanissimi professionisti” di una società di Serie B, 2) nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 negli “allievi regionali” di una società del Settore Giovanile.
Essendo prossima l’assunzione, per la corrente stagione sportiva 2005/2006, da parte di mio figlio, di un vincolo definitivo a beneficio di una entità sportiva militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Dilettanti, in che misura va corrisposto il “premio di preparazione”?
R:

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto  salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Nel caso specifico , essendo la richiesta producibile nei confronti di entità sportiva appartenente alla (diversa) Lega Nazionale Dilettanti , è escluso che la società (di Serie B) per la quale militò Suo figlio nel corso della stagione sportiva 2002/2003 possa essere parte del rapporto di cui si tratta e pertanto la stessa non potrà produrre alcuna richiesta .

Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Una sola entità sportiva pertanto (quella di Settore Giovanile per la quale Suo figlio ha militato nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005) ha titolo , nell’arco delle tre stagioni oggetto di considerazione , per inoltrare richiesta del “premio di preparazione” : alla stessa , quindi , compete il premio per l’intero .

In ragione dell’apposita tabella elaborata e licenziata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2004/2005 , la misura del “premio” competente , nella fattispecie , ad un’unica entità sportiva avente diritto , ammontava ad €. 2.270 ,00 (euro duemiladuecentosettanta) . Poiché però il premio matura fin dalla stagione sportiva in cui si verifica la sottoscrizione del vincolo definitivo (quindi dalla stagione 2005/2006) e non è , nel frattempo , pervenuta la nuova tabella F.I.G.C. di pertinenza , potremo procedere per induzione alla definizione del “premio” in oggetto applicando al premio come sopra definito la percentuale di variazione stimata dall’ISTAT per il mese di giugno (2005 su 2004) : l’importo così stimabile oscillerà pertanto tra €. 2.309,00 ed €. 2.314,00.

La corresponsione del premio viene direttamente regolata tra le parti . Se così non fosse , la società  che ne ha diritto potrebbe ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione . Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L’accoglimento del ricorso comporterebbe , a carico della società inadempiente , una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

E’ prescritto che il ricorso , esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione debba essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso debba essere inviata alla controparte ; al ricorso vanno  allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della società avente diritto .In caso d’accoglimento del ricorso, la Commissione provvederebbe , per il tramite del Comitato Regionale competente , al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Mio figlio, classe 1993, ha appena firmato un contratto biennale con una società di calcio professionistica. Al termine della stagione sportiva 2005/2006 possono tenerlo vincolato? Possono prestarlo ad una società dilettantistica per la stagione 2006/2007 anche contro la nostra volontà?
L’articolo 33 delle N.O.I.F. dice che i giovani, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” …..significa che il ragazzo è costretto a rimanere in quella società senza firmare un altro cartellino di vincolo?
R:

L’articolo 24 (“tesseramento e vincolo dei calciatori”) del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. , al comma 3 stabilisce che

“3. Il tesseramento come “giovane” vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva [in caso di cartellino annuale] [ovvero fino al termine del biennio , in caso di cartellino biennale] ……”

Suo figlio, con l’intervento di entrambi i genitori , non ha firmato alcun contratto biennale con la società di cui si tratta , militante in un Campionato Professionisti , bensì una “richiesta di tesseramento biennaleper partecipare , in ragione delle prescrizioni dell’apposito citato Regolamento , alle attività del Settore Giovanile e Scolastico .

Ben altra cosa è la stipula di un contratto nel Settore Professionisti ! Ipotesi totalmente da escludere , in ragione dell’età attuale di Suo figlio .

Quanti partecipino alle attività del Settore Giovanile e Scolastico hanno status dilettantistico pur militando in società professionistiche .

Nella fattispecie il vincolo “giovani” sottoscritto da Suo figlio scadrà d’ufficio al termine della stagione 2006/2007 , senza che ricorra la necessità di alcun intervento né del ragazzo , né della famiglia , né della società . Il sodalizio sportivo per il quale ha firmato la richiesta di tesseramento ha , pertanto , titolo per conservarne il vincolo anche per la stagione sportiva 2006/2007 , senza cioè far sottoscrivere al ragazzo alcun nuovo tesserino .

Nessun trasferimento del ragazzo potrà invece essere disposto , ad alcun titolo (né temporaneo , né definitivo) , dalla società che ne detiene il vincolo “giovani”, nella stagione sportiva 2006/2007 , in assenza di specifico consenso della famiglia .  

Al termine della stagione sportiva 2006/2007 Suo figlio avrà la più assoluta libertà , pertanto , essendo decaduto il vincolo “giovani” sottoscritto in questi giorni , di sottoscrivere un nuovo vincolo presso una nuova società di Vostro gradimento , senza perciò dover richiedere alcuna autorizzazione o consenso a quella attuale .

Laddove , al termine della stagione sportiva 2006/2007 , decideste di prolungare il rapporto con la società per la quale il ragazzo ha assunto il vincolo attuale , dovreste sottoscrivere un nuovo vincolo . Il Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica consente di sottoscrivere un nuovo vincolo “giovani” fino al 16° anno d’età . E’ nella facoltà dei genitori accettare anche la sottoscrizione di un vincolo definitivo quale “giovane di serie” , che persisterebbe fino al 19° anno d’età , perdurando la milizia della società nel contesto professionistico , ovvero fino al 25° anno d’età in caso di retrocessione del sodalizio sportivo nel contesto dei Dilettanti.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: La sottoscrizione di un accordo di svincolo secondo l’articolo 108 delle N.O.I.F. deve essere presentata – pena la nullità – entro venti giorni dalla sottoscrizione di detto accordo, oppure entro venti giorni dalla sottoscrizione del tesseramento?
R:

L’articolo 108 “svincolo per accordo” delle N.O.I.F. recita testualmente :

“1. Le società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare , a pena di nullità , presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti , nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. ………..”

I termini utilizzati nella formulazione dell’articolo non danno adito a dubbi : la stipulazione afferisce l’accordo . Se la F.I.G.C. avesse inteso diversamente avrebbe formulato l’articolo “ …dalla sottoscrizione della richiesta di tesseramento” : una richiesta di tesseramento non si stipula , si sottoscrive .

I venti giorni decorrono pertanto dalla stipula dell’accordo , il quale dovrà necessariamente  essere datato .

Chiarissima è , d’altra parte , l’apposita comunicazione diramata dalla F.I.G.C. per la corrente stagione sportiva 2005 – 2006 , che recita testualmente :

“Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) . Il deposito degli accordi di svincolo , presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti , dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00) .

Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006 .”

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Fino a che età è possibile sottoscrivere il cartellino “giovani” annuale?
Se, superata questa età è obbligatorio firmare il modulo per la richiesta di tesseramento definitivo pluriennale, qual è il periodo minimo vincolante? In questo caso il periodo va specificato sul modulo di richiesta tesseramento?
R:

L’articolo 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. così recita: “Il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali , l’attività dei calciatori di ambo i sessi , in età compresa tra gli otto ed i sedici anni , tesserati per società ed associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso…..”.

Superata detta età , per partecipare alle attività gestite dalla F.I.G.C., il calciatore dovrà sottoscrivere una richiesta di tesseramento (definitivo) poliennale che lo vincolerà al sodalizio sportivo beneficiario (se dilettantistico)  fino al termine della stagione sportiva in cui compia il venticinquesimo anno d’età . Avrà facoltà di richiedere , e diritto perciò di ottenere (d’ufficio) , in quella stessa stagione sportiva , entro i termini fissati con apposito Comunicato d’inizio stagione ,dalla F.I.G.C. , di essere svincolato per decadenza del tesseramento , ai sensi dell’ (attuale) articolo 32 bis delle N.O.I.F. .

All’atto della sottoscrizione di detta richiesta di tesseramento (definitivo) poliennale , non essendo concepibile alcun periodo minimo intermedio , occorrerà meramente apporre una crocetta sul riquadro “vincolo pluriennale” , senza ulteriori specifiche di periodo , in quanto non ammesse .

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Se un accordo di svincolo art. 108 N.O.I.F. non viene presentato al termine del primo anno dalla sottoscrizione del tesseramento (nel quale è riportato il riquadro VINCOLO PLURIENNALE), può essere presentato nel secondo, terzo, ecc. anno dalla sottoscrizione medesima ed avere effetto a partire dal 1° luglio successivo?
Il modello di accordo di svincolo (in un fac simile pubblicato da molti soggetti) riporta la dicitura “….il calciatore ….che chiede in data…….la sottoscrizione del tesseramento con la società…”.
A che serve se non c’è alcun nesso tra la data della sottoscrizione del tesseramento e la LA STIPULA di un accordo di svincolo?
R: I tre commi in cui si sostanzia l’articolo 108 delle N.O.I.F. non individuano alcun limite, in termini di annate sportive, per la stipula di un accordo di svincolo. In nessun passo dello stesso articolo si può individuare una circoscrizione della facoltà al primo anno di vincolo in un contesto pluriennale. Detto accordo pertanto può occorrere al secondo, terzo, quarto anno o successivi del rapporto col sodalizio sportivo che lo detiene, avuto riguardo al gradimento del calciatore ed alla sua “capacità contrattuale” nei confronti dell’entità sportiva per la quale milita.

Analogamente si potrebbe argomentare per lo svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), che può essere disposto in una stagione sportiva qualsiasi del rapporto [unilateralmente, però, dal sodalizio detentore].
Ovviamente, soltanto disponendo dell’accordo (articolo 108), il calciatore ha ragionevole certezza di poter liberamente disporre delle proprie prestazioni sportive , al termine di una stagione, anziché essere soggetto alle determinazioni unilaterali (articolo 107) del sodalizio.
D’altra parte, poiché la facoltà disposta dall’articolo 108 è stata oggetto di ripristino , dalla F.I.G.C., nell’ordinamento (N.O.I.F.) dopo anni di “ripudio”, laddove fosse stata disponibile solo in sede di sottoscrizione della richiesta di tesseramento, avrebbe configurato una esplicita (incomprensibile) discriminazione verso tutti i calciatori già soggetti al vincolo dagli anni precedenti.

Il modello di accordo di svincolo (articolo 108) al quale Ella fa riferimento è stato proposto , tra gli altri,  anche dalla scrivente “Olimpia Gest Sport” , quale strumento d’opportunità che tiene conto del riscontro statistico in ragione del quale la maggior parte dei calciatori che vi fanno ricorso già sono consapevoli , fin dall’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento , di volere lo svincolo al termine della stessa stagione (esempio : calciatori “liberi” proprio in virtù di analoga stipula nella/e stagione/i precedente/i , calciatori “giovani dilettanti” al primo tesseramento poliennale , recalcitranti alla prospettiva di un vincolo medio – lungo , dotati di abilità tecnica riconosciuta [e consapevoli della stessa] e corredati di adeguata capacità contrattuale) e se ne procacciano pertanto la certezza [con buona pace di tutte le parti] fin dai patteggiamenti iniziali che sfociano nella sottoscrizione  della stessa richiesta di tesseramento.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
R:

Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo” (sportivo) svolto nel progetto.

Supponendola in possesso di dette caratteristiche (ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi, pare per la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:

Articolo 1

“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

Articolo 2

“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.”

 

Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.

Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto agevolativo in cui detta innovazione si inserisce:

l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81 , comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni sportive dilettantistiche”.

Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .

Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica,  atleti dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività motorie, anche  didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .

Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342 (nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente il limite annuo [€. 7,500] pro capite  di esenzione da imposte, circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della singola prestazione o rilievo per la commisurazione della stessa .

Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi dell’associazione sportiva dilettantistica)

“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva dilettantistica) .”

Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la  propria diretta partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina sportiva] .

Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata, corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] , sottolineando che dette attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2 , comma 2 , Decreto Legislativo n. 460)” , all’atto dell’incasso di detti contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata , indi provvederà , in proprio , a corrispondere ai propri tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti , direttamente impegnati nel Progetto , i compensi loro pertinenti per detto esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa .

Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la corresponsione ,  non si richiederà , ai fini della legittimazione del pagamento , alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la sottoscrizione , per ricevuta , ad opera degli stessi tecnici , dell’apposita scheda “compensi” .

Si allegano :

a)      copia della documentazione fiscale “Art. 108 , comma 2 bis , lettera b)” ,

b)      copia della scheda “compensi” .

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica

……………………………………..

Via …………………………n°……

C.F. ………………………………...

P.Iva ……………………………….

 

                                                                                     Spett. Amministrazione Pubblica

                                                                                     ………………………………….

                                                                                     ………………………………….

                                                                                     ………………………………….

 

 

 

Riferimento: Vostra delibera n°…………………………

                                              del………………………..

 

Ricevuta n°………………. del giorno…………………..

 

di    euro……………………

 

 

rilasciata per contributi ex art. 108 comma 2 bis lettera b) TUIR corrisposti da codesta spettabile Pubblica Amministrazione per lo svolgimento convenzionato (convenzione del ……………………..) della/e attività di…………………………………………………………………………… avente/i finalità sociali, esercitata/e in conformità ai fini istituzionali della emittente.

 

 

PROVENTO NON CONSIDERATO COMMERCIALE

Attività esclusa  da IVA (art.4 DPR 633/72 e da imposizioni erariali, art. 2 comma 1 del D.Legislativo n.460/1997 che aggiunge il comma 2 bis lettera b) all’art.108 del TUIR).

 

 

 

 

 

Marca da bollo di euro 1,81 se l’importo supera  euro  77,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le Società/Associazione Sportiva Dilettantistica (la certificazione è redatta dal soggetto che percepisce i compensi e consegnata alla Società/Associazione Sportiva  Dilettantistica che li eroga)

………………………………………………………

………………………………………………………

 

OGGETTO:  richiesta di erogazione somme per prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e relativa certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n. 473, in conformità a quanto disposto in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dall’art. 37 comma 1 lettera d) della L. 342 del 21/11/2000 che modifica il comma 2 dell’art. 83 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nonché dallo stesso art. 37 comma 2 lettera a).1 che modifica la disciplina fissata dall’originario comma 4 dell’art. 25 L. 133 del 13.05.1999, (commi 1 e 2 art. 37 L. 342/2000) così come emendati, infine, dall’art. 90 comma 3 lettere a) e b) della L. 289/2002

 

            Il sottoscritto                                       , nato a                             (    ) il     .    .19      , residente                  a                                       (    ) , in Via                          n°          (codice fiscale :                                           )

C H I E D E

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16

 

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10

 

9

 

8

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 
l’erogazione della somma sotto indicata a titolo di rimborso forfetario o indennità di trasferta compensi  premi per prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolta a favore di codesta Società/Associazione sportiva in qualità di atleta  allenatore/preparatore dirigente accompagnatore collaboratore amministrativo/gestionale, nel mese di: ___________(dall’ 1 al 15)( dal 16 a fine mese) dell’anno 2005, nei giorni 

                                                                                                                                                 

 

= n°      prestazioni x €.                 cadauna

Importo lordo €.

Ritenuta €.

Netto da erogare €.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n. 473

C E R T I F I C A

o che, al fine dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00, previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n. 342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002- nel corso dell’anno 2005 non ha percepito da altri soggetti altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lett. a) L. 289/2002;

o che, al fine dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00, previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n. 342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002- nel corso dell’anno 2005 ha percepito da altri soggetti altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera a) L. 289/2002, per un importo complessivo, al lordo della ritenuta, di €. ________________ . In fede                             li   .   .2005

 

 ___________________________  firma del percipiente che attesta di introitare integralmente quanto di cui sopra , oggetto della richiesta e pertanto di null’altro avere ulteriormente a percepire , per lo stesso titolo , ogni eccezione in proposito rinunziata e/o rimossa .

Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Un’associazione sportiva acquisisce in locazione i locali per l’allestimento di un circolo di ritrovo riservato ai soci, con somministrazione di bevande ed alimenti. Deve installarvi gli impianti prescritti (a norma) ed acquistare i beni strumentali pertinenti.
In ipotesi di scioglimento dell’associazione sportiva, sussiste la facoltà di alienare preliminarmente i beni in oggetto o vige l’obbligo di includerli nel patrimonio oggetto di devoluzione ad altri Enti?
R:

All’associazione sportiva sono consentite, nel corso degli esercizi sportivi, tutte le attività pertinenti il perseguimento degli obiettivi istituzionali, sia in termini di acquisto che di cessione di beni (di tutti i beni). Essa potrà pertanto deliberare, prima del proprio scioglimento, di alienare onerosamente qualsivoglia tipo di bene disponibile, strumentale e non, anche e specie in funzione di reperire risorse per fronteggiare ed effettivamente onorare debiti giacenti od ottemperare a tutti gli impegni assunti.

Ricorrendo una siffatta ipotesi, a fronte della cessione, emetterà regolare fattura per i beni alienati (citandoli e descrivendoli, analiticamente) con I.V.A. esposta.

Laddove le ipotizzate cessioni dessero adito a plusvalenze [maggior differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti], le stesse (plusvalenze) concorrerebbero alla determinazione del reddito della medesima associazione ed alla relativa tassazione.

In sede di scioglimento dell’associazione in oggetto si terrà conto, ai fini della devoluzione a terzi, soltanto del patrimonio netto (attivo).

Pare opportuno puntualizzare, nel merito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur riservata ai soci, che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha precisato che detta attività, svolta dalle associazioni sportive all’interno delle proprie sedi, “debba considerarsi certamente commerciale”, con obbligo conseguente di dotazione del registratore di cassa [sono escluse dall’obbligo del registratore di cassa solo le associazioni sportive dilettantistiche, dotate di statuto conforme ai disposti della Legge 289/2002, articolo 90,commi 17 e 18 così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 128/2004, optanti per la Legge n. 398/91] e dell’ottemperanza agli ulteriori adempimenti ai fini fiscali.

Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: Lo Statuto di un’associazione sportiva dilettantistica in regime di Legge 398/1991 comprende anche l’attività didattica e la possibilità di ammettere a soci anche quanti non abbiano raggiunto la maggiore età (domanda sottoscritta dai genitori) . Lo Statuto stesso rispetta le condizioni di cui all’articolo 111, commi 3 e 4 – quinquies del T.U.I.R. . L’ Associazione svolge attività di “scuola calcio” nei confronti di ragazzi minorenni (da 6 a 12 anni) dietro corrispettivo di quote mensili . Si chiede di conoscere il trattamento fiscale di detti proventi sia ai fini I.V.A. che ai fini del reddito ed il comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti minorenni e cioè se è sufficiente il loro tesseramento o se invece è necessaria la loro ammissione a soci dell’associazione (pur non avendo diritto al voto ) e quindi la loro iscrizione sul libro soci.
Si chiede infine di conoscere se esiste differenza di trattamento fiscale dei proventi suddetti in caso vengano conseguiti da un’associazione sportiva dilettantistica che non usufruisce del regime agevolato della Legge 398/91.
R:

L’associazione sportiva dilettantistica di cui si tratta può avvalersi della disposizione agevolativa secondo la quale “per le associazioni sportive dilettantistiche….non debbono essere qualificate commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile, rese, in conformità alle finalità istituzionali, dalle stesse, senza specifica organizzazione, verso pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.”

Detta agevolazione non è dettata dalla Legge n. 398/91, bensì dall’articolo 108, comma 1, del T.U.I.R. “prestazioni senza specifica organizzazione”.

In quanto concepita e prevista tra le attività istituzionali dell’associazione, a condizione che la stessa venga gestita sul medesimo impianto sportivo in cui viene espletata dal sodalizio la primaria attività sportiva, talché si possa oggettivamente riconoscere la “mancanza di una specifica organizzazione”, la scuola calcio può procacciare proventi (i corrispettivi o “quote” mensili) non classificabili commerciali e pertanto non assoggettabili ad imposta sui redditi, in quanto non concorrenti, in qualità di proventi istituzionali, alla definizione del reddito.

Affinché il beneficio possa essere invocato è però indispensabile che i corrispettivi richiesti per l’ammissione alla scuola calcio non superino i costi resi necessari per l’allestimento dell’attività didattica di cui trattasi.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei suddetti proventi, ai fini I.V.A., si argomenta che gli stessi sono esenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, articolo 10, punto 20 laddove l’associazione sportiva che li introita abbia ottenuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio lo specifico riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.”, col conforto in proposito della Risoluzione Ministeriale del 30 dicembre 1993, n. III – 7 – 551 – D.G. AA.GG. e Cont. Trib..

Quanto al comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti minorenni si sottolinea come, mentre l’articolo 111 del T.U.I.R. individua quale “condizione di non commercialità” che l’attività oggetto di considerazione sia svolta dalle associazioni sportive in diretta attuazione degli scopi istituzionali previo pagamento di corrispettivi specifici……nei confronti degli associati o partecipanti aventi diritto a voto e che comunque partecipino a tutti gli effetti alla vita sociale (e pertanto cita espressamente detti associati o partecipanti aventi diritto al voto), analoga formulazione non si riscontra nell’articolo 108, comma 1 del T.U.I.R. che detta l’agevolazione sopra esposta per i proventi della scuola calcio, dovendosi nella fattispecie, conseguentemente, riconoscere sufficiente il riscontro del mero tesseramento dei minori.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬
D: In accordo con la società detentrice del mio tesseramento ho stipulato lo svincolo per accordo previsto dall’articolo 108 delle N.O.I.F.. La società detentrice del tesseramento non ha consegnato i tre fogli entro la data di scadenza ed ora sono ancora tesserato con la stessa società e questa non vuole concedermi lo svincolo. Cosa devo fare per svincolarmi?
R:

La “pietra miliare” (la norma fondamentale) del diritto internazionale così recita: “pacta sunt servanda” (i patti devono essere mantenuti ovvero rispettati).

L’articolo 108 delle N.O.I.F., del resto, ha una rubrica inconfutabile: “svincolo per accordo”, ovvero svincolo disegnato col consenso del sodalizio detentore.
Non è consentito, in regime di diritto, risolvere unilateralmente un accordo ovvero, per annullare la scrittura costitutiva del Suo diritto allo svincolo, il sodalizio sportivo di cui si tratta avrebbe dovuto richiedere ed ottenere il Suo consenso.

Poiché però la società sportiva in argomento non ha ottemperato spontaneamente all’impegno assunto nella stagione 2004/2005 e nel frattempo sono decorsi (scaduti) i termini per il deposito delle prescritte copie in funzione di ottenere lo svincolo appetito, fin dalla stagione 2005/2006, d’ufficio ad opera degli Organi Federali competenti,  Lei alla data odierna risulta effettivamente tesserato, ai fini F.I.G.C., per la società inadempiente.

Orbene, chi non ha adempiuto spontaneamente potrà essere indotto a farlo coattivamente: Lei potrà pertanto affidare ad uno Studio Legale di fiducia, producendogli copia dell’accordo che la società inadempiente avrebbe dovuto depositare presso il competente Comitato Regionale (o Divisione , in caso di Campionati Nazionali) della F.I.G.C. e/o testimonianze a conforto della Sua tesi,  idoneo mandato ad agire civilmente per inadempienza nei confronti della società che La vincola ed a chiedere il risarcimento di tutti i danni in tal modo a Lei arrecati.

Chiamata, in tal modo, a rispondere, per vie legali, delle proprie inadempienze, la società sopra citata potrà essere indotta “a più miti consigli” anche agli effetti del tesseramento F.I.G.C., fino a consegnare nelle Sue mani (od in quelle del Legale di Sua fiducia) una “lista di trasferimento” a Suo nome, debitamente sottoscritta e timbrata dal Presidente/rappresentante della società sportiva stessa, non compilata nel riquadro che identifica la società sportiva destinataria del trasferimento , cosicché Lei possa consegnarla al sodalizio sportivo presso il quale vorrebbe svolgere attività nella stagione sportiva 2005-2006.

Agisca rapidamente: non dimentichi che il termine ultimo per depositare o spedire le “liste di trasferimento 2005-2006” alle Istanze competenti della F.I.G.C. scade, per la sessione estiva, alle ore 19,00 di martedì 20 settembre 2005.

Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 22/08/2005 ¬
D: L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
R:

Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo” (sportivo) svolto nel progetto.

Supponendola in possesso di dette caratteristiche (ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi,

pare per la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:

Articolo 1

“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 . L’opzione è esercitata mediante comunicazione al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. 10.11.1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio .

Articolo 2

“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.”

 

Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 .

Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto agevolativo in cui detta innovazione si inserisce :

l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni sportive dilettantistiche”.

Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .

Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività motorie, anche didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .

Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342 (nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente il limite annuo [€. 7,500] pro capite  di esenzione da imposte, circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della singola prestazione o rilievo per la commisurazione della stessa .

Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi dell’associazione sportiva dilettantistica)

“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva dilettantistica).”

Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la  propria diretta partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina sportiva].

Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata, corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917], sottolineando che dette attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2, comma 2, Decreto Legislativo n. 460)”, all’atto dell’incasso di detti contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata, indi provvederà, in proprio, a corrispondere ai propri tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti, direttamente impegnati nel Progetto, i compensi loro pertinenti per detto esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa.

Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la corresponsione, non si richiederà, ai fini della legittimazione del pagamento, alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la sottoscrizione, per ricevuta, ad opera degli stessi tecnici, dell’apposita scheda “compensi”.

Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 22/08/2005 ¬
D: Le associazioni sportive scolastiche devono essere aggiornate con le modifiche del D.L. marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004, n. 128?
R:

L’ambiente sportivo consta di una pluralità di soggetti, fisici o giuridici, cui sono, tra l’altro, indirizzate specifiche norme cogenti. Norme dell’Ordinamento dello Stato assumono in vero, la qualifica di “speciali” e, come tali, non si applicano alla generalità di quanti siano soggetti allo stesso Ordinamento bensì ad un ambito circoscritto.

Tralasciando ogni dissertazione sui “Gruppi Spontanei”, si può individuare una primaria classificazione dei (soli) soggetti giuridici (associazioni e società sportive) in:

a)      entità sportive (società di capitali) professionistiche,

b)      sodalizi sportivi (associazioni, con o senza personalità giuridica, e società [anche cooperative] di capitali, senza scopo di lucro) dilettantistici (od amatoriali),

c)      associazioni sportive scolastiche,

classificazione utile vieppiù in funzione di individuare l’ambito di applicazione delle cosiddette “norme (o compendi di norme) speciali”.

Tali sono, tra le altre, almeno agli effetti della presente dissertazione, la Legge 27.12.2002 n. 289, negli articoli 5 e 90, il Decreto Legge 22.03.2004, n. 72, nell’articolo 4, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 e, particolarmente nell’articolo 7, il Decreto Legge 28.05.2004 convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004.

 

L’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” ha apportato agevolazioni fiscali importanti alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

il comma 18 dello stesso articolo, così come riformulato con la conversione nella Legge 21.05.2004 n. 128 del Decreto Legge n. 72/2004 (articolo 4, comma 6 bis), [abrogando la previsione di regolamenti da emanare contenuta nella formulazione precedente] individua legislativamente i requisiti o principi fondamentali cui devono attenersi, prevedendoli espressamente, gli statuti, da redigersi necessariamente con atto scritto, delle stesse società od associazioni sportive dilettantistiche:

“18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a)      la denominazione;

b)      l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

c)      l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d)      l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e)      le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f)        l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g)      le modalità di scioglimento dell’associazione;

h)      l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

Il comma 17 dello stesso articolo, fin dalla formulazione originaria, dispone che “le società e le associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica …..”

 Art. 7 Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186

 

“…Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche…”

“…Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.”

 

¨      Considerazioni e conseguenze:

Pur essendo stata abrogata la normativa istitutiva del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (commi 20, 21, 22 dell’originario articolo 90 della Legge n. 289/2002 ), il provvedimento riafferma la titolarità del CONI nel merito del riconoscimento delle entità sportive dilettantistiche e comporta per lo stesso l’onere di compilare un elenco degli enti da esso riconosciuti ai fini sportivi nonché di trasmetterlo annualmente all’Agenzia delle Entrate, onde consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti prescritti,di fruire o continuare a fruire delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002 ed all’Agenzia delle Entrate di approntare verifiche circa la legittima fruizione dei benefici disposti a loro favore, nei confronti degli stessi enti.

 

Delibera 11.11.2004 n. 1288 del Consiglio Nazionale del CONI “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004

Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 01 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002”.

 

“Il Consiglio Nazionale ……..Visto l’articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186……DELIBERA

1)      Di modificare la deliberazione n. 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme per l’istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138.

2)      Di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).

 

¨      [Finalità e funzionalità: il Registro è lo strumento attraverso il quale

-         riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 23.07.1999 n. 242, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002,

-         stilare l’elenco (previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 28.05.2004 n. 136) delle associazioni e società sportive dilettantistiche che il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate ]

 

Pare opportuno, a questo punto onde rendere più intelligibile la risposta, riflettere sui concetti di obbligo e di onere.

Obbligo è imposizione assoluta e rifugge da discrezionalità; onere è gravame che i soggetti destinatari sono tenuti a sopportare solo se intenzionati a perseguire un risultato od un beneficio cui lo stesso è correlato.

Il complesso di norme sopra citato, lungi dal coinvolgere la generalità dei soggetti all’Ordinamento non interessa nemmeno la totalità dei soggetti all’Ordinamento Sportivo: ne sono palesemente escluse le entità sportive professionistiche e per quanto concerne i sodalizi sportivi dilettantistici si può innanzitutto argomentare come per gli stessi si prospetti non un obbligo bensì un onere cui ottemperare solo se determinati a fruire delle agevolazioni fiscali recate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.

Orbene, a prescindere dalla constatazione che nei sopra detti commi le “associazioni sportive scolastiche” vengono menzionate esplicitamente solo al n.8, laddove destinatarie della norma sono “le imprese che sponsorizzano”, nulla vieta che, se ammesso dalla normativa dell’Ordinamento Scolastico (regolamenti, programmi, piani vieppiù in ottemperanza all’etica scolastica) le associazioni sportive scolastiche appetiscano anche l’esercizio di attività commerciali quale strumento di finanziamento per le proprie attività istituzionali e le agevolazioni fiscali dettate a tal fine dai sopra citati commi.

Ricorrendo una siffatta ipotesi, dette associazioni sportive scolastiche potrebbero essere indotte, con libera scelta, ad assumere le connotazioni caratteristiche delle associazioni sportive dilettantistiche, a dotarsi della relativa strumentazione anche giuridica, ad effettuare in ipotesi esercizio di opzione per la disciplina di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 ed a perseguire risolutamente le agevolazioni sopra citate. Sarebbero ipso facto tenute ad ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente i propri statuti nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi.

 

Con Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 466: Linee attuative del Protocollo d’intesa M.P.I. – C.O.N.I., alla lettera e) “Comitato misto Mpi – CONI” si pone comunque giustamente l’accento sulle peculiari finalità istituzionali della scuola cui intonare ogni valutazione circa il piano delle iniziative concepito per favorire la pratica sportiva e gli effetti di socializzazione ad essa correlati: ne consegue che, laddove ricorra l’ipotesi “associazione sportiva scolastica dilettantistica” sopra considerata, fatti salvi i dettati, come esposti, per la conformità degli statuti, occorra procedere, in sede di stesura degli stessi, ad un delicato lavoro interpretativo funzionale a salvaguardare dette peculiari finalità istituzionali (es.: in tema di garanzia della partecipazione agli organismi direttivi dell’associazione, delle diverse componenti del mondo della scuola [rappresentanti dei docenti e del personale Ata, dei comitati degli studenti e dei genitori] ).

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 12/08/2005 ¬
D: Mio figlio, nato nell’anno 1987, ha disputato nella stagione 2004 - 2005 il Campionato “Beretti” nell’organico atleti di un sodalizio di Serie C2 retrocesso in Serie D al termine della stessa stagione, ma con probabilità di ripescaggio. La Direzione di detto sodalizio ha proposto a mio figlio il trasferimento ad un diverso sodalizio di Serie D, in caso di ripescaggio in Serie C2.
Mi hanno promesso che faranno rientrare mio figlio, al termine della stagione 2005 - 2006, laddove si renda artefice di prestazioni soddisfacenti. Che tipo di trasferimento posso esigere per non vincolare mio figlio ad un sodalizio che, nel corso della stagione, potrebbe rivelarsi “non di gradimento” del ragazzo? Come posso avere la certezza che mio figlio ritorni effettivamente al sodalizio attuale? Laddove non sussistano le certezze auspicate, posso esigere lo svincolo del ragazzo? In che modo?
R: L’Ordinamento della F.I.G.C. dispone che, in caso di retrocessione di un sodalizio sportivo, dal Campionato Professionisti di Serie C2 al Campionato di Interregionale Dilettanti / Serie D, tutti i calciatori possessori di status “professionista”, dotati di contratto, e comunque nativi degli anni 1985, 1984 e precedenti, siano, ipso facto, automaticamente svincolati, onde consentire agli stessi calciatori di conservare lo status “professionista” e pertanto di stipulare un nuovo contratto, come tali. L’eventuale ripescaggio in Serie C2 accordato dalla F.I.G.C. al sodalizio retrocesso, non comporta il ripristino del rapporto con i calciatori di cui trattasi.
Per i calciatori coi quali il sodalizio abbia avuto, a tutto il 30.06.2005, rapporto di addestramento tecnico, nativi dell’anno 1986 (dal 01.01.) nonché degli anni successivi [come accade per Suo figlio] persiste invece il vincolo originario a beneficio del sodalizio.
Il sodalizio sportivo di cui trattasi ha pertanto facoltà di concordare il trasferimento di Suo figlio (col di Lui consenso, se maggiorenne o col consenso dei Genitori, se minorenne) ad una diversa entità sportiva (ipotesi: Serie D). Poiché la lista di trasferimento non produrrebbe effetti se non sottoscritta dal ragazzo [e, se minorenne, anche dai Genitori], in occasione di detta sottoscrizione, Lei e Suo figlio potrete pretendere [pena la non sottoscrizione della lista] che il trasferimento avvenga a titolo temporaneo [prestito], previa apposizione di una crocetta, appunto, sul riquadro “TEMPORANEO”. In tal modo avrete assoluta certezza che, al termine della stagione sportiva 2005 - 2006, la F.I.G.C. disponga d’ufficio l’imputazione di Suo figlio all’organico calciatori dell’attuale sodalizio.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 10/08/2005 ¬
D: Una società sportiva dilettantistica che gestisce una piscina può fare agli assistenti bagnati (che svolgono ore di assistenza bagnanti) un contratto di collaborazione occasionale e quindi sul compenso versare il 20% di ritenuta di acconto? O può optare per il contratto dei collaborazione sportiva art. 81 comma 1 lettera m DPR 917/1986?
R: Occorre una premessa per la risposta al quesito:
Nell’adeguamento statutario a cui le associazioni sportive dilettantistiche devono sottoporsi dopo la legge 128/2004 è consigliabile inserire un punto nel quale si stabilisce che l’associazione sportiva dilettantistica utilizza per svolgere la propria attività prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti, collaboratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento e delle strutture, qualificare o specializzare la propria attività.
Detto ciò è quindi possibile utilizzare dei collaboratori occasionali.
Il caso deve però essere ricondotto ad una valutazione economica e temporale infatti la legge Biagi che ha disciplinato tali collaborazioni pone un limite di compensi 5.000 Euro ed un limite temporale 1 mese per tali collaborazioni assoggettandole a ritenuta.
Tali compensi poi nella maggioranza dei casi vanno denunciati da parte dei percettori con modello unico, riteniamo quindi che tale via per quanto possibile non sia consigliabile.
Consideriamo invece una soluzione adeguata quella di riconoscere a tali collaboratori compensi per attività sportiva dilettantistica, erogabili fino a 7.500 Euro per anno solare senza obbligo alcuno di dichiarazione per il percepiente, pur andando a costituire costi per l’associazione che avrà l’onere del resto già presente anche nel caso di prestazioni occasionali di dichiarare tali compensi nel mod. 770 dell’associazione.
Considerando poi la particolare attività svolta vi consiglio di scaricare dal sito la check- list sugli impianti sportivi e la loro conformità alle norme di sicurezza sugli impianti.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬
D: Mio figlio è stato tesserato nelle stagioni 2002 - 03 e 2003 - 04 con un’entità sportiva (X) che, nella stagione 2004 - 05, si è fusa con un’altra, cambiando denominazione e (credo) anche Matricola F.I.G.C.. Nella scorsa stagione 2004 - 05 mio figlio è stato tesserato con un altro sodalizio sportivo (Y) di puro settore giovanile. Per la corrente stagione 2005 - 06, una terza entità sportiva (Z) è interessata al tesseramento di mio figlio per la disputa del campionato della categoria Juniores. La prima società già detentrice del tesseramento (X) avrebbe titolo per chiedere alla società eventualmente acquisitrice del vincolo definitivo (Z) la propria quota del premio di preparazione? Se così non fosse, la seconda entità sportiva che, da ultimo, ha fruito del tesseramento (Y) avrebbe diritto all’intero premio di preparazione?
R: I diritti acquisiti da un’entità sportiva non vengono compromessi né tanto meno dispersi dal riscontro di un’avvenuta fusione della stessa con altro sodalizio F.I.G.C.. Non ricorre pertanto l’ipotesi da Lei formulata nella seconda domanda, in quanto l’entità sportiva detentrice del primo tesseramento “giovane” di Suo figlio (X) è legittimamente ed a pieno titolo depositaria del diritto a richiedere al sodalizio sportivo che acquisisca il vincolo definitivo pluriennale di Suo figlio (Z) la quota del premio di preparazione, pari ad almeno il 40% dell’intero premio, in veste di penultima entità detentrice del vincolo, nelle ultime tre stagioni sportive. E’ parimenti inattaccabile il diritto del secondo sodalizio sportivo (Y) a richiedere, a propria volta, in veste di ultima entità la quota di pertinenza di detto premio, pari a circa il 60% del valore totale dello stesso.
Hanno, infatti, diritto al premio la Società o le due ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive.
La corresponsione del premio viene, di norma, direttamente regolata tra le parti.
Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬
D: Attualmente la nostra associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla F.I.P. e ad un Ente di Promozione Sportiva sta cooperando, sebbene senza un formale affidamento, per la gestione di un impianto sportivo, con un oratorio, cui è stato concesso in uso dal Comune. Al fine di procedere ad opportuna regolarizzazione abbiamo ipotizzato di inoltrare domanda al Comune proprietario, scopo assunzione in uso (eventualmente temporaneo) di detto impianto per assolvere alle esigenze d’utilizzo proprie dell’associazione in ragione delle attività sportive praticate.
I soci che utilizzeranno l’impianto potranno versare una quota di partecipazione, a copertura delle spese, ogni qualvolta chiedano di usufruirne? Ciò varrebbe anche per i non soci?
E’ possibile, in una siffatta situazione, gestire un piccolo bar “riservato ai soci”, all’interno dell’impianto, senza particolari autorizzazioni?
R: "Ipotizzando che, in accoglimento della domanda inoltrata dal Vostro sodalizio sportivo, il Comune Vi conceda l’uso (non la gestione) dell’impianto e si assicuri, da parte Vostra, l’osservanza delle condizioni poste a tal fine da norme, convenzioni e regolamenti, parimenti col rispetto dei diritti acquisiti nel frattempo (es.: dall’oratorio), o acquisibili, da terzi, si configurerebbe in tal modo il legittimo rapporto auspicato tra il Vostro sodalizio e l’impianto, circa l’uso dello stesso riposante sulla trasparenza, definizione e riconoscibilità di poteri, diritti, doveri e responsabilità: benefici da valere in sede di diritto civile e fiscale.
In configurazione d’uso legittimo, il Vostro sodalizio potrà beneficiare del trattamento tributario agevolato disposto dall’articolo 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per gli enti non commerciali di tipo associativo, in forza e ragione del quale “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, per cui le somme versate dai soci o partecipanti aventi nel sodalizio diritto di voto, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo loro concesso di detto impianto, non sono considerate entrate commerciali e non concorrono, per detta ragione, alla definizione del reddito dell’associazione sportiva [a condizione che il sodalizio abbia conformato il proprio atto costitutivo – statuto alle apposite clausole disposte dalla Legge, in primis a quanto di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 111 del T.U.I.R.].
Laddove il Vostro sodalizio sportivo abbia facoltà di sub – concedere a terzi (non soci) l’uso di detto impianto [occorre fare, pertanto, adeguata attenzione alle clausole di concessione in uso fattaVi dell’impianto, così come poste dal Comune, al fine di individuarvi detta facoltà o meno], l’articolo 111 del T.U.I.R. non è più invocabile e pertanto non Vi soccorre più con analogo beneficio: i corrispettivi introitati da una eventuale sub concessione a terzi dell’impianto in oggetto sono infatti classificati “commerciali”, come tali concorrono a definire il reddito dell’associazione che li percepisce e sono assoggettabili ad I.V.A..
Non pare, d’altra parte, di snella attuazione, nell’ambito di un rapporto di concessione in uso e non già di gestione, con diritti pertanto limitati nel tempo e nello spazio e da concepire in parallelo con analoghi diritti di terzi, la gestione di un bar “all’interno dell’impianto, riservato ai soci”.
Laddove poi si potesse ovviare a dette riconoscibili difficoltà, occorrerebbe in particolare assicurare il rispetto della normativa sulla tutela della salute delle persone e delle condizioni di igienicità, nonché, comunque di tutte le “normative ambientali”, prestandosi alle verifiche esercitabili, in tema, dalle autorità preposte. Si aggiunga a tanto che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17.07.1995 ha chiarito che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da associazioni nei confronti dei soci all’interno delle proprie sedi è da considerarsi “certamente commerciale”, con il conseguente obbligo degli adempimenti contabili ai fini fiscali, ivi compreso quello del registratore di cassa."
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬
D: Sono un calciatore militante nella Serie B di calcio a 5 F.I.G.C.. A decorrere dalla corrente stagione 2005 - 2006, ho allestito, ricoprendone la carica di Presidente, con amici, una nuova entità sportiva di cui sono state accolte le richieste di affiliazione e di iscrizione e che, pertanto, parteciperà al campionato di calcio a 5 F.I.G.C. di Serie D. Poiché il sodalizio di Serie B non si è dichiarato disponibile a svincolarmi, mi posso avvalere di norme che consentano lo svincolo, adducendo lo svolgimento della funzione di Presidente nel sodalizio testé allestito?
Se continuerò a giocare in Serie B, potrò comunque ricoprire la carica di Presidente in una diversa entità sportiva?
R: L’articolo 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) avente a rubrica “Lo svincolo di calciatori <non professionisti>, <giovani dilettanti> e <giovani di Serie>” individua la fattispecie in cui i suddetti atleti dilettanti possono essere sciolti dal vincolo:
a) per rinuncia da parte della società di appartenenza (Art. 107),
b) per accordo (Art. 108),
c) per inattività del calciatore (Art. 109),
d) per inattività della società in seguito a rinuncia od esclusione dal campionato, della stessa (Art. 110),
e) per cambiamento di residenza del calciatore (Art. 111),
h) per esercizio, ad opera del calciatore, del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” (Art. 113),
i) per decadenza del tesseramento (Art. 32 bis).
Sono stati, prima d’ora, abrogati (e pertanto non appartengono più al vigente Ordinamento federale) gli articoli 112 (già lettera f) “svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico” e 113 (già lettera g) “svincolo per il tesseramento quale dirigente di società”.
Non sussistono pertanto a Suo beneficio ragioni, all’atto, per invocare efficacemente quanto desiderato e si individuano, al contrario, nell’Ordinamento della F.I.G.C., numerose disposizioni suscettibili di configurare impedimento al parallelo svolgimento di funzioni al servizio di sodalizi sportivi diversi, praticanti la medesima disciplina.
E’ d’uopo sottolineare come, con l’assunzione di rapporto con la F.I.G.C., si contragga l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni emanate dalla stessa F.I.G.C. (Art. 92 “doveri dei tesserati”: I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza…), (Art.1 “doveri ed obblighi generali”, punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva: Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente od indirettamente, il controllo delle società stesse.), (Art. 2 “responsabilità delle persone fisiche e delle società”, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva: I soggetti dell’Ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa…I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili,…delle infrazioni addebitate alle società medesime.), (Art. 17 “esecuzione delle sanzioni”, punto 8 del Codice di Giustizia Sportiva: I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.)
Non sfuggirà, pertanto, la ragione per la quale, fatto riferimento alle ripercussioni che susciterebbe una sanzione a termine (od un provvedimento di maggior gravità), adottata in capo alla persona, sulle attività non solo del sodalizio direttamente gravato, ma anche su quelle del diverso sodalizio eventualmente ignaro, si ravvisano oggettivi impedimenti all’esercizio contemporaneo di funzioni eterogenee.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬
D: Quali adempimenti deve mettere in atto una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente affiliata alla f.i.g.c. ed alla fidal, al fine di trasformarsi in srl senza scopo di lucro?
R: Considerato che siano già state effettuate le valutazioni di costi-benefici che tale scelta comporta, tecnicamente è necessario procedere ad una perizia da parte di un ragioniere o dottore commercialista iscritto agli albi professionali. Detta perizia, regolarmente giurata presso il Tribunale, rappresenta la base per il conseguente atto notarile di trasformazione. Questa è la procedura amministrativa; bisogna sempre però considerare il doppio binario amministrativo fiscale e federale: a livello di federazione occorre verificare se questa trasformazione, che potenzialmente potrebbe comportare pregiudizi per i creditori, sia accettata o meno. Per ogni passaggio della procedura descritta, Olimpia Gest Sport mette a disposizione i propri consulenti.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 05/08/2005 ¬
D: Può il C.O.N.I. intervenire, tramite pareri di legittimità, sulla validità di atti amministrativi comunali, quando questi riguardano la gestione di impianti sportivi del Comune stesso? In particolare il C.O.N.I. può intervenire sulle modalità di affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo pubblico mediante atti e pareri che hanno effetti di legittimità amministrativa?
R: A nostro avviso al quesito va data risposta negativa, in ragione delle seguenti argomentazioni:
Il Decreto Legislativo del 23.07.1999 n. 242 recante a titolo “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1999), all’articolo 2 “Statuto” [testo in vigore dal 11.02.2004] recita:
“Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, ….denominato C.I.O..
L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,….., l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che …per i disabili. Il CONI inoltre assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
Formazione, promozione, coordinamento dell’attività sportiva e vigilanza sono, pertanto, i compiti fondamentali dell’Ente. La vigilanza viene espletata sui soggetti del movimento sportivo ed in primis sugli Enti gestori dell’attività agonistica: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti [tra i compiti del Consiglio Nazionale (articolo 5 lettere e, e – bis, e – ter)  rientra la definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio dei controlli sui sopra citati Enti, Federazioni e Discipline Associate e per l’esercizio dei controlli da parte di detti soggetti sulle società sportive, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, con facoltà di commissariamento degli Enti di gestione sportiva in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi].
Sono ben altri gli Organi di Controllo Amministrativo che hanno gerarchicamente sindacato sugli atti e delibere di un Comune o di altro Ente Pubblico Territoriale!
Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma 26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra citato “comma 26”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento, non il C.O.N.I.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema, dagli Enti Pubblici Territoriali proprietari degli impianti oggetto di assegnazione in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto Amministrativo.
Tra gli impegni espressi dal C.O.N.I. v’è indubbiamente quello di contribuire al miglioramento degli impianti sportivi con la capillare ricerca di collaborazioni ed intese programmatiche con gli Enti Pubblici Territoriali per quanto riguarda la realizzazione e l’uso degli impianti sportivi: è pertanto una eventualità meritevole che detti Enti attingano a consulenze e collaborazioni dal C.O.N.I. per l’esercizio delle accennate funzioni, non ultimo per meglio definire la declaratoria dei bandi d’assegnazione, senza per ciò stravolgere funzioni e/o prerogative ed i competenti livelli gerarchici istituzionali.
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 03/08/2005 ¬
D: E’ stata costituita un’associazione sportiva sotto forma di ONLUS e, quindi, con finalità di solidarietà sociale e la cui intenzione è quella di svolgere attività nel settore giovanile gestendo la scuola calcio e partecipando ai vari campionati di calcio giovanili.
Atteso che lo “sport dilettantistico” è identificabile come “attività per la quale la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari”, si chiede se la suddetta attività possa essere considerata “attività connessa” e, quindi, possa essere rivolta anche a persone prive di disagi fisici e psichici.
R: Con gli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo  n. 460 del 04.12.1997, il legislatore italiano ha introdotto una nuova categoria di soggetti: le O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) nell’ordinamento tributario, stabilendone espressamente i requisiti per potersi fregiare di detta qualifica.
Fatto riferimento al requisito n. 1): l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, occorre puntualizzare che si realizza allorquando le cessioni di beni e le prestazioni di servizio afferenti le attività statutarie relativamente al settore dello sport dilettantistico  non sono rese verso soci / associati o partecipanti ma sono mirate a produrre benefici a: 1. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 2. componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Le stesse finalità di solidarietà sociale debbonsi intendere perseguite anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi siano propri soci od associati, trovandosi  questi ultimi in condizioni di svantaggio per fattori fisici, psichici, economici, sociali o familiari.Alcune attività statutarie (e tra queste, quelle afferenti lo sport dilettantistico) sono concepite come “direttamente connesse a quelle istituzionali” anche laddove il loro svolgimento non sia strettamente finalizzato a persone svantaggiate in ragione dei menzionati fattori fisici, psichici, economici, sociali o familiari od a componenti collettività estere, secondo quanto sopra esposto, ma sia cioè rivolto anche ai propri soci / associati [la medesima agevolazione è contemplata per le “attività accessorie per natura a quelle istituzionali”, in quanto integrative delle stesse].
In verità l’esercizio delle “attività connesse” è ammesso a condizione che dette attività non prevalgano rispetto a quelle istituzionali, per ciascun esercizio, e che gli introiti relativi non superino il 66% delle spese globali dell’organizzazione.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 03/08/2005 ¬
D: Laddove un calciatore assuma per la prima volta un vincolo definitivo / poliennale ed ottenga di stipulare, con l’entità sportiva per la quale sottoscrive, contestualmente, un accordo per il proprio svincolo al termine della stessa prima stagione sportiva, il sodalizio sportivo tesserante deve corrispondere ugualmente il premio di preparazione alla/e società che ne detenne/ro il tesseramento come “giovane”, nella/e stagione/i precedente/i, pur riconoscendosi che beneficerà del vincolo in tal modo convenuto soltanto per una stagione sportiva?
R: L’articolo 96 “Premio di preparazione” delle N.O.I.F. dispone che le entità sportive che richiedano per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” (con vincolo annuale o biennale), debbano corrispondere un “premio di preparazione” alle entità sportive che abbiano precedentemente tesserato il giovane di cui si tratta, senza porre ulteriori condizioni.  Costituisce cioè, detto articolo 96 delle N.O.I.F., un diritto assoluto a percepire il “premio” in argomento, a beneficio del o dei sodalizio/i sportivi detentore/i del precedente tesseramento, che origina dal mero riscontro della sottoscrizione ad opera del calciatore in oggetto, del primo vincolo definitivo. Il rapporto di debito matura pertanto nei confronti di un altro (o di altri) sodalizio/i sportivo (formatore) e prescinde dalle sorti del rapporto che intercorrerà tra il calciatore di cui si argomenta ed il sodalizio sportivo che ne acquisisce il primo vincolo definitivo.
D’altra parte, poiché sullo stesso sodalizio sportivo non gravano oneri di alcun genere o specie, prima della acquisizione di detto vincolo, né presunzioni né aspettative di chicchessia, essendo rimesso detto nuovo tesseramento unicamente al gradimento ed alla libera determinazione del medesimo sodalizio, la stessa entità sportiva  ha la più ampia discrezione e tempi per effettuare tutte le più opportune valutazioni d’opportunità circa l’acquisizione o meno del calciatore esaminato, essendo preliminarmente in grado di conoscere gli effetti (la nascita del diritto a percepire il premio in capo ai sodalizi formatori) dell’eventuale acquisizione.
Ed ugualmente alla libera determinazione delle parti (calciatore e sodalizio acquisitore), non già ad ipotetiche volontà delle entità sportive che concorsero alla formazione del giovane [alle quali non è in alcun modo possibile intervenire nella vicenda ],  è rimessa la scelta di concertare lo svincolo per accordo ai sensi dell’articolo 108 delle N.O.I.F..
La risposta è pertanto: sì.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 02/08/2005 ¬
D: Sono un laureato ISEF, un istruttore fitness, un allenatore minibasket motivato ad allestire una nuova entità sportiva (polisportiva) comprendente sport quali il tennis, il calcio a 5, il basket ed il fitness (aerobica – body building). Quali pratiche e documenti vengono richiesti in proposito? Quante e quali sono le tasse annuali?
R: Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda possa o debba avere scopo di lucro. Laddove l’orientamento dei costitutori individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti, in primis) sia dilettantistico [alcune delle discipline sportive ipotizzate (ad esempio il calcio a 5) sono oggettivamente dilettantistiche, altre (ad esempio il basket) lo sono almeno al livello iniziale di cui alla ipotesi] si potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128.
Detto ambiente normativo di riferimento, in verità, reca importanti agevolazioni, particolarmente di natura fiscale, per l’intrapresa e gestione di entità sportive dilettantistiche.
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile),
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361 del 10.02.2000),
c) società sportiva di capitali o cooperativa, secondo le disposizioni vigenti ma, in ogni caso, senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a tassa fissa (così anche per le trasformazioni). E’ indispensabile, onde poter fruire delle accennate agevolazioni, che lo Statuto del sodalizio recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002  così come riformulato dalla Legge 128/2004.
La forma indubbiamente più snella e meno onerosa, delle tre sopra citate, è costituita dall’associazione sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente diffusa), la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci. Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la modulistica  da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A., b) notifica dell’esercizio di opzione  per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di  euro (mediamente 500 – 600 euro). L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100).
Occorrerà dotarsi contestualmente dei registri contabili: diversi in ragione del tipo di entità costituita e del regime fiscale prescelto. Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della scelta contabile – fiscale effettuata.
L’eventuale opzione per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti ammortizzabili. Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze.  Sul reddito, come sopra determinato, l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del 33%.
Grava sul sodalizio sportivo, oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi, per ciascun esercizio, anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la comunicazione dei dati – certificazioni afferenti: lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi o compensi.  
Ai fini della costituzione del sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree, diplomi, attestati) in capo ai soggetti costitutori; il riconoscimento di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto utile al fine di ottenere, dalle federazioni sportive nazionali gerenti l’attività che si ha in animo di intraprendere, il riconoscimento di scuola sportiva per una disciplina specifica.
Laddove, per l’approntamento e gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti, a tal fine, Le fosse opportuno il nostro intervento professionale, potrà interpellarci al numero telefonico 0542 641253 (anche fax), orario d’ufficio: saremmo lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 01/08/2005 ¬
D: Sono il Presidente di una società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti. Esiste un modello ufficiale per ricevuta del pagamento dei rimborsi ai calciatori, come da accordo stipulato?
R: La Federazione Italiana Giuoco Calcio dispone che, per i soli Campionati Nazionali Dilettanti (Interregionale Serie D, Serie A, A2 e B di calcio a 5 nonché Serie A, A2 e B di calcio femminile) gli accordi economici intercorrenti tra il sodalizio sportivo ed i calciatori maggiorenni per lo stesso militanti, vengano obbligatoriamente redatti sul modello originale (non sono ammesse pertanto né fotocopie né libere elaborazioni di parte, anche se simili), in più esemplari, a carta chimica (auto ricalcante) concepito dalla stessa F.I.G.C., per ciascuna stagione sportiva, da richiedere, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, presso la Segreteria amministrativa del Comitato Interregionale (Via Po n. 36 00198 Roma) [Serie D], ovvero della Divisione Calcio a 5 (Via Po n. 24 00198 Roma) [calcio a 5] o della Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia n. 35/b  00198 Roma) [calcio femminile] e depositati nei modi e nei tempi previsti presso lo stesso Comitato o Divisioni.
Non esiste alcuna disposizione, invece, né della F.I.G.C. né dell’Ordinamento Statale, circa l’uso di specifici modelli per attestare la ricevuta, ad opera dei calciatori, dei rimborsi forfetari, delle indennità di trasferta, dei premi e/o dei compensi percepiti.
L’uso di detti modelli, che possono riguardare pertanto il trattamento dei rapporti economici, non solo verso i calciatori bensì nei confronti di quanti esercitino direttamente l’attività sportiva dilettantistica, in ragione delle funzioni ammesse, è liberamente individuato da ciascun sodalizio sportivo, auspicandosi solamente che, nella scelta del modello, lo stesso presti adeguata attenzione alla correttezza e pertinenza dei riferimenti di legge.
Nessuna norma della F.I.G.C., del resto, dispone che detti modelli vengano depositati od esibiti a Comitati o Divisioni, assumendosi dalla disciplina fiscale che gli stessi vengano invece conservati presso il sodalizio.
Olimpia Gest. Sport ha realizzato un fac simile di modello, idoneo al perseguimento dell’obiettivo, corredato di tutti i più opportuni ed aggiornati riferimenti di legge. Chi fosse interessato a tale documento può farne richiesta telefonicamente al numero 0542 641253 (anche fax) in orario d’ufficio.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 01/08/2005 ¬
D: La Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliato il nostro sodalizio sportivo dilettantistico, con proprio Comunicato Ufficiale notificò, ai primi del 2005, a tutte le Entità aderenti, l’insorgenza dell’obbligo di provvedere fin dal 1° luglio 2005 all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, da tenersi presso e ad opera del C.O.N.I., secondo le modalità stabilite l’11 novembre 2004 dal Consiglio Nazionale dello stesso C.O.N.I. e consultabili sul sito internet www.coni.it. Orbene, abbiamo consultato detto sito nell’ultima settimana di giugno 2005 e non vi abbiamo individuato l’esposizione delle modalità così come annunciate fin da sei mesi prima. Come possiamo fare ad assolvere all’obbligo che ci incombe?
R:

Nonostante l’individuazione dell’ipotesi di istituire presso il C.O.N.I. un Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconduca all’anno 2002 e trovi riscontro nella Legge 27.12 dello stesso anno, n. 289, a ridosso dello scadere del terzo anno dalla concezione la fattispecie, oggetto di travagliate e controverse vicende, non è ancora approdata al porto di una disciplina completa di tutti gli elementi per indurne i soggetti gravati (società ed associazioni sportive dilettantistiche) ai richiesti adempimenti.

¨      Occorre comunque precisare che non di obbligo si deve ragionare, bensì di onere: il legislatore individua nell’iscrizione al registro la condizione imprescindibile (onere inderogabile) per accedere ai contributi pubblici previsti a sostegno dell’attività sportiva dilettantistica.

¨      Ulteriori benefici connessi all’iscrizione:

-         riconoscimento dello status di associazione o società sportiva dilettantistica

-         fruizione ( fruire ex novo o continuare a fruire) delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002.

¨      Requisiti per l’iscrizione: possono essere iscritte al Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche svolgenti attività sportiva dilettantistica (compresa l’attività didattica), i cui Statuti, oltre ai requisiti prescritti dall’articolo 90 della Legge n. 289 del 27.12.2002 così come emendato dalla Legge n. 128 del 21.05.2004, prevedano l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui siano affiliate.

¨      Prerequisito (indispensabile) per l’iscrizione: l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.

In questi giorni (fine luglio 2005) il C.O.N.I. ha disposto, sul proprio sito internet www.coni.it, la seguente comunicazione:

“L’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. lo scorso novembre – potrà essere effettuata a partire da settembre 2005.

Si avvertono tutti gli interessati che prerequisito indispensabile per iscriversi è l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.”

Nessuna sanzione o pregiudizio potrà pertanto incombere, attualmente, sulle entità sportive dilettantistiche destinatarie della fattispecie, stante l’esplicita proroga disposta dal C.O.N.I. per l’inizio delle iscrizioni [proroga che consentirà, d’altra parte, allo stesso C.O.N.I., si auspica, di completare finalmente il tessuto delle disposizioni necessarie alla bisogna].

Al fine di predisporre, nel merito, uno strumento di pratica utilità per agevolare le Entità Sportive Dilettantistiche nell’assolvimento dell’onere d’iscrizione al detto Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Olimpia Gest Sport ha elaborato una apposita “Guida” al Registro stesso che potrà essere acquisita dai visitatori del nostro sito consultando le “News” o la “Home page” del sito stesso.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 29/07/2005 ¬
D: Un calciatore dilettante chiede di essere trasferito ad un sodalizio sportivo di proprio gradimento. Poiché, per acconsentire alla richiesta, la società detentrice del vincolo formula richieste economiche ritenute eccessive, il calciatore è determinato a “riscattare il proprio cartellino”, disponibile a versare per ciò, a detta società detentrice del vincolo, una equa somma di denaro. A quale autorità ci si può rivolgere al fine di ottenere l’equa valutazione desiderata e, versatone il corrispettivo stimato, l’appetito trasferimento?
R: La Federazione Italiana Giuoco Calcio, che gestisce l’attività sportiva in oggetto, individua, a mezzo di idonee “tabelle” aggiornabili al termine di ciascuna stagione sportiva, oggettive quotazioni soltanto in tema di premio di preparazione e formazione tecnica”.
Detti valori [che nessuna norma vieta di assumere a riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, né appropriati, in quanto non si configura, nel caso in esame, la fattispecie del “premio di preparazione”, che ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il vincolo definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente, con tesserino (rosa) “giovane”.
Dovendosi poi prendere atto che l’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i calciatori “professionisti” la quotazione - corrispettivo del trasferimento del “diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive di atleti”, pare assolutamente fuori luogo ricercare nella F.I.G.C. l’ipotizzata Autorità deputata a dirimere la controversia valutativa o demandare ad Organi della stessa lumi o direttive nel merito, a maggior ragione laddove sia il calciatore dilettante a farsi carico della remunerazione in una fattispecie “non ritenuta meritevole”.
Il diritto civile italiano e la normativa fiscale – tributaria non individuano, invece, limiti economici o divieti, in tema, anzi ne contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione del valore tra le parti [laddove per “parti” si intendano i sodalizi sportivi rispettivamente cedente ed acquirente], disponendo (il diritto tributario) l’assoggettamento dei conseguenti corrispettivi all’aliquota IVA del 20% anche per il contesto dilettantistico.
E’ poi opinione dell’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, espressa nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, che “il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo (come quello perdurante fino al venticinquesimo anno d’età) debba ritenersi nullo di diritto ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile perché contrasta con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e dunque realizza “interessi immeritevoli di tutela” da parte dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 1322 del Codice Civile …….Impedire il recesso < ad nutum> dal vincolo sportivo a tempo indeterminato appare una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta…”.
“Infatti – argomenta – il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall’articolo 20 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale <nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione> giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l’esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in Mass. giur. lav. 1998, 18; Giur.it. 1998, 639; Nuova giur.civ. commentata 1998, I, 423; Orient. giur. lav. 1998, I, 16; Studium Juris 1998, 959).”
A tale proposito ed in ragione di quanto sopra esposto, la richiesta economica formulata non solo non trova “riscontri di merito” tanto da potersi definire “interesse immeritevole di tutela” tanto per l’Ordinamento sportivo quanto per quello dello Stato ma appare “azione orientata a trarre indebito profitto da una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta”.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬
D: Negli ultimi due anni, in veste di calciatore, ho disputato gare nell’under 18 e conto due sole presenze, da titolare in seconda categoria. Ho chiesto alla società di svincolarmi onde poter giocare con l’altra squadra paesana composta interamente da amici miei, ma mi sono imbattuto in un secco rifiuto. Che cosa posso fare? E’ proponibile il ricorso alle vie legali?
R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento di giovani e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente fino al venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto, attribuisce al calciatore [neppure allorquando il vincolo, come per quanto La riguarda, sia stato assunto nella minore età, se non in ipotesi ben definite, che, in ragione di quanto esposto, non ricorrono nel Suo caso]  facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
L’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, comunque, nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, asserisce che “in ogni caso, quando abbia una durata indeterminata oppure irragionevole, il vincolo sportivo deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della necessaria autorizzazione del giudice tutelare.” Quanto argomentato dal Dottor Paolo Moro [il quale, forte delle convinzioni nel merito, fondate sugli approfonditi studi e ricerche giurisprudenziali, invitò importanti esponenti della stessa F.I.G.C. alla presentazione del libro di cui trattasi] pare aprire [quanto meno, in un prossimo futuro] una breccia apprezzabile nella consolidata gestione F.I.G.C. della fattispecie, previo ricorso alle vie legali.
Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe, in verità, ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità, in quanto, in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti, azioni e tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere probabilità di successo, parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato. Da non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬
D: Un calciatore minorenne che ha contratto, previa adesione sottoscritta dai genitori, un vincolo pluriennale con un’entità sportiva dilettantistica, può chiederne l’annullamento al raggiungimento della maggiore età?
R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento di giovani e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente fino al venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto, attribuisce al giovane calciatore divenuto maggiorenne facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
L’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, comunque, nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, asserisce che “l’atto compiuto dai genitori [n.d.r.: con la sottoscrizione del vincolo associativo in nome e per conto del proprio figlio minorenne] può definirsi di straordinaria amministrazione, incidendo sui diritti personalissimi del giovane e, dunque, imporrebbe l’autorizzazione del giudice tutelare a pena d’invalidità…….La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non da luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, che chiunque può far valere, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo (Cassazione civile, sez. II, 12 agosto 1996, n.7495, in Giust. civ. Mass. 1996,1171).”
Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe ovviamente ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità, in quanto, in carenza di giurisprudenza nel merito afferente rapporti, azioni e tutele a cavaliere tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere probabilità di successo, parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato. Da non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione siffatta sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬
D: Qual’è il termine ultimo, utile, per un calciatore dilettante al fine di inoltrare richiesta di svincolo?
R: L’Ordinamento della F.I.G.C. contempla diverse fattispecie di svincolo, riconnettendo a ciascuna di esse termini ultimi utili specifici:
lo svincolo per inattività (articolo 109 delle N.O.I.F.) sarebbe stato possibile, ricorrendone le condizioni, previa richiesta del calciatore entro il 15 giugno 2005;
lo svincolo per decadenza del tesseramento (articolo 32 bis delle N.O.I.F.) è stato plausibile, previa richiesta da inoltrarsi dal calciatore entro il 15 luglio 2005;
lo svincolo per rinuncia (articolo 107 delle N.O.I.F.) avrebbe contemplato il deposito o la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento presso il Comitato o la Divisione competenti della F.I.G.C., della apposita “lista di svincolo”, entro le ore 19,00 del 15 luglio 2005;
le liste di svincolo suppletive potranno, agli stessi fini, stessi destinatari, essere depositate od inoltrate a mezzo plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2005 (ore 19,00);
il deposito degli accordi di svincolo (svincolo per accordo ai sensi dell’articolo 108 delle N.O.I.F.) presso i Comitati o le Divisioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00).
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬
D: Sono un calciatore nato nel gennaio 1986. L’estate scorsa ho ottenuto lo svincolo per inattività relativa alla stagione 2003 – 2004 ed a luglio 2004 ho sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per un diverso sodalizio sportivo apponendo una crocetta sulla casella “vincolo annuale”. Al termine della stagione sportiva 2004 – 2005 posso ritenermi svincolato, in ragione della opzione per il vincolo annuale o il vincolo contratto si estinguerà comunque solo al termine della stagione 2010 – 2011?
R: L’articolo 32 bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per decadenza del tesseramento. In ragione e forza di detta normativa, tutti i calciatori che hanno chiesto ed ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Ai fini del tesseramento, pertanto, sia che avvenga a beneficio della stessa Società che di una diversa Società dilettantistica, non è necessario presentare una nuova richiesta di svincolo dovendosi riconoscere costituito, con lo stesso articolo 32 bis, un automatismo che opera fin dalla sottoscrizione (questa sì, necessaria) del modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento”. La durata del nuovo vincolo, eventualmente assunto dal calciatore dopo che gli sia stato riconosciuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, pertanto, non potrà essere superiore ad un anno. La casella “vincolo annuale” è stata introdotta nel modulo F.I.G.C. per la “Richiesta di tesseramento”, appositamente per la gestione di quest’ultima ipotesi (nuova richiesta dopo svincolo per decadenza): la descrizione apposta dalla F.I.G.C. sulla destra di detta casella non lascia spazio a dubbi facendo esplicito riferimento alla fattispecie di cui al solo articolo 32 bis.
Lei ha invece beneficiato, al termine della stagione 2003 – 2004, dello svincolo per inattività, disciplinato dal diverso articolo 109 delle N.O.I.F., fattispecie, insomma, non equiparabile a quella sopra citata.
In verità, nell’Ordinamento della F.I.G.C. si individua anche la fattispecie dello svincolo per accordo (disciplinato dall’articolo 108 delle N.O.I.F.) che offre alle parti la possibilità di svincolare il calciatore anche al termine della stessa stagione in cui assume il vincolo, ma la procedura prescritta al fine di perseguire l’obiettivo non può essere confusa con l’apposizione di una crocetta sul modulo per la richiesta di tesseramento.
Il vincolo da Lei, da ultimo assunto, si estinguerà pertanto, salvo consenso da convenirsi con la nuova entità sportiva per la quale è attualmente tesserato, solo al termine della stagione sportiva nel corso della quale Lei compia il 25° anno di età.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 27/07/2005 ¬
D: L’articolo 109 delle N.O.I.F. stabilisce che, per ottenere lo svincolo per inattività, il calciatore debba chiedere, entro il 15 giugno, di essere incluso in lista di svincolo e che, laddove la società detentrice del vincolo non proponga opposizione entro otto giorni da ricevimento della richiesta, il Comitato (Regionale) competente della F.I.G.C. provveda allo svincolo d’autorità.
Ciò considerato, la società può ricorrere alla commissione tesseramenti di Roma?
Laddove, non avendone titolo, lo facesse ugualmente, la Commissione Tesseramenti potrebbe prendere in considerazione un siffatto ricorso ed annullare o sovrapporre una propria decisione a quella del Comitato Regionale competente?
In attesa di una decisione della Commissione Tesseramenti e nelle more della stessa, in quali provvedimenti o sanzioni può incappare il calciatore che abbia nel frattempo assunto un nuovo vincolo con un diverso sodalizio sportivo, laddove la stessa Commissione Tesseramenti deliberi di ripristinare il vincolo a beneficio della società (ricorrente) che lo deteneva in origine?
R: Caratteristica fondamentale od elemento essenziale del diritto è la certezza. Apprezzabile equilibrio si ravvisa poi nella facoltà offerta ai portatori d’interesse di esporre le proprie ragioni.
Nella stesura dell’articolo 109 si individuano le più opportune certezze e tutele per le parti: la società detentrice del vincolo è ammessa alla conoscenza di una richiesta di svincolo inoltrata nei suoi confronti da un calciatore, in quanto, per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, (entro il 15 giugno) con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo” [La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato, il quale, a sua volta ha in tal modo certezza che sono fatti salvi, tramite la conoscenza, i diritti della società a difendere le proprie eventuali ragioni].
Analogamente, il calciatore è ammesso alla conoscenza della opposizione eventualmente proposta dalla società detentrice del vincolo in quanto la stessa  è tenuta ad inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Comitato competente e per conoscenza al calciatore.
Il comma 5 dell’articolo 109 (N.O.I.F.) da ulteriore certezza al calciatore laddove stabilisce che  “l’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.
Lei pertanto è certamente in grado di controllare nei modi e nei termini l’eventuale esistenza di una procedura di opposizione in atto nei suoi confronti e/o l’efficacia formale della stessa, preso atto che in assenza di una lettera raccomandata (della società) con ricevuta di ritorno (e quindi da Lei firmata all’atto del ricevimento) se ne debba escludere sia una efficace proposizione sia l’accoglibilità. Ulteriormente, la chiara formulazione del comma 3 dell’articolo 109 (N.O.I.F.),il quale dispone che l’eventuale opposizione della società debba essere inoltrata al Comitato competente, escludendo ogni ipotesi di discrezione per la società stessa, particolarmente circa l’individuazione dell’Istanza competente cui indirizzarla (il Comitato, non la Commissione Tesseramenti) da certezza al calciatore che una eventuale destinazione errata dell’opposizione del sodalizio così come il mancato rispetto dei termini per inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo del calciatore) ne precluderebbe la disamina, senza possibilità di sanatoria,  con gli effetti disposti dal comma 5 (svincolo del calciatore decretato d’autorità dal Comitato competente).
Si deve pertanto escludere, particolarmente, che una Istanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (nella fattispecie: la Commissione Tesseramenti) possa agire in dispregio o comunque  disconoscendo l’Ordinamento al quale appartiene o le procedure od i livelli del contenzioso così come deliberati dagli stessi Organi Competenti Federali.
E’ contemplata, invece, dal comma 6 dello stesso articolo 109 (N.O.I.F.), il quale così recita:
 “6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari,  può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.”
 la facoltà del Comitato competente di investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti,   la qual cosa implica che, in caso di esercizio da parte del Comitato di detta facoltà, tanto la richiesta di svincolo del calciatore quanto l’opposizione della società  siano state opportunamente e correttamente inoltrate, in precedenza, nei termini prescritti, allo stesso Comitato competente.
Il comma 7, poi, dello stesso articolo 109  stabilisce che “la pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato”. Se ne deduce pertanto che, laddove il Comitato competente abbia adottato, nel merito, la decisione di procedere allo svincolo del calciatore e l’abbia comunicata alle parti, l’eventuale reclamo successivamente inoltrato, in secondo grado, alla Commissione Tesseramenti, dalla società non precluda al calciatore informato dello svincolo la possibilità di assumere un nuovo vincolo con un sodalizio sportivo diverso dal precedente e di disputare a beneficio dello stesso gare ufficiali. L’eventuale, successivo, accoglimento del reclamo della società ad opera della Commissione Tesseramenti avrebbe certamente l’effetto di ripristinare il vincolo a beneficio del sodalizio originario (reclamante), ma non con effetto retroattivo, talché si possa concludere circa la regolarità delle gare nel frattempo disputate dal calciatore informato dello svincolo e la non assoggettabilità dello stesso calciatore a sanzioni di alcun tipo, in ragione di detta partecipazione.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 27/07/2005 ¬
D: Istituto Scolastico Privato paritario appertenente ad un Ente Non Commerciale legalmete riconosciuto che svolge attività scolastica e in possesso di un Centro Sportivo direttamente gestito può essere iscritto al CONI o una federazione Sportiva riconosciuta senza istituire una associazione Sportiva ad hoc e quindi proseguire i rapporti di lavoro con gli istruttori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa precedente in essere?
R: La risposta a nostro avviso è senza dubbio positiva in quanto i cosidetti gruppi sportivi spontanei esistono, operano e non hanno necessità di costituire un'associazione sportiva dilettantistica ad hoc.
Il suggerimento se mai è quello di iscriversi ad un ente di promozione sportiva in prima battuta (CSI, ARCI, AICS...) dove l'iscrizione non è solitamente subordinata alla disputa di attività agonistica.
Per altro anche la FIGC ultimamente a livello giovanile e scolastico accoglie i "gruppi sportivi" nei propri campionati.
Per chiudere, il sistema dei compensi per attività sportive dilettantistiche rappresenta una opportunità per le associazioni sportive dilettantistiche le quali possono instaurare, tuttavia ogni tipo di rapporto di lavoro previsto dalla normativa anche se a questo punto è necessario come minimo un codice fiscale o partita iva se viene svolta anche attività commerciale.
Argomento: FRANCHISING ¬ Data di pubblicazione: 22/07/2005 ¬
D: Sono un docente di scuola secondaria superiore. Da sempre appassionato sportivo ho praticato calcio e pallavolo ed ho rivestito diversi ruoli - giocatore, allenatore, arbitro, presidente - nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche della zona. Sarei interessato a sviluppare un’attività di consulenza sportiva a 360° e vorrei saperne di più al riguardo.
R: Il programma franchising nella nostra idea è rivolto a persone come Lei che intendono fornire servizi di qualità in un campo dove purtroppo l'improvvisazione ha ampi spazi.
La invito a leggere attentamente il programma franchising all'interno del sito, confermandoLe che tutti i servizi presenti sul web sono attivabili in sede locale.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 19/07/2005 ¬
D: Il mio comune ha indetto un bando di gara per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo composto da un campo da tennis ed un campo polivalente. Il bando in oggetto non conteneva alcun riferimento alla legge 289/2002 e non richiedeva alle società od associazioni che intendevano partecipare al bando, alcuna forma di affiliazione al CONI e/o federazioni sportive. Alla gara hanno preso parte due associazioni: una associazione sportiva dilettantistica che aveva provveduto nell'anno 2004 all'edeguamento statutario come previsto dall'art. 90 commi 17 e 18 della legge 289/2002, ed un altra associazione culturale e sportiva che invece sconosceva completamente la normativa in oggetto. Il Comune ha deciso di affidare l'impianto all'associazione che non aveva provveduto alle modifiche statutarie previste dalla legge, e seppur l'altra associazione ha fatto ricorso il Comune ha risposto che non essendo inserito nel bando, il rispetto della legge 289/2002 non è previsto.
Secondo il comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002, il Comune non doveva assegnare in via preferenziale l'impianto all'associazione che aveva provveduto all'adeguamento statutario? Come deve, l'associazione sportiva dilettantistica comportarsi nei confronti del Comune che non ha tenuto conto del fatto che una associazione non ha provveduto all'adeguamento statutario?
R: La risposta avuta dal Comune è in controtendenza rispetto allo spirito della normativa vigente (legge 289 in primis).
Il Comune non ha l'obbligo di aggiudicare la gestione di impianti sportivi ad associazioni ma a nostro parere aveva l'obbligo di invitare le associazioni in quanto la norma parla di affidamento preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche. Poteva poi valutare che le caratteristiche dell'altro concorrente fossero più idonee alla conduzione, certamente questo doveva essere fatto in modo trasparente.
Il fatto che l'associazione che si è aggiudicata la gara non abbia adeguato lo statuto le pone problemi dal lato delle agevolazioni fiscali ma è del tutto ininfluente sulla partecipazione ed aggiudicazione della gara.
Bisogna poi valutare se la Regione come previsto dall'ultimo capoverso del comma 25 dell'art. 90 legge 289/2002 abbia promulgato una propria legge disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi e se l'amministrazione comunale in oggetto l'abbia recepita. Solo nel caso di chiara violazione di quanto previsto da detta legge regionale si intravedono spiragli per eventuali contestazioni legali.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 15/07/2005 ¬
D: Un calciatore, già tesserato da oltre tre anni con cartellino rosa per la stessa società (XX), decide di inoltrare richiesta di tesseramento (parimenti tesserino rosa) ad un diverso sodalizio sportivo (YY) per la stagione 2005 – 2006. La società XX può inoltrare richiesta di premio di preparazione alla YY?
Laddove lo stesso calciatore, dopo aver firmato il cartellino rosa, maturate le condizioni in termini di età, sottoscriva per la stessa società YY il vincolo definitivo, nella stessa stagione sportiva (2005 -2006) oppure nella successiva (2006 – 2007), la società XX potrà ancora inoltrare richiesta di premio di preparazione?
R: L’Art. 96 NOIF  “Premio di preparazione” così stabilisce:
“ 1 . Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro — raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita…..”
Il “premio di preparazione”, pertanto, matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente,  da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 18]  o quale “giovane di serie” [vincolo a beneficio di società sportiva professionistica]).
L’ipotesi che il calciatore in oggetto, lasciata la società XX approdi alla società YY sottoscrivendo ancora un cartellino rosa (cioè non definitivo) non costituisce condizione per la maturazione del premio di preparazione, il quale matura solo all’atto del primo tesseramento con vincolo a tempo indeterminato.
Se il calciatore di cui si tratta, dopo aver sottoscritto (con l’intervento obbligatorio dei genitori) un tesserino rosa, accetta di sottoscrivere, avendo compiuto almeno 14 anni, a beneficio dello stesso sodalizio (YY), nel corso della stessa stagione sportiva 2005 – 2006, un vincolo definitivo, determinerà la maturazione del diritto a richiedere il premio di preparazione a beneficio del sodalizio sportivo (XX)  con cui fu tesserato a tutto il 30 giugno 2005. In tal caso al sodalizio XX competerà il premio per intero, in veste di unica società avente diritto, poiché nella stagione sportiva in cui il calciatore assume il vincolo pluriennale, la Società tenutaria del vincolo (YY) non viene presa in considerazione nel conteggio dei tre anni per l’assegnazione del premio.
Se, invece, il calciatore sottoscriverà a beneficio del sodalizio YY un cartellino rosa nella stagione 2005 – 2006 ed assumerà il vincolo definitivo a beneficio della stessa entità sportiva (YY) solo nella stagione sportiva 2006 – 2007, matureranno in quest’ultima stagione (2006 – 2007) le condizioni (diritti) a beneficio della società XX per richiedere il premio in argomento, non più per intero ma solo quale penultima società avente diritto (quale ultima società avente diritto [cui la F.I.G.C. riconosce una percentuale più elevata del premio] verrà concepita la YY, in quanto ultima società a detenere il cartellino rosa del calciatore per una intera stagione sportiva).
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 13/07/2005 ¬
D: Sono un calciatore dilettante, nato nel mese di marzo del 1980 e militante in una società di seconda categoria dilettanti del Comitato Regionale lombardo. Posso ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento? A chi devo mandare la richiesta di svincolo? Entro quale termine? Con quale modalità?
R:

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F..
A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Lei ha compiuto il 25° anno di età nel mese di marzo del corrente anno e cioè entro il termine della stagione sportiva 2004 – 2005, pertanto ricorrono, a Suo favore, le condizioni per chiedere ed ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento, con effetto immediato.
Modalità di richiesta di svincolo. La richiesta di svincolo deve essere inviata personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. La stessa deve comunque pervenire al Comitato od alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. La richiesta, redatta in duplice copia, previo utilizzo di apposito modello (vedasi allegato di seguito riprodotto), sottoscritta dal calciatore, deve essere inviata contestualmente, a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, ai seguenti destinatari:
a) alla Società sportiva di appartenenza, detentrice del vincolo.
b) al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. competente per territorio, in ragione della sede della società che detiene il vincolo: nel Suo caso, al Comitato Regionale Lombardia, Via R. Pitteri, n. 95/2  , 20134 MILANO.

 

 

                                                                                                                    Spett.le

                                                                                                                    F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.

                                                                                                                    Lombardia

                                                                                                                    Via R.Pitteri n. 95/2

                                                                                                                    20134 Milano (MI)

          

                                                                                                 e, p.c.: alla Società…………………….

                                                                                                            Via……………...……….n……

                                                                                                             Cap………città…….………(  )

 

 

OGGETTO: richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento (art.32-bis delle N.O.I.F.)

                                                                                                         ( art.32-ter delle N.O.I.F.)

 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………., nato il ....../....../……..,

residente a……………………………………………………….(………………………)

in Via……………………….…………………………………………………n…………

 

tesserato con la Società……………………………………….CHIEDE lo svincolo per

decadenza del tesseramento ai sensi del combinato disposto degli artt.32 bis e 32 ter,

delle N.O.I.F. della F.I.G.C..

 

 

 

                     In fede

 

 

Luogo                                         Data……………    Firma del calciatore…………………………..

(da inviare dal 15 giugno al 15 luglio 2005)

 

 

NOTA: I calciatori che hanno ottenuto lo svincolo all’inizio della corrente stagione sportiva per decadenza del tesseramento ai sensi del combinato degli artt.32 bis e 32 ter, delle N.O.I.F.- saranno

automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.

 

Per tale motivo, gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento ( che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano trasferirsi ad altra Società.

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 13/07/2005 ¬
D: Sono il Presidente di una società di puro settore giovanile. Un atleta formato dal mio sodalizio (tesserino rosa) fino al 30.06.2004 è stato tesserato (tesserino rosa) nella stagione sportiva 2004 – 2005 da una società militante nel Campionato di Eccellenza. Se nei prossimi anni l’atleta in questione assumerà un vincolo a tempo indeterminato (tesseramento definitivo o poliennale) potrò richiedere il premio di preparazione? Che cosa intendono le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.) allorquando fanno riferimento all’ultima e penultima società negli ultimi 3 anni?
Se una società tessera con un cartellino annuale (rosa) per due anni un calciatore ed al terzo anno gli fa assumere un vincolo a tempo indeterminato, la società che aveva tesserato quello stesso atleta 3 anni prima ha diritto al premio?
R:

Al fine di approntare una appropriata disamina e gestione del caso, enunciamo, preliminarmente norme e principi che lo regolano: Art. 96 NOIF - Premio di preparazione

“1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante”o “non professionista”di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione”sulla base di un parametro —raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita…..”

Il “premio di preparazione” matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante”o “non professionista”[vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 18] o quale “giovane di serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica]. Il tesseramento del calciatore per, almeno, un’intera stagione sportiva è condizione essenziale per individuare il diritto al premio.

Hanno diritto al premio la Società o le due ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive.

. Dilettanti.      Nella stagione sportiva in cui il calciatore assume il vincolo pluriennale, la Società tenutaria del vincolo non viene presa in considerazione nel conteggio dei tre anni per l’assegnazione del premio.

Orbene, preso atto che, fino al giorno in cui il calciatore “giovane”venga tesserato con vincolo definitivo (poliennale), non ricorrono le condizioni per definirsi costituito il diritto a percepire il “premio di preparazione”, si constata come, a tutto il termine della stagione sportiva 2004 –2005, in ragione del calciatore oggetto del quesito, in quanto tesserato con cartellino rosa nella stessa stagione 2004 - 2005, non sussistono ragioni per richiedere il premio di cui trattasi.

Procederemo pertanto per ipotesi onde ponderare l’evolvere del diritto nelle stagioni a venire:

ipotesi a) il calciatore, che compie 15 anni nel corso dell’anno 2005, viene ulteriormente tesserato, per la stagione 2005 –2006, con cartellino rosa annuale dalla stessa società che lo tesserò nella stagione sportiva 2004 –2005. Successivamente, per lo svolgimento della stagione 2006 –2007, la medesima società propone (ed ottiene) un tesseramento vincolativo a tempo indeterminato.

Il diritto a percepire il premio di preparazione maturerebbe pertanto nella stagione 2006 –2007: al fine di individuare le società aventi diritto alla richiesta del premio si procederebbe ad accertare chi abbia detenuto il vincolo dell’atleta “giovane”nelle tre stagioni precedenti, cioè 2003 –2004, 2004 –2005 e 2005 –2006 fino ad approdare alle seguenti conclusioni: la società di Eccellenza che ne ha detenuto il cartellino rosa nelle ultime due stagioni (2005 –2006 e 2004 –2005) viene concepita quale ultima società avente diritto (non computandosi nella stagione 2006 - 2007

allorquando proceda al tesseramento definitivo poliennale) e la società che ne ha detenuto il vincolo nella terzultima stagione (2003 –2004) [la Sua] viene concepita quale penultima società avente diritto. In ragione dei parametri vigenti (gli ultimi conosciuti, da aggiornare dell’inflazione al 30.06.2006) al termine della stagione sportiva 2004 –2005, il diritto della Sua società si quantificherebbe in €. 908,00, pari, quale penultima società avente diritto, a 2 volte il parametro vigente in ragione del Campionato di Eccellenza [campionato in cui militi la società che tessera con vincolo poliennale definitivo].

ipotesi b) il calciatore viene tesserato con cartellino rosa, nella stagione sportiva 2005 –2006, da una società diversa (che definiremo C) rispetto a quella che tesserò il “giovane”nella stagione 2004 –2005 (che definiremo B); la stessa società C tessera il calciatore in oggetto, nella stagione sportiva 2006 –2007 con vincolo poliennale definitivo.

L’accertamento del diritto porterebbe alle seguenti conclusioni: nelle ultime tre stagioni 2003 -2006 ) da prendere a riferimento, antecedenti l’assunzione del vincolo definitivo, sono ben tre le società contribuenti alla formazione del giovane [la Sua (A) 2003 –2004, quella di Eccellenza (B) 2004 –2005 e la ipotetica nuova (C) 2005 –2006]: due sole hanno diritto al premio: quale ultima società la “C”(cartellino 2005 –2006) e quale penultima la “B”(cartellino 2004 –2005): la Sua (terzultima), secondo l’ipotesi formulata non avrebbe diritto ad alcuna parte del premio.

 

Laddove, negli ultimi tre anni antecedenti l’assunzione del vincolo definitivo poliennale, un solo sodalizio sportivo avesse ininterrottamente formato e tesserato il giovane, a detto solo sodalizio  competerebbe, per intero, il premio di preparazione.

Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 12/07/2005 ¬
D: Siamo un gruppo sportivo affiliato alla federazione italiana di canottaggio. Attualmente stiamo raccogliendo contributi tra persone fisiche e commercianti che vanno da € 5 a € 200 cadauno, a seconda della disponibilità del contribuente, che servono per l'acquisto dell'attrezzatura di bordo e per le spese necessarie alla partecipazione alle varie gare. A fronte di tale contributo rilasciamo una ricevuta.
Vorremmo sapere che percorso fiscale devono seguire detti contributi.
R: La domanda non è chiarissima.
Si ritiene che il gruppo sportivo sia a questo punto privo di partita IVA, non svolga attività commerciale e non abbia adeguato lo statuto secondo le ultime normative per le agevolazioni fiscali.
Se questo è il quadro la "associazione sportiva" può introitare esclusivamente proventi istituzionali, tramite ricevute, in questo caso, tali quote associative non costituiscono reddito.
Sorge un dubbio nel momento in cui si parla di contributi da commercianti perchè in questo caso si tratta di proventi commerciali e quindi andrebbero eseguiti una serie di adempimenti che partendo dalla regolarizzazione dell'associazione sportiva dilettantistica arrivano fino alla richiesta di partita IVA, e alla scelta di regime agevolato per lo svolgimento di attività commerciali.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 07/07/2005 ¬
D: Sono un calciatore diciassettenne. Mi è stata sottoposta la richiesta di partecipare ad un Campionato agonistico gestito dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Non avendo raggiunto la maggiore età posso sottoscrivere un cartellino “rosa” che mi vincoli per la sola stagione sportiva 2005 – 2006? Laddove ciò non fosse possibile, mi è consentito di stringere un accordo con il sodalizio sportivo che mi richiede al fine di ottenere lo svincolo al termine della stessa stagione sportiva? La spedizione al Comitato Regionale competente,dell’accordo di svincolo, compete al calciatore od all’entità sportiva che lo tessera?
R: L’articolo 1 del “Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”, al comma 1 così stabilisce : “Il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza ….l’attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra gli otto ed i sedici anni….”
L’articolo 24 dello stesso “Regolamento”, che ha come rubrica “Tesseramento e vincolo dei calciatori”, al comma 1 dispone : “All’attività organizzata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come <giovani> [con cartellino rosa], <giovani dilettanti> e <giovani di serie>…..” ed al comma 3 precisa : “Il tesseramento come <giovane> [cartellino rosa] vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva….”.
L’articolo 32 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. “I <giovani dilettanti>” così recita : “1. I calciatori <giovani>, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con..società della Lega Nazionale Dilettanti…….vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di <giovani dilettanti>.
2. I calciatori con la qualifica di <giovani dilettanti> assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di <non professionisti>”.
Pertanto, in ragione dell’età (sua) [ secondo quanto sopra riportato è del tutto irrilevante che non sia stata ancora raggiunta la maggiore età] e della tipologia di Campionato che Le è stata proposta, non è concepibile la partecipazione previa sottoscrizione di cartellino (annuale) rosa.
La tipologia di tesseramento da osservare per prendere parte all’attività di cui si tratta è quindi la seguente : “Richiesta di tesseramento”, modello di colore giallo, predisposto in più copie dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., che reca, in alto, la stampigliatura della stagione sportiva di riferimento (2005 – 2006), da compilarsi in tutte le sue parti di concerto tra il sodalizio sportivo ed il calciatore e da sottoscrivere obbligatoriamente dal calciatore nonché (in quanto minorenne) dai propri genitori.
Al fine di evitare che dal deposito di detta “Richiesta di tesseramento” presso il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti consegua l’instaurazione di un vincolo (di tesseramento) sino al termine della stagione sportiva entro la quale il calciatore abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età, è consentito alle parti (calciatore supportato nella firma dai genitori e sodalizio sportivo) dall’articolo 108 delle N.O.I.F., di stipulare un accordo per lo svincolo dello stesso calciatore con effetti decorrenti dal termine della stessa stagione sportiva.
Al fine di attribuire certezza e tutela al documento d’accordo, sottoscritto in tre copie dalle stesse parti, il calciatore si farà carico della sua spedizione, a mezzo posta (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) presso il Comitato Regionale competente territorialmente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C., entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso (pena la nullità) e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
Al fine di agevolare le parti nell’individuazione del modello opportuno, per il raggiungimento dell’obiettivo, se ne riproduce, di seguito, un esempio completo (da integrare coi dati delle stesse parti e con l’indirizzo del Comitato Regionale di competenza).

Modello per accordo di svincolo (Articolo 108 N.O.I.F.)


Associazione Sportiva Dilettantistica
“ ”
Via n°
(C.A.P.: ) Città ( )
Partita i.v.a. :
Matricola F.I.G.C. :


Spettabile Comitato Regionale
F.I.G.C. – L.N.D. della Regione

Via n°
( )

( ) li.. 2005

Oggetto : Svincolo per accordo ai sensi dell’Art. 108 N.O.I.F.

Riferimento normativo ed/od organizzativo : Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati o le Divisioni competenti della L.N.D. deve essere effettuato entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque, per la corrente stagione calcistico-sportiva 2005-2006 entro e non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
Effetti : Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006.

Con la presente scrittura,
sottoscritta da ambo le parti di cui trattasi,
- il calciatore “giovane dilettante” Signor
nato a ( ) il
e residente a ( ), attualmente in Via/Piazza n°
Codice Fiscale :, N° di Matricola F.I.G.C. :
che chiede, in data odierna : 2005, il tesseramento a beneficio dell’associazione calcistica “ ”) e

- l’ A.S.D., avente sede legale in (C.A.P.: ) ( ) alla Via n°, sopra meglio identificata, nella persona del proprio Presidente – legale rappresentante Signor,
ciascuna parte per quanto di pertinenza e/o competenza, rispettivamente
chiedono e riconoscono
che, al termine della corrente stagione calcistico-sportiva 2005-2006, il calciatore di cui trattasi, sia svincolato per EFFETTO DEL PRESENTE ACCORDO che si deposita, a far data dal 01 luglio 2006, invocando l’Art.108 delle N.O.I.F.

In fede

Il calciatore il sodalizio sportivo
( ) (A.S.D. )

Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 06/07/2005 ¬
D: Sono un calciatore nato nell’anno 1988. Il 30 giugno 2005 è scaduto il contratto annuale che avevo sottoscritto nei confronti di un sodalizio dilettantistico. Sono stato ricontattato dalla medesima entità sportiva ma presumo che i dirigenti della stessa vogliano instaurare un vincolo. Come posso procedere e cosa devo fare per avere lo svincolo a fine anno?
R: Le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) contemplano, all’articolo 108, lo “svincolo per accordo”. Il comma 1 dello stesso articolo così recita: “Le società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti entro venti giorni dalla stipulazione.”
Pertanto, all’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento (che, in quanto “giovane dilettante” [sono considerati “giovani dilettanti” i calciatori che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età] è consentita durante tutta la stagione sportiva 2005 – 2006) comportante l’assunzione del vincolo, così come ipotizzato, Lei potrà convenire, con l’entità sportiva che l’ha contattata, un accordo (in triplice esemplare) contemplante il suo svincolo al termine della stessa stagione sportiva 2005 – 2006 e depositare (o spedire a mezzo posta [lettera raccomandata con ricevuta di ritorno]) il carteggio presso il Comitato Regionale della L.N.D. competente per territorio in ragione della sede legale del sodalizio sportivo per il quale intende tesserarsi (o presso il Comitato Interregionale in Via Po n. 36, 00198 Roma, laddove il Campionato al quale intenda partecipare sia quello Interregionale [ovvero di Serie D]) entro venti giorni dalla sottoscrizione e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
Gli Organi Federali competenti provvederanno conseguentemente allo svincolo a far data dal 01.07.2006.
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬
D: Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero. Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C. dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato, in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva dilettantistica?
R: Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità (di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione (configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente, si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze) e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione (arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente : nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione del rischio infortunistico].
La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo 51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto segue :
  1. "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva."
  2. "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità permanente."
In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti, obblighi) ai professionisti.
Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale (F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.
Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario di campo] per l’accertamento dei fatti.
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬
D: Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero. Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C. dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato, in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva dilettantistica?
R: Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità (di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione (configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente, si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze) e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione (arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente : nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione del rischio infortunistico].
La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo 51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto segue :
  1. "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva."
  2. "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità permanente."
In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti, obblighi) ai professionisti.
Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale (F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.
Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario di campo] per l’accertamento dei fatti.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬
D: Nel caso vi sono due società sportive dilettantistiche, una è di categoria superiore rispetto all'altra a chi è giusto assegnare la gestione degli impianti sportivi?
R: La categoria nella quale l'associazione milita potrebbe essere uno dei punti sui quali l'assegnazione viene fatta, ma non è il solo e ne il punto importante.
La legge 289/2002 cosidetta finanziaria 2003 ha previsto che gli impianti vengano preferibilmente assegnati ad associazioni sportive dilettantistiche.
All'interno di tale normativa l'ente locale, solitamente il comune, bandisce una gara o più semplicemente invita le associazioni sportive in vista di rilascio di concessione per gestione di impianto.
Bisogna attentamente valutare quali sono i requisiti richiesti da tale bando di aggiudicazione es. numero di tesserati, categoria, anzianità del sodalizio, correttezza contabile amministrativa, tutti gli elementi ai quali vengono solitamente attribuiti i punti.
In vista dell'assegnazione dell'impianto i nostri esperti sono comunque sempre disponibili a valutare per i concorrenti i bandi di gara e a suggerire strategie per la partecipazione.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 01/07/2005 ¬
D: Ho corrisposto alla scuola calcio cui avevo iscritto i miei figli, tutti i corrispettivi pattuiti dal 1997 fino al 2004 (ultimo anno di campionato allievi regionali cui hanno preso parte). Una associazione sportiva militante nel campionato regionale di Promozione li ha richiesti ma la scuola calcio non intende rilasciarmi la liberatoria perché insiste che deve richiedere il premio di preparazione alla entità sportiva che li richiede. E’ legittimo pretendere la corresponsione del premio di preparazione dopo avere introitato dalla famiglia degli atleti i corrispettivi per le prestazioni rese dalla scuola calcio? E’ legittimo che la stessa scuola calcio, ottenuto quanto spettantele, possa esercitare una siffatta ingerenza fino a condizionare il perseguimento delle aspettative dei ragazzi?
R: Il “Premio di preparazione” è regolato dalle seguenti norme:
[n.d.r.: il termine “società” va interpretato estensivamente fino ad individuare “società sportive” ed/od “associazioni sportive dilettantistiche”]
Art. 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico – Il premio di preparazione
La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinata dall’Art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.
Art. 96 NOIF - Premio di preparazione
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro — raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale.
Fatto riferimento ed avvalendosi dell’articolo 96 delle N.O.I.F., pertanto, la scuola calcio (associazione sportiva dilettantistica) che ininterrottamente (e pertanto quale unica entità sportiva formante), fino al 30 giugno del 2004, ha impiegato nei campionati gestiti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, i Suoi figli, dichiara di voler richiedere alla associazione sportiva che milita nel Campionato di Promozione il premio così come riconosciutole dalla F.I.G.C., secondo i parametri definiti dalla stessa F.I.G.C.. Si tratta, come può notare, di un diritto (ricorrendone le circostanze) riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ( a prescindere da ogni eventuale considerazione inerente corrispettivi intercorsi nel rapporto famiglia – scuola calcio) a beneficio di tutte le entità sportive che si trovino nelle condizioni della scuola calcio in oggetto. Il sodalizio sportivo di Promozione è oggettivamente tenuto a versare detto premio, che matura all’atto del tesseramento definitivo sottoscritto [per la prima volta] dai calciatori (con la firma necessaria dei genitori, trattandosi di atleti minorenni) [per la stagione 2004 – 2005, il premio ammonta, nel caso specifico, ad €. 1.816,00 per ciascun calciatore]. La ferma determinazione a richiedere il premio, da parte della scuola calcio, va imputata al riscontro che il diritto al premio di preparazione si prescrive (vale a dire si perde se non ne viene esercitata la richiesta) al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Si deve comunque escludere che il premio debba essere corrisposto dagli atleti o dalle rispettive famiglie. L’eventuale liberatoria (ovvero la rinuncia a percepire il premio) pertanto non può essere indirizzata alla famiglia degli atleti, in quanto non tenuta a versare premi di tal genere, bensì al sodalizio sportivo interessato al tesseramento definitivo degli stessi calciatori, il quale, in tal modo rileva il frutto degli investimenti formativi effettuati, prima di allora, dalla scuola calcio a propri costi.
Quanto sopra esposto parte dal presupposto che i Suoi figli, lasciata la scuola calcio dal 30 giugno 2004, abbiano liberamente accettato e sottoscritto fin dalla stagione sportiva 2004 – 2005 un nuovo tesseramento (definitivo ovvero poliennale) a beneficio del sopra detto sodalizio militante nel Campionato di Promozione. Laddove invece, nel corso della stagione sportiva 2004 – 2005 appena conclusa, non abbiano assunto alcun tesseramento, potendosi considerare perciò inattivi e la richiesta del club di Promozione sia pervenuta solo ultimamente, in funzione della imminente stagione sportiva 2005 – 2006 [la formulazione sottopostaci non è chiara, in proposito] varrebbero considerazioni profondamente diverse, in quanto le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio stabiliscono che “qualora nella stagione precedente a quella in cui avviene il tesseramento a tempo indeterminato non risulti alcun tesseramento federale, si perde il diritto al premio”.
Nel merito delle ipotizzate ingerenze della scuola calcio sulla sorte dei ragazzi (calciatori) occorre sottolineare come la stessa associazione sportiva dilettantistica, decaduto il vincolo giovanile, a parte il diritto a percepire il premio così come oggettivamente disposto dalla F.I.G.C., non possa sindacare in alcun modo circa la scelta esercitabile dagli atleti, i quali pertanto possono accettare il tesseramento di sodalizi di proprio gradimento senza dover chiedere il consenso di alcuno, in proposito.
Illuminante, nel merito della corretta concezione del premio di preparazione, è il parere espresso dal chiarissimo Dottor Edmondo Caira, già Dirigente dell’ Amministrazione Finanziaria ed oggi Consulente Responsabile dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., il quale afferma che “il premio in parola costituisce, in sostanza, il rimborso del costo sostenuto dalla società sportiva per la preparazione e l’addestramento dell’atleta”. Si può infatti desumere, dagli studi effettuati sul mondo dello sport [significativo il contributo offerto in proposito da Nomisma, stimatissimo Istituto di Ricerca Internazionale] che il costo di produzione della formazione di un giovane [vi confluiscono tutti i costi gravanti effettivamente su un sodalizio: compenso e rimborsi agli istruttori, rimborsi al personale di servizio e/o agli atleti e/o a dirigenti, iscrizioni a campionati e tornei, premi, costi d’amministrazione e d’ufficio, affitti passivi ed oneri condominiali,ammortamento beni strumentali e mezzi di trasporto + bolli auto, carburanti, assicurazioni, vettovagliamento, pasti, pernottamenti e/o spese di trasferta, spese impiantistiche e di manutenzione, ritiri, utenze, pubblicazioni sportive interne, feste, cerimonie e ricorrenze, abbigliamento ed attrezzature sportive, medicinali e parasanitari, visite mediche, servizi di medico al campo e/o di Croce Rossa, diritti amministrativi e permessi, trasporti e pedaggi autostradali, fideiussioni, oneri bancari e bolli, postali ecc.] sia notevolmente più elevato rispetto al valore della quota percepita per l’ammissione all’attività formativa.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 30/06/2005 ¬
D: Un ragazzo nato nel 1991, che ha sottoscritto nella scorsa stagione sportiva un vincolo biennale, può svincolarsi dalla società che ne detiene il vincolo? Se si, in che modo? E’ lecito che il sodalizio che beneficia del vincolo abbia preteso una quota di €. 250 per la scorsa stagione agonistica e pretenda altri €. 250 per la prossima stagione? Potrebbe la richiesta di pagamento costituire motivo per richiesta di svincolo anticipato?
R: La disciplina della fattispecie va individuata negli articoli 107 (Svincolo per rinuncia) e 111 (Svincolo per cambiamento di residenza) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).
L’articolo 107, al comma 1, così recita: “I calciatori <giovani> tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive, individuato per la stagione sportiva 2005 – 2006 “da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2005 ore 13,00” [L’eventuale nuovo tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo – puntualizza la F.I.G.C.- deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2005].
Lo stesso articolo, che individua non un diritto dell’atleta, bensì una facoltà del sodalizio sportivo di procedere allo svincolo, non ragiona, in alcun comma, di tesseramento biennale.
Se ne arguisce che nei confronti dell’entità sportiva che benefici del vincolo ed ammetta effettivamente il giovane alla partecipazione all’attività non possa configurarsi, ipso facto, al termine della prima stagione sportiva alcun diritto a pretendere lo svincolo appetito. Facendo ricorso all’analogia, pare invece plausibile richiederlo a novembre (ovvero nel periodo sopra detto che il Consiglio Federale ha fissato per le liste di svincolo suppletive della stagione 2005 – 2006), avendo coscienza che, anche in detto frangente, sarà determinante l’assenso del sodalizio detentore. Nessun dubbio può sussistere invece circa la facoltà dell’atleta e della sua famiglia di non rinnovare il tesseramento con lo stesso sodalizio, al termine della stagione 2005 - 2006, senza che la stessa entità sportiva che beneficiò del vincolo possa opporre alcun sindacato di merito e senza alcun onere di richiesta nel merito a carico dell’atleta (o famiglia).
Una opportunità importante viene offerta invece, all’atleta, dall’articolo 111 che costituisce a beneficio del calciatore minore di età il diritto di chiedere e di ottenere lo svincolo entro 90 giorni dal fatto, laddove, in qualsiasi momento del rapporto, il calciatore trasferisca la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, a condizione che il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
Fra le prerogative di un’associazione sportiva dilettantistica è individuabile quella dell’allestimento di una scuola calcio : è pertanto lecito che il sodalizio sportivo, oltre alla partecipazione ad attività agonistica, disponga di organizzare una attività didattico – formativa relativa alla disciplina del calcio (scuola calcio), rientrante tra le finalità istituzionali. Detta attività, che contempla l’organizzazione e la fornitura di prestazioni di servizio formativo tecnico – calcistico viene, di norma, proposta verso pagamento di corrispettivi specifici [cosiddette quote] (che variano, da sodalizio a sodalizio, secondo la libera determinazione degli stessi, anche e specialmente in ragione dei servizi complementari offerti [esempio: fornitura di abbigliamento specifico, servizi di trasporto, assicurazione integrativa individuale contro gli infortuni e/o RCT (responsabilità civile per danni arrecati a terzi, ecc.]: ordinariamente, da un minimo di €. 180 ad un massimo di €. 400 annui). Le quote richieste sono, di norma, funzionali a coprire tutti i costi di gestione sostenuti dallo stesso sodalizio per l’approntamento della stessa attività didattico – formativa (compresi quelli sostenuti per la remunerazione dell’allenatore – formatore). L’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che, laddove l’attività in oggetto venga svolta sullo stesso impianto utilizzato dal sodalizio per lo svolgimento dell’attività sportiva ordinaria ed il corrispettivo richiesto non superi l’ammontare dei costi (tutti) occorrenti, la stessa possa essere classificata come attività non commerciale e pertanto possa beneficiare di un trattamento fiscale agevolato. Inoltre, se l’associazione sportiva abbia ottenuto, in proposito, il riconoscimento della F.I.G.C., sulle quote in argomento non va computata l’I.V.A..
Per quanto sopra esposto, si deve escludere che la richiesta di un corrispettivo, per detti fini, possa costituire motivo opponibile per la richiesta di svincolo. Tuttavia, laddove i genitori che esercitano la potestà sul minore non abbiano prima d’ora firmato uno specifico accordo economico col sodalizio sportivo, teso a far partecipare anche per la stagione sportiva 2005 – 2006 il minore alle attività didattiche dell’associazione, non si ravvisa, nella semplice sottoscrizione del vincolo biennale anche un titolo, per il sodalizio stesso, a pretendere comunque la corresponsione della quota prevista per la stagione 2005 - 2006. Il minore potrà pertanto evitare di partecipare all’attività sportiva di detto sodalizio e praticare attività sportiva di diversa disciplina, senza nulla dovere in termini economici all’associazione che ne detiene il vincolo.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 27/06/2005 ¬
D: Per fondare un team motociclistico sussiste una prospettiva unica: la costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica o si riscontrano ulteriori possibilità?
R: La pratica sportiva, nella fattispecie quella dilettantistica, può essere esercitata da entità costituite sia sotto forma di associazioni sportive sia di società di capitali.
Gli associati (soci) rispondono illimitatamente degli esiti dell’esercizio sportivo, con i propri beni personali, nel contesto di un’associazione sportiva, i soci, invece,di una società di capitali, ordinariamente soltanto nei limiti della quota sottoscritta.
Prima della promulgazione della Legge 27.12.2002 n. 289 le entità costituite sotto forma di società di capitali sono state assoggettate a tassazione nei modi ordinari.
Con il comma 1 dell’articolo 90 della Legge sopra citata (cosiddetta Finanziaria 2003) sono state estese alle entità sportive costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro, le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e successive modificazioni e le ulteriori agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria per l’associazionismo sportivo dilettantistico.
L’ultimo intervento legislativo, nel merito, si individua nell’articolo 4, comma 6 – bis del D.L. n. 72/2004, convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 che riformula il comma 17 dell’articolo 90 di detta Legge 289/2002 secondo la seguente stesura: “Le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
  • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  • società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
E’ opportuno sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 398/1991, onde fruire delle agevolazioni fiscali di cui trattasi, le entità sportive dilettantistiche in oggetto debbano assolvere all’onere di procedere alla preliminare affiliazione alla rispettiva (in ragione della disciplina praticata) Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto ai sensi delle vigenti leggi.
Gli Statuti e gli atti costitutivi delle entità sopra citate, vieppiù quelli di sodalizi sportivi dilettantistici già costituiti in forma di società di capitali, dovranno recepire il principio dell’“assenza del fine di lucro” ed intonarsi al rispetto delle condizioni recate dal comma 18 dell’articolo 90 Legge 289/2002, nel testo modificato dalla Legge 128/2004.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 20/06/2005 ¬
D: Mio figlio M….che ha contratto, previa sottoscrizione della richiesta di tesseramento ad opera dei genitori, essendo all’atto minorenne, un vincolo poliennale con una entità sportiva dilettantistica militante nel Campionato di 1° Categoria, ha ricevuto proposte da un’altra entità sportiva parimenti dilettantistica . Fino a quale entità di premio di preparazione può spingersi la richiesta dell’entità sportiva che ne detiene il vincolo, per acconsentire al trasferimento?
Se le due entità non raggiungono l’accordo e mio figlio non partecipa ad alcuna attività, può a dicembre chiedere ed ottenere lo svincolo senza che vengano fatte ulteriori richieste?
Il riscontro che il vincolo poliennale sia stato contratto allorquando mio figlio era minorenne, può influire, oggi che ha raggiunto la maggiore età, sulla durata del rapporto laddove mio figlio esterni la volontà di annullare quell’accordo?
R: Laddove si potesse ragionare di premio di preparazione [che è definito secondo entità economiche certe dalla F.I.G.C., mediante una apposita tabella, per ciascuna stagione sportiva ed aggiornato al termine della stessa in base agli indici ISTAT per il costo della vita], detto importo, stimato in ragione dei valori correnti individuati per la stagione sportiva 2004 – 2005, sarebbe identificabile in €. 1.362,00, in ipotesi di militanza del nuovo club che acquisisce le prestazioni sportive nel Campionato di 1° Categoria ovvero in €. 1.816,00 in ipotesi di militanza dello stesso nel Campionato di Promozione od in €. 2.270,00 in ipotesi di Eccellenza Regionale, da aggiornarsi verosimilmente [stante l’adeguamento annuo previsto sulla base dei citati indici ISTAT] del 1,7% - 2%. Detti valori [che nessuna norma vieta di assumere a riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, in quanto non si configura, nel caso in esame, la fattispecie del “premio di preparazione”, che ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il vincolo definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente, con tesserino (rosa) “giovane”.
Pur dovendosi prendere atto che l’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i calciatori “professionisti” la quotazione - corrispettivo del trasferimento del “diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive di atleti”, il diritto civile e la normativa fiscale – tributaria non individuano limiti economici o divieti, in tema, anzi ne contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione tra le parti, disponendo (il diritto tributario) l’assoggettamento di detti corrispettivi all’aliquota IVA del 20% anche per il contesto dilettantistico.
Un calciatore dilettante può ottenere lo svincolo anche per inattività. Ne detta in proposito la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera inattività del calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della prescritta certificazione medica di idoneità sportiva, nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
Riveste un grande interesse il terzo quesito sottopostoci circa la legittimità od opponibilità del vincolo contratto da minorenne allorquando questi, divenuto maggiorenne, rivendichi la facoltà di determinarsi in prima persona fino a perseguire l’annullamento di limitazioni alle proprie libertà assunte, in età minore, col concorso – intervento di terzi.
Il Diritto Europeo e la Carta dei Diritti del ragazzo dettano tutele importanti nel merito, concependo il diritto alla pratica sportiva dilettantistica come fondamentale ed irrinunciabile e pertanto mal conciliabile con vincoli di media o lunga durata.
Ulteriormente, la giurisprudenza sottolinea come il diritto di associarsi (aderire ad una associazione sportiva dilettantistica) implichi e contempli quello di dissociarsi.
Della massima rilevanza è poi l’assunzione per la quale, onde concepire come lecito un vincolo che limiti per periodi non brevi (poliennale) la libertà, specie afferente diritti come sopra definiti fondamentali ed irrinunciabili, di minorenne occorra ad sustantiam l’assenso esplicito (quindi l’intervento certo e riscontrabile) del Giudice Tutelare per i minori.Poiché nella realtà sportiva dilettantistica, in verità, non pare sussistano nel merito (almeno non in misura significativa) interventi del Giudice Tutelare e nemmeno che gli stessi siano ordinariamente richiesti, se ne potrebbe arguire come, in assenza di detti interventi legittimanti, il vincolo poliennale contratto da minorenne sia annullabile o suscettibile di essere impugnato dallo stesso gravato divenuto maggiorenne. All’uopo, laddove si configuri un siffatto obiettivo, in assenza di significativa giurisprudenza sul tema, pare opportuno avvalersi delle prestazioni di consulenza ed assistenza legale di uno specialista . In proposito risultano a chi scrive significativi e di grande pregio gli studi condotti e riprodotti in pubblicazioni nel merito dall’Avvocato Enrico Crocetti, docente universitario di diritto sportivo, in Ravenna (tel. Studio: 0544 31159, fax.: 0544 30168).
Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più complesse, di avere elaborato due apposite “Guide” per la miglior gestione de
- “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare,
-“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
Dette guide potranno essere acquisite, a pagamento (corrispettivo: €. 20 cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito di Olimpia Gest Sport.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 20/06/2005 ¬
D: Sono un calciatore. La mia data di nascita è …settembre 1980. Se non svolgerò attività sportiva calcistica a tutto il mese di novembre del corrente anno, potrò ottenere, in quel periodo, lo svincolo per il raggiungimento d’età? Posso inoltrare ugualmente ora la domanda e stare fermo fino a novembre?
R: Supponendo che il suo “status” sia di “dilettante” ovvero, in ragione dell’età di “non professionista” [Quanto di seguito riprodotto non varrebbe per un calciatore professionista], riscontriamo che l’ Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per decadenza del tesseramento.
In ragione di detta formulazione, a partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Requisiti e condizioni: a) il riscontro del compimento del 25° anno d’età nel corso della stagione sportiva entro il termine della quale (30 giugno) si appetisce lo svincolo,
b) la presentazione della prescritta domanda (richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento ex Art. 32 – bis delle N.O.I.F.), a far data dal 15 giugno e non oltre il 15 luglio [per cogliere le migliori opportunità e procacciarsi le certezze appetite nei termini più consoni, si consiglia di inoltrare detta richiesta entro il 30 giugno] dell’anno solare in cui si riscontra l’avvenuto compimento del 25° anno di età alle seguenti Istanze: 1) società od associazione sportiva dilettantistica detentrice del vincolo, 2) Istanza della Lega Nazionale Dilettanti / F.I.G.C. competente in ragione del Campionato cui partecipa la stessa entità sportiva detentrice del vincolo [F.I.G.C./L.N.D. Comitato Interregionale, Via Po n. 36 00198 Roma, per il Campionato Nazionale Dilettanti (serie D) ovvero i rispettivi Comitati Regionali F.I.G.C. / L.N.D., per tutti gli altri Campionati organizzati a livello regionale o provinciale].
Nel caso specifico sottopostoci, entro il 30 giugno 2005 non maturano le condizioni od i requisiti prescritti dall’Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. in quanto il compimento del 25° anno di età (settembre 2005) si riscontrerà solo nel corso della stagione sportiva 2005 – 2006 e pertanto il richiedente potrà ottenere detto svincolo solo al termine (30 giugno 2006) della prossima stagione sportiva, previo invio, nel solo periodo sopra citato, della apposita richiesta alle Istanze sopra indicate.
Indipendentemente dalla fattispecie sopra esaminata, un calciatore dilettante può ottenere lo svincolo anche per inattività. Ne detta in proposito la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera inattività del calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della prescritta certificazione medica di idoneità sportiva, nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
Laddove, in altri termini, l’entità sportiva che detiene il vincolo, manifesti interesse certo verso le prestazioni sportive del calciatore, l’inattività stabilita unilateralmente dal calciatore (ovvero imputabile a mera scelta dello stesso) non varrà a costituire titolo per richiedere lo svincolo secondo dette aspettative.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 13/06/2005 ¬
D: Una società sportiva dilettantistica costituita con capitale privato, che può adeguare il suo statuto per usufruire delle agevolazioni fiscali di categoria ed essere annoverata nel registro CONI, può inserire nel suo oggetto sociale la gestione del bar del suo centro sportivo e una piccola area annessa di estetica (massaggi, sauna, a completamento dell'esercizio sportivo)? Ovviamente i proventi, non prevalenti rispetto all'attività sportiva, saranno assoggettati a IVA.
R: Bisogna distingure bene tra società sportive organizzata in forma di SRL e associazione sportiva dilettantistica.
Nel caso di associazione sportiva dilettantistica tale associazione deve, al fine dell'iscrizione nel registro CONI, adeguare lo statuto secondo le previsioni legislative, come previsto dalle successive modificazioni della legge 398, ultima delle quali è la legge 128 del maggio 2004.
Il mancato adeguamento fa perdere i requisiti necessari per accedere al registro CONI e conseguentemente alle agevolazioni della legge 398.
Per quanto riguarda l'oggetto sociale riteniamo che sia sufficiente (al fine di evitare problemi di commercialità prevalente) prevedere nello statuto un punto del genere OMISSIS.
A tal fine potrà partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente di altro genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti pubblici, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, accettare in via strumentale e senza fine di lucro sponsorizzazioni ed erogare pubblicità ai committenti pubblicitari, gestire attività commerciali connesse e collegate.
Inserirei anche un'articolo seguente così congegnato:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  • dalle entrate delle quote associative e contributi (ordinari e/o straordinari) deliberati;
  • dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
  • dalle contribuzioni volontarie o donazioni di soci, privati od enti;
  • dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti, le norme degli statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione e gestione delle società od associazioni affiliate;
  • dai premi e dai trofei vinti;
  • dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;
  • dai proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse.

Risulta quindi chiaro che tale attività deve essere complementare e connessa alla principale.
Sottolineo inoltre la necessità di approfondire la normativa riguardante le autorizzazioni comunali, nel caso tale esercizio sia aperto a tutto il pubblico.
Le confermo l'assoggettamento ad IVA di tali proventi commerciali ed il versamento del 50% dell'imposta se l'associazione opera in regime 398 a patto che tale attività venga svolta all'interno del centro sportivo.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬
D: Ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato allievi. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come giovanissimo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione?
R: Un giovane, appartenente alla fascia d’età di Suo figlio, ha prospettiva di prendere parte all’attività del Settore Giovanile e Scolastico, previa sottoscrizione di un cartellino “giovane”, nel linguaggio comune definito “rosa” in ragione del colore tradizionale dello stesso, che può comportare un vincolo, a favore dell’entità sportiva per la quale sottoscrive, pari ad anni uno o, massimo due (non potendo un siffatto vincolo eccedere il biennio) comunque identificabile o riconoscibile attraverso la stessa consultazione del cartellino che reca scritte le stagioni sportive per le quali conserverà validità. Al termine di detta (o di dette) stagione/i sportiva/e il vincolo si estinguerà naturalmente, senza necessità di attuare alcuna procedura ed il calciatore potrà liberamente sottoscrivere un altro tesseramento anche presso una entità sportiva diversa dalla precedente. Nella ipotesi in cui, al termine dell’ultima stagione sportiva per la quale dura detto vincolo, assumesse, a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’attuale, un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento) come “giovane dilettante” o “ giovane di serie”, a beneficio del sodalizio sportivo che attualmente ne detiene il vincolo maturerebbe il diritto a percepire, ai sensi dell’Articolo 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), per la preparazione effettuata del giovane, un “premio di preparazione”, da quantificarsi secondo l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.: premio di entità economica diversamente rilevante, in ragione della categoria o serie di appartenenza del sodalizio sportivo che nella fattispecie ne acquisisce il vincolo. Tenuta a corrispondere il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva beneficiaria del nuovo vincolo definitivo.
Laddove Ella abbia invece sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo definitivo ), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti :
- Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) : svincolo per inattività
“ 1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”,
- Art. 32 – bis delle NOIF : svincolo per decadenza del tesseramento
“ 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
- Art. 107 delle NOIF : svincolo per rinuncia
“ Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi : [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro
e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro
e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
- Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
“ Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [ per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30 giugno 2005 (ore 19.00).
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2005.”

TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
(C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione sportiva 2004 - 2005
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
“ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini stessi:
- da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004.”.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬
D: A novembre 2004 ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato sperimentale juniores Primavera. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come allievo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione?
R: Premesso che il “premio di preparazione” matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 19] o quale “giovane di serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica],
hanno diritto al premio l’Entità o le due ultime Entità Sportive che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive, tenuta a corrispondere il premio è l’entità sportiva che per la prima volta tessera il giovane con vincolo a tempo indeterminato, non paiono sussistere le condizioni, relativamente al caso di Suo figlio, per ragionare di “premio di preparazione”, in quanto il giovane ha militato, nelle ultime stagioni da prendere a riferimento, a beneficio dello stesso sodalizio che ne ha rinnovato il tesseramento.
Laddove Ella abbia sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo definitivo), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti:
- Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.): svincolo per inattività
“ 1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”,
- Art. 32 – bis delle NOIF: svincolo per decadenza del tesseramento
“ 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
- Art. 107 delle NOIF: svincolo per rinuncia
“ Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
- Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
“ Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30 giugno 2005 (ore 19.00).
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2005.”

TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
(C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione sportiva 2004 - 2005
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
“ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini stessi:
- da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004.”.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬
D: La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ha tesserato un calciatore extracomunitario ed ha provveduto a dotarlo di un appartamento per tutta la stagione sportiva, previa stipulazione, con la collaborazione di un mediatore immobiliare, di un contratto di locazione con privati per esigenze transitorie d’utilizzo. Quali comunicazioni (ed a quali Autorità Pubbliche) dovrà approntare il nostro sodalizio?
R: L’articolo 12 del D.L. n. 59 introdusse, nell’anno 1978, l’obbligo di comunicare, entro le 48 ore dal fatto, all’Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente, la costituzione di diritti di godimento (quali, ad esempio, l’uso locativo) su immobili di qualsiasi tipologia, purché superiori ad un mese. Prescrisse che nella comunicazione fossero indicate le generalità del concedente e del beneficiario nonché gli estremi identificativi del documento d’identità/di riconoscimento di questo ultimo oltre che l’ubicazione dell’immobile.
L’ articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286, stabilì successivamente, nell’anno 1998, che alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza e sempre entro 48 ore dal fatto, si dovessero comunicare anche la concessione di ospitalità o di alloggio ad uno straniero (od apolide) oltre che la cessione allo stesso (agli stessi) di proprietà o diritti di godimento di beni immobili.
Facendo riferimento alla sola comunicazione di cui al D.L. n. 59/78, da ultimo, i commi 344 e 345 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) hanno individuato l’obbligo di detta notifica anche in capo ai mediatori immobiliari, per quanto di pertinenza nonché la possibilità di effettuarla, in alternativa, per via telematica inviando il modello elettronico, che può essere reperito sul sito delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate ed hanno disposto che la presentazione per la registrazione (tutte le pratiche), presso la stessa competente Agenzia delle Entrate, degli atti di cessione o costituzione di diritti immobiliari di cui all’articolo 12 del citato D.L. n. 59/78 “tiene luogo della comunicazione di cui allo stesso articolo 12”.
Nel caso specifico sottopostoci, pertanto, a prescindere dalla comunicazione di pertinenza del mediatore immobiliare che vi ha affiancato nella risoluzione del problema e che potrebbe dare adito ad una ridondanza di comunicazioni nello stesso merito, tenuto conto che con la stessa Finanziaria 2005 si è posto l’accento sulla obbligatorietà di assoggettamento a registrazione dei contratti di locazione immobiliare, assolverete agli obblighi di comunicazione che vi riguardano mediante la presentazione per la registrazione del contratto di locazione di cui trattasi, presso l’Agenzia delle Entrate competente. E’ comunque prudente, in questa prima fase di applicazione della Finanziaria 2005, in cui si riscontrano alcune difficoltà di connessione tra gli Uffici Pubblici interessati, presentare anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione (su modello cartaceo) di cui all’articolo 12 del D.L. n. 59/78.
Laddove poi, al termine di detto periodo contrattuale di locazione, qualcuno (diverso dal locatore) conceda ospitalità od alloggio allo stesso calciatore straniero, sarà comunque necessario darne comunicazione alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286/1998.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬
D: L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale? Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
R: Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’: in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47.
Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio).
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬
D: Come collaboratore amministrativo gestionale percipiente di solo reddito inferiore a EUR 5.000,00 posso sempre risultare a carico di mio marito anche se l'importo da me percepito è superiore a EUR 2.840,51 per risultare a carico ai fini della dichiarazione dei redditi?
R: Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica percepiti previa compilazione dell'apposito modello strumentale alla presentazione del 770 da parte dell'associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che tali proventi non costituiscano reddito e non siano nemmeno dichiarabili in quanto inferiori ai 7.500 euro.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬
D: L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale? Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
R: Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’: in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47.
Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio).
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 24/05/2005 ¬
D: Siamo una società ASD che sta valutando i rischi per sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione del campo da calcio. Abbiamo molti dubbi in merito alle responsabilità civili che tendono a scaricarci e ci chiediamo fino a che punto le polizze assicurative possano garantire in caso di eventi gravi; considerate che parte delle recinzioni, delle scale d'ingresso al campo nonchè gli spogliatoi non sono a norma (anche agli occhi di non esperti in materia di sicurezza).
R: La materia proposta è uno dei campi d'azione principale nel quale opera la nostra società.
In assenza di omologazione dell'impianto e di messa a norma di impianti termici, elettrici, idrici ecc. l'assicurazione (ammesso che stipuli un contratto con questi presupposti) potrebbe poi rifiutare il risarcimento dei danni in caso di sinistro.

Olimpia Gest Sport propone tre servizi nel vostro caso:
  1. preventiva lettura della convenzione con correzione dei punti che rappresentano un rischio per l'associazione sportiva dilettantistica;
  2. possibilità attraverso un partner qualificato di valutare la sicurezza dell'impianto sportivo;
  3. polizze di coperture assicurative studiate appositamente per il singolo impianto sportivo.
Per ulteriori informazioni potete chiedere agli esperti in tale settore Rag. Zappi o Dott. Fiori Suzzi.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 13/05/2005 ¬
D: E’ possibile sottoscrivere, tra società (associazioni) di Lega Nazionale Dilettanti e calciatori, un accordo economico senza alcuna violazione, per i campionati di seconda, prima categoria o promozione dilettanti?
R: Occorre, al fine di approntare un quadro organico e completo della fattispecie, ragionare preliminarmente di obblighi, facoltà e divieti e comparare le norme dell’ordinamento dello Stato con quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Non sussistono dubbi nel merito del rapporto intercorrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti a partecipare ai Campionati Nazionali della L.N.D. FIGC.

Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente,[ premesso che si debba preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti di lavoro autonomo o subordinato” ], individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali …..”.
Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli, stessi, esclusivamente quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero: il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..

Pertanto, non di facoltà bensì di obblighi (di sottoscrizione e deposito) ragiona la F.I.G.C. circa i soggetti (sodalizi sportivi dilettantistici ed atleti maggiorenni) sopra individuati, per cui, nel proprio ambito, la stessa F.I.G.C. è abilitata ad adottare tutti i provvedimenti sanzionatori di pertinenza laddove riscontri inottemperanze, omissioni od incongruenze nel merito, imputabili agli stessi soggetti di cui trattasi.
Detti obblighi sono circoscritti ai soggetti sopra citati. Nessuna norma infatti ne estende l’ambito ad altre categorie che identifichino Campionati diversi da quelli Nazionali (quali i Campionati Regionali [Eccellenza compresa] e Provinciali [Amatori compresi]nonché quelli disciplinati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica).
Nessun onere ed, a maggior ragione, nessun obbligo viene posto, in proposito, invece, dall’Ordinamento normativo dello Stato, a carico degli stessi soggetti o di altre categorie di soggetti appartenenti a Campionati diversi da quelli Nazionali.

Non si ravvisa, nell’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alcuno specifico diretto divieto alla sottoscrizione di accordi economici ad opera di soggetti diversi da quelli gravati dagli obblighi di cui sopra (Campionati Nazionali L.N.D.) [Con il comma 8 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. la F.I.G.C. interviene per opporre un divieto ma lo fa per contrastare, nello specifico, accordi integrativi e sostituitivi di quelli depositati che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle da essa stessa fissate] talché se ne potrebbe arguire la facoltà di sottoscrizione. Non essendone comunque contemplato il deposito presso Istanze specifiche della F.I.G.C., ne appare, quanto meno, improbabile la tutela ad opera di Commissioni od Organi di essa F.I.G.C..
Tuttavia sussiste nell’Ordinamento della F.I.G.C. [Articolo 29, comma 3 N.O.I.F.] una disposizione che così recita: “Esclusivamente ai calciatori tesserati per società (n.d.r. –estensivamente- associazioni) partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto dell’articolo 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”.

A questo proposito si può argomentare secondo quanto segue:
col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione Italiana Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica “Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.” ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili:
col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non potessero superare il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili per un massimo di giorni 5 alla settimana, durante il periodo di campionato e (con il comma 5), a parte, per non più di 45 giorni, per la fase di preparazione all’attività stagionale ;
con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €. 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,- da ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000 n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad €. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare, in verità, quanto segue:
l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità, assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in proposito, eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto.

Orbene, poiché si ravvisano orientamenti riconoscibilmente diversi, nel merito,tra le normative dei due Ordinamenti (F.I.G.C. e Stato) e poiché nella gerarchia delle fonti normative i due Ordinamenti non appartengono allo stesso livello, riconoscendosi, in caso di conflittualità tra gli stessi, la prevalenza della Legge dello Stato rispetto ai regolamenti (tali sono le N.O.I.F.) da chiunque deliberati (quindi anche dalle Federazioni Sportive Nazionali), si deduce dalla comparazione tra gli stessi che sia comunque lecito a tutti gli effetti del Diritto Civile sottoscrivere accordi, anche di natura economica e pertanto onerosi, tra entità sportive dilettantistiche ovunque allocate ed atleti/e dilettanti per prestazioni erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e tutelarli avanti le Istanze individuate dal Diritto Italiano (essendo, del resto, indiscutibile il diritto di percepire, da parte di chiunque, rimborsi), supportati da analoghe, non meno garantiste disposizioni del Diritto Europeo.
Se, d’altra parte, riguardata al profilo delle sole tutele istituite nel merito dall’Ordinamento della F.I.G.C., non appaiono plausibili accordi economici stipulati tra sodalizi sportivi dilettantistici ed atleti dilettanti militanti a beneficio delle stesse in categorie inferiori rispetto a quelle dei richiamati Campionati Nazionali L.N.D., recanti rimborsi forfetari, indennità di trasferta e voci premiali ovvero somme lorde annuali superiori a quelle individuate quale “tetto massimo” dalla gerente F.I.G.C. per i Campionati Nazionali L.N.D., atteso che dette entità economiche rientrino nei limiti disegnati dalla F.I.G.C., quale merito di diritto potrebbe riconnettersi a norme tese a negare una istanza di indennizzo (rimborso, indennità)?
In ultima analisi, pur valutandosi lodevole l’intento della F.I.G.C., in tal modo espresso,di contribuire a calmierare le poste economiche dell’ambito sportivo dilettantistico amministrato, si potrà prendere atto, dalle parti e particolarmente dall’atleta militante in campionati inferiori rispetto ai Nazionali L.N.D., le cui prestazioni non siano state, in tutto od in parte, economicamente onorate in ragione dell’accordo sottoscritto, dell’opportunità di adire le vie legali individuate dal Diritto piuttosto che avventurarsi, con rischio d’inefficacia, in percorsi di difesa federale dal profilo incerto se non addirittura contradditorio.

Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più complesse, di avere elaborato tre apposite “Guide” per la miglior gestione de - “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare, -“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata.Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
-“Attribuzione a terzi del titolo sportivo”(vademecum) che riproduce la normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati, la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte, la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea, istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
Detti vademecum o guide potranno essere acquisiti, a pagamento (corrispettivo: €. 20 cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito di Olimpia Gest Sport.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 11/05/2005 ¬
D: Siamo tre persone fisiche (non ass. sportiva) stiamo valutando di prendere in gestione impianti sportivi del nostro paese, quali devono essere i requisiti, basta costituire una società di servizi??
R: La finanziaria del 2003 legge 289/2002 ha previsto in sede di aggiudicazione degli impianti sportivi una prelazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Detto ciò è possibile aggiudicare la gestione di impianti sportivi a società di gestione create ad hoc.
Il consiglio è quello di costituire una società di capitali al fine di evitare responsabilità personali.
Particolare attenzione va posta all'esame della convenzione per la gestione di tali impianti in quanto molto spesso il comune o l'ente pubblico proprietario tendono a scaricare sui gestori responsabilità e oneri.
Per l'esame dell'eventuale convenzione, per la valutazione della forma associativa o societaria, e per la copertura assicurativa degli impianti la nostra società è in grado di fornire consulenza di primo piano.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/04/2005 ¬
D: Mio figlio L… nato nel mese di luglio del 1988 partecipa al campionato regionale allievi con la maglia del F. Calcio, maglia che indossa dal secondo anno di giovanissimi e dopo aver indossato, dai primi calci al primo anno di giovanissimi, la maglia dell’A.C. M………... Che tipo di legame esiste tra il mio primogenito ed il F…… Calcio? e l’ A.C. M……………?
R: L…….. ha compiuto 14 anni nel mese di luglio dell’anno 2002 ed ha disputato, nella stagione 2002 – 2003 il primo campionato con la maglia del F…… Calcio (giovanissimi: 2° anno); nella stagione 2003 – 2004, con la stessa maglia, ha disputato il campionato allievi (1° anno) e nella corrente stagione 2004 - 2005, compiuti 16 anni, disputa a beneficio dello stesso sodalizio sportivo il campionato allievi (regionale, 2° anno). La normativa della F.I.G.C. consente ai sodalizi sportivi il tesseramento a titolo definitivo di un giovane fin dal compimento del 14° anno di età (previa autorizzazione del Medico Sportivo competente presso il Comitato Regionale di pertinenza).
E’ pertanto ipotizzabile che il F………… Calcio, società che milita nel Campionato Professionisti F.I.G.C. di Serie C….., abbia richiesto prima d’ora, previa sottoscrizione dei genitori (o di chi eserciti la potestà sul minore), il tesseramento a titolo definitivo di L…., quale “giovane di serie”. Se, nel caso specifico, ricorre detta ipotesi, in ragione della normativa attualmente vigente, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera del F……. Calcio) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
Ipotizzando l’assunzione, da parte di L…., del vincolo poliennale (quale “giovane di serie”) per il F……….. Calcio, fin dal compimento del 14° anno di età, a beneficio dell’A.C. M………… sarebbe, in tal modo e per lo stesso fatto, maturato il diritto a percepire dal F… Calcio un premio cosiddetto “di preparazione”, ai sensi dell’Articolo 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da quantificarsi in ragione (della) e secondo l’apposita Tabella elaborata dalla F.I.G.C..
Poiché detto premio, da regolarsi tra le parti (F….. e M………..), si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato, laddove il M…….. Calcio non l’avesse richiesto, nei modi e nei termini, non potrebbe più pretenderlo ora essendo decorsi i termini per la difesa del diritto.
A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita “Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare.
Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 28/04/2005 ¬
D: Mio figlio M….., nato nel primo semestre dell’anno 1992 partecipa al campionato provinciale esordienti con la maglia di un’associazione sportiva dilettantistica (A.C. M….. junior). Che tipo di legame esiste tra mio figlio e la società? Devo avvertire qualcuno se, il prossimo anno, decidiamo di iscriverlo ad un’altra società?
R: M……. (13 anni di età) è attualmente tesserato a beneficio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica come “giovane” con vincolo annuale o biennale (il vincolo, infatti, nel contesto delle attività disciplinate e gestite dal “Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.” non può eccedere il biennio. Laddove, pertanto,chi eserciti la potestà sul minore (di norma i genitori) abbia sottoscritto un vincolo annuale (tesserino rosa), avrà facoltà, al termine della stessa stagione sportiva, essendosi il vincolo naturalmente estinto, di iscrivere il giovane, a propria insindacabile volontà e discrezione, eventualmente presso una diversa entità sportiva: non sarà cioè necessaria, a tale fine, alcuna autorizzazione (o consenso) del sodalizio sportivo per il quale il giovane è attualmente tesserato. Laddove il vincolo assunto sia biennale, detta libera determinazione potrà essere adottata al termine della seconda stagione sportiva.
Nella ipotesi in cui, al termine della prossima stagione sportiva (2005 – 2006), M…… assumesse, con la sottoscrizione dei genitori (o di chi esercita la potestà), a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’A.C. M…….. junior, un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento) come “giovane dilettante” o “ giovane di serie” [sarebbe la prima volta, in ragione dell’età], a beneficio dell’A.C.M…….. junior maturerebbe il diritto a percepire, ai sensi dell’Articolo 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), per la preparazione effettuata del giovane, un “premio di preparazione”, da quantificarsi secondo l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.. Tenuta a corrispondere il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva beneficiaria del nuovo vincolo definitivo.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬
D: Dal mese di febbraio del corrente anno si allena con la nostra squadra dilettanti un calciatore nigeriano che lavora da oltre un anno alle dipendenze di una ditta del nostro comune, in cui egli stesso risiede e che, prima di lasciare il suo paese, aveva interrotto ogni attività calcistica con la società d’origine: lo possiamo tesserare? Quale ocumentazione dobbiamo predisporre? Potrà disputare subito gare ufficiali o dovremo attendere autorizzazioni dalla F.I.G.C.?
R: Con il Comunicato Ufficiale n. 144 del 30 giugno 2004 la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. ha dettato le procedure per il tesseramento di calciatori stranieri nella corrente stagione calcistica 2004 – 2005.
Pur riscontrandosi lo svolgimento di un’attività lavorativa certificabile, nell’interesse dell’atleta nigeriano e, si suppone, l’esistenza di un certificato di residenza e copia del permesso di soggiorno, producibili: documenti specificamente richiesti a tal fine dalla F.I.G.C., unitamente ad una dichiarazione,da sottoscriversi dallo stesso calciatore, indicante l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale fu tesserato e la Federazione calcistica d’appartenenza della stessa, purtroppo, per l’associazione sportiva che ci interpella, detta ipotizzata richiesta di tesseramento non potrà essere evasa con esito positivo per quanto concerne la corrente stagione: infatti è di già scaduto il termine ultimo fissato, in proposito, dalla F.I.G.C. nel 31 dicembre 2004.
Ad ogni miglior fine, pare opportuno rendere noto che, stimolata dai numerosissimi quesiti pervenuti, nel tema, Olimpia Gest Sport ha provveduto a redigere un manuale dal titolo “Tesseramenti e trasferimenti”, di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C..
Detto manuale potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €. 20),da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬
D: Al fine di accogliere la richiesta formulata in tal senso da una cospicua parte di nuovi soci entrati a far parte della nostra associazione dilettantistica, risiedenti in un comune diverso, della stessa Provincia, distante oltre 20 chilometri, possiamo richiedere il trasferimento della nostra sede in detto comune?
R: Con innovazione apportata a mezzo del proprio Comunicato Ufficiale n. 163/A, pubblicato in data 30. 04. 2004, la F.I.G.C., con l’articolo 18 delle N.O.I.F., avente a rubrica “Sede sociale”, così dispone “In ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società”.
A nulla rileva, pertanto, la distanza chilometrica intercorrente tra i Comuni di cui trattasi: affinché detto ipotizzato trasferimento di sede possa essere autorizzato, condizione essenziale è che sussista contiguità tra i due Comuni.
Olimpia Gest Sport, al fine di orientare nella complessa fattispecie i sodalizi alle prese con problematiche di movimentazione, ha approntato un vademecum dal titolo “Attribuzione a terzi del titolo sportivo” riproducente la normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati, la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte, la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea, istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
Detto vademecum potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬
D: Alcuni giovani calciatori già tesserati per la nostra associazione giovanile con vincolo annuale F.I.G.C., hanno accettato il tesseramento a tempo indeterminato per un’altra associazione sportiva: la nostra associazione può rivendicare, per questo, dei diritti? Qual’è il valore di base nella stagione sportiva 2004 – 2005, per quantificarli? Quali sono le conoscenze indispensabili che deve possedere il segretario di una associazione sportiva per gestire questa materia?
R: Al sodalizio sportivo che ha contribuito a preparare – formare il giovane calciatore, compete, secondo la disciplina dettata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.),
nella fattispecie sottoposta, il “premio di preparazione”. Il valore del parametro, per la stagione sportiva 2004 – 2005, è stato definito dalla F.I.G.C., col Comunicato Ufficiale n. 14/A del 22 luglio 2004, in €. 454, 00. Cognizioni essenziali per una corretta gestione, in materia, riguardano 1) la definizione sportiva giuridico-normativa del premio 2) la sua quantificazione previa applicazione degli appositi coefficienti così come definiti nelle “Tabelle” elaborate di anno in anno dalla F.I.G.C.
3) i termini di maturazione o decorrenza 4) l’individuazione delle Entità sportive aventi diritto 5) i termini di prescrizione 6) le circostanze della decadenza 7) la casistica dell’esclusione 8) le procedure per il perseguimento e la difesa del diritto 9) le modalità prescritte 10) l’uso della idonea modulistica ai fini ammessi dalla F.I.G.C. 11) il trattamento tributario e l’appropriata elaborazione dei documenti aventi valenza fiscale.
A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita “Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti sopra definiti “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare.
Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: E’ stato normativamente definito un tetto massimo per gli importi – compensi e/o indennizzi da individuarsi negli accordi economici tra calciatori/calciatrici dilettanti ed i rispettivi sodalizi sportivi ? Le eventuali norme cogenti appartengono all’ordinamento dello Stato o della Federazione Italiana Giuoco Calcio?
R: Col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione Italiana Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica “Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.” ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non potessero superare il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili per un massimo di giorni 5 alla settimana, durante il periodo di campionato e (con il comma 5), a parte, per non più di 45 giorni, per la fase di preparazione all’attività stagionale ;
con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €. 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,- da ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000 n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad €. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare, in verità, quanto segue :
l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità, assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in proposito, eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: Qual’è il trattamento fiscale degli emolumenti erogati agli sportivi dilettanti?
R: Premesso che, come precisa la Circolare 16 novembre 2000, n° 207/E –collegato fiscale alla legge finanziaria 2000-, 1.5.8 nel merito dell’articolo 37 della L. 342/2000 “non concorrono a formare l’importo complessivo di (odierni €. 7.500,00) escluso dall’imposizione, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”, ai sensi dell’Articolo 83, comma 2 del T.U.I.R., gli emolumenti percepiti entro il tetto annuo (anno solare) di €. 7.500,00 complessivi, non concorrono a formare il reddito del percipiente e pertanto non debbono essere assoggettati, dal sodalizio sportivo erogante, ad alcuna ritenuta erariale. All’uopo, grava sullo stesso percettore l’onere di notificare all’entità sportiva che li corrisponde, l’ammontare di eventuali ulteriori compensi percepiti allo stesso titolo da diversi sodalizi sportivi dilettantistici talché ricorrano per l’erogante informazioni complete e corrette ai fini dell’applicazione delle ritenute erariali.
Debbono essere assoggettati, invece, dal sodalizio sportivo di cui trattasi, a ritenuta a titolo d’imposta, con l’aliquota definita per il primo scaglione di reddito (attualmente – fin dal 01.01.2003- pari al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali, gli emolumenti compresi nella fascia eccedente i 7.500,00 euro, fino ad €. 28.158,28.
La parte imponibile, assoggettata a ritenuta a titolo di imposta, di detti emolumenti, concorre alla formazione del reddito del percettore ma ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
I compensi che eccedono l’importo annuo di €. 28.158,28 debbono essere assoggettati alla medesima ritenuta del 23% (più le relative addizionali regionali e comunali) ma a titolo d’acconto.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: I calciatori e/o le calciatrici che, avendo compiuto anagraficamente il 14° anno di età, abbiano assunto un vincolo di tesseramento pluriennale con entità sportive associate nella Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. ed effettivamente partecipanti a Campionati Nazionali gestiti dalla stessa, ma siano all’atto minorenni, sono ugualmente gravati dell’obbligo di sottoscrizione e successivo deposito di accordi economici con i rispettivi sodalizi sportivi?
In ragione di quale/i norma/e ne sono eventualmente esonerati?
R: L’Articolo 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente, avente a rubrica “I non professionisti” così recita :
“1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano il <Calcio a Cinque> e quelli che svolgono attività ricreativa.
3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del…..l’art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”
Il comma 3, quindi, di detto Articolo 29,
previo esplicito rinvio all’Articolo 94 ter delle stesse N.O.I.F. da cui origina (comma 2) l’obbligo di cui trattasi, vieppiù col conforto della formulazione di cui al comma 1 del medesimo Articolo 94 ter che menziona esplicitamente ed esclusivamente i calciatori/calciatrici “non professionisti”, atteso che l’Articolo 32 delle N.O.I.F. avente a rubrica “I giovani dilettanti”, al comma 2 così recita : “I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista” ”
identifica l’ambito dei soggetti obbligati nella sola categoria dei “non professionisti”, vale a dire di quanti abbiano compiuto in termini anagrafici il 18° anno di età, con conseguente esclusione dei minorenni in quanto appositamente individuati con la diversa qualifica di “giovani dilettanti”.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: I compensi, i rimborsi, le indennità e gli elementi premiali erogati ad atleti dilettanti come debbono essere classificati agli effetti civili e fiscali? E’ plausibile classificarli quali corrispettivi di lavoro autonomo o subordinato?
R: L’Articolo 94 ter delle N.O.I.F., al comma 1, così come vigente a seguito dell’emendamento apportato dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002, parimenti a quanto espresso nella pre vigente formulazione, esclude “per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, così come per tutti i calciatori/calciatrici <non professionisti> ogni forma di lavoro autonomo o subordinato e conseguentemente esclude che le suddette elargizioni possano essere il corrispettivo di rapporti così classificabili.
Il comma 1, vieppiù, dell’Articolo 37 della Legge 21.11.2000 n. 342 ha inconfutabilmente classificato le “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo (pertanto anche dai sodalizi sportivi), comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto” tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 81 (ora 67), comma 1, lettera m) del T.U.I.R.
Con la lettera a) del comma 3 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 sono state, da ultimo, incluse tra i predetti “redditi diversi”, anche le erogazioni corrispettive di prestazioni di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale rese, nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: Laddove si ravvisino inadempimenti agli accordi economici sottoscritti e depositati presso le competenti Istanze della F.I.G.C./L.N.D., quali forme di tutela sono state concepite e quali ne sono gli effetti per le parti?
R: Secondo l’Ordinamento della F.I.G.C., le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi economici dovranno essere inoltrate, per l’accertamento delle somme dovute, in primo grado, alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., ovvero, in secondo grado, alla Commissione Vertenze Economiche, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. All’uopo, il comma 9 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. stabilisce che “ove sia stata concordata l’erogazione di una somma annuale lorda ed il calciatore vanti un credito pari almeno al 30% della somma risultante dall’accordo economico depositato, o la calciatrice vanti un credito pari almeno al 20% della somma risultante dall’accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., lo svincolo per morosità, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 21 bis del relativo regolamento” ed il comma 11 dello stesso Articolo sancisce che i sodalizi sportivi soccombenti “siano tenuti a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni siano divenute definitive ed ulteriormente che, in caso di inadempienza dei sodalizi sportivi entro il termine sopra esposto, i calciatori/calciatrici possano, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche”.
Ai sensi dell’Ordinamento dello Stato, sono comunque esperibili, presso le Corti di Giustizia, senza eccezione di grado, tutte le azioni finalizzate alla tutela delle più meritevoli ragioni.
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬
D: L’obbligo di sottoscrivere accordi economici annuali e di provvedere conseguentemente al deposito degli stessi presso la competente Istanza della F.I.G.C. vige per tutti i calciatori dilettanti ?
R: Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente, premesso che si debba preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti di lavoro autonomo o subordinato”, individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali”.
Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli stessi, esclusivamente quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬
D: E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
R: L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬
D: Qual è la tipologia societaria più idonea per un costituendo sodalizio sportivo?
R: L’attività sportiva dilettantistica può essere liberamente esercitata sia da Associazioni, sia da Società commerciali, sia da Società cooperative. Al riguardo non esiste alcuna limitazione imposta dalla legge, dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dal CONI.
Le Società sportive professionistiche, in ottemperanza alla legge n.91 del 1981, vengono costituite sotto forma di Società di Capitali.
Le entità sportive dilettantistiche, non sussistendo limitazioni od indirizzi cogenti, assumono preferibilmente la forma di Associazioni.
Per l’attività sportiva dilettantistica, le ragioni di detta preferenza, nell’ottica legale, riposano sulla maggior semplicità di realizzazione, nell’ottica economica, sulla minor onerosità in fase di costituzione e gestione e, nell’ottica fiscale, sulla apprezzabilità dei benefici sia sotto forma di snellimento burocratico che di imposizione tributaria.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬
D: E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
R: L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 02/03/2005 ¬
D: Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
R: L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 02/03/2005 ¬
D: Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
R: L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa.
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ Data di pubblicazione: 25/02/2005 ¬
D: Una Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, conduttrice di un impianto sportivo in forza di convenzione con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, che abbia assunto l’onere, con la stessa convenzione, di eseguire opere di manutenzione afferenti l’impianto di cui trattasi, di ingente importo economico e comunque preponderante rispetto all’ammontare dei proventi istituzionali, da rifondersi successivamente e conseguentemente dalla stessa Amministrazione Comunale, può perdere, all’atto della refusione, ipso facto, la qualifica di Ente non commerciale?
R: Con l’Art.87 comma 4-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/22.12.1986) fu individuata, sotto il profilo fiscale la filosofia della qualificazione degli Enti non commerciali, previa definizione dei criteri di qualificazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’Ente onde accertarne la prevalenza commerciale o meno.
Alla luce della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 460/97 si paventò realisticamente la perdita della qualifica di Ente non commerciale, in ipotesi di quanto di cui trattasi, nonostante la Circolare 124/E 1998, che dettò nel merito le istruzioni ministeriali al D.Lgs 460/97, evidenziasse doversi privilegiare fattori qualitativi, non potendosi ignorare, del pari, il criterio della prevalenza intesa quantitativamente, vieppiù allorquando, con la Finanziaria 1998 [Art.21 comma 4 lettera b) della Legge 27.12.1997 n.449] mutò la disciplina dei contributi e delle liberalità assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto dovessero qualificarsi “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”.
La fattispecie oggetto del quesito, configurando prestazioni in capo alla associazione sportiva dilettantistica di pretta valenza commerciale, tali, per la rilevanza economica quantitativa, da individuare una netta prevalenza di attività commerciali a carico e nei fatti dell’associazione stessa, prospettò pertanto e protrasse, vigente l’Art.111-bis del T.U.I.R., il pavento a tutto il 31.12.2002.
La Legge 27.12.2002 n. 289 ha, però, infine, con il comma 11 dell’Art. 90, disposto quanto segue: “All’Art. 111- bis, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche” .”
Detta disposizione, pertanto, stabilendo, così come di già previsto per gli enti ecclesiastici, l’inapplicabilità della normativa afferente la perdita della qualifica di ente non commerciale alle associazioni sportive dilettantistiche, elimina oggettivamente, fin dal 01.01.2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), il pericolo che incombeva sull’associazionismo sportivo dilettantistico.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 14/02/2005 ¬
D: Può una associazione sportiva dilettantistica stipulare un contratto di lavoro a progetto così come previsto nella cosiddetta legge Biagi?
R: Si ritiene che la risposta sia affermativa, a condizione che lo statuto della associazione sportiva non vieti espressamente la possibilità di assumere dipendenti, riservando le attività ai soli soci. In ogni modo tale progetto dovrà essere quanto mai specifico e riguardante ad esempio l’attivazione o la riorganizzazione di uno specifico settore della associazione sportiva dilettantistica.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/02/2005 ¬
D: Qual è l’ammontare massimo di proventi introitabile per poter fruire delle disposizioni di cui alla disciplina fiscale della Legge 398/91?
R: Premesso che, ai fini di cui trattasi, non tutti i proventi conseguiti rilevano, dovendosi escludere preliminarmente dal computo quanti siano classificabili “di natura istituzionale”, il testo della Legge n° 398/91 assemblato con gli emendamenti apportati nel tempo e particolarmente, infine, con il comma 2 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289, identifica in €.250.000,00 l’ammontare massimo conseguibile di soli proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali” perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge. Il comma 4 dell’Art. 1 della Legge 398/91, all’uopo, recita “Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgano dell’opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d’imposta, limitatamente a numero due eventi, per un importo non superiore complessivamente ad €. 51.645,70.” L’Art. 3 della stessa Legge 398/91 stabilisce ulteriormente che non vada computato nel limite di €.250.000,00 il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dai soggetti di cui all’Art.1.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 08/02/2005 ¬
D: Tutti i soggetti che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi d’ammontare superiore ad €. 250.000,00 possono optare per usufruire delle disposizioni di cui alla Legge 398/91?
R: L’ammissione al beneficio di cui trattasi non è generalizzata. Possono infatti correttamente effettuare l’esercizio di opzione, ricorrendone il presupposto economico in oggetto, soltanto le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche costituite o che si costituiscano o che si trasformino in società di capitali senza fine di lucro od in cooperative e, nell’ambito di queste, soltanto quante siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali od agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti ed a condizione che, ulteriormente, abbiano uniformato i rispettivi Statuti ed Atti Costitutivi, redatti necessariamente per atto scritto, ai criteri ed ai requisiti di cui al comma 18 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289 e successivi emendamenti.
Argomento: FRANCHISING ¬ Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬
D: Sono il titolare di uno studio professionale che tra i suoi clienti annovera alcune associazioni sportive, come posso usufruire dei vs. servizi
R: In questo caso Olimpia Gest. Sport ha approntato un programma “corner” con il quale potrà fornire consulenza sportiva all’interno del suo studio professionale.
Argomento: FRANCHISING ¬ Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬
D: Come posso sapere se questa attività sarà redditizia?
R: Gli esperti di Olimpia Gest. Sport hanno approntato uno studio di redditività sui vari servizi offerti con calcolo del punto di pareggio solo dopo che questa valutazione sarà effettuata si potrà prendere in considerazione l’opportunità di aprire un punto vendita.
Argomento: FRANCHISING ¬ Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬
D: Vorrei aprire un punto vendita Olimpia Gest. Sport nella mia città come posso fare?
R: Il piano franchising viene in aiuto a questa sua esigenza infatti Olimpia Gest. Sport ha la possibilità di metterla in grado di aprire un punto vendita di servizi specifici per lo sport nella sua città. Per fare ciò occorre costituire una società alla quale intestare il contratto e seguire un programma di istruzione e di approntamento della sede nella quali Olimpia Gest. Sport la seguirà passo passo.
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬
D: L'informativa va sempre fornita?
R: L’informativa va sempre fornita, non ci sono casi di esonero.
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬
D: Quali sono i dati sensibili che un’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti?
R: I dati sensibili che l’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti sono i certificati sanitari, i referti delle visite mediche consegnati dal medico del lavoro i busta sigillata, le buste paghe (in quanto le informazioni in esse contenute lasciano desumere se il dipendente è o meno iscritto a sindacato).
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬
D: Cosa si intende per trattamento?
R: Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la soluzione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬
D: Cosa si intende per dato sensibile?
R: Per dato sensibile si intende qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 24/01/2005 ¬
D: Una associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 e che introita proventi conseguenti la locazione di un immobile ad uso commerciale, può beneficiare, ai fini della determinazione del reddito e della conseguente definizione dell’imposta IRES ed IRAP dovuta all’erario per detti proventi, del meccanismo di calcolo consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti?
R: Il reddito complessivo di un’associazione sportiva dilettantistica che opta per avvalersi della disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, ente non commerciale, diversamente da quanto stabilito per gli enti commerciali, non è determinato da un’unica categoria reddituale definibile: reddito d’impresa caratterizzata dalla confluenza di proventi da qualsivoglia fonte, bensì dal cumulo dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, definibili negli appositi quadri del modello unico “enti non commerciali ed equiparati” e da riportare nell’apposito quadro N ai fini del calcolo delle imposte.
Pertanto, ai fini della sola determinazione, nel quadro RG del modello unico sopra citato, del reddito di impresa dei soggetti che, come le associazioni sportive dilettantistiche, optino per la disciplina di cui alla Legge 398/91, si applica il meccanismo di calcolo o determinazione consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali”, perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge;
per quanto concerne, invece, la definizione reddituale dei proventi immobiliari, si constata che la stessa trova allocazione al quadro RB dello stesso modello, ispirata e governata dalla diversa, specifica normativa afferente il trattamento di detti proventi.
Argomento: COACHING ¬ Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬
D: Quali sono le caratteristiche di un coach?
R: La capacità di ascolto attivo, il saper come e quando fare le domande “giuste”, il non giudicare, il porsi come guida e, ancor prima, come esempio nei fatti e nell’agire… queste sono alcune delle caratteristiche fondamentali, così come l’apprendimento e l’aggiornamento continuo, il desiderio di novità ed innovazione e, perché no, la curiosità.
Argomento: COACHING ¬ Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬
D: Quali sono gli obiettivi che un coach definisce con un’atleta o un team di atleti?
R: In realtà, non è il coach che definisce un obiettivo.
Il coach aiuta a definire un obiettivo, nel senso che aiuta l’atleta o il team a formulare l’obiettivo in maniera chiara e precisa; fa sì che sia ben impresso nella mente il momento in cui tale obiettivo sarà effettivamente raggiunto; aiuta ad avere una maggiore consapevolezza delle risorse di cui già si dispone e di quelle che è necessario migliorare o acquisire; supporta nel programmare un preciso piano di azione; aiuta a ricercare in se stessi e mantenere la necessaria motivazione, grazie ad un forte senso di cooperazione e ad un corretto senso di responsabilità nei confronti propri, del team e dell’obiettivo stesso.
Argomento: COACHING ¬ Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬
D: Cosa succede se uno sportivo si pone un obiettivo irrealizzabile?
R: Chiunque di noi può acquisire nuove capacità, risorse e comportamenti, nello sport e non solo nello sport.
Spesso il raggiungere o no un determinato obiettivo è dovuto al fatto che tale obiettivo non è ben definito ed il percorso per raggiungerlo non è ben pianificato. Io posso imparare a battere un calcio di rigore, a fare un canestro da tre punti, a dare un certo effetto ad una pallina colpendola di rovescio con la mia racchetta da tennis… e qualsiasi altra cosa, come posso imparare a guidare una bicicletta o una macchina o una moto.
Devo però sapere cosa voglio farne di questa capacità, una volta acquisita, che cosa so già fare e cosa devo imparare; devo sapere come fare per acquisirla e darmi una scadenza che sia una sfida, ma consapevole del tempo necessario.
Da un certo punto di vista, ci piace lanciare questa sfida: non esistono obiettivi irrealizzabili, ma solo scadenze irrealistiche!
Argomento: COACHING ¬ Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬
D: Come può un atleta vincere periodi di stress ed emozioni negative e limitanti come, ad esempio, l’ansia da prestazione?
R: In genere, questi stati d’animo sono dovuti ad un momento in cui, di fronte ad un certo momento non proprio esaltante, sono venute a mancare le risorse interiori necessarie. Questo, poi, diventa una abitudine a quel comportamento, negativo e limitante così come le emozioni che lo hanno generato. In altre parole, non subiamo bensì apprendiamo un’ansia, o la paura del risultato o della sconfitta e altro ancora.
Risulta fondamentale, in questi casi, lavorare per ricostruire, ritrovare e ri-apprendere abitudini e comportamenti, e quindi risorse, capacità e convinzioni che generino risposte più efficaci.
Si tratta di tornare a comunicare a se stessi proprio come quando facevamo nelle occasioni in cui abbiamo ottenuto risposte e performance migliori.
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬
D: Chi sono, o meglio, chi è opportuno che siano i terzi nel contratto assicurativo di una società sportiva?
R: Premesso che la Società Sportiva è sempre responsabile per quanto essa stessa o i propri tesserati/subordinati (dirigenti, allenatori, istruttori, atleti) possano compiere a danno di terzi (ad esempio, danni ad una struttura sportiva), E' OPPORTUNO che la polizza di Responsabilità Civile estenda il concetto di "terzo" a TUTTI I SOCI, i quali, in questo modo, risultano TERZI FRA LORO.
Ciò significa che, se un atleta (ovviamente non in fase di gioco) si rende responsabile del danno ad un proprio compagno, per il danneggiato potrà essere attivata la polizza di R.C., che prevede risarcimenti più consistenti e d estesi della semplice polizza Infortuni.
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬
D: Per quali motivi una società sportiva deve assicurarsi non solo per la responsabilità civile propria ma anche per quella dei propri atleti?
R: La Società può essere chiamata in causa per due tipi di responsabilità: quella che fa capo ai propri comportamenti, che possono determinare un danno a terzi (cioè agli estranei alla Società), e quella che dipende dalle azioni degli atleti, specialmente se sono minorenni, potendosi far valere, anche per le Società Sportive, quanto disposto dagli Art. 2047 e 2048 del Codice Civile
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬
D: Nella polizza infortuni delle società sportive, la voce invalidità permanente è spesso sostituita dalla voce "lesioni". Quale differenza c'è tra le due garanzie?
R: In seguito ad un infortunio di una certa gravità, possono rimanere, a guarigione avvenuta, dei postumi permanenti, la cui entità viene di norma valutata in termini percentuali da un medico legale della Compagnia Assicuratrice (ed eventualmente da un medico legale di parte).
Oltre al rimborso delle spese mediche sostenute per guarire dall'infortunio, l'infortunato percepirà pertanto, come INVALIDITA' PERMANENTE, una somma di denaro pari alla percentuale del danno permanente accertato calcolata sul capitale garantito in polizza alla specifica voce I.P. (es. 3% di I.P. su € 50.000,00 = € 1.500,00 di risarcimento).
La garanzia LESIONI fa invece riferimento ad una tabella, allegata alla polizza, contenente un dettagliato elenco delle lesioni possibili in conseguenza di un infortunio. A ciascuna lesione corrisponde un importo garantito (es. …………………..)
I VANTAGGI per l'infortunato nella garanzia LESIONI sono dati dalla semplicità delle procedure: diagnosticata la lesione, scatta automaticamente il risarcimento stabilito dalla tabella. La procedura per il risarcimento di una INVALIDITA' PERMANENTE è più laborioso, ma i capitali garantiti, sia pure sempre gravati di franchigie, sono molto più elevati, e ciò è molto importante quando si tratta delle invalidità più serie.
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬
D: Chi sono i "terzi" in un contratto assicurativo?
R: In ogni contratto assicurativo ci sono DUE contraenti: l'assicurato (nel nostro caso la Società Sportiva) e la Compagnia di Assicurazione. Tutti coloro che non rientrano in queste due categorie vengono definiti TERZI.
Le normali polizze di Responsabilità Civile (ad esempio la R. C. Auto) tutelano per i danni verso Terzi, quelli cioè che l'assicurato può arrecare a persone o a cose diverse dai due contraenti sopra nominati.
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬
D: Se un atleta che partecipa ad una gara in trasferta è vittima di un incidente stradale, chi paga? Può far valere la polizza di assicurazione della società?
R: Quando accade un incidente automobilistico, vale sempre la polizza di Responsabilità Civile Auto del conducente, polizza obbligatoria per legge. Se però la polizza INFORTUNI sottoscritta dalla Società Sportiva contempla ANCHE L'ESTENSIONE ALLE TRASFERTE, questa interverrà ugualmente a risarcire, per quanto di sua competenza, l'infortunato, rivalendosi poi eventualmente, in sede di R.C., con il responsabile del danno.
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ Data di pubblicazione: 19/01/2005 ¬
D: Qual è il limite massimo dei pagamenti che è possibile effettuare in contanti secondo la legge 398?
R: Tale limite è fissato in 516,45 euro (il vecchio milione di lire). Gli importi superiori devono essere trattati con strumenti bancari che lasciano una “traccia” assegni non trasferibili, bonifici, ricevuti bancarie, ecc.
   
   
   
 
   
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:: Ultimo aggiornamento Lunedì 31.12.12

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