|
Domande & Risposte
(FAQ)
In questa pagina proviamo ad anticipare le risposte alle Vostre domande
più frequenti, in modo
chiaro, semplice e rapido. Consultate le diverse categorie di argomenti
e cercate la domanda che più soddisfa le Vostre esigenze. Se
non siamo riusciti ad anticipare le Vostre richieste contattateci
direttamente inviandoci
le Vostre domande.
Siamo a Vostra disposizione!
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 10/09/2007 ¬ |
D: Sono il Presidente di una giovane associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale. Per un torneo abbiamo ricevuto degli sponsor ma non sappiamo come fare loro una regolare ricevuta fiscale e non sappiamo poi se abbiamo delle imposte da pagare (leggendo mi è sembrato di capire che essendo una manifestazione, non devo pagare tasse se rientra nelle 2 manifestazioni annuali). Chiedevo un aiuto sul metodo di fare ricevute agli sponsor e sul comportamento successivo. |
R: Si tratta di un provento commerciale per il quale va emessa fattura, quindi come prima cosa l'associazione sportiva deve dotarsi di partita iva. E' pur vero che un'associazione sportiva dilettantistica può organizzare fino a due eventi per finanziare la propria attività in esenzione di imposte ma si parla di IRES, non di iva che comunque va versata nei modi previsti a seconda del regime scelto. Il dotarsi di partita iva comporta poi una serie di "problemi" sui quali interrogarsi es opzioni per leggi agevolative fiscali, iscrizione registro Coni ecc. come vede molte volte nel navigare a vista si scorge solo la punta dell'iceberg. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 06/09/2007 ¬ |
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato? |
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 06/09/2007 ¬ |
D: Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato? |
R: Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/07/2007 ¬ |
D: Io sono impiegata presso una società per azioni full time, ma a livello
amatoriale 3 volte a settimana da marzo di quest'anno insegno in un centro fitness.
Il
centro mi ha proposto da settembre 2007 il pagamento con assegno, firmando un
contratto e mi ha detto che sono compensi percepiti da associazione sportiva
dilettantistica e che come tasse vanno in REDDITI DIVERSI (non supero i 5000
euro l'anno).
Io tutti gli anni faccio il 730 presso il mio datore di lavoro, volevo sapere
se anche l'anno prossimo potrò farlo, se quei soldi si andranno ad assommare
al mio stipendio (e quindi pagherò le tasse anche su quelli) e se i due
lavori sono compatibili o meno. |
R: Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica come è probabile
e consigliabile che sia stato fatto, tali compensi non vanno dichiarati fino
ad un importo di 7.500 euro annui su base di anno solare e quindi lei può senza
problemi continuare a compilare il modello 730 senza la compilazione di altri
quadri di reddito.
Se questi non compensi non fossero di tale natura bisogna considerare in effetti
la compilazione del quadro consigliato, al limite mi faccia sapere. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/06/2007 ¬ |
D: Siamo due ragazzi e stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di chiedere al comune la gestione di un impianto sportivo, pensavamo a tal proposito di costituire un associazione sportiva dilettantistica; a tal proposito abbiamo letto che i soci non posssono percepire utili. Voi cosa ci consigliate, dato che oltre desiderosi di insegnare lo sport che per anni abbiamo praticato noi vorremo provare a ricavare un utile. |
R: Gli impianti sportivi sono affidati preferibilmente alle associazioni sportive dilettantistiche come da legge 289/2002 cd. finanziaria 2003 se regolarmente costituite e e affiliate al Coni. Le associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire utili, ma possono pagare compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro in totale esenzione di imposte, fino a 25.000 euro con rit. di imposta del 20% circa e solo dopo i 25.000 euro tassazione ordinaria. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 19/06/2007 ¬ |
D: Stiamo per aprire un circolo per associazione sportiva, affiliati ad una Federazione
Nazionale di Gioco a carte di Burraco, senza scopo di lucro a livello dilettantistico
e ricreativo.
Nel circolo vorremmo instaurare un piccolo bar e un punto ristoro da adibire
ai soli soci del circolo.
Sarebbe cosa gradita essere informati su quello che sarebbero i nostri compiti
a livello fiscale di igiene e sicurezza insomma la normativa da rispettare per
non avere guai. |
R: L'apertura di un piccolo bar per soci solitamente porta guai per lo meno di tipo
contabile.
Infatti si tratta di attività commerciale per la quale occorre dotare
la associazione sportiva di partita iva, (non è sostenibile a nostro avviso
che l'attività istituzionale solitamente decommercializzata possa comprendere
la somministrazione).
Il fatto che la somministrazione sia diretta ai soli soci eventualmente pone
al riparo da adempimenti di tipo autorizzativo comunale, sempre che non si voglia
acquisire una autorizzazione commerciale di somministrazione nel qual caso entrano
in gioco anche gli adempimenti di autorizzazione sanitaria.
Detto ciò consideriamo che l'apertura di un bar è l'ultimo dei
problemi nella fase di fondazione di una associazione sportiva dilettantistica
vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle clausole di atto
costitutivo e statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative
alle associazioni. |
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 01/06/2007 ¬ |
D: Quali sono i passaggi guiridico-fiscali che una cooperativa sociale (onlus,
e
il cui fine principale è la cura del disagio di minori a rischio e quindi
la prevenzione della delinquenza minorile mediante anche la pratica sportiva)
deve approntare per allestire una scuola calcio???
Bisogna rivedere la previsione
statutaria se tale attività non è inserita?
B
isogna procedere all'affiliazione
CONI, e poi FIGC? |
R: L'attività sportiva dilettantistica è consentita anche alle cooperative, ma per l'affiliazione al coni occorre inserire una serie di requisiti all'interno dello statuto, che potrebbero nel vs. caso modificare profondamente lo stesso. Non è d'altra parte possibile allestire una scuola calcio iscritta alla figc senza iscrizione al coni. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/05/2007 ¬ |
D: Una squadra di calcio a.s.d. vuole cedere il titolo sportivo: di cosa si tratta? Chi può acquisirlo? Una volta acquisito come si gestisce e a cosa serve? Quali sono gli aspetti contrattuali e fiscali della cessione dei titoli sportivi? Cosa deve fare il potenziale acquirente del titolo sportivo? |
R: Il titolo sportivo in sè non è cedibile, si tratta di un diritto acquisito a partecipare ad un determinato campionato.
Il fatto che non sia cedibile in modi ordinari non significa che tale titolo non abbia valore e possano essere messe in opera strategie per fare in modo che una compagine di serie inferiore possa acquisire il diritto a disputare la categoria superiore, derivante da titolo sportivo di altra associazione.
I piani sui quali muoversi sono di due tipi: fiscale e federale.
Ulteriori approfondimenti sono presenti nella pubblicazione in vendita nel nostro sito "Attribuzione a terzi del titolo sportivo" o direttamente come consulenza a pagamento. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 03/05/2007 ¬ |
D: Mio figlio di 11 anni pratica sport a livello agonistico: kart. Alcuni suoi coetanei posseggono la partita iva come sportivo atleta professionista minorenne, in modo da poter fatturare gli importi percepiti dagli sponsor. Come devo fare per ottenerla? Alla direzione delle entrate della mia zona non ne sanno nulla. |
R: Non ritengo sia prevista la figura dell'atleta professionista minorenne, ed in questo tendo a dar ragione all'ufficio entrate della sua zona, molto probabilmente i coetanei di suo figlio sono piloti di un team che ha organizzato la propria attività come associazione sportiva dilettantistica potendo così fatturare gli importi percepiti dagli sponsor e poter accedere alle agevolazioni previste dalle norme in primis legge 398/91 e seguenti.
Il discorso è approfondito in alcune faq all'interno del sito tuttavia se lo ritiene mi ricontatti per un approfondimento. |
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 02/04/2007 ¬ |
D: Potresti spiegarmi in semplici parole cosa significhi e che obblighi comporti essere una "associazione sportiva dilettantistica priva di responsabilità giuridica"? |
R: Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute cioè che
non hanno fatto richiesta di ottenere la personalità giuridica, condizione
normale per le associazioni sportive (il non riconoscimento).
Obblighi oltre
a quello di avere un atto ed uno statuto registrato sono quelli di redigere
annualmente un rendiconto economico finanziario e nel caso sia
sia in possesso di partita iva la compilazione del modello unico per la dichiarazione
dei redditi, e la tenuta di registri, dove annotare i proventi cpommerciali.
L'argomento
però è molto vasto e merita un ulteriore approfondimento
disponibile anche nelle precedenti faq di Olimpia gest sport. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/2007 ¬ |
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002? |
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/2007 ¬ |
D: Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002? |
R: La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 14/03/2007 ¬ |
D: Una associazione sportiva dilettantistica gestisce un bar aperto al pubblico. Il bar è gestito da soci della associazione che prestano la loro opera gratuitamente. Si chiede:
- Tali soci devono iscriversi alla gestione commercianti dell'inps?
- L'associazione può determinare il reddito di tale attività ai sensi della legge 398/91?
- L'associazione è obbligata ad emettere lo scontrino per le somministrazioni del bar?
|
R: In risposta al suo quesito si osserva:
- se questi soci non hanno coperture previdenziali (pensionati, dipendenti, autonomi) l'inps o l'istituto previdenziale deputato (ENPALS?) potrebbe non credere alla gratuità dell'opera
- il reddito di natura commerciale può essere determinato ai sensi della legge 398/91 in questo caso l'iva sarà versata la 50%
- il fatto che il locale sia aperto al pubblico vi obbliga a fornirvi di registratore di cassa ed ad emettere scontrino.
Suggerisco di approfondire le norme relative all'abilitazione ex REC. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/02/2007 ¬ |
D: Vorrei costituire un'associazione sportiva calcistica dilettantistica. Quali
adempimenti devo rispettare? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza ampia
nell'argomento ma desidererei un vostro aiuto in merito. Come fare ad iscriversi
nel registro
delle associazioni del Coni? Ho un po' di confusione. |
R: Sinteticamente
gli adempimenti sono
- Atto Costitutivo e statuto
- Registrazione presso ufficio entrate
- Eventuale opzione per norme agevolative
nel caso nel quale la associazione svolga attività commerciale e attribuzione
di partita iva presso ufficio entrate
- Registrazione coni tenendo conto che
tale registrazione è necessaria
per le agevolazioni fiscali,e che lo statuto deve tassativamente prevedere
una serie di clausole
Per altre informazioni ulteriori ci contatti |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 29/03/2006 ¬ |
D: Vorrei delucidazioni in merito all’articolo 51 delle N.O.I.F. ed in particolare alla modalità di redazione della classifica: nel caso di parità di punti conquistati, al termine del campionato, a cosa bisogna fare riferimento? La norma cita la differenza reti: ciò vale, eventualmente, anche laddove si tratti di individuare l’entità quinta classificata (nella fattispecie l’attribuzione del 5° posto consentirebbe al sodalizio sportivo di accedere allo spareggio per i play off [non ai play off direttamente]? |
R: L’articolo 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)
detta la disciplina per la formazione delle classifiche di tutti i Campionati
agonistici gestiti dalla F.I.G.C., allorquando siano in palio titoli sportivi.
Laddove la classifica, in ragione del riferimento ai punti conquistati, non
identifichi automaticamente le società (associazioni) che acquisiscono
il titolo sportivo in palio (la promozione alla categoria superiore oppure la
permanenza nella stessa categoria oppure l’accesso a fasi successive,
quali i play off, i play out o fasi finali nazionali) si farà luogo all’applicazione:
del punto 3 dello stesso articolo 51 che così recita : “Al
termine
di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre,
il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da
effettuarsi
sulla base di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari
e calci di rigore…..”
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si applicherà il
punto 4 dello stesso articolo che prevede preliminarmente il ricorso alla cosiddetta
classifica avulsa ovvero ad una speciale graduatoria compilata tenendo conto
esclusivamente degli esiti degli incontri diretti, così come avvenuti
nel corso del Campionato, tra le squadre interessate.
Esemplificando: laddove vi sia in palio un unico titolo (in ipotesi: l’assegnazione
del 5° posto che da diritto ad effettuare lo spareggio per i play off) e
due sole squadre occupino (in quanto a parità di punti) quella posizione,
al fine di definire a chi competa il diritto ad essere classificato alla posizione
appetita (il 5° posto) si procederà ad uno spareggio tra le stesse
due squadre, con le modalità di cui al punto 3: la vincente acquisirà in
tal modo il titolo (cioè potrà partecipare allo spareggio per i
play off).
Se, a pari merito al 5° posto fossero identificate invece tre squadre,
si procederebbe preliminarmente alla formazione di una classifica avulsa tra
le stesse tre squadre identificate (tenendo conto, nell’ordine: a) dei
punti conseguiti negli incontri diretti [Bianchi – Rossi 2-0 ; Rossi – Verdi
3-2 ; Verdi – Bianchi 1-1 = classifica avulsa : Bianchi punti 4, Rossi
punti 3, Verdi punti 1. Agli esiti della stessa classifica avulsa, Verdi verrebbe
esclusa in quanto peggior classificata e lo spareggio verrebbe effettuato tra
Bianchi e Rossi], b) – in caso di parità di punti anche agli esiti
della classifica avulsa – della differenza tra le reti segnate e quelle
subite negli stessi incontri [Bianchi – Rossi 3-0 ; Rossi – Verdi
1-0 ; Verdi – Bianchi 2-1. Agli esiti della classifica avulsa, Bianchi,
Rossi e Verdi vanterebbero 3 punti cadauna, riscontro che non varrebbe a differenziare
le squadre tra loro, come richiesto; si procederebbe in tal caso al computo
della differenza reti negli stessi incontri, con i seguenti risultati : Bianchi
[4 reti fatte – 2 subite] = + 2 reti ; Verdi [2 reti fatte – 2 subite]
= 0 ; Rossi [1 rete fatta – 3 subite] = - 2 reti. Secondo quanto esposto,
Rossi verrebbe esclusa in quanto dotata dei riscontri peggiori e lo spareggio
verrebbe effettuato tra Bianchi e Verdi]). |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 16/09/2005 ¬ |
D: Mio figlio 17enne deve tesserarsi (per la prima volta) con una società di calcio di Serie D. Esiste un “modello” di contratto ufficiale società/calciatore predisposto dalla L.N.D.? E’ pubblicato in internet? od allegato ad un Comunicato Ufficiale? Si possono inserire clausole relative a “premi in denaro”? (esempio: se il calciatore disputa n…..partite da titolare durante la stagione oppure se la squadra raggiunge una determinata posizione in classifica a fine campionato) |
R: Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.) , così come riformulato e vigente ,
individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati
Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere,
su apposito modulo , accordi economici annuali – fatta eccezione per
quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive
di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la
determinazione delle indennità di trasferta , i rimborsi forfetari di spese e le
voci premiali …..”.
Per quanto sopra esposto , il termine “gli stessi” di cui
al
comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente
i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e , nell’ambito degli stessi ,
esclusivamente quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti
(Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale , i Campionati di Serie A, A2
e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie
A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile ,
Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..
Con la ristrutturazione di detto articolo 94 ter delle
N.O.I.F. , la F.I.G.C. dettò norme cogenti in termini di accordi economici ,
nel tema , identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : nella
fattispecie , con il comma 4 stabilì che le voci premiali per Campionato
e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni
prestazione.
Per la stipula degli accordi economici di cui trattasi , i
sodalizi sportivi obbligati dovranno , a pena di nullità , utilizzare , previo
approvvigionamento presso il Comitato Interregionale o le Divisioni [Calcio
Femminile o Calcio a 5] della L.N.D., in originale (non è consentito l’uso , in
proposito , di fotocopie) l’apposito modello , a carta chimica (ovvero
autoricopiante) , in tre esemplari , così come licenziato dalla F.I.G.C./L.N.D.
, di cui si riproduce , di seguito , copia .
E’ opportuno rendere noto , circa il modello così come
riprodotto ed in dotazione alle entità sportive sopra menzionate , che lo
stesso reca , all’articolo 4 , disposizioni attualmente non più in vigore , in
quanto abrogate ed all’articolo 3 , comma 2 disposizioni oggetto di successivo
,corposo , emendamento , operato (il tutto) con Comunicato Ufficiale n. 222/A
della F.I.G.C. , pubblicato in Roma il 13 giugno 2005.
ACCORDO ECONOMICO
Con la presente scrittura
privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il
calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto
segue:
Società Sede N° P. IVA
rappresentata da qualifica
Cognome e Nome del
Calciatore/Calciatrice
Data e Luogo di Nascita Cod.
Fisc
Domicilio Matricola F.I.G.C
Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra si
impegna, nella sua qualità di
calciatore/calciatrice non
professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex
art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività
nelle squadre della Società a
decorrere dal e fino al 30 giugno
escludendo espressamente ogni
forma di lavoro subordinato.
Art. 2 - La Società si impegna
ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica
adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto
riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed
agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra
un importo annuo lordo di Euro (
),
nel rispetto dei massimali
previsti all’art, 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali
relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la
somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)
Oppure, in via alternativa e non
concorrente, -
Euro giornalieri ( ),
a titolo di indennità di
trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5
NOIF;
Euro giornalieri ( ),
a titolo di rimborso forfetario
di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5
NOIF;
Euro giornalieri ( ),
per ogni convocazione relativa
alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei
massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4.
Art. 3 - In nessun caso il buon
fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..
Il calciatore/la calciatrice è
tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad
adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..
Ove la Società si rendesse
ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado
di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice
è autorizzato, decorso il tempo previsto dall’art. 94 ter, punto 11 NOIF e
senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del
soddisfacimento delle sue pretese.
Art. 4- Il calciatore/la
calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito
minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell’importo
annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente
Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità
nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della
L.N.D.
Art. 5 - La Società si impegna
ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate
mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento,
attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corresponsioni sono state
pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso
forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli
importi relativi al termine del mese di maturazione.
Art. 6 - Ove nell’accordo
economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda
annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le
abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza
di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo
concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito
in relazione alle giornate di assenza.
Ove la malattia o l’infortunio
dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi,
la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le
mensilità sino ad allora maturate.
Art. 7 - A tutti gli effetti del
presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede,
il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni
delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.
Art. 8 - Le norme statutarie e
regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo
d’intesa tra L.N.D. e .A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto
dal presente accordo.
Luogo e data
Le parti dichiarano di aver
preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt.
3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano specificatamente.
N.B. - Il presente accordo, in
triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i
calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie
D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile,
a cura della Società o del calciatore/calciatrice, rispettivamente
presso il Comitato
Interregionale (Via Po, 36- 00198 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po,
24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia, 35/b - 00198
Roma) della L.N.D, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società
non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni
dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito
dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo
tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore
copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al
calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.
1 - COPIA PER IL DEPOSITO
FEDERALE ALLEGATO: fac-simile dell'accordo economico in formato PDF. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 16/09/2005 ¬ |
D: La nostra società ha optato per il regime speciale legge 398/91. I proventi relativi a pubblicità, effettuata durante il campionato di basket, attraverso l'esposizione di cartelloni pubblicitari durante lo svolgimento delle partite, costituiscono ricavi di tipo commerciale e quindi sono soggetti all'IRES con il coefficiente di redditività del 3%? |
R: Sembra che il comportamento adottato sia corretto. A livello di IVA occorre invece verificare se i cartelli sono riferiti allo sponsor principale perchè in questo caso vengono attratti alla sponsorizzazione pagando il 90% di IVA in luogo del 50% normalmente applicato in questi casi. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in
gestione del campo sportivo, “ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali e scuole calcio senza fini di lucro
praticanti attività addestrativa, attività fisico - motoria e l’insegnamento della pratica sportiva connessa al tipo di impianto sportivo richiesto”. Alla
gara hanno partecipato due associazioni sportive: una ha avuto la gestione di tale impianto per oltre 10 anni ed è oggi iscritta a partecipare al Campionato
di terza categoria dilettanti, mentre la seconda è stata costituita nel 2004, pertanto non riveste nemmeno la qualifica di “Scuola Calcio”, atteso che detta qualifica si può acquisire decorso almeno un anno dalla prima affiliazione alla F.I.G.C..
Il Comune ha affidato, dopo molti mesi, tale impianto, forse per motivi politici, anche contro il parere del responsabile del servizio, all’entità sportiva autodefinitasi “Scuola Calcio”, un componente della quale è Membro della Giunta.
Quali azioni si possono intraprendere per affermare la legalità? |
R: Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono
l’individuazione e l’introduzione
nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della
Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele
a
beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono
contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli
Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio
da
parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi
di
cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la
gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che
ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali
e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le
Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma
26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai
sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra
citato “comma 25”, sono le
Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di
affidamento di detti impianti. Pertanto la prima operazione da concepirsi,
per il controllo della legalità, è la disamina delle clausole o
disposizioni del bando, per l’affidamento in gestione dell’impianto in
oggetto, al fine di verificarne la conformità e/o coerenza con le norme
dell’apposita Legge Regionale. Le entità partecipanti hanno poi diritto
di essere ammesse alla consultazione degli esiti della gara,
richiedendone in forma certa, per iscritto, in tal senso, anche previo ricorso
all’assistenza di un professionista legale. Detto diritto di
consultazione è funzionale alla verifica dei titoli prodotti o della
veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, specie
laddove gli stessi (titoli e/od autocertificazioni) determinino l’assegnazione
di punteggi, onde poter produrre conseguentemente eventuali contestazioni
“mirate”.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema,
dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario dell’impianto oggetto di assegnazione
in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente
suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato
di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto
Amministrativo. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Mia figlia, classe 1988 è vincolata presso un sodalizio sportivo associato alla FIPAV. Dopo un periodo trascorso “in prestito” presso un’ altra entità sportiva, quest’anno è stata richiamata dalla società vincolante e corre il rischio, stante la riconosciuta bravura delle sue compagne, di giocare pochissimo. Poiché altre società, partecipanti allo stesso livello d’attività (campionati) l’hanno richiesta configurando serie prospettive di utilizzo, nel ruolo che Ella predilige, come faccio a svincolarla dall’attuale società ed a tesserarla presso un diverso sodalizio sportivo, ovvero con quale diritto posso garantire a mia figlia la possibilità di giocare con altre entità sportive senza venire a contrapposizione con l’attuale società? |
R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) [“Regolamento Affiliazione e Tesseramenti”, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 , delibera n. 068/05 , entrato in vigore con l’anno sportivo 2005 – 2006 previa abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili , ai sensi dell’articolo 62 Titolo terzo : Norme finali] il principio secondo il quale il vincolo di giovani dilettanti (non in prestito) d’età non inferiore a 14 anni , già tesserati alla FIPAV , duri a tempo indeterminato e comunque , nella nuova formulazione di cui al comma 1
dell’articolo 32 , all’atto della sua articolata entrata in vigore , fino al termine della stagione sportiva in cui l’atleta compia il 24° anno d’età [ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 32 , il Consiglio Federale può stabilire , con appositi regolamenti, che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti di cui al Campionato
Nazionale di Serie A o per la specialità della pallavolo sulla spiaggia] senza
possibilità di essere sciolto , in costanza d’attività
dell’entità sportiva vincolante nella accezione attuale , se non con il nulla
osta dello stesso sodalizio sportivo che lo detiene o per mancato
rinnovo , ad opera della stessa entità sportiva , del
tesseramento dell’atleta [Fa eccezione l’ipotesi del riscatto (articoli 36
, 37 e 38) , limitatamente alle atlete del Campionato Nazionale di Serie A
femminile] .
Nessuna norma dell’Ordinamento FIPAV , pertanto ,
attribuisce all’atleta [neppure allorquando il vincolo , come per quanto La
riguarda , sia stato assunto nella minore età ] facoltà di chiedere
l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto .
L’illustre giurista Dottor Paolo Moro , Avvocato del Foro di
Pordenone , Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova , comunque , nella propria
pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali ” [Euro 92 Editrice] ,
in Pordenone , anno 2002 , asserisce che “in ogni caso , quando abbia una
durata indeterminata oppure irragionevole , il vincolo sportivo
deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti
fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della
concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della
necessaria autorizzazione del giudice tutelare.” Quanto argomentato dal
Dottor Paolo Moro pare aprire [quanto meno , in un prossimo futuro] una
breccia apprezzabile nella consolidata gestione della fattispecie fatta a
tutt’oggi dalle Federazioni Sportive Nazionali , previo ricorso alle vie legali.
Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo],
andrebbe , in verità , ponderata in ragione dei tempi ordinari (non
brevi) della giustizia civile e della propria onerosità , in
quanto , in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti , azioni e
tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva , per avere probabilità
di successo , parrebbe opportuno affidarla a professionista
altamente qualificato . Da non trascurare , infine , gli esiti dell’impatto di
un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi
federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi
gestite ……
Volendo escludere eventualmente il contenzioso legale ed
attenersi alle prospettive offerte dal citato Regolamento della FIPAV ,
soccorre al Suo caso unicamente l’articolo 35 , che si riproduce
testualmente :
“Art. 35. – Giusta causa : nozione [non applicabile agli
atleti che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali , regionali e
provinciali FIPAV o – se riconducibile a motivi di lavoro o di studio - vincolati
per entità sportive che abbiano partecipato ai Campionati Nazionali di Serie A,
nella stagione (per il termine della quale) si chiede l’interruzione del
vincolo]
1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa
quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver
contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle
direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della
pallavolo .
4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per
giusta causa non imputabile al sodalizio sportivo….l’atleta ,
che non sia abilitato alla domanda di riscatto , è tenuto a corrispondere
allo stesso sodalizio sportivo una somma , a titolo di rimborso
spese , che viene determinata dalla Commissione Tesseramento
Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo .
5. Il versamento di tale indennizzo è condizione
di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo .
6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo
ed a determinare l’ammontare dell’indennizzo appartiene alla Commissione
Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione
d’Appello Federale .”
“Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo
- Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo
….ed in caso di mancato accordo con il sodalizio sportivo
vincolante , l’atleta…potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo
raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento Atleti
e, per conoscenza , alle competenti Leghe Nazionali , fornendo gli
elementi ritenuti utili per calcolarne l’ammontare.
- La richiesta deve essere inviata anche al sodalizio
sportivo vincolante , che , nei cinque giorni successivi al suo
ricevimento , potrà presentare proprie contro deduzioni ed idonea
documentazione .
- La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione
acquisita .”
|
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Un’associazione culturale e sportiva sta allestendo la propria attività ; essa dovrà pertanto sostenere i costi necessari per ottimizzarne la funzionalità , con l’acquisto dei macchinari , attrezzature , minuterie , impianti ecc. . Quale tipo di opzione è più favorevole per la gestione contabile : ordinaria o semplificata , per il recupero quindi dell’I.V.A. ovvero la 398/91 ? |
R:
I benefici od agevolazioni apportati dalla Legge 398/91 sono
individuabili in termini di semplificazioni degli adempimenti burocratico –
fiscali , detrazioni e determinazione forfetaria dell’I.V.A. dovuta nonché del
reddito e possono essere così sintetizzati :
1) rispetto
degli adempimenti :
a) l’ammontare
dei corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti dall’esercizio delle
(sole) attività definibili “commerciali”, va registrato , nel modello
licenziato con Decreto Ministeriale 11.02.1997 , per ciascun mese , con
annotazione sintetica , in ragione di ciascuna aliquota I.V.A. di pertinenza (imponibile
e relativa I.V.A.), entro il giorno 15 del mese successivo. Va riportata nel
rigo sottostante (“detrazione forfetaria”) , rispettando l’impostazione delle
colonne in ragione dell’aliquota I.V.A. pertinente , l’I.V.A. detraibile in
misura forfetaria ;
b) vanno
emesse , con obbligo di numerazione progressiva per anno solare , le fatture
per erogazione di pubblicità , prestazioni di sponsorizzazione nonché per la
cessione di diritti radio – televisivi ;
c) vanno
numerate , all’atto del ricevimento , le fatture (od equipollenti) per gli
acquisti effettuati . Le fatture emesse e la documentazione di spesa ricevuta
vanno conservate così come tutta la documentazione afferente gli incassi ed i
pagamenti ;
d) entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale occorre procedere
all’approvazione dell’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” licenziato
dal Consiglio Direttivo del sodalizio , a mezzo del quale devono risultare
entrate ed uscite , in modo chiaro e trasparente , anche previa idonea
relazione illustrativa . Con le caratteristiche , modalità ed accorgimenti di
cui sopra ,vi dovranno trovare analitico riscontro , specifico per ciascuna di
esse , proventi e spese delle manifestazioni (massimo 2 in un anno)
contemplate dall’articolo 25 , comma 2 , della Legge n. 133/99 [trattasi di
proventi di importo complessivo non eccedente €. 51.645,69 , non soggetti ad
imposte sui redditi , ma soggetti ad I.V.A. – salvo ricorra l’ipotesi di evento
occasionale - ] ;
e) occorre
ottemperare agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta (esempio :
trattenuta per gli importi eccedenti [riferimento annuo (solare)] €. 7.500,00
corrisposti agli erogatori di prestazioni sportive effettuate nell’esercizio
diretto di attività dilettantistica di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 ,
lettera m) del T.U.I.R., della ritenuta erariale (23%) prevista dalla legge e
versamento all’Erario della stessa nel mese successivo , entro i termini così
come per le ritenute erariali afferenti le professioni che ne sono gravate) ;
f)
incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (UNICO) ai
fini IRES ed IRAP nonché il Modello 770 (dichiarazione dei sostituti
d’imposta) ;
g) le
entità sportive dilettantistiche optanti per la Legge n. 398/91 sono esonerate
dall’obbligo della dichiarazione I.V.A. annuale .
2) versamento
forfetario dell’I.V.A. :
L’I.V.A. a
debito , nei confronti dell’Erario va quantificata (e versata a cadenza
trimestrale
entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre , con
modello F 24) secondo quanto segue :
-
nella misura del 90% dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
le prestazioni erogate di
sponsorizzazione ,
-
nella misura dei 2/3 dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
la cessione (costituzione) di
diritti radio – televisivi ,
-
nella misura del 50% dell’I.V.A. introitata in ragione degli altri
corrispettivi commerciali , ivi compresi i proventi delle prestazioni
pubblicitarie erogate .
3) determinazione
forfetaria del reddito delle persone giuridiche [società ed associazioni
sportive dilettantistiche] (IRES)
:
il reddito si
determina forfetariamente , applicando il coefficiente di redditività del
3% all’ammontare dei soli
proventi commerciali soggetti a tassazione e sommando
all’importo così
determinato le eventuali plusvalenze realizzate nell’esercizio .
4) determinazione
dell’IRAP :
mentre le società sportive
dilettantistiche di capitali determinano il valore della produzione
prendendo a riferimento la
globalità dei proventi , per le associazioni sportive dilettantistiche (che
optano , appunto , per la Legge n.398/91) concorrono a determinare il valore
della produzione ai fini IRAP :
-
(per quanto concerne l’attività istituzionale) le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività istituzionale stessa nonché i compensi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività
istituzionale ,
-
(per quanto concerne l’attività commerciale) il reddito , come sopra ,
determinato forfetariamente ai fini IRES , le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività commerciale nonché i compensi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività commerciale
,
4
a) esclusione , ai fini della determinazione IRAP , per le società ed
associazioni sportive dilettantistiche [articolo 5 e articolo 90 , comma 10
della Legge n.289/2002] dei compensi , rimborsi forfetari , indennità di
trasferta e premi di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del
T.U.I.R. , erogati per l’attività sportiva dilettantistica ,
5
disciplina del premio di addestramento e formazione tecnica :
il premio (oggettivamente
esente da I.V.A. – articolo 2 , comma 1 del D.L. n. 485/1996 poi convertito
nella Legge n. 586/1996 – per tutte le società ed associazioni sportive
dilettantistiche) , contrariamente a quanto avviene per le società ed
associazioni sportive che non optano per la Legge n. 398/91 , se
introitato da società od associazioni sportive dilettantistiche optanti
per detta Legge n. 398/91 non concorre , per le medesime , alla
determinazione del reddito . Ulteriormente , lo stesso non va computato
tra i proventi commerciali ai fini della definizione del limite di €
250.000,00 per fruire della Legge in argomento .
Ciò esposto , ai fini di determinare concretamente , nel
caso specifico , la convenienza o meno per l’esercizio di una determinata
opzione , occorrerà che ciascuna entità sportiva [non sussistendo una
convenienza univoca oggettiva (per tutti)] tracci un parallelo di
simulazione fiscale , applicandolo al preventivo delle entrate e delle
uscite , così come ipotizzate dallo stesso sodalizio sportivo di cui trattasi
ed agli esiti del risultato tributario (ordinaria , Legge 398/91 o
semplificata) adotti le risoluzioni complessive .
[Esempio :
Entrate : prestazioni di sponsorizzazione €. 40.000 ,
I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 7.200] ,
erogazioni pubblicitarie €. 40.000 , I.V.A.
introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 4.000] ,
Uscite : acquisto , con fattura , di beni e servizi
pertinenti l’attività €. 50.000 : I.V.A. (20%) = €. 10.000 ,
Compensi e/o rimborsi corrisposti al personale sportivo (es.
: atleti , allenatori ecc.) , nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica €. 25.000 [dette uscite non contemplano imposizione di I.V.A.]
Reddito in regime di contabilità ordinaria ( €. 40.000 + €.
40.000 - €. 50.000 - €. 25.000 ) = €. 5.000 , [imposta IRES = (€. 5.000 x 33%)
€. 1.650]
[Reddito in regime di Legge 398/91 = (€. 80.000 x 3%) €.
2.400 , [imposta IRES = (€.2.400 x 33%) €. 792]
Liquidazione I.V.A. , in regime di contabilità ordinaria =
(€.8.000 + €. 8.000 - €. 10.000) €. 6.000 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di contabilità ordinaria :
I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€.10.000 per acquisti + €. 6.000
versata all’Erario) 16.000 = differenza ZERO] ,
Liquidazione I.V.A. in regime di Legge 398/91 = (€. 7.200
,per sponsorizzazioni + €. 4.000 , per erogazioni pubblicitarie) €. 11.200 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di Legge 398/91 : I.V.A.
introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€. 11.200 versata all’Erario + €. 10.000
per acquisti <l’I.V.A. pagata per l’acquisto di beni e servizi è , infatti ,
indetraibile in regime di Legge 398/91>) €. 21.200 = maggior esborso di I.V.A.
, ad opera dell’associazione sportiva , rispetto a quella introitata , pari ad
€. 5.200 ]. ]
|
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Vorrei fondare un’associazione sportiva per lo skateboard. Cosa occorre predisporre a tal fine? |
R: Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda
possa o debba avere scopo di lucro . Laddove l’orientamento dei costitutori individui
finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si
ragiona e dei suoi protagonisti (atleti , in primis) sia dilettantistico , si
potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di
riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito
dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e
successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004
n. 128 .
Detto ambiente normativo di riferimento , in verità , reca
importanti agevolazioni , particolarmente di natura fiscale , per l’intrapresa
e gestione di entità sportive dilettantistiche .
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle
seguenti forme :
a) associazione
sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile) ,
b) associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361
del 10.02.2000) ,
c) società
sportiva di capitali o cooperativa , secondo le disposizioni vigenti ma , in
ogni caso , senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto
scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a
tassa fissa (così anche per le trasformazioni) . E’ indispensabile , onde
poter fruire delle accennate agevolazioni , che lo Statuto del sodalizio
recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002
così come riformulato dalla Legge 128/2004 .Dopo aver costituito l’entità
desiderata , nella forma ritenuta più opportuna , sarà innanzitutto necessario
procedere all’affiliazione della stessa alla Federazione Sportiva Nazionale
competente (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio [F.I.H.P.] , sede
nazionale : Roma , Viale Tiziano n. 74 , telefono : 06 36858449 – 36000730 ,
fax : 06 36858211) oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
C.O.N.I. [quali ad esempio : A.C.S.I. , A.I.C.S. , A.S.I. , C.N.S. Fiamma ,
C.N.S. Libertas , C.S.E.N. , C.S.I. , C.U.S.I. , E.N.D.A.S. , M.S.P.I. , P.G.S.
, UDACE – C.S.A.In. , U.I.S.P. , U.S. ACLI ecc.] il quale annoveri la
disciplina dello skateboard tra quelle disciplinate , in ragione della libera
scelta dei soci costitutori .
La forma indubbiamente più snella
e meno onerosa , delle tre sopra citate , è costituita dall’associazione sportiva
(o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente
diffusa) , la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci .
Gli oneri economici da sopportare
per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la
redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la
modulistica da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello
AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione
del codice fiscale e della partita I.V.A. , b) notifica dell’esercizio di
opzione per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le
circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E.
competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge
398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di euro (mediamente 500 –
600 euro) . L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui
vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia
d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia
delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti
(tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la
registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o
frazione di 100) .
Occorrerà dotarsi contestualmente
dei registri contabili : diversi in ragione del tipo di entità costituita e del
regime fiscale prescelto . Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione
delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della
scelta contabile – fiscale effettuata .
L’eventuale opzione per la
disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione
obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei
corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee e del Consiglio Direttivo , del Libro soci e del (opportuno) registro
dei cespiti ammortizzabili . Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il
reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3%
dell’ammontare complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività
commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze . Sul reddito , come sopra
determinato , l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella
misura del 33%.
Grava sul sodalizio sportivo ,
oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi , per
ciascun esercizio , anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la
comunicazione dei dati – certificazioni afferenti : lavoro autonomo ,
provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle
prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute
od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi
forfetari , indennità di trasferta , premi o compensi .
Ai fini della costituzione del
sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree , diplomi ,
attestati) in capo ai soggetti costitutori ; il riconoscimento di titoli
abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto
utile al fine di ottenere , dalla federazione sportiva nazionale gerente
l’attività che si ha in animo di intraprendere , il riconoscimento di scuola
sportiva per la disciplina specifica .
Laddove , per l’approntamento e
gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo
assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti , a tal fine , Le
fosse opportuno il nostro intervento professionale , potrà interpellarci al
numero telefonico 0542 641253 (anche fax) , orario d’ufficio : saremmo
lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo,
ai sensi del comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 ed
ha assegnato infine detta struttura ad un’associazione sportiva che si
definiva “scuola calcio” in assenza dei requisiti oggettivi così come
definiti nell’apposita regolamentazione della F.I.G.C..
L’assegnazione è stata effettuata correttamente o no, ai sensi
della Legge 289/2002, articolo 90 comma 25? |
R: Il comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 non
richiede, ai fini di legittimare la partecipazione alla gara, il possesso
in capo ai concorrenti della qualifica di “scuola calcio” così come
rilasciabile ai sensi del regolamento F.I.G.C., bensì la più generica
accezione di “società od associazione sportiva dilettantistica”.
Pertanto, si può ritenere preliminarmente ammissibile,
ai sensi del suddetto comma 25 dell’articolo 90 Legge 289/2002, la
partecipazione alla gara della entità sportiva di cui si ragiona se per la
stessa ricorrono le condizioni per essere individuata come “associazione
sportiva dilettantistica” in ragione dei commi 17 e 18 dello stesso
articolo 90 della Legge 289/2002, così come emendati dalla Legge 128/2004, vale
a dire: se la stessa è stata costituita con atto scritto (comma 18), se nella
denominazione sociale è contemplato il termine “dilettantistica” (comma
17), se nello statuto della stessa sono espressamente previsti (ai sensi del
comma 18):
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo
di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.”
Se, ricorrendone le condizioni
sopra esposte, pare legittima la partecipazione di detta entità alla gara
(non è cioè necessario avere il riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.” per
essere classificati come “associazione sportiva dilettantistica”) assume
diverso rilievo il quesito “se l’assegnazione sia stata effettuata
correttamente”: l’assegnazione è stata effettuata sulla base di punteggi
assegnati in ragione dei titoli prodotti (circa i quali, il comma 25 del
citato articolo 90 non da alcuna indicazione di merito). Orbene non è invocando
il comma 25 di detto articolo 90 che si potranno impugnare gli esiti della gara
bensì contestando un eventuale maggior punteggio attribuito alla
presunta “scuola calcio F.I.G.C.” sul presupposto di un titolo che nella
realtà non ricorre od eventuali ulteriori punteggi attribuiti in
carenza di idoneo titolo.
Poiché non è noto a chi risponde,
se nel regolamento della gara in oggetto sono stati individuati punteggi
superiori per il titolo di scuola calcio F.I.G.C. rispetto al titolo di
ordinaria associazione sportiva di terza categoria dilettanti, né il criterio
di assegnazione dei punteggi stessi (che non viene definito per legge dello
Stato) né se il bando di gara sia stato concepito nel rispetto o meno
(fattore, questo sì, essenziale per trarne appropriate conclusioni) dell’apposita
Legge Regionale, è oggettivamente impossibile individuare, in sede
giurisprudenziale, la correttezza o meno dell’assegnazione, che potrà essere
appurata solo previa disamina reale dei punteggi assegnati in relazione ai
titoli prodotti e della oggettiva esistenza dei titoli addotti dai concorrenti.
Si suggerisce, nel merito, il ricorso all’assistenza di un professionista
legale per ponderare opportunamente anche la coerenza e/o conformità del bando
di gara alla Legge Regionale che disciplina la fattispecie. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Mio figlio, classe 1988 (aprile), quindi tuttora minorenne, ha militato: 1) nella stagione 2002/2003 nei “giovanissimi professionisti” di una società di Serie B, 2) nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 negli “allievi regionali” di una società del Settore Giovanile.
Essendo prossima l’assunzione, per la corrente stagione sportiva 2005/2006, da parte di mio figlio, di un vincolo definitivo a beneficio di una entità sportiva militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Dilettanti, in che misura va corrisposto il “premio di preparazione”? |
R: Le società della Lega Nazionale
Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il
caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Nel caso
specifico , essendo la richiesta producibile nei confronti di entità sportiva
appartenente alla (diversa) Lega Nazionale Dilettanti , è escluso che la
società (di Serie B) per la quale militò Suo figlio nel corso della stagione
sportiva 2002/2003 possa essere parte del rapporto di cui si tratta e
pertanto la stessa non potrà produrre alcuna richiesta .
Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari
del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di
unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.
Una sola entità sportiva pertanto (quella di Settore Giovanile per la quale Suo
figlio ha militato nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005) ha titolo ,
nell’arco delle tre stagioni oggetto di considerazione , per inoltrare
richiesta del “premio di preparazione” : alla stessa , quindi , compete il
premio per l’intero .
In ragione dell’apposita tabella
elaborata e licenziata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2004/2005 , la
misura del “premio” competente , nella fattispecie , ad un’unica entità
sportiva avente diritto , ammontava ad €. 2.270 ,00 (euro
duemiladuecentosettanta) . Poiché però il premio matura fin dalla stagione
sportiva in cui si verifica la sottoscrizione del vincolo definitivo (quindi
dalla stagione 2005/2006) e non è , nel frattempo , pervenuta la nuova tabella
F.I.G.C. di pertinenza , potremo procedere per induzione alla definizione del
“premio” in oggetto applicando al premio come sopra definito la percentuale di
variazione stimata dall’ISTAT per il mese di giugno (2005 su 2004) : l’importo
così stimabile oscillerà pertanto tra €. 2.309,00 ed €. 2.314,00.
La corresponsione del premio
viene direttamente regolata tra le parti . Se così non fosse , la società che
ne ha diritto potrebbe ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione
. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima
istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.
L’accoglimento del ricorso
comporterebbe , a carico della società inadempiente , una penale, fino alla
metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..
E’ prescritto che il ricorso ,
esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione debba essere inoltrato a
mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso debba essere inviata
alla controparte ; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le
relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le
tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in
possesso della società avente diritto .In caso d’accoglimento del ricorso, la
Commissione provvederebbe , per il tramite del Comitato Regionale competente ,
al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Mio figlio, classe 1993, ha appena firmato un contratto biennale con una società di calcio professionistica. Al termine della stagione sportiva 2005/2006 possono tenerlo vincolato? Possono prestarlo ad una società dilettantistica per la stagione 2006/2007 anche contro la nostra volontà? L’articolo 33 delle N.O.I.F. dice che i giovani, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” …..significa che il ragazzo è costretto a rimanere in quella società senza firmare un altro cartellino di vincolo? |
R: L’articolo 24 (“tesseramento e vincolo dei calciatori”) del
Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. , al
comma 3 stabilisce che
“3. Il tesseramento come “giovane” vincola il
calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva
[in caso di cartellino annuale] [ovvero fino al termine del biennio , in
caso di cartellino biennale] ……”
Suo figlio, con l’intervento di entrambi i genitori , non
ha firmato alcun contratto biennale con la società di cui si tratta
, militante in un Campionato Professionisti , bensì una “richiesta di tesseramento
biennale” per partecipare , in ragione delle prescrizioni
dell’apposito citato Regolamento , alle attività del Settore Giovanile e
Scolastico .
Ben altra cosa è la stipula di un contratto nel Settore
Professionisti ! Ipotesi totalmente da escludere , in ragione dell’età attuale
di Suo figlio .
Quanti partecipino alle attività del Settore Giovanile e
Scolastico hanno status dilettantistico pur militando in società
professionistiche .
Nella fattispecie il vincolo “giovani” sottoscritto
da Suo figlio scadrà d’ufficio al termine della stagione 2006/2007
, senza che ricorra la necessità di alcun intervento né del ragazzo , né della
famiglia , né della società . Il sodalizio sportivo per il quale ha firmato la
richiesta di tesseramento ha , pertanto , titolo per conservarne il vincolo
anche per la stagione sportiva 2006/2007 , senza cioè far sottoscrivere al
ragazzo alcun nuovo tesserino .
Nessun trasferimento del ragazzo potrà invece essere
disposto , ad alcun titolo (né temporaneo , né definitivo) , dalla società che
ne detiene il vincolo “giovani”, nella stagione sportiva 2006/2007 , in
assenza di specifico consenso della famiglia .
Al termine della stagione sportiva 2006/2007 Suo figlio avrà
la più assoluta libertà , pertanto , essendo decaduto il vincolo
“giovani” sottoscritto in questi giorni , di sottoscrivere un nuovo vincolo
presso una nuova società di Vostro gradimento , senza perciò dover
richiedere alcuna autorizzazione o consenso a quella attuale .
Laddove , al termine della stagione sportiva 2006/2007 ,
decideste di prolungare il rapporto con la società per la quale il ragazzo ha
assunto il vincolo attuale , dovreste sottoscrivere un nuovo vincolo .
Il Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica consente
di sottoscrivere un nuovo vincolo “giovani” fino al 16° anno d’età . E’
nella facoltà dei genitori accettare anche la sottoscrizione di un vincolo
definitivo quale “giovane di serie” , che persisterebbe fino al 19° anno
d’età , perdurando la milizia della società nel contesto professionistico , ovvero
fino al 25° anno d’età in caso di retrocessione del sodalizio sportivo nel
contesto dei Dilettanti. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: La sottoscrizione di un accordo di svincolo secondo l’articolo 108 delle N.O.I.F. deve essere presentata – pena la nullità – entro venti giorni dalla sottoscrizione di detto accordo, oppure entro venti giorni dalla sottoscrizione del tesseramento? |
R: L’articolo 108 “svincolo per accordo” delle N.O.I.F. recita
testualmente :
“1. Le società possono convenire con calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da
depositare , a pena di nullità , presso i competenti Comitati e Divisioni della
L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli
organi federali competenti , nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio
Federale. ………..”
I termini utilizzati nella formulazione dell’articolo non
danno adito a dubbi : la stipulazione afferisce l’accordo . Se la
F.I.G.C. avesse inteso diversamente avrebbe formulato l’articolo “ …dalla
sottoscrizione della richiesta di tesseramento” : una richiesta di
tesseramento non si stipula , si sottoscrive .
I venti giorni decorrono pertanto dalla stipula dell’accordo
, il quale dovrà necessariamente essere datato .
Chiarissima è , d’altra parte , l’apposita comunicazione
diramata dalla F.I.G.C. per la corrente stagione sportiva 2005 – 2006 , che
recita testualmente :
“Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) . Il
deposito degli accordi di svincolo , presso i Comitati e le Divisioni della
Lega Nazionale Dilettanti , dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e
comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00) .
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006 .” |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Fino a che età è possibile sottoscrivere il cartellino “giovani” annuale? Se, superata questa età è obbligatorio firmare il modulo per la richiesta di tesseramento definitivo pluriennale, qual è il periodo minimo vincolante? In questo caso il periodo va specificato sul modulo di richiesta tesseramento? |
R: L’articolo 1 del Regolamento del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica F.I.G.C. così recita: “Il Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche,
didattiche e sociali , l’attività dei calciatori di ambo i sessi , in età
compresa tra gli otto ed i sedici anni , tesserati per
società ed associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività
esclusivamente nel Settore stesso…..”.
Superata detta età , per partecipare alle attività gestite
dalla F.I.G.C., il calciatore dovrà sottoscrivere una richiesta di tesseramento
(definitivo) poliennale che lo vincolerà al sodalizio sportivo beneficiario (se
dilettantistico) fino al termine della stagione sportiva in cui compia il
venticinquesimo anno d’età . Avrà facoltà di richiedere , e diritto perciò di
ottenere (d’ufficio) , in quella stessa stagione sportiva , entro i termini
fissati con apposito Comunicato d’inizio stagione ,dalla F.I.G.C. , di essere
svincolato per decadenza del tesseramento , ai sensi dell’ (attuale) articolo
32 bis delle N.O.I.F. .
All’atto della sottoscrizione di detta richiesta di
tesseramento (definitivo) poliennale , non essendo concepibile alcun
periodo minimo intermedio , occorrerà meramente apporre una crocetta sul
riquadro “vincolo pluriennale” , senza ulteriori specifiche di periodo , in
quanto non ammesse . |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Se un accordo di svincolo art. 108 N.O.I.F. non viene presentato al termine del primo anno dalla sottoscrizione del tesseramento (nel quale è riportato il riquadro VINCOLO PLURIENNALE), può essere presentato nel secondo, terzo, ecc. anno dalla sottoscrizione medesima ed avere effetto a partire dal 1° luglio successivo? Il modello di accordo di svincolo (in un fac simile pubblicato da molti soggetti) riporta la dicitura “….il calciatore ….che chiede in data…….la sottoscrizione del tesseramento con la società…”. A che serve se non c’è alcun nesso tra la data della sottoscrizione del tesseramento e la LA STIPULA di un accordo di svincolo? |
R: I tre commi in cui si sostanzia l’articolo 108 delle N.O.I.F. non individuano alcun limite, in termini di annate sportive, per la stipula di un accordo di svincolo. In nessun passo dello stesso articolo si può individuare una circoscrizione della facoltà al primo anno di vincolo in un contesto pluriennale. Detto accordo pertanto può occorrere al secondo, terzo, quarto anno o successivi del rapporto col sodalizio sportivo che lo detiene, avuto riguardo al gradimento del calciatore ed alla sua “capacità contrattuale” nei confronti dell’entità sportiva per la quale milita.
Analogamente si potrebbe argomentare per lo svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), che può essere disposto in una stagione sportiva qualsiasi del rapporto [unilateralmente, però, dal sodalizio detentore]. Ovviamente, soltanto disponendo dell’accordo (articolo 108), il calciatore ha ragionevole certezza di poter liberamente disporre delle proprie prestazioni sportive , al termine di una stagione, anziché essere soggetto alle determinazioni unilaterali (articolo 107) del sodalizio.
D’altra parte, poiché la facoltà disposta dall’articolo 108 è stata oggetto di ripristino , dalla F.I.G.C., nell’ordinamento (N.O.I.F.) dopo anni di “ripudio”, laddove fosse stata disponibile solo in sede di sottoscrizione della richiesta di tesseramento, avrebbe configurato una esplicita (incomprensibile) discriminazione verso tutti i calciatori già soggetti al vincolo dagli anni precedenti.
Il modello di accordo di svincolo (articolo 108) al quale Ella fa riferimento è stato proposto , tra gli altri, anche dalla scrivente “Olimpia Gest Sport” , quale strumento d’opportunità che tiene conto del riscontro statistico in ragione del quale la maggior parte dei calciatori che vi fanno ricorso già sono consapevoli , fin dall’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento , di volere lo svincolo al termine della stessa stagione (esempio : calciatori “liberi” proprio in virtù di analoga stipula nella/e stagione/i precedente/i , calciatori “giovani dilettanti” al primo tesseramento poliennale , recalcitranti alla prospettiva di un vincolo medio – lungo , dotati di abilità tecnica riconosciuta [e consapevoli della stessa] e corredati di adeguata capacità contrattuale) e se ne procacciano pertanto la certezza [con buona pace di tutte le parti] fin dai patteggiamenti iniziali che sfociano nella sottoscrizione della stessa richiesta di tesseramento. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso? |
R: Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata
abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o
denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo”
(sportivo) svolto nel progetto.
Supponendola in possesso di dette caratteristiche
(ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima
abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90,
particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto
disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così
come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero
all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto
nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il
C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi, pare per
la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli
articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come
aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo
90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:
Articolo 1
“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione
al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R.
26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale
dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale
intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno
ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del
D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
Articolo 2
“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.”
Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a
quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa
potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.
Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito
sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto
agevolativo in cui detta innovazione si inserisce:
l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge
21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81
, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto
di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro
organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive
dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi
tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni
sportive dilettantistiche”.
Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di
cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono
assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li
percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €.
28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .
Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di
tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività
amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti
dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di
visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche,
dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione
della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a
garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche
delle attività motorie, anche didattici del settore, anche dotati di
particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla
realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .
Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342
(nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente
il limite annuo [€. 7,500] pro capite di esenzione da imposte,
circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della
singola prestazione o rilievo per la commisurazione
della stessa .
Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché
di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del
T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi
dell’associazione sportiva dilettantistica)
“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva
dilettantistica) .”
Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune
soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato
il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori
ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la propria diretta
partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera,
all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento
e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto
intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando
in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso
(svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva
dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona
attraverso la pratica della disciplina sportiva] .
Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata,
corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica
rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata
documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis,
lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] , sottolineando che dette
attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2
, comma 2 , Decreto Legislativo n. 460)” , all’atto dell’incasso di detti
contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata ,
indi provvederà , in proprio , a corrispondere ai propri
tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti
, direttamente impegnati nel Progetto , i compensi loro pertinenti per detto
esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con
i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa .
Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano
individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la
corresponsione , non si richiederà , ai fini della legittimazione del
pagamento , alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini
probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza
con la sottoscrizione , per ricevuta , ad opera degli stessi tecnici ,
dell’apposita scheda “compensi” .
Si allegano :
a) copia
della documentazione fiscale “Art. 108 , comma 2 bis , lettera b)” ,
b) copia
della scheda “compensi” .
Associazione Sportiva
Dilettantistica
……………………………………..
Via …………………………n°……
C.F. ………………………………...
P.Iva ……………………………….
Spett.
Amministrazione Pubblica
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Riferimento: Vostra delibera
n°…………………………
del………………………..
Ricevuta n°………………. del
giorno…………………..
di euro……………………
rilasciata per contributi ex
art. 108 comma 2 bis lettera b) TUIR corrisposti da codesta spettabile Pubblica
Amministrazione per lo svolgimento convenzionato (convenzione del ……………………..)
della/e attività di…………………………………………………………………………… avente/i finalità sociali,
esercitata/e in conformità ai fini istituzionali della emittente.
PROVENTO NON CONSIDERATO
COMMERCIALE
Attività esclusa da IVA
(art.4 DPR 633/72 e da imposizioni erariali, art. 2 comma 1 del D.Legislativo
n.460/1997 che aggiunge il comma 2 bis lettera b) all’art.108 del TUIR).
Marca
da bollo di euro 1,81 se l’importo supera euro 77,47
Spett.le Società/Associazione
Sportiva Dilettantistica (la certificazione è redatta dal soggetto che percepisce i
compensi e consegnata alla Società/Associazione Sportiva Dilettantistica che
li eroga)
………………………………………………………
………………………………………………………
OGGETTO: richiesta di erogazione somme per
prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e
relativa certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n.
473, in conformità a quanto disposto in materia di esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica dall’art. 37 comma 1 lettera d) della L. 342
del 21/11/2000 che modifica il comma 2 dell’art. 83 del T.U.I.R. approvato con
D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nonché dallo stesso art. 37 comma 2 lettera a).1 che
modifica la disciplina fissata dall’originario comma 4 dell’art. 25 L. 133 del
13.05.1999, (commi 1 e 2 art. 37 L. 342/2000) così come emendati, infine,
dall’art. 90 comma 3 lettere a) e b) della L. 289/2002
Il
sottoscritto , nato
a ( ) il . .19 ,
residente a ( ) , in
Via n° (codice fiscale
: )
C H I E D E
l’erogazione della somma sotto
indicata a titolo di □ rimborso
forfetario o indennità di trasferta □ compensi premi per prestazioni inerenti l’esercizio
diretto di attività sportiva dilettantistica svolta a favore di codesta
Società/Associazione sportiva in qualità di □ atleta □ allenatore/preparatore □ dirigente accompagnatore □ collaboratore amministrativo/gestionale, nel
mese di: ___________(□ dall’
1 al 15)(□ dal 16
a fine mese) dell’anno 2005, nei giorni
= n° prestazioni x €.
cadauna
Importo
lordo €.
|
Ritenuta
€.
|
Netto
da erogare €.
|
Il
sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.M.
26/11/1999, n. 473
C E R T I F I C A
o
che, al fine
dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00,
previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel
testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n.
342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L.
289/2002- nel corso dell’anno 2005 non ha percepito da altri soggetti
altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R.
917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lett. a) L. 289/2002;
o
che, al fine
dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00,
previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel
testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n.
342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002-
nel corso dell’anno 2005 ha percepito da altri soggetti altre somme di
cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così
come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera a) L. 289/2002, per un
importo complessivo, al lordo della ritenuta, di €. ________________ . In
fede li . .2005
___________________________
firma del percipiente che attesta di introitare integralmente quanto di cui
sopra , oggetto della richiesta e pertanto di null’altro avere ulteriormente a
percepire , per lo stesso titolo , ogni eccezione in proposito rinunziata e/o
rimossa . |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Un’associazione sportiva acquisisce in locazione i locali per l’allestimento di un circolo di ritrovo riservato ai soci, con somministrazione di bevande ed alimenti. Deve installarvi gli impianti prescritti (a norma) ed acquistare i beni strumentali pertinenti. In ipotesi di scioglimento dell’associazione sportiva, sussiste la facoltà di alienare preliminarmente i beni in oggetto o vige l’obbligo di includerli nel patrimonio oggetto di devoluzione ad altri Enti? |
R: All’associazione sportiva sono consentite, nel corso degli esercizi
sportivi, tutte le attività pertinenti il perseguimento degli obiettivi
istituzionali, sia in termini di acquisto che di cessione di beni (di tutti i
beni). Essa potrà pertanto deliberare, prima del proprio scioglimento, di
alienare onerosamente qualsivoglia tipo di bene disponibile, strumentale e non,
anche e specie in funzione di reperire risorse per fronteggiare ed
effettivamente onorare debiti giacenti od ottemperare a tutti gli impegni
assunti.
Ricorrendo una siffatta ipotesi, a fronte della cessione,
emetterà regolare fattura per i beni alienati (citandoli e descrivendoli, analiticamente)
con I.V.A. esposta.
Laddove le ipotizzate cessioni dessero adito a plusvalenze [maggior differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non
ammortizzato dei beni ceduti], le stesse (plusvalenze) concorrerebbero alla
determinazione del reddito della medesima associazione ed alla relativa
tassazione.
In sede di scioglimento dell’associazione in oggetto si
terrà conto, ai fini della devoluzione a terzi, soltanto del patrimonio
netto (attivo).
Pare opportuno puntualizzare, nel merito dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, pur riservata ai soci, che il Ministero
delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha precisato che detta attività, svolta dalle associazioni sportive all’interno delle
proprie sedi, “debba considerarsi certamente commerciale”, con
obbligo conseguente di dotazione del registratore di cassa [sono escluse
dall’obbligo del registratore di cassa solo le associazioni sportive
dilettantistiche, dotate di statuto conforme ai disposti della Legge 289/2002,
articolo 90,commi 17 e 18 così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 128/2004, optanti per la Legge n. 398/91] e dell’ottemperanza
agli ulteriori adempimenti ai fini fiscali. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: Lo Statuto di un’associazione sportiva dilettantistica
in regime di Legge 398/1991 comprende anche l’attività didattica e
la possibilità di ammettere a soci anche quanti non abbiano raggiunto
la maggiore età (domanda sottoscritta dai genitori) . Lo Statuto stesso
rispetta le condizioni di cui all’articolo 111, commi 3 e 4 – quinquies del
T.U.I.R. . L’ Associazione svolge attività di “scuola calcio” nei
confronti di ragazzi minorenni (da 6 a 12 anni) dietro corrispettivo di quote
mensili . Si chiede di conoscere il trattamento fiscale di detti proventi
sia ai fini I.V.A. che ai fini del reddito ed il comportamento da tenere
nei confronti dei partecipanti minorenni e cioè se è sufficiente
il loro tesseramento o se invece è necessaria la loro ammissione a
soci dell’associazione (pur non avendo diritto al voto ) e quindi la loro
iscrizione sul libro soci.
Si chiede infine di conoscere se esiste differenza di trattamento fiscale
dei proventi suddetti in caso vengano conseguiti da un’associazione sportiva
dilettantistica che non usufruisce del regime agevolato della Legge 398/91. |
R: L’associazione sportiva dilettantistica di cui si tratta può
avvalersi della disposizione agevolativa secondo la quale “per le associazioni
sportive dilettantistiche….non debbono essere qualificate commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile, rese,
in conformità alle finalità istituzionali, dalle stesse, senza specifica
organizzazione, verso pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi
di diretta imputazione.”
Detta agevolazione non è dettata dalla Legge n.
398/91, bensì dall’articolo 108, comma 1, del T.U.I.R. “prestazioni senza
specifica organizzazione”.
In quanto concepita e prevista tra le attività istituzionali
dell’associazione, a condizione che la stessa venga gestita sul medesimo
impianto sportivo in cui viene espletata dal sodalizio la primaria attività
sportiva, talché si possa oggettivamente riconoscere la “mancanza
di una specifica organizzazione”, la scuola calcio può
procacciare proventi (i corrispettivi o “quote” mensili) non classificabili
commerciali e pertanto non assoggettabili ad imposta sui redditi, in quanto non
concorrenti, in qualità di proventi istituzionali, alla definizione del reddito.
Affinché il beneficio possa essere invocato è però indispensabile
che i corrispettivi richiesti per l’ammissione alla scuola calcio non
superino i costi resi necessari per l’allestimento dell’attività didattica
di cui trattasi.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei suddetti
proventi, ai fini I.V.A., si argomenta che gli stessi sono esenti,
ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, articolo 10, punto 20 laddove l’associazione sportiva che li introita abbia ottenuto dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio lo specifico riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.”,
col conforto in proposito della Risoluzione Ministeriale del 30 dicembre 1993,
n. III – 7 – 551 – D.G. AA.GG. e Cont. Trib..
Quanto al comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti
minorenni si sottolinea come, mentre l’articolo 111 del T.U.I.R. individua
quale “condizione di non commercialità” che l’attività oggetto di
considerazione sia svolta dalle associazioni sportive in diretta
attuazione degli scopi istituzionali previo pagamento di corrispettivi
specifici……nei confronti degli associati o partecipanti aventi diritto a
voto e che comunque partecipino a tutti gli effetti alla vita sociale (e
pertanto cita espressamente detti associati o partecipanti aventi diritto al
voto), analoga formulazione non si riscontra nell’articolo 108, comma 1
del T.U.I.R. che detta l’agevolazione sopra esposta per i proventi della scuola
calcio, dovendosi nella fattispecie, conseguentemente, riconoscere sufficiente
il riscontro del mero tesseramento dei minori. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/09/2005 ¬ |
D: In accordo con la società detentrice del mio tesseramento ho stipulato lo svincolo per accordo previsto dall’articolo 108 delle N.O.I.F.. La società detentrice del tesseramento non ha consegnato i tre fogli entro la data di scadenza ed ora sono ancora tesserato con la stessa società e questa non vuole concedermi lo svincolo. Cosa devo fare per svincolarmi? |
R: La “pietra miliare” (la norma fondamentale) del diritto
internazionale così recita: “pacta sunt servanda” (i patti devono essere
mantenuti ovvero rispettati).
L’articolo 108 delle N.O.I.F., del resto, ha una rubrica
inconfutabile: “svincolo per accordo”, ovvero svincolo disegnato col consenso
del sodalizio detentore.
Non è consentito, in regime di diritto, risolvere unilateralmente
un accordo ovvero, per annullare la scrittura costitutiva del Suo diritto allo
svincolo, il sodalizio sportivo di cui si tratta avrebbe dovuto richiedere ed
ottenere il Suo consenso.
Poiché però la società sportiva in argomento non ha ottemperato
spontaneamente all’impegno assunto nella stagione 2004/2005 e nel
frattempo sono decorsi (scaduti) i termini per il deposito delle
prescritte copie in funzione di ottenere lo svincolo appetito, fin dalla
stagione 2005/2006, d’ufficio ad opera degli Organi Federali competenti, Lei
alla data odierna risulta effettivamente tesserato, ai fini F.I.G.C., per la
società inadempiente.
Orbene, chi non ha adempiuto spontaneamente potrà essere
indotto a farlo coattivamente: Lei potrà pertanto affidare ad uno Studio Legale di fiducia, producendogli copia dell’accordo che la società inadempiente avrebbe dovuto depositare presso il competente Comitato Regionale (o Divisione , in
caso di Campionati Nazionali) della F.I.G.C. e/o testimonianze a conforto
della Sua tesi, idoneo mandato ad agire civilmente per inadempienza nei confronti della società che La vincola ed a chiedere il risarcimento di
tutti i danni in tal modo a Lei arrecati.
Chiamata, in tal modo, a rispondere, per vie legali, delle
proprie inadempienze, la società sopra citata potrà essere indotta “a più miti
consigli” anche agli effetti del tesseramento F.I.G.C., fino a consegnare nelle
Sue mani (od in quelle del Legale di Sua fiducia) una “lista di
trasferimento” a Suo nome, debitamente sottoscritta e timbrata dal
Presidente/rappresentante della società sportiva stessa, non compilata
nel riquadro che identifica la società sportiva destinataria del trasferimento
, cosicché Lei possa consegnarla al sodalizio sportivo presso il quale vorrebbe
svolgere attività nella stagione sportiva 2005-2006.
Agisca rapidamente: non dimentichi che il termine ultimo
per depositare o spedire le “liste di trasferimento 2005-2006” alle Istanze competenti della F.I.G.C. scade, per la sessione estiva, alle ore 19,00 di
martedì 20 settembre 2005. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 22/08/2005 ¬ |
D: L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso? |
R: Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata
abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o
denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo”
(sportivo) svolto nel progetto.
Supponendola in possesso di dette caratteristiche
(ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima
abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90,
particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto
disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così
come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero
all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto
nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il
C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi,
pare per la stessa associazione appetibile quanto
disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge
16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti
apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così
dispongono:
Articolo 1
“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2 . L’opzione è esercitata mediante comunicazione
al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R.
26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale
dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale
intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno
ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del
D.P.R. 10.11.1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio .
Articolo 2
“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.”
Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a
quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa
potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7,
8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 .
Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito
sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto
agevolativo in cui detta innovazione si inserisce :
l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000,
n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività
sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque
denominato [quindi anche dalle associazioni sportive
dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi
tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni
sportive dilettantistiche”.
Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di
cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono
assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li
percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .
Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di
tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti
dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di
visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti
incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la
concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività
motorie, anche didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni
psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica .
Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342
(nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente
il limite annuo [€. 7,500] pro capite di esenzione da imposte,
circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della
singola prestazione o rilievo per la commisurazione
della stessa .
Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché
di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del
T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi
dell’associazione sportiva dilettantistica)
“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva
dilettantistica).”
Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune
soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato
il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti
in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la propria diretta partecipazione,
assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione
sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione
delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e
consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità
sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto
[concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina
sportiva].
Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata,
corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica
rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata
documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis,
lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917], sottolineando che dette
attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo
2,
comma 2, Decreto Legislativo n. 460)”, all’atto dell’incasso di detti
contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata,
indi provvederà, in proprio, a corrispondere ai propri
tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti,
direttamente impegnati nel Progetto, i compensi loro pertinenti per detto
esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con
i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa.
Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano
individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la
corresponsione, non si richiederà, ai fini della legittimazione del pagamento,
alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori –
documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la
sottoscrizione, per ricevuta, ad opera degli stessi tecnici, dell’apposita scheda
“compensi”. |
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 22/08/2005 ¬ |
D: Le associazioni sportive scolastiche devono essere aggiornate con le modifiche del D.L. marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004, n. 128? |
R: L’ambiente sportivo consta di una pluralità di soggetti,
fisici o giuridici, cui sono, tra l’altro, indirizzate specifiche norme
cogenti. Norme dell’Ordinamento dello Stato assumono in vero, la qualifica di “speciali”
e, come tali, non si applicano alla generalità di quanti siano soggetti
allo stesso Ordinamento bensì ad un ambito circoscritto.
Tralasciando ogni dissertazione sui “Gruppi Spontanei”, si
può individuare una primaria classificazione dei (soli) soggetti giuridici
(associazioni e società sportive) in:
a) entità
sportive (società di capitali) professionistiche,
b) sodalizi
sportivi (associazioni, con o senza personalità giuridica, e società [anche
cooperative] di capitali, senza scopo di lucro) dilettantistici (od
amatoriali),
c) associazioni
sportive scolastiche,
classificazione utile vieppiù in funzione di individuare
l’ambito di applicazione delle cosiddette “norme (o compendi di norme) speciali”.
Tali sono, tra le altre, almeno agli effetti della presente
dissertazione, la Legge 27.12.2002 n. 289, negli articoli 5 e 90, il Decreto
Legge 22.03.2004, n. 72, nell’articolo 4, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater,
convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 e, particolarmente nell’articolo 7, il
Decreto Legge 28.05.2004 convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004.
L’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni
per l’attività sportiva dilettantistica” ha apportato agevolazioni
fiscali importanti alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
il comma 18 dello stesso articolo, così come riformulato con
la conversione nella Legge 21.05.2004 n. 128 del Decreto Legge n. 72/2004
(articolo 4, comma 6 bis), [abrogando la previsione di regolamenti da emanare
contenuta nella formulazione precedente] individua legislativamente i requisiti
o principi fondamentali cui devono attenersi, prevedendoli espressamente,
gli statuti, da redigersi necessariamente con atto scritto, delle stesse
società od associazioni sportive dilettantistiche:
“18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata
la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo
di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.”
Il comma 17 dello stesso articolo,
fin dalla formulazione originaria, dispone che “le società e le associazioni
sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la
finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
…..”
Art. 7 Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con
modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186
“…Il CONI è l’unico organismo
certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e
dalle associazioni sportive dilettantistiche…”
“…Il CONI trasmette annualmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – l’elenco
delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi.”
¨
Considerazioni e conseguenze:
Pur essendo stata abrogata la
normativa istitutiva del registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche (commi 20, 21, 22 dell’originario articolo 90 della Legge n.
289/2002 ), il provvedimento riafferma la titolarità del CONI nel merito
del riconoscimento delle entità sportive dilettantistiche e comporta per
lo stesso l’onere di compilare un elenco degli enti da esso riconosciuti ai
fini sportivi nonché di trasmetterlo annualmente all’Agenzia delle
Entrate, onde consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti
prescritti,di fruire o continuare a fruire delle agevolazioni fiscali di
cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002
ed all’Agenzia delle Entrate di approntare verifiche circa la legittima
fruizione dei benefici disposti a loro favore, nei confronti degli stessi enti.
Delibera 11.11.2004 n. 1288 del
Consiglio Nazionale del CONI “Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n.
1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi –
Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 01 agosto 2001 e n.
1225 del 15 maggio 2002”.
“Il Consiglio Nazionale ……..Visto l’articolo 7 del
Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n.
186……DELIBERA
1) Di
modificare la deliberazione n. 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme
per l’istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione
sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2) Di
modificare le deliberazioni n. 1197 del 1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio
2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio
ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche
con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria
(atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il
riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è
collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).
¨
[Finalità e funzionalità: il Registro è lo strumento
attraverso il quale
-
riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società
sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera
c) del Decreto Legislativo 23.07.1999 n. 242, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002,
-
stilare l’elenco (previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge
28.05.2004 n. 136) delle associazioni e società sportive dilettantistiche che
il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate ]
Pare opportuno, a questo punto onde rendere più
intelligibile la risposta, riflettere sui concetti di obbligo e di onere.
Obbligo è imposizione assoluta e rifugge da
discrezionalità; onere è gravame che i soggetti destinatari sono
tenuti a sopportare solo se intenzionati a perseguire un risultato od
un beneficio cui lo stesso è correlato.
Il complesso di norme sopra citato, lungi dal coinvolgere la
generalità dei soggetti all’Ordinamento non interessa nemmeno la totalità dei
soggetti all’Ordinamento Sportivo: ne sono palesemente escluse le
entità sportive professionistiche e per quanto concerne i sodalizi sportivi
dilettantistici si può innanzitutto argomentare come per gli stessi si
prospetti non un obbligo bensì un onere cui
ottemperare solo se determinati a fruire delle agevolazioni fiscali
recate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289.
Orbene, a prescindere dalla constatazione che nei sopra
detti commi le “associazioni sportive scolastiche” vengono menzionate
esplicitamente solo al n.8, laddove destinatarie della norma sono “le
imprese che sponsorizzano”, nulla vieta che, se ammesso
dalla normativa dell’Ordinamento Scolastico (regolamenti, programmi, piani vieppiù
in ottemperanza all’etica scolastica) le associazioni sportive
scolastiche appetiscano anche l’esercizio di attività commerciali quale
strumento di finanziamento per le proprie attività istituzionali e le
agevolazioni fiscali dettate a tal fine dai sopra citati commi.
Ricorrendo una siffatta ipotesi, dette
associazioni sportive scolastiche potrebbero essere indotte, con libera scelta,
ad assumere le connotazioni caratteristiche delle associazioni sportive
dilettantistiche, a dotarsi della relativa strumentazione anche
giuridica, ad effettuare in ipotesi esercizio di opzione per la disciplina di
cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 ed a perseguire risolutamente le
agevolazioni sopra citate. Sarebbero ipso facto tenute ad ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e
18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter],
della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente
i propri statuti nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione
al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche,
presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi.
Con Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 466: Linee
attuative del Protocollo d’intesa M.P.I. – C.O.N.I., alla lettera e) “Comitato
misto Mpi – CONI” si pone comunque giustamente l’accento sulle peculiari
finalità istituzionali della scuola cui intonare ogni valutazione circa il
piano delle iniziative concepito per favorire la pratica sportiva e gli effetti
di socializzazione ad essa correlati: ne consegue che, laddove ricorra l’ipotesi “associazione sportiva scolastica dilettantistica” sopra considerata,
fatti salvi i dettati, come esposti, per la conformità degli statuti, occorra
procedere, in sede di stesura degli stessi, ad un delicato lavoro
interpretativo funzionale a salvaguardare dette peculiari finalità
istituzionali (es.: in tema di garanzia della partecipazione agli organismi
direttivi dell’associazione, delle diverse componenti del mondo della scuola
[rappresentanti dei docenti e del personale Ata, dei comitati degli studenti e
dei genitori] ). |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 12/08/2005 ¬ |
D: Mio figlio, nato nell’anno 1987, ha disputato nella stagione 2004 - 2005
il Campionato “Beretti” nell’organico atleti di un sodalizio
di Serie C2 retrocesso in Serie D al termine della stessa stagione, ma con probabilità di
ripescaggio. La Direzione di detto sodalizio ha proposto a mio figlio il trasferimento
ad un diverso sodalizio di Serie D, in caso di ripescaggio in Serie C2.
Mi hanno promesso che faranno rientrare mio figlio, al termine della stagione
2005 - 2006, laddove si renda artefice di prestazioni soddisfacenti. Che tipo
di trasferimento posso esigere per non vincolare mio figlio ad un sodalizio che,
nel corso della stagione, potrebbe rivelarsi “non di gradimento” del
ragazzo? Come posso avere la certezza che mio figlio ritorni effettivamente al
sodalizio attuale? Laddove non sussistano le certezze auspicate, posso esigere
lo svincolo del ragazzo? In che modo? |
R: L’Ordinamento della F.I.G.C. dispone che, in caso di retrocessione di
un sodalizio sportivo, dal Campionato Professionisti di Serie C2 al Campionato
di Interregionale Dilettanti / Serie D, tutti i calciatori possessori di status “professionista”,
dotati di contratto, e comunque nativi degli anni 1985, 1984 e precedenti,
siano, ipso facto, automaticamente svincolati, onde consentire agli stessi
calciatori di conservare lo status “professionista” e pertanto di
stipulare un nuovo contratto, come tali. L’eventuale ripescaggio in Serie
C2 accordato dalla F.I.G.C. al sodalizio retrocesso, non comporta il ripristino
del rapporto con i calciatori di cui trattasi.
Per i calciatori coi quali il sodalizio abbia avuto, a tutto il 30.06.2005,
rapporto di addestramento tecnico, nativi dell’anno 1986 (dal 01.01.)
nonché degli anni successivi [come accade per Suo figlio] persiste
invece
il vincolo originario a beneficio del sodalizio.
Il sodalizio sportivo di cui trattasi ha pertanto facoltà di concordare
il trasferimento di Suo figlio (col di Lui consenso, se maggiorenne o
col consenso
dei Genitori, se minorenne) ad una diversa entità sportiva (ipotesi:
Serie D). Poiché la lista di trasferimento non produrrebbe effetti se
non sottoscritta dal ragazzo [e, se minorenne, anche dai Genitori], in occasione
di detta sottoscrizione, Lei e Suo figlio potrete pretendere [pena la non sottoscrizione
della lista] che il trasferimento avvenga a titolo temporaneo [prestito],
previa
apposizione di una crocetta, appunto, sul riquadro “TEMPORANEO”.
In tal modo avrete assoluta certezza che, al termine della stagione sportiva
2005 - 2006, la F.I.G.C. disponga d’ufficio l’imputazione
di Suo figlio all’organico calciatori dell’attuale sodalizio. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 10/08/2005 ¬ |
D: Una società sportiva dilettantistica che gestisce una piscina può fare agli assistenti bagnati (che svolgono ore di assistenza bagnanti) un contratto di collaborazione occasionale e quindi sul compenso versare il 20% di ritenuta di acconto? O può optare per il contratto dei collaborazione sportiva art. 81 comma 1 lettera m DPR 917/1986? |
R: Occorre una premessa per la risposta al quesito:
Nell’adeguamento statutario a cui le associazioni sportive dilettantistiche
devono sottoporsi dopo la legge 128/2004 è consigliabile inserire un punto
nel quale si stabilisce che l’associazione sportiva dilettantistica utilizza
per svolgere la propria attività prestazioni volontarie personali e gratuite
dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti, collaboratori
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare
funzionamento e delle strutture, qualificare o specializzare la propria attività.
Detto
ciò è quindi possibile utilizzare dei collaboratori occasionali.
Il caso deve però essere ricondotto ad una valutazione economica e temporale
infatti la legge Biagi che ha disciplinato tali collaborazioni pone un limite
di compensi 5.000 Euro ed un limite temporale 1 mese per tali collaborazioni
assoggettandole a ritenuta.
Tali compensi poi nella maggioranza dei casi vanno denunciati da parte dei
percettori con modello unico, riteniamo quindi che tale via per quanto possibile
non sia consigliabile.
Consideriamo invece una soluzione adeguata quella di
riconoscere a tali collaboratori compensi per attività sportiva dilettantistica,
erogabili fino a 7.500 Euro per anno solare senza obbligo alcuno di dichiarazione
per il percepiente,
pur andando a costituire costi per l’associazione che avrà l’onere
del resto già presente anche nel caso di prestazioni occasionali di
dichiarare tali compensi nel mod. 770 dell’associazione.
Considerando
poi la particolare attività svolta vi consiglio di scaricare
dal sito la
check- list sugli impianti sportivi e la loro conformità alle
norme di sicurezza sugli impianti. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬ |
D: Mio figlio è stato tesserato nelle stagioni 2002 - 03 e 2003 - 04 con un’entità sportiva (X) che, nella stagione 2004 - 05, si è fusa con un’altra, cambiando denominazione e (credo) anche Matricola F.I.G.C.. Nella scorsa stagione 2004 - 05 mio figlio è stato tesserato con un altro sodalizio sportivo (Y) di puro settore giovanile. Per la corrente stagione 2005 - 06, una terza entità sportiva (Z) è interessata al tesseramento di mio figlio per la disputa del campionato della categoria Juniores. La prima società già detentrice del tesseramento (X) avrebbe titolo per chiedere alla società eventualmente acquisitrice del vincolo definitivo (Z) la propria quota del premio di preparazione? Se così non fosse, la seconda entità sportiva che, da ultimo, ha fruito del tesseramento (Y) avrebbe diritto all’intero premio di preparazione? |
R: I diritti acquisiti da un’entità sportiva non vengono
compromessi né tanto meno dispersi dal riscontro di un’avvenuta fusione
della stessa con altro sodalizio F.I.G.C.. Non ricorre pertanto l’ipotesi da
Lei formulata nella seconda domanda, in quanto l’entità sportiva detentrice del
primo tesseramento “giovane” di Suo figlio (X) è legittimamente ed a pieno
titolo depositaria del diritto a richiedere al sodalizio sportivo che
acquisisca il vincolo definitivo pluriennale di Suo figlio (Z) la quota del
premio di preparazione, pari ad almeno il 40% dell’intero premio, in veste di penultima
entità detentrice del vincolo, nelle ultime tre stagioni sportive. E’
parimenti inattaccabile il diritto del secondo sodalizio sportivo (Y) a
richiedere, a propria volta, in veste di ultima entità la quota di
pertinenza di detto premio, pari a circa il 60% del valore totale dello stesso. Hanno, infatti, diritto al premio la Società o le due
ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con
cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive. La corresponsione del premio viene, di norma, direttamente regolata tra le parti. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬ |
D: Attualmente la nostra associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla F.I.P.
e ad un Ente di Promozione Sportiva sta cooperando, sebbene senza un formale
affidamento, per la gestione di un impianto sportivo, con un oratorio, cui è stato
concesso in uso dal Comune. Al fine di procedere ad opportuna regolarizzazione
abbiamo ipotizzato di inoltrare domanda al Comune proprietario, scopo assunzione
in uso (eventualmente temporaneo) di detto impianto per assolvere alle esigenze
d’utilizzo proprie dell’associazione in ragione delle attività sportive
praticate.
I soci che utilizzeranno l’impianto potranno versare una quota di partecipazione,
a copertura delle spese, ogni qualvolta chiedano di usufruirne? Ciò varrebbe
anche per i non soci?
E’ possibile, in una siffatta situazione, gestire un piccolo bar “riservato
ai soci”, all’interno dell’impianto, senza particolari autorizzazioni? |
R: "Ipotizzando che, in accoglimento
della domanda inoltrata dal Vostro sodalizio sportivo, il Comune
Vi conceda l’uso (non la gestione) dell’impianto e si assicuri, da parte Vostra, l’osservanza
delle condizioni poste a tal fine da norme, convenzioni e regolamenti, parimenti
col rispetto dei diritti acquisiti nel frattempo (es.:
dall’oratorio), o acquisibili, da terzi, si configurerebbe in tal modo
il legittimo rapporto auspicato tra il Vostro sodalizio e l’impianto, circa
l’uso dello stesso riposante sulla trasparenza, definizione e riconoscibilità di
poteri, diritti, doveri e responsabilità: benefici da valere in sede di diritto
civile e fiscale.
In configurazione d’uso legittimo, il
Vostro sodalizio potrà beneficiare del trattamento
tributario agevolato disposto dall’articolo 111 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, così come
modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per
gli enti non commerciali di tipo associativo, in forza e ragione del quale “non è considerata
commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
diretta attuazione degli scopi
istituzionali”, per cui le somme versate dai soci o partecipanti aventi
nel sodalizio diritto di voto,
a titolo di corrispettivo per l’utilizzo loro concesso di detto impianto, non
sono considerate entrate commerciali e non concorrono, per detta ragione, alla
definizione del reddito dell’associazione sportiva [a condizione che il sodalizio
abbia conformato il proprio atto costitutivo – statuto alle apposite clausole
disposte dalla Legge, in primis a quanto di cui al
comma 4 quinquies dell’articolo 111 del T.U.I.R.].
Laddove il Vostro sodalizio sportivo abbia facoltà di
sub – concedere a terzi (non soci) l’uso di detto impianto [occorre fare,
pertanto, adeguata attenzione alle clausole di concessione in uso fattaVi
dell’impianto, così come poste dal Comune, al fine di individuarvi
detta facoltà o meno], l’articolo 111 del T.U.I.R. non è più invocabile e
pertanto non Vi soccorre più con analogo beneficio: i corrispettivi introitati
da una eventuale sub concessione a terzi dell’impianto in oggetto sono infatti classificati “commerciali”,
come tali concorrono a
definire il reddito dell’associazione che li percepisce e sono assoggettabili
ad I.V.A..
Non pare, d’altra parte, di snella
attuazione, nell’ambito di un rapporto di concessione in uso e non
già di gestione, con diritti pertanto limitati nel tempo e nello spazio e
da concepire in parallelo con analoghi diritti di terzi, la gestione
di un bar “all’interno dell’impianto, riservato ai soci”.
Laddove poi si potesse ovviare a dette
riconoscibili difficoltà, occorrerebbe in particolare
assicurare il rispetto della normativa sulla tutela della salute delle
persone e delle condizioni di igienicità, nonché, comunque di tutte le “normative
ambientali”, prestandosi alle verifiche esercitabili, in tema, dalle
autorità preposte. Si aggiunga a tanto che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione
n. 217/E del 17.07.1995 ha chiarito che l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolta da associazioni nei confronti dei soci
all’interno delle proprie sedi è da considerarsi “certamente commerciale”,
con il conseguente obbligo degli adempimenti contabili ai fini fiscali, ivi compreso
quello del registratore di cassa." |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore militante nella Serie B di calcio a 5 F.I.G.C.. A
decorrere dalla corrente stagione 2005 - 2006, ho allestito, ricoprendone
la carica di Presidente, con amici, una nuova entità sportiva di cui
sono state accolte le richieste di affiliazione e di iscrizione e che, pertanto,
parteciperà al
campionato di calcio a 5 F.I.G.C. di Serie D. Poiché il
sodalizio di Serie B non si è dichiarato disponibile a svincolarmi, mi
posso avvalere di norme che consentano lo svincolo, adducendo lo svolgimento
della funzione di Presidente nel sodalizio testé allestito?
Se continuerò a
giocare in Serie B, potrò comunque ricoprire la
carica di Presidente in una diversa entità sportiva? |
R: L’articolo 106 delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) avente a rubrica “Lo svincolo
di calciatori <non professionisti>, <giovani dilettanti> e
<giovani di Serie>” individua la fattispecie in cui i suddetti atleti
dilettanti possono essere sciolti dal vincolo:
a) per rinuncia da parte della
società di appartenenza (Art. 107),
b) per accordo (Art. 108),
c)
per inattività del calciatore
(Art. 109),
d)
per inattività della società in
seguito a rinuncia od esclusione dal campionato, della stessa (Art. 110),
e)
per
cambiamento di residenza
del calciatore (Art. 111),
h)
per esercizio, ad opera del calciatore, del diritto
di stipulare un contratto
con qualifica di “professionista”
(Art. 113),
i)
per decadenza del tesseramento
(Art. 32 bis).
Sono stati, prima d’ora,
abrogati (e pertanto non appartengono più al vigente Ordinamento
federale) gli articoli 112 (già lettera f) “svincolo per opzione per il
tesseramento quale tecnico” e 113 (già lettera g) “svincolo per il
tesseramento quale dirigente di società”.
Non sussistono pertanto a Suo beneficio ragioni, all’atto, per
invocare efficacemente quanto desiderato e si individuano, al contrario,
nell’Ordinamento della F.I.G.C., numerose disposizioni suscettibili di configurare
impedimento al parallelo svolgimento di funzioni al servizio di sodalizi
sportivi diversi, praticanti la medesima disciplina.
E’ d’uopo sottolineare
come, con l’assunzione di rapporto con la F.I.G.C., si contragga l’obbligo
dell’osservanza delle disposizioni emanate dalla stessa F.I.G.C. (Art. 92
“doveri dei tesserati”: I tesserati sono tenuti all’osservanza delle
disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle
prescrizioni dettate dalla società di appartenenza…), (Art.1 “doveri ed
obblighi generali”, punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva: Ai soci di
associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società
sportive cui è riconducibile, direttamente od indirettamente, il controllo
delle società stesse.), (Art. 2 “responsabilità delle persone fisiche e delle
società”, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva: I soggetti dell’Ordinamento
federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse
a titolo di dolo o di colpa…I dirigenti che hanno la legale rappresentanza
delle società sono ritenuti anch’essi responsabili,…delle infrazioni addebitate
alle società medesime.), (Art. 17 “esecuzione delle sanzioni”, punto 8 del Codice
di
Giustizia Sportiva: I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti
da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività
sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata
la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso precluso l’accesso all’interno
del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.)
Non sfuggirà, pertanto, la
ragione per la quale, fatto riferimento alle ripercussioni che
susciterebbe una sanzione a termine (od un provvedimento di maggior gravità), adottata in capo alla persona, sulle attività non solo del sodalizio direttamente gravato,
ma anche su quelle del diverso sodalizio eventualmente ignaro, si ravvisano
oggettivi impedimenti all’esercizio contemporaneo di funzioni eterogenee. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/08/2005 ¬ |
D: Quali adempimenti deve mettere in atto una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente affiliata alla f.i.g.c. ed alla fidal, al fine di trasformarsi in srl senza scopo di lucro? |
R: Considerato che siano già state effettuate le valutazioni di costi-benefici che tale scelta comporta, tecnicamente è necessario procedere ad una perizia da parte di un ragioniere o dottore commercialista iscritto agli albi professionali. Detta perizia, regolarmente giurata presso il Tribunale, rappresenta la base per il conseguente atto notarile di trasformazione. Questa è la procedura amministrativa; bisogna sempre però considerare il doppio binario amministrativo fiscale e federale: a livello di federazione occorre verificare se questa trasformazione, che potenzialmente potrebbe comportare pregiudizi per i creditori, sia accettata o meno. Per ogni passaggio della procedura descritta, Olimpia Gest Sport mette a disposizione i propri consulenti. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 05/08/2005 ¬ |
D: Può il C.O.N.I. intervenire, tramite pareri di legittimità, sulla validità di atti amministrativi comunali, quando questi riguardano la gestione di impianti sportivi del Comune stesso? In particolare il C.O.N.I. può intervenire sulle modalità di affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo pubblico mediante atti e pareri che hanno effetti di legittimità amministrativa? |
R: A nostro avviso al quesito va data risposta negativa, in
ragione delle seguenti argomentazioni:
Il Decreto Legislativo del 23.07.1999 n.
242 recante a titolo “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI,
a norma
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29.07.1999), all’articolo 2 “Statuto” [testo in vigore
dal 11.02.2004] recita:
“Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi
dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e
gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, ….denominato
C.I.O..
L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello
sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento
dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni
sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento
sportivo, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,….., l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che
alterano le
naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i
normodotati che …per i disabili. Il CONI inoltre assume e promuove le opportune
iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello
sport.
Formazione, promozione, coordinamento dell’attività sportiva e vigilanza sono, pertanto, i compiti fondamentali dell’Ente. La
vigilanza viene espletata sui soggetti del movimento sportivo ed in primis
sugli Enti gestori dell’attività agonistica: Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti [tra
i compiti del Consiglio Nazionale (articolo 5 lettere e, e – bis, e – ter) rientra
la definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio dei controlli sui
sopra citati Enti, Federazioni e Discipline Associate e per l’esercizio dei
controlli da parte di detti soggetti sulle società sportive, allo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, con facoltà di
commissariamento degli Enti di gestione sportiva in caso di gravi irregolarità
nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli
organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento
dei medesimi].
Sono ben altri gli Organi di Controllo Amministrativo che
hanno gerarchicamente sindacato sugli atti e delibere di un Comune o di altro
Ente Pubblico Territoriale!
Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli
impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento
dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera
nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive
cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”:
L’uso degli impianti sportivi in esercizio da
parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui
all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che
ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e
obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni
disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma 26”:
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi
del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra
citato “comma 26”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le
modalità di affidamento,
non il C.O.N.I.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema,
dagli Enti Pubblici Territoriali proprietari degli impianti oggetto di assegnazione
in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità,
eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato
di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto
Amministrativo.
Tra gli impegni espressi dal C.O.N.I. v’è indubbiamente
quello di contribuire al miglioramento degli impianti sportivi con la capillare ricerca di
collaborazioni ed intese programmatiche con
gli
Enti Pubblici Territoriali per quanto riguarda la realizzazione e l’uso degli
impianti sportivi: è pertanto una eventualità meritevole che detti Enti
attingano a consulenze e collaborazioni dal C.O.N.I. per l’esercizio
delle accennate funzioni, non ultimo per meglio definire la declaratoria dei
bandi d’assegnazione, senza per ciò stravolgere funzioni e/o prerogative
ed i competenti livelli gerarchici istituzionali. |
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 03/08/2005 ¬ |
D: E’ stata costituita un’associazione sportiva sotto forma
di ONLUS e, quindi, con finalità di solidarietà sociale e la cui intenzione è quella
di svolgere attività nel settore giovanile gestendo la scuola calcio e partecipando
ai vari campionati di calcio giovanili.
Atteso che lo “sport dilettantistico” è identificabile
come “attività per la
quale la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari”, si chiede se la
suddetta attività possa essere considerata “attività connessa” e, quindi, possa
essere rivolta anche a persone prive di disagi fisici e psichici. |
R: Con gli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo n.
460 del 04.12.1997, il legislatore italiano ha introdotto una nuova categoria
di
soggetti: le O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)
nell’ordinamento tributario, stabilendone espressamente i requisiti per potersi
fregiare di detta qualifica.
Fatto riferimento al requisito n. 1): l’esclusivo
perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, occorre puntualizzare che si realizza allorquando le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio afferenti le attività statutarie
relativamente al settore dello sport dilettantistico non
sono rese verso soci / associati o partecipanti ma sono mirate
a
produrre benefici a: 1. persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 2. componenti collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
Le stesse finalità di solidarietà sociale
debbonsi intendere
perseguite anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi
siano propri soci od associati, trovandosi questi ultimi in condizioni
di svantaggio per fattori fisici, psichici, economici, sociali o
familiari.Alcune attività statutarie (e tra queste, quelle afferenti
lo sport dilettantistico) sono concepite come “direttamente connesse a quelle
istituzionali” anche laddove il loro svolgimento non sia strettamente
finalizzato a persone svantaggiate in ragione dei menzionati fattori fisici,
psichici, economici, sociali o familiari od a componenti collettività estere,
secondo quanto sopra esposto, ma sia cioè rivolto anche ai propri soci
/
associati [la medesima agevolazione è contemplata per le “attività accessorie
per natura a quelle istituzionali”, in quanto integrative delle stesse].
In verità l’esercizio delle “attività connesse” è ammesso
a
condizione che dette attività non prevalgano rispetto a quelle
istituzionali, per ciascun esercizio, e che gli introiti relativi non
superino il 66% delle spese globali dell’organizzazione. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 03/08/2005 ¬ |
D: Laddove un calciatore assuma per la prima volta un vincolo definitivo / poliennale
ed ottenga di stipulare, con l’entità sportiva per la quale sottoscrive,
contestualmente, un accordo per il proprio svincolo al termine della stessa
prima stagione sportiva, il sodalizio sportivo tesserante deve corrispondere
ugualmente il premio di preparazione alla/e società che ne detenne/ro
il tesseramento come “giovane”, nella/e stagione/i precedente/i,
pur riconoscendosi che beneficerà del vincolo in tal modo convenuto
soltanto per una stagione sportiva? |
R: L’articolo 96 “Premio di preparazione” delle N.O.I.F. dispone che
le entità sportive che richiedano per la prima volta il tesseramento
come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di
calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati
come “giovani” (con vincolo annuale o biennale), debbano corrispondere
un “premio di preparazione” alle entità sportive che abbiano
precedentemente tesserato il giovane di cui si tratta, senza porre ulteriori
condizioni. Costituisce cioè, detto articolo 96 delle N.O.I.F., un diritto
assoluto a percepire il “premio” in argomento, a beneficio del
o dei sodalizio/i sportivi detentore/i del precedente tesseramento, che
origina dal mero riscontro della sottoscrizione ad opera del calciatore
in oggetto, del primo vincolo definitivo. Il rapporto di debito
matura pertanto nei confronti di un altro (o di altri) sodalizio/i
sportivo (formatore) e prescinde dalle sorti del rapporto che
intercorrerà tra il calciatore di cui si argomenta ed il sodalizio sportivo
che ne acquisisce il primo vincolo definitivo.
D’altra parte, poiché sullo
stesso sodalizio sportivo non
gravano oneri di alcun genere o specie, prima della acquisizione di
detto vincolo, né presunzioni né aspettative di chicchessia, essendo rimesso
detto nuovo tesseramento unicamente al gradimento ed alla libera
determinazione del medesimo sodalizio, la stessa entità sportiva ha la
più ampia discrezione e tempi per effettuare tutte le più opportune valutazioni
d’opportunità circa l’acquisizione o meno del calciatore esaminato,
essendo preliminarmente in grado di conoscere gli effetti (la nascita
del diritto a percepire il premio in capo ai sodalizi formatori) dell’eventuale
acquisizione.
Ed ugualmente alla libera determinazione delle parti
(calciatore e sodalizio acquisitore), non già ad ipotetiche volontà
delle entità sportive che concorsero alla formazione del giovane [alle
quali non è in alcun modo possibile intervenire nella vicenda ], è rimessa
la scelta di concertare lo svincolo per accordo ai sensi dell’articolo 108
delle
N.O.I.F..
La risposta è pertanto: sì. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 02/08/2005 ¬ |
D: Sono un laureato ISEF, un istruttore fitness, un allenatore minibasket motivato ad allestire una nuova entità sportiva (polisportiva) comprendente sport quali il tennis, il calcio a 5, il basket ed il fitness (aerobica – body building). Quali pratiche e documenti vengono richiesti in proposito? Quante e quali sono le tasse annuali? |
R: Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda
possa o debba avere scopo di lucro. Laddove l’orientamento dei costitutori
individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di
cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti, in primis) sia dilettantistico
[alcune delle discipline sportive ipotizzate (ad esempio
il calcio a 5) sono oggettivamente dilettantistiche, altre (ad esempio il
basket)
lo sono almeno al livello iniziale di cui alla ipotesi] si potrà innanzitutto
argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare
le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289
(particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni
da
individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128.
Detto ambiente normativo
di riferimento, in verità, reca
importanti agevolazioni, particolarmente di natura fiscale, per l’intrapresa
e gestione di entità sportive dilettantistiche.
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione
sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile),
b) associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n.
361 del 10.02.2000),
c) società sportiva
di capitali o cooperativa, secondo le disposizioni vigenti ma, in ogni caso,
senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto
scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a
tassa fissa (così anche per le trasformazioni). E’ indispensabile, onde
poter fruire delle accennate agevolazioni, che lo Statuto del sodalizio
recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002
così come riformulato dalla Legge 128/2004.
La forma indubbiamente più snella
e meno onerosa, delle tre sopra citate, è costituita dall’associazione
sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente
diffusa), la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci.
Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna)
di
un professionista circa la
redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la
modulistica da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello
AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione
del codice fiscale e della partita I.V.A., b) notifica dell’esercizio di opzione
per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze
, c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente
per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano
ordinariamente a diverse centinaia di euro (mediamente 500 – 600 euro). L’
imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati
tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o
due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate)
e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie)
da
presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca
da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100).
Occorrerà dotarsi contestualmente
dei registri contabili: diversi in ragione del tipo di entità costituita e
del regime fiscale prescelto. Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione
delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della
scelta contabile – fiscale effettuata.
L’eventuale opzione per la
disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria
del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile
gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo, del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti
ammortizzabili. Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito
dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare
complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui
sommare le eventuali plusvalenze. Sul reddito, come sopra determinato,
l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del
33%.
Grava sul sodalizio sportivo, oltre all’onere della presentazione della
dichiarazione dei redditi, per
ciascun esercizio, anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la
comunicazione dei dati – certificazioni afferenti: lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni
di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi
le
prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari, indennità di
trasferta, premi o compensi.
Ai fini della costituzione del
sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree, diplomi,
attestati) in capo ai soggetti costitutori; il riconoscimento di titoli
abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto
utile al fine di ottenere, dalle federazioni sportive nazionali gerenti
l’attività che si ha in animo di intraprendere, il riconoscimento di scuola
sportiva per una disciplina specifica.
Laddove, per l’approntamento e
gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo
assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti, a tal fine, Le fosse
opportuno il nostro intervento professionale, potrà interpellarci al numero
telefonico 0542 641253 (anche fax), orario d’ufficio: saremmo lietissimi di
mettere la nostra professionalità al Suo servizio. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 01/08/2005 ¬ |
D: Sono il Presidente di una società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti.
Esiste un modello ufficiale per ricevuta del pagamento dei rimborsi ai calciatori,
come da accordo stipulato? |
R: La Federazione Italiana Giuoco Calcio dispone che, per i soli Campionati
Nazionali Dilettanti (Interregionale Serie D, Serie A, A2 e B di calcio a 5
nonché Serie A, A2 e B di calcio femminile) gli accordi
economici intercorrenti tra il sodalizio sportivo ed i calciatori maggiorenni
per lo stesso militanti, vengano obbligatoriamente redatti sul modello
originale (non sono ammesse pertanto né fotocopie né libere elaborazioni di
parte, anche se simili), in più esemplari, a carta chimica (auto ricalcante)
concepito dalla stessa F.I.G.C., per ciascuna stagione sportiva, da richiedere,
prima dell’inizio dell’attività ufficiale, presso la Segreteria amministrativa
del Comitato Interregionale (Via Po n. 36 00198 Roma) [Serie D], ovvero della
Divisione Calcio a 5 (Via Po n. 24 00198 Roma) [calcio a 5] o della Divisione
Calcio Femminile (Corso d’Italia n. 35/b 00198 Roma) [calcio femminile] e
depositati nei modi e nei tempi previsti presso lo stesso Comitato o Divisioni.
Non esiste alcuna disposizione,
invece, né della
F.I.G.C. né dell’Ordinamento Statale, circa l’uso di specifici modelli per
attestare la ricevuta, ad opera dei calciatori, dei rimborsi forfetari, delle
indennità di trasferta, dei premi e/o dei compensi percepiti.
L’uso di detti
modelli, che possono riguardare pertanto il trattamento dei rapporti economici, non solo verso i calciatori bensì nei
confronti di quanti esercitino direttamente l’attività sportiva
dilettantistica, in ragione delle funzioni ammesse, è liberamente
individuato da ciascun sodalizio sportivo, auspicandosi solamente che,
nella scelta del modello, lo stesso presti adeguata attenzione alla correttezza
e pertinenza dei riferimenti di legge.
Nessuna norma della F.I.G.C., del resto,
dispone che detti modelli vengano depositati od esibiti a Comitati o Divisioni,
assumendosi dalla
disciplina fiscale che gli stessi vengano invece conservati presso il sodalizio.
Olimpia Gest. Sport ha realizzato un fac simile di modello, idoneo al
perseguimento dell’obiettivo, corredato di tutti i più opportuni ed aggiornati
riferimenti di legge. Chi fosse interessato a tale documento può farne
richiesta telefonicamente al numero 0542 641253 (anche fax) in orario d’ufficio. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 01/08/2005 ¬ |
D: La Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliato il nostro sodalizio
sportivo dilettantistico, con proprio Comunicato Ufficiale notificò, ai
primi del 2005, a tutte le Entità aderenti, l’insorgenza dell’obbligo
di provvedere fin dal 1° luglio 2005 all’iscrizione al Registro delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, da tenersi presso e
ad opera del C.O.N.I., secondo le modalità stabilite l’11 novembre
2004 dal Consiglio Nazionale dello stesso C.O.N.I. e consultabili sul sito internet
www.coni.it. Orbene, abbiamo consultato detto sito nell’ultima settimana
di giugno 2005 e non vi abbiamo individuato l’esposizione delle modalità così come
annunciate fin da sei mesi prima. Come possiamo fare ad assolvere all’obbligo
che ci incombe? |
R: Nonostante l’individuazione dell’ipotesi di istituire presso il C.O.N.I.
un Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconduca
all’anno 2002 e trovi riscontro nella Legge 27.12 dello stesso anno, n. 289,
a ridosso dello scadere del terzo anno dalla concezione la fattispecie,
oggetto di travagliate e controverse vicende, non è ancora approdata al
porto di una disciplina completa di tutti gli elementi per indurne i soggetti
gravati (società ed associazioni sportive dilettantistiche) ai richiesti
adempimenti.
¨ Occorre
comunque precisare che non di obbligo si deve ragionare, bensì di onere:
il legislatore individua nell’iscrizione al registro la condizione imprescindibile (onere
inderogabile) per accedere ai contributi pubblici previsti a sostegno
dell’attività sportiva dilettantistica.
¨ Ulteriori
benefici connessi all’iscrizione:
- riconoscimento
dello status di associazione o società sportiva dilettantistica
- fruizione
( fruire ex novo o continuare a fruire) delle agevolazioni fiscali di cui
ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002.
¨ Requisiti
per l’iscrizione: possono essere iscritte al Registro le associazioni
e le società sportive dilettantistiche svolgenti attività sportiva dilettantistica
(compresa l’attività didattica), i cui Statuti, oltre ai requisiti prescritti
dall’articolo 90 della Legge n. 289 del 27.12.2002 così come emendato
dalla Legge n. 128 del 21.05.2004, prevedano l’obbligo di conformarsi
alle norme ed alle direttive del CONI nonché delle Federazioni Sportive
Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute o degli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui siano affiliate.
¨ Prerequisito
(indispensabile) per l’iscrizione: l’affiliazione ad una Federazione
Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta
ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.
In questi giorni (fine luglio 2005) il C.O.N.I. ha disposto, sul proprio
sito internet www.coni.it, la seguente
comunicazione:
“L’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
– secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. lo scorso
novembre – potrà essere effettuata a partire da settembre 2005.
Si avvertono tutti gli interessati che prerequisito indispensabile per iscriversi è l’affiliazione
ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata
oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.”
Nessuna sanzione o pregiudizio potrà pertanto incombere, attualmente,
sulle entità sportive dilettantistiche destinatarie della fattispecie, stante l’esplicita
proroga disposta dal C.O.N.I. per l’inizio delle iscrizioni [proroga
che consentirà, d’altra parte, allo stesso C.O.N.I., si auspica, di completare
finalmente il tessuto delle disposizioni necessarie alla bisogna].
Al fine di predisporre, nel merito, uno strumento di pratica utilità per
agevolare le Entità Sportive Dilettantistiche nell’assolvimento dell’onere
d’iscrizione al detto Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche,
Olimpia Gest Sport ha elaborato una apposita “Guida” al Registro stesso
che potrà essere acquisita dai visitatori del nostro sito consultando le
“News” o la “Home page” del sito stesso. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 29/07/2005 ¬ |
D: Un calciatore dilettante chiede di essere trasferito ad un sodalizio sportivo di proprio gradimento. Poiché, per acconsentire alla richiesta, la società detentrice del vincolo formula richieste economiche ritenute eccessive, il calciatore è determinato a “riscattare il proprio cartellino”, disponibile a versare per ciò, a detta società detentrice del vincolo, una equa somma di denaro. A quale autorità ci si può rivolgere al fine di ottenere l’equa valutazione desiderata e, versatone il corrispettivo stimato, l’appetito trasferimento? |
R: La Federazione Italiana Giuoco Calcio, che gestisce l’attività sportiva in oggetto,
individua, a mezzo di idonee “tabelle” aggiornabili al termine di ciascuna stagione
sportiva, oggettive quotazioni soltanto
in tema di “premio di preparazione e formazione tecnica”.
Detti valori
[che nessuna norma vieta di assumere a
riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, né appropriati, in quanto non si configura, nel caso in esame, la
fattispecie del “premio di preparazione”, che ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il
vincolo definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente,
con tesserino (rosa) “giovane”.
Dovendosi poi prendere atto che l’Ordinamento
della
Federazione Italiana Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i
calciatori “professionisti” la quotazione - corrispettivo del trasferimento
del “diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive di atleti”, pare assolutamente
fuori luogo ricercare nella F.I.G.C. l’ipotizzata Autorità deputata
a dirimere la controversia valutativa o demandare ad Organi della stessa lumi
o direttive nel merito, a maggior ragione laddove sia il calciatore dilettante
a
farsi carico della remunerazione in una fattispecie “non ritenuta meritevole”.
Il
diritto civile italiano e la normativa fiscale – tributaria non individuano,
invece, limiti economici o divieti, in tema, anzi ne
contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione del valore tra
le parti [laddove per “parti” si intendano i sodalizi sportivi
rispettivamente cedente ed acquirente], disponendo (il diritto tributario)
l’assoggettamento dei conseguenti corrispettivi all’aliquota IVA del 20% anche
per il contesto dilettantistico.
E’ poi opinione dell’illustre giurista
Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del
Diritto e
Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova,
espressa nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali”
[Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, che “il vincolo sportivo stipulato
dagli
atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo (come quello
perdurante fino al venticinquesimo anno d’età) debba ritenersi nullo di
diritto ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile perché contrasta con
una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e dunque realizza
“interessi immeritevoli di tutela” da parte
dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 1322 del Codice Civile …….Impedire
il recesso < ad nutum> dal vincolo sportivo a tempo indeterminato appare
una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta…”.
“Infatti –
argomenta – il principio della libertà di
associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione,
come previsto dall’articolo 20 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del
1948, secondo il quale <nessuno può essere costretto a far parte di
un’associazione> giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il
diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l’esercizio con
modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cassazione
civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in Mass. giur. lav. 1998, 18; Giur.it.
1998, 639; Nuova giur.civ. commentata 1998, I, 423; Orient. giur. lav. 1998,
I, 16; Studium Juris 1998, 959).”
A tale proposito ed in ragione di quanto sopra
esposto, la
richiesta economica formulata non solo non trova “riscontri di merito” tanto
da
potersi definire “interesse immeritevole di tutela” tanto per l’Ordinamento
sportivo quanto per quello dello Stato ma appare “azione orientata a trarre
indebito profitto da una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta”. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬ |
D: Negli ultimi due anni, in veste di calciatore, ho disputato gare nell’under
18 e conto due sole presenze, da titolare in seconda categoria. Ho chiesto
alla società di svincolarmi onde poter giocare con l’altra squadra paesana composta interamente da amici miei, ma mi sono imbattuto in un secco rifiuto.
Che cosa posso fare? E’ proponibile il ricorso alle vie legali? |
R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella
fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento di giovani
e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente fino al
venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se non con il
consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto, attribuisce al
calciatore [neppure allorquando il vincolo, come per quanto La riguarda, sia
stato assunto nella minore età, se non in ipotesi ben definite, che, in ragione
di quanto esposto, non ricorrono nel Suo caso] facoltà di chiedere
l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
L’illustre
giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia
del Diritto e Docente nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, comunque, nella propria
pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali” [Euro 92 Editrice], in
Pordenone, anno 2002, asserisce che “in ogni caso, quando abbia una durata
indeterminata oppure irragionevole, il vincolo sportivo deve
ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti fondamentali
dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della concorde sottoscrizione
dei genitori esercenti la patria potestà e della necessaria autorizzazione del
giudice tutelare.” Quanto argomentato dal Dottor Paolo Moro [il quale,
forte delle convinzioni nel merito, fondate sugli approfonditi studi e ricerche
giurisprudenziali, invitò importanti esponenti della stessa F.I.G.C. alla
presentazione del libro di cui trattasi] pare aprire [quanto meno, in un
prossimo futuro] una breccia apprezzabile nella consolidata gestione F.I.G.C.
della fattispecie, previo ricorso alle vie legali.
Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe, in verità,
ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia
civile e della propria onerosità, in quanto, in carenza di
giurisprudenza nel merito relativa a rapporti, azioni e tutele in bilico tra la
giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere probabilità di successo,
parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato. Da
non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione di tali
caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza
della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬ |
D: Un calciatore minorenne che ha contratto, previa adesione sottoscritta dai genitori, un vincolo pluriennale con un’entità sportiva dilettantistica, può chiederne l’annullamento al raggiungimento della maggiore età? |
R: E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per
quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento
di giovani e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente
fino al venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se
non con il consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto,
attribuisce al giovane calciatore divenuto maggiorenne facoltà di chiedere
l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
L’illustre
giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di
Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova, comunque,
nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali del
minore” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, asserisce che “l’atto
compiuto dai genitori [n.d.r.: con la sottoscrizione
del vincolo associativo in nome e per conto del proprio figlio minorenne]
può definirsi di straordinaria amministrazione, incidendo sui diritti
personalissimi del giovane e, dunque, imporrebbe l’autorizzazione
del giudice tutelare a pena d’invalidità…….La mancanza di autorizzazione
per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di
età non da luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, che chiunque può far
valere, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere
dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio
medesimo (Cassazione civile, sez. II, 12 agosto 1996, n.7495, in Giust. civ. Mass. 1996,1171).”
Una siffatta
azione [istanza d’annullamento del
vincolo], andrebbe ovviamente ponderata in ragione dei tempi ordinari
(non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità,
in quanto, in carenza di giurisprudenza nel merito afferente rapporti, azioni
e tutele a cavaliere tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere
probabilità di successo, parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente
qualificato. Da non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione
siffatta sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia
civile nelle attività dagli stessi gestite. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬ |
D: Qual’è il termine ultimo, utile, per un calciatore dilettante al fine di inoltrare richiesta di svincolo? |
R: L’Ordinamento della F.I.G.C. contempla diverse fattispecie di svincolo, riconnettendo
a ciascuna di esse termini ultimi utili specifici:
lo svincolo per inattività (articolo 109 delle N.O.I.F.) sarebbe stato
possibile, ricorrendone le condizioni, previa richiesta del calciatore entro
il 15 giugno 2005;
lo svincolo per decadenza del tesseramento (articolo 32 bis delle N.O.I.F.) è stato
plausibile, previa richiesta da inoltrarsi dal calciatore entro il 15 luglio
2005;
lo svincolo per rinuncia (articolo 107 delle N.O.I.F.) avrebbe contemplato il
deposito o la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
presso il Comitato o la Divisione competenti della F.I.G.C., della apposita “lista
di svincolo”, entro le ore 19,00 del 15 luglio 2005;
le liste di svincolo suppletive potranno, agli stessi fini, stessi destinatari,
essere depositate od inoltrate a mezzo plico postale raccomandato con avviso
di ricevimento, da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre
2005 (ore 19,00);
il deposito degli accordi di svincolo (svincolo per accordo ai sensi dell’articolo
108 delle N.O.I.F.) presso i Comitati o le Divisioni competenti della Lega Nazionale
Dilettanti F.I.G.C. dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione
e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00). |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/07/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore nato nel gennaio 1986. L’estate scorsa ho ottenuto lo svincolo per inattività relativa alla stagione 2003 – 2004 ed a luglio 2004 ho sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per un diverso sodalizio sportivo apponendo una crocetta sulla casella “vincolo annuale”. Al termine della stagione sportiva 2004 – 2005 posso ritenermi svincolato, in ragione della opzione per il vincolo annuale o il vincolo contratto si estinguerà comunque solo al termine della stagione 2010 – 2011? |
R: L’articolo 32 bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per decadenza del tesseramento. In ragione e forza di detta normativa, tutti i calciatori che hanno chiesto ed ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati
d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Ai fini del
tesseramento, pertanto, sia che avvenga a beneficio della stessa Società che di
una diversa Società dilettantistica, non è necessario presentare una nuova
richiesta di svincolo dovendosi riconoscere costituito, con lo
stesso articolo 32 bis, un automatismo che opera fin dalla
sottoscrizione (questa sì, necessaria) del modulo “Aggiornamento Posizione
di Tesseramento”. La durata del nuovo vincolo, eventualmente assunto dal
calciatore dopo che gli sia stato riconosciuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, pertanto, non potrà essere superiore ad un anno.
La casella “vincolo annuale” è stata introdotta nel modulo F.I.G.C. per la
“Richiesta di tesseramento”, appositamente per la gestione di quest’ultima ipotesi
(nuova richiesta dopo svincolo per decadenza): la descrizione apposta dalla
F.I.G.C. sulla destra di detta casella non lascia spazio a dubbi facendo esplicito
riferimento alla fattispecie di cui al solo articolo 32 bis.
Lei
ha invece beneficiato, al termine della stagione 2003 – 2004, dello svincolo per
inattività, disciplinato dal diverso articolo
109 delle N.O.I.F., fattispecie, insomma, non equiparabile a quella
sopra citata.
In verità, nell’Ordinamento della F.I.G.C. si individua anche
la fattispecie dello svincolo per accordo (disciplinato
dall’articolo 108 delle N.O.I.F.) che offre alle parti la possibilità di
svincolare il calciatore anche al termine della stessa stagione in cui assume
il vincolo, ma la procedura prescritta al fine di perseguire
l’obiettivo non può essere confusa con l’apposizione di una crocetta
sul modulo per la richiesta di tesseramento.
Il vincolo da Lei, da ultimo assunto,
si estinguerà
pertanto, salvo consenso da convenirsi con la nuova entità sportiva per la
quale è attualmente tesserato, solo al termine della stagione sportiva
nel corso della quale Lei compia il 25° anno di età. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 27/07/2005 ¬ |
D: L’articolo 109 delle N.O.I.F. stabilisce che, per ottenere lo svincolo
per inattività, il calciatore debba chiedere, entro il 15 giugno, di essere
incluso in lista di svincolo e che, laddove la società detentrice del
vincolo non proponga opposizione entro otto giorni da ricevimento della richiesta,
il Comitato (Regionale) competente della F.I.G.C. provveda allo svincolo d’autorità.
Ciò considerato, la società può ricorrere alla commissione
tesseramenti di Roma?
Laddove, non avendone titolo, lo facesse ugualmente, la Commissione Tesseramenti
potrebbe prendere in considerazione un siffatto ricorso ed annullare o sovrapporre
una propria decisione a quella del Comitato Regionale competente?
In attesa di una decisione della Commissione Tesseramenti e nelle more della
stessa, in quali provvedimenti o sanzioni può incappare il calciatore
che abbia nel frattempo assunto un nuovo vincolo con un diverso sodalizio sportivo,
laddove la stessa Commissione Tesseramenti deliberi di ripristinare il vincolo
a beneficio della società (ricorrente) che lo deteneva in origine? |
R: Caratteristica fondamentale od elemento essenziale
del diritto è la certezza. Apprezzabile equilibrio
si ravvisa poi nella facoltà offerta
ai portatori d’interesse di esporre le proprie ragioni.
Nella
stesura dell’articolo
109 si individuano le più opportune certezze
e tutele per le parti: la società detentrice del vincolo è ammessa
alla conoscenza di una richiesta di svincolo inoltrata nei suoi confronti
da un calciatore, in quanto, per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, (entro il 15 giugno) con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in
copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo” [La
ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla
copia della lettera indirizzata al Comitato, il quale, a sua volta ha in
tal modo certezza che sono fatti salvi, tramite la conoscenza, i diritti
della società a difendere le proprie eventuali ragioni].
Analogamente, il calciatore è ammesso alla conoscenza della opposizione eventualmente proposta dalla società detentrice del vincolo in quanto
la stessa è tenuta ad inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Comitato competente e per conoscenza al calciatore.
Il
comma 5 dell’articolo
109 (N.O.I.F.) da ulteriore certezza
al calciatore laddove stabilisce che “l’opposizione non effettuata da parte della Società nei
modi e nei termini come sopra prescritti è
considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il
Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello
stesso”.
Lei pertanto è certamente in grado di controllare nei
modi e nei termini l’eventuale esistenza di una procedura di opposizione in atto nei suoi confronti e/o l’efficacia
formale della stessa, preso atto che in assenza di una lettera raccomandata (della società) con ricevuta di ritorno (e quindi da
Lei firmata all’atto del ricevimento) se ne debba escludere sia una efficace proposizione sia l’accoglibilità. Ulteriormente, la chiara formulazione
del comma 3 dell’articolo 109 (N.O.I.F.),il
quale dispone che l’eventuale opposizione della società debba essere inoltrata al Comitato competente,
escludendo ogni ipotesi di discrezione per la società stessa, particolarmente
circa l’individuazione dell’Istanza competente
cui indirizzarla (il Comitato, non la Commissione Tesseramenti) da certezza al calciatore che una
eventuale destinazione errata dell’opposizione del sodalizio così
come il mancato rispetto dei termini per inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta
di svincolo del calciatore) ne
precluderebbe la disamina, senza
possibilità di sanatoria, con
gli effetti disposti dal comma 5 (svincolo del calciatore decretato d’autorità dal Comitato competente).
Si deve pertanto escludere, particolarmente,
che una Istanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (nella fattispecie: la Commissione Tesseramenti) possa agire in dispregio o comunque disconoscendo
l’Ordinamento al quale appartiene o le procedure od i livelli del contenzioso
così come deliberati dagli stessi Organi Competenti Federali.
E’ contemplata, invece, dal comma 6 dello
stesso articolo 109 (N.O.I.F.), il quale così recita:
“6. Nel caso di opposizione della società, il
Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla
data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti.
Il Comitato, in casi particolari, può investire direttamente della
richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione
Tesseramenti.”
la facoltà del Comitato competente di investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti, la qual cosa implica che, in caso di esercizio da parte del Comitato di detta facoltà,
tanto la richiesta di svincolo del calciatore quanto l’opposizione
della società siano state opportunamente
e correttamente inoltrate, in precedenza, nei termini prescritti, allo
stesso Comitato competente.
Il comma 7, poi, dello stesso articolo 109 stabilisce
che “la pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della
decisione del Comitato”. Se ne deduce pertanto che, laddove il Comitato
competente abbia adottato, nel merito, la decisione di procedere allo svincolo
del calciatore e l’abbia comunicata
alle parti, l’eventuale reclamo successivamente
inoltrato, in secondo grado,
alla Commissione Tesseramenti, dalla società non precluda al calciatore informato
dello svincolo la possibilità di assumere un nuovo vincolo
con un sodalizio sportivo diverso dal precedente e di disputare a beneficio
dello
stesso gare ufficiali.
L’eventuale,
successivo, accoglimento del reclamo della società ad opera della Commissione Tesseramenti avrebbe certamente l’effetto
di ripristinare il vincolo a beneficio del sodalizio originario (reclamante),
ma non con effetto retroattivo, talché si possa concludere circa la regolarità delle
gare nel frattempo disputate dal calciatore informato dello svincolo e la
non assoggettabilità dello stesso calciatore a sanzioni di
alcun tipo, in ragione di detta partecipazione. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 27/07/2005 ¬ |
D: Istituto Scolastico Privato paritario appertenente ad un Ente Non Commerciale legalmete riconosciuto che svolge attività scolastica e in possesso di un Centro Sportivo direttamente gestito può essere iscritto al CONI o una federazione Sportiva riconosciuta senza istituire una associazione Sportiva ad hoc e quindi proseguire i rapporti di lavoro con gli istruttori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa precedente in essere? |
R: La risposta a nostro avviso è senza
dubbio positiva in quanto i cosidetti gruppi sportivi spontanei esistono, operano
e non hanno necessità di costituire un'associazione sportiva dilettantistica
ad hoc.
Il suggerimento se mai è quello di iscriversi ad un ente di promozione
sportiva in prima battuta (CSI, ARCI, AICS...) dove l'iscrizione non è solitamente
subordinata alla disputa di attività agonistica.
Per altro anche la FIGC
ultimamente a livello giovanile e scolastico accoglie i "gruppi sportivi" nei
propri campionati.
Per chiudere, il sistema dei compensi per attività sportive dilettantistiche
rappresenta una opportunità per le associazioni sportive dilettantistiche
le quali possono instaurare, tuttavia ogni tipo di rapporto di lavoro previsto
dalla normativa anche se a questo punto è necessario come minimo un codice
fiscale o partita iva se viene svolta anche attività commerciale. |
Argomento: FRANCHISING ¬ |
Data di pubblicazione: 22/07/2005 ¬ |
D: Sono un docente di scuola secondaria superiore. Da sempre appassionato sportivo ho praticato calcio e pallavolo ed ho rivestito diversi ruoli - giocatore, allenatore, arbitro, presidente - nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche della zona. Sarei interessato a sviluppare un’attività di consulenza sportiva a 360° e vorrei saperne di più al riguardo. |
R: Il programma franchising nella nostra idea è rivolto a persone come Lei che intendono fornire servizi di qualità in un campo dove purtroppo l'improvvisazione ha ampi spazi. La invito a leggere attentamente il programma franchising all'interno del sito, confermandoLe che tutti i servizi presenti sul web sono attivabili in sede locale. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 19/07/2005 ¬ |
D: Il mio comune ha indetto un bando di gara per l'affidamento in gestione di un
impianto sportivo composto da un campo da tennis ed un campo polivalente. Il
bando in oggetto non conteneva alcun riferimento alla legge 289/2002 e non richiedeva
alle società od associazioni che intendevano partecipare al bando,
alcuna forma di affiliazione al CONI e/o federazioni sportive. Alla gara hanno
preso parte due associazioni: una associazione sportiva dilettantistica che aveva
provveduto nell'anno 2004 all'edeguamento statutario come previsto dall'art.
90 commi 17 e 18 della legge 289/2002, ed un altra associazione culturale e sportiva
che invece sconosceva completamente la normativa in oggetto. Il Comune ha deciso
di
affidare l'impianto all'associazione che non aveva provveduto alle modifiche
statutarie previste dalla legge, e seppur l'altra associazione ha fatto ricorso
il Comune ha risposto che non essendo inserito nel bando, il rispetto della legge
289/2002 non è previsto.
Secondo il comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002,
il Comune non doveva assegnare in via preferenziale l'impianto all'associazione
che aveva provveduto all'adeguamento statutario? Come deve, l'associazione sportiva
dilettantistica comportarsi nei confronti del Comune che non ha tenuto conto
del fatto che una associazione non ha provveduto all'adeguamento statutario? |
R: La risposta avuta dal Comune è in controtendenza rispetto allo
spirito della normativa vigente (legge 289 in primis).
Il Comune non ha l'obbligo
di aggiudicare la gestione di impianti sportivi ad associazioni ma a nostro parere
aveva l'obbligo di invitare le associazioni in quanto la norma parla di affidamento
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche. Poteva
poi valutare che le caratteristiche dell'altro concorrente
fossero più idonee alla conduzione, certamente questo doveva essere fatto
in modo trasparente.
Il fatto che l'associazione che si è aggiudicata
la
gara non abbia adeguato lo statuto le pone problemi dal lato delle agevolazioni
fiscali ma è del tutto ininfluente sulla partecipazione ed aggiudicazione
della gara.
Bisogna poi valutare se la Regione come previsto dall'ultimo capoverso
del comma 25 dell'art. 90 legge 289/2002 abbia promulgato una propria
legge disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti
sportivi e se l'amministrazione comunale in oggetto l'abbia recepita. Solo nel
caso di chiara violazione di quanto previsto da detta legge regionale si intravedono
spiragli per eventuali contestazioni
legali. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 15/07/2005 ¬ |
D: Un calciatore, già tesserato
da oltre tre anni con cartellino rosa per la stessa società (XX),
decide di inoltrare richiesta di tesseramento (parimenti tesserino rosa)
ad un diverso sodalizio sportivo (YY) per la stagione 2005 – 2006. La società XX
può inoltrare richiesta di premio di preparazione alla YY?
Laddove
lo stesso calciatore, dopo aver firmato il cartellino rosa, maturate le
condizioni in termini di età, sottoscriva per la stessa società YY
il vincolo definitivo, nella stessa stagione sportiva (2005 -2006) oppure
nella successiva (2006 – 2007), la società XX potrà ancora
inoltrare richiesta di premio di preparazione? |
R: L’Art. 96 NOIF “Premio
di preparazione” così stabilisce: “ 1 . Le società che
richiedono per la prima volta il
tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non
professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano
stati tesserati come “giovani”, con
vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per
le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato
un “premio di preparazione” sulla base di un parametro — raddoppiato
in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche -
aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT
per il costo della vita…..”
Il “premio di preparazione”, pertanto, matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo
a tempo indeterminato (“giovane
dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di
entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da
atleta d’età inferiore o superiore ad anni
18] o quale “giovane di serie” [vincolo
a beneficio di società sportiva professionistica]).
L’ipotesi che il calciatore in oggetto, lasciata la società XX approdi
alla società YY sottoscrivendo ancora un cartellino rosa (cioè non
definitivo) non costituisce condizione per
la maturazione del premio di preparazione, il quale matura solo all’atto
del primo tesseramento con vincolo
a tempo indeterminato.
Se il calciatore di cui si tratta,
dopo aver sottoscritto (con l’intervento
obbligatorio dei genitori) un tesserino rosa, accetta di sottoscrivere, avendo
compiuto almeno 14 anni, a beneficio dello stesso sodalizio (YY), nel corso
della stessa stagione sportiva 2005 – 2006, un vincolo definitivo, determinerà la
maturazione del diritto a richiedere il premio di preparazione a beneficio
del sodalizio sportivo (XX) con cui fu tesserato a tutto il
30 giugno 2005. In tal
caso al sodalizio XX competerà il premio per intero, in veste di unica società avente diritto,
poiché nella stagione sportiva in cui il calciatore assume il vincolo
pluriennale, la Società tenutaria del vincolo (YY) non viene presa
in considerazione nel conteggio dei tre anni per l’assegnazione del
premio.
Se, invece, il calciatore sottoscriverà a beneficio del sodalizio
YY un cartellino rosa nella stagione 2005 – 2006 ed assumerà il
vincolo definitivo a beneficio della stessa entità sportiva (YY) solo
nella stagione sportiva 2006 – 2007, matureranno in quest’ultima
stagione (2006 – 2007) le condizioni (diritti) a beneficio della società XX
per richiedere il premio in argomento, non più per intero ma solo quale penultima
società avente diritto (quale ultima società avente diritto
[cui la F.I.G.C. riconosce una percentuale più elevata del premio]
verrà concepita la YY, in quanto ultima società a detenere
il cartellino rosa del calciatore per una intera stagione sportiva). |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 13/07/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore dilettante, nato nel mese di marzo del 1980 e militante in
una società di seconda categoria dilettanti del Comitato Regionale lombardo.
Posso ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento? A chi devo mandare
la richiesta di svincolo? Entro quale termine? Con quale modalità? |
R: Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F..
A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di
ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25°
anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo
svincolo per decadenza del tesseramento.
Lei ha compiuto il 25° anno di età nel mese di marzo del corrente anno e cioè
entro il termine della stagione sportiva 2004 – 2005, pertanto ricorrono, a Suo
favore, le condizioni per chiedere ed ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento, con effetto immediato.
Modalità di richiesta di svincolo. La richiesta di svincolo deve essere
inviata personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. La stessa
deve comunque pervenire al Comitato od alla Divisione di competenza entro
il 30 luglio. La richiesta, redatta in duplice copia, previo
utilizzo di apposito modello (vedasi allegato di seguito riprodotto),
sottoscritta dal calciatore, deve essere inviata contestualmente, a mezzo lettera
raccomandata A.R., o telegramma, ai seguenti destinatari:
a) alla Società sportiva di appartenenza, detentrice del vincolo.
b) al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. competente
per territorio, in ragione della sede della società che detiene il vincolo:
nel Suo caso, al Comitato Regionale Lombardia, Via R. Pitteri, n. 95/2 ,
20134 MILANO.
Spett.le
F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.
Lombardia
Via
R.Pitteri n. 95/2
20134 Milano (MI)
e,
p.c.: alla Società…………………….
Via……………...……….n……
Cap………città…….………(
)
OGGETTO: richiesta di svincolo per decadenza del
tesseramento (art.32-bis delle N.O.I.F.)
( art.32-ter delle N.O.I.F.)
Il sottoscritto……………………………………………………., nato il
....../....../……..,
residente a……………………………………………………….(………………………)
in Via……………………….…………………………………………………n…………
tesserato con la Società……………………………………….CHIEDE lo
svincolo per
decadenza del tesseramento ai sensi del combinato disposto
degli artt.32 bis e 32 ter,
delle N.O.I.F. della F.I.G.C..
In fede
Luogo Data……………
Firma del calciatore…………………………..
(da inviare dal 15 giugno al 15 luglio 2005)
NOTA: I calciatori che hanno ottenuto lo
svincolo all’inizio della corrente stagione sportiva per decadenza del
tesseramento ai sensi del combinato degli artt.32 bis e 32 ter, delle N.O.I.F.-
saranno
automaticamente svincolati a conclusione della medesima
stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.
Per tale motivo, gli stessi calciatori dovranno comunque
provvedere al rinnovo del proprio tesseramento ( che sarà sempre annuale fino
al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano
trasferirsi ad altra Società. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 13/07/2005 ¬ |
D: Sono il Presidente di una società di
puro settore giovanile. Un atleta formato dal mio sodalizio (tesserino rosa)
fino al 30.06.2004 è stato tesserato (tesserino rosa) nella stagione
sportiva 2004 – 2005 da una società militante nel Campionato di Eccellenza.
Se nei prossimi anni l’atleta in questione assumerà un vincolo a tempo
indeterminato (tesseramento definitivo o poliennale) potrò richiedere
il premio di preparazione? Che cosa intendono le Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C.(N.O.I.F.) allorquando fanno riferimento all’ultima e penultima
società negli ultimi 3 anni?
Se una società tessera con un cartellino annuale (rosa) per due anni
un calciatore ed al terzo anno gli fa assumere un vincolo a tempo indeterminato,
la società che aveva tesserato quello stesso atleta 3 anni prima ha
diritto al premio? |
R: Al fine di approntare una appropriata disamina e gestione del caso, enunciamo, preliminarmente
norme e principi che lo regolano: Art. 96 NOIF - Premio di preparazione
“1. Le società che
richiedono per la prima volta il
tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante”o “non
professionista”di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano
stati tesserati come “giovani”, con
vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per
le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato
un “premio di preparazione”sulla base di un parametro —raddoppiato
in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche -
aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT
per il costo della vita…..”
Il “premio di preparazione” matura all’atto del primo tesseramento
del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante”o “non
professionista”[vincolo a beneficio di entità sportiva
dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta d’età inferiore
o superiore ad anni 18] o quale “giovane
di serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica]. Il
tesseramento del calciatore per, almeno, un’intera stagione sportiva è condizione
essenziale per individuare il diritto al premio.
Hanno diritto al premio la Società o le due ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore
tesserato con cartellino rosa nell’arco
delle ultime tre stagioni sportive.
. Dilettanti. Nella stagione
sportiva in cui il calciatore assume il vincolo pluriennale, la Società tenutaria
del vincolo non viene presa in considerazione nel conteggio dei tre anni
per l’assegnazione del premio.
Orbene, preso atto che, fino al giorno in cui il calciatore “giovane”venga
tesserato con vincolo definitivo (poliennale), non ricorrono le condizioni per definirsi costituito il diritto a percepire
il “premio di preparazione”, si constata come, a tutto il
termine della stagione sportiva 2004 –2005, in ragione del calciatore
oggetto del quesito, in quanto tesserato con cartellino rosa nella stessa
stagione 2004 - 2005, non sussistono
ragioni per richiedere il premio di cui trattasi.
Procederemo pertanto per ipotesi onde ponderare
l’evolvere del diritto nelle stagioni a venire:
ipotesi a)
il calciatore, che compie 15 anni nel corso dell’anno 2005, viene ulteriormente
tesserato, per la stagione 2005 –2006, con cartellino rosa annuale dalla stessa società che lo tesserò nella stagione sportiva
2004 –2005. Successivamente, per lo svolgimento
della stagione 2006 –2007, la
medesima società propone (ed ottiene) un tesseramento vincolativo a tempo indeterminato.
Il diritto a percepire il premio
di preparazione maturerebbe pertanto nella stagione 2006 –2007: al
fine di individuare le società aventi diritto alla richiesta del premio
si procederebbe ad accertare chi
abbia detenuto il vincolo dell’atleta “giovane”nelle tre
stagioni precedenti, cioè 2003 –2004, 2004 –2005 e
2005 –2006 fino ad approdare
alle seguenti conclusioni: la società di Eccellenza che ne ha detenuto
il cartellino rosa nelle ultime due stagioni (2005 –2006 e 2004 –2005)
viene concepita quale ultima società avente
diritto (non computandosi nella
stagione 2006 - 2007
allorquando proceda al tesseramento
definitivo poliennale) e la società che ne ha detenuto il vincolo
nella terzultima stagione (2003 –2004) [la Sua] viene concepita quale penultima società avente diritto.
In ragione dei parametri vigenti (gli ultimi conosciuti, da aggiornare dell’inflazione
al 30.06.2006) al termine della stagione sportiva 2004 –2005, il diritto
della Sua società si quantificherebbe in €. 908,00, pari, quale
penultima società avente diritto, a 2 volte il parametro vigente in
ragione del Campionato di Eccellenza [campionato
in cui militi la società che tessera con vincolo poliennale definitivo].
ipotesi b) il calciatore viene
tesserato con cartellino rosa, nella stagione sportiva 2005 –2006,
da una società diversa (che definiremo C) rispetto a quella che tesserò il “giovane”nella
stagione 2004 –2005 (che definiremo B); la stessa società C
tessera il calciatore in oggetto, nella stagione sportiva 2006 –2007
con vincolo poliennale definitivo.
L’accertamento del diritto porterebbe alle seguenti
conclusioni: nelle ultime tre stagioni 2003 -2006 ) da prendere a riferimento, antecedenti l’assunzione del vincolo
definitivo, sono ben tre le società contribuenti alla formazione del
giovane [la Sua (A) 2003 –2004, quella di Eccellenza (B) 2004 –2005
e la ipotetica nuova (C) 2005 –2006]: due sole hanno diritto al premio: quale ultima società la “C”(cartellino
2005 –2006) e quale penultima la “B”(cartellino
2004 –2005): la Sua (terzultima), secondo l’ipotesi formulata
non avrebbe diritto ad alcuna
parte del premio.
Laddove, negli
ultimi tre anni antecedenti l’assunzione
del vincolo definitivo poliennale, un solo sodalizio sportivo avesse ininterrottamente
formato e tesserato il giovane, a detto solo sodalizio competerebbe, per intero, il premio di preparazione. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 12/07/2005 ¬ |
D: Siamo un gruppo sportivo affiliato alla federazione italiana di canottaggio.
Attualmente stiamo raccogliendo contributi tra persone fisiche e commercianti
che vanno da € 5 a € 200 cadauno, a seconda della disponibilità del
contribuente, che servono per l'acquisto dell'attrezzatura di bordo e per le
spese necessarie alla partecipazione alle varie gare. A fronte di tale contributo
rilasciamo una ricevuta.
Vorremmo sapere che percorso fiscale devono seguire detti contributi. |
R: La domanda non è chiarissima.
Si ritiene che il gruppo sportivo sia a questo punto privo di partita IVA,
non
svolga attività commerciale e non abbia adeguato lo statuto secondo
le ultime normative per le agevolazioni fiscali.
Se questo è il quadro
la "associazione sportiva" può introitare esclusivamente proventi
istituzionali, tramite ricevute, in questo caso, tali quote associative non costituiscono
reddito.
Sorge un dubbio nel momento in cui si parla di contributi da commercianti perchè in
questo caso si tratta di proventi commerciali e quindi andrebbero eseguiti una
serie di adempimenti che partendo dalla regolarizzazione dell'associazione sportiva
dilettantistica arrivano fino alla richiesta di partita IVA, e alla scelta di
regime agevolato per lo svolgimento di attività commerciali. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 07/07/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore diciassettenne. Mi è stata sottoposta la richiesta di
partecipare ad un Campionato agonistico gestito dal Comitato Regionale della Lega
Nazionale Dilettanti. Non avendo raggiunto la maggiore età posso sottoscrivere
un cartellino “rosa” che mi vincoli per la sola stagione sportiva
2005 – 2006? Laddove ciò non fosse possibile, mi è consentito
di stringere un accordo con il sodalizio sportivo che mi richiede al fine di ottenere
lo svincolo al termine della stessa stagione sportiva? La spedizione al Comitato
Regionale competente,dell’accordo di svincolo, compete al calciatore od
all’entità sportiva che lo tessera? |
R: L’articolo 1 del “Regolamento del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica”, al comma 1 così stabilisce : “Il
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza
….l’attività dei calciatori di ambo i sessi, in età
compresa tra gli otto ed i sedici anni….”
L’articolo 24 dello stesso “Regolamento”, che ha come rubrica
“Tesseramento e vincolo dei calciatori”, al comma 1 dispone : “All’attività
organizzata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica partecipano
i calciatori tesserati come <giovani> [con cartellino rosa], <giovani
dilettanti> e <giovani di serie>…..” ed al comma 3 precisa
: “Il tesseramento come <giovane> [cartellino rosa] vincola il calciatore
alla società fino al termine della stagione sportiva….”.
L’articolo 32 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. “I
<giovani dilettanti>” così recita : “1. I calciatori
<giovani>, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono
assumere con..società della Lega Nazionale Dilettanti…….vincolo
di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica
di <giovani dilettanti>.
2. I calciatori con la qualifica di <giovani dilettanti> assumono, al compimento
anagrafico del 18° anno, la qualifica di <non professionisti>”.
Pertanto, in ragione dell’età (sua) [ secondo quanto sopra riportato
è del tutto irrilevante che non sia stata ancora raggiunta la maggiore
età] e della tipologia di Campionato che Le è stata proposta, non
è concepibile la partecipazione previa sottoscrizione di cartellino (annuale)
rosa.
La tipologia di tesseramento da osservare per prendere parte all’attività
di cui si tratta è quindi la seguente : “Richiesta di tesseramento”, modello di colore giallo, predisposto in più copie dalla Lega Nazionale
Dilettanti della F.I.G.C., che reca, in alto, la stampigliatura della stagione
sportiva di riferimento (2005 – 2006), da compilarsi in tutte le sue parti
di concerto tra il sodalizio sportivo ed il calciatore e da sottoscrivere obbligatoriamente
dal calciatore nonché (in quanto minorenne) dai propri genitori.
Al fine di evitare che dal deposito di detta “Richiesta di tesseramento”
presso il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti consegua l’instaurazione
di un vincolo (di tesseramento) sino al termine della stagione sportiva entro
la quale il calciatore abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età, è consentito alle parti (calciatore supportato nella firma dai genitori
e sodalizio sportivo) dall’articolo 108 delle N.O.I.F., di stipulare un
accordo per lo svincolo dello stesso calciatore con effetti decorrenti dal termine
della stessa stagione sportiva.
Al fine di attribuire certezza e tutela al documento d’accordo, sottoscritto
in tre copie dalle stesse parti, il calciatore si farà carico della sua
spedizione, a mezzo posta (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) presso
il Comitato Regionale competente territorialmente della Lega Nazionale Dilettanti
F.I.G.C., entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso (pena la nullità)
e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
Al fine di agevolare le parti nell’individuazione del modello opportuno, per il raggiungimento dell’obiettivo, se ne riproduce, di seguito,
un esempio completo (da integrare coi dati delle stesse parti e con l’indirizzo
del Comitato Regionale di competenza).
Modello per accordo di svincolo (Articolo 108 N.O.I.F.)
Associazione Sportiva Dilettantistica
“ ”
Via n°
(C.A.P.: ) Città ( )
Partita i.v.a. :
Matricola F.I.G.C. :
Spettabile Comitato Regionale
F.I.G.C. – L.N.D. della Regione
Via n°
( )
( ) li.. 2005
Oggetto : Svincolo per accordo ai sensi dell’Art. 108 N.O.I.F.
Riferimento normativo ed/od organizzativo : Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati o le Divisioni competenti della L.N.D. deve essere effettuato
entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque, per la corrente stagione calcistico-sportiva
2005-2006 entro e non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
Effetti : Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data
dal 1° luglio 2006.
Con la presente scrittura,
sottoscritta da ambo le parti di cui trattasi,
- il calciatore “giovane dilettante” Signor
nato a ( ) il
e residente a ( ), attualmente in Via/Piazza n°
Codice Fiscale :, N° di Matricola F.I.G.C. :
che chiede, in data odierna : 2005, il tesseramento a beneficio dell’associazione
calcistica “ ”) e
- l’ A.S.D., avente sede legale in (C.A.P.: ) ( ) alla Via n°,
sopra meglio identificata, nella persona del proprio Presidente – legale
rappresentante Signor,
ciascuna parte per quanto di pertinenza e/o competenza, rispettivamente
chiedono e riconoscono
che, al termine della corrente stagione calcistico-sportiva 2005-2006, il
calciatore di cui trattasi, sia svincolato per EFFETTO DEL PRESENTE ACCORDO
che si deposita, a far data dal 01 luglio 2006, invocando l’Art.108
delle N.O.I.F.
In fede
Il calciatore il sodalizio sportivo
( ) (A.S.D. ) |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 06/07/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore nato nell’anno 1988. Il 30 giugno 2005 è scaduto
il contratto annuale che avevo sottoscritto nei confronti di un sodalizio dilettantistico.
Sono stato ricontattato dalla medesima entità sportiva ma presumo che i
dirigenti della stessa vogliano instaurare un vincolo. Come posso procedere e
cosa devo fare per avere lo svincolo a fine anno? |
R: Le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) contemplano, all’articolo
108, lo “svincolo per accordo”. Il comma 1 dello stesso articolo
così recita: “Le società possono convenire con calciatori
“non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per
il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti
Comitati e Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti entro venti giorni dalla
stipulazione.”
Pertanto, all’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento
(che, in quanto “giovane dilettante” [sono considerati “giovani
dilettanti” i calciatori che non abbiano ancora compiuto il 18° anno
di età] è consentita durante tutta la stagione sportiva 2005 –
2006) comportante l’assunzione del vincolo, così come ipotizzato,
Lei potrà convenire, con l’entità sportiva che l’ha
contattata, un accordo (in triplice esemplare) contemplante il suo svincolo al
termine della stessa stagione sportiva 2005 – 2006 e depositare (o spedire
a mezzo posta [lettera raccomandata con ricevuta di ritorno]) il carteggio presso
il Comitato Regionale della L.N.D. competente per territorio in ragione della
sede legale del sodalizio sportivo per il quale intende tesserarsi (o presso il
Comitato Interregionale in Via Po n. 36, 00198 Roma, laddove il Campionato al
quale intenda partecipare sia quello Interregionale [ovvero di Serie D]) entro
venti giorni dalla sottoscrizione e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno
2006.
Gli Organi Federali competenti provvederanno conseguentemente allo svincolo a
far data dal 01.07.2006. |
Argomento: CONSULENZA LEGALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬ |
D: Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un
calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato
l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero.
Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il
risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio
dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non
compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C.
dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato,
in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva
dilettantistica? |
R: Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità
intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità
(di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante
danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel
corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione
(configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento
dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta
l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente,
si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione
non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile
in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità
sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario
dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze)
e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione
(arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente
: nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta
reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo
od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti
ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione
del rischio infortunistico].
La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo
51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce
l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto
segue :
- "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e
tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate
ed agli enti di promozione sportiva."
- "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende
i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità
permanente."
In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura
della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione
usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano
gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi
sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere
in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive
specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde
assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi
sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta
disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione
dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti,
obblighi) ai professionisti.
Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale
(F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità
sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per
conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a
tutti i calciatori della categoria.
Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La
tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale
Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo
per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando
apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore
infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per
il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti
oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione
F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali
in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla
richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa
all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che
occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio
di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere
al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario
di campo] per l’accertamento dei fatti. |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬ |
D: Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un
calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato
l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero.
Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il
risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio
dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non
compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C.
dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato,
in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva
dilettantistica? |
R: Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità
intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità
(di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante
danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel
corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione
(configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento
dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta
l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente,
si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione
non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile
in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità
sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario
dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze)
e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione
(arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente
: nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta
reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo
od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti
ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione
del rischio infortunistico].
La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo
51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce
l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto
segue :
- "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e
tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate
ed agli enti di promozione sportiva."
- "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende
i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità
permanente."
In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura
della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione
usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano
gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi
sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere
in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive
specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde
assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi
sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta
disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione
dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti,
obblighi) ai professionisti.
Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale
(F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità
sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per
conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a
tutti i calciatori della categoria.
Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La
tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale
Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo
per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando
apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore
infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per
il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti
oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione
F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali
in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla
richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa
all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che
occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio
di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere
al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario
di campo] per l’accertamento dei fatti. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 04/07/2005 ¬ |
D: Nel caso vi sono due società sportive dilettantistiche, una è di categoria superiore rispetto all'altra a chi è giusto assegnare la gestione degli impianti sportivi? |
R: La categoria nella quale l'associazione milita potrebbe essere uno dei punti sui
quali l'assegnazione viene fatta, ma non è il solo e ne il punto importante.
La legge 289/2002 cosidetta finanziaria 2003 ha previsto che gli impianti vengano
preferibilmente assegnati ad associazioni sportive dilettantistiche.
All'interno di tale normativa l'ente locale, solitamente il comune, bandisce una
gara o più semplicemente invita le associazioni sportive in vista di rilascio
di concessione per gestione di impianto.
Bisogna attentamente valutare quali sono i requisiti richiesti da tale bando di
aggiudicazione es. numero di tesserati, categoria, anzianità del sodalizio,
correttezza contabile amministrativa, tutti gli elementi ai quali vengono solitamente
attribuiti i punti.
In vista dell'assegnazione dell'impianto i nostri esperti sono comunque sempre
disponibili a valutare per i concorrenti i bandi di gara e a suggerire strategie
per la partecipazione. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 01/07/2005 ¬ |
D: Ho corrisposto alla scuola calcio cui avevo iscritto i miei figli, tutti i corrispettivi
pattuiti dal 1997 fino al 2004 (ultimo anno di campionato allievi regionali cui
hanno preso parte). Una associazione sportiva militante nel campionato regionale
di Promozione li ha richiesti ma la scuola calcio non intende rilasciarmi la
liberatoria perché insiste che deve richiedere il premio di preparazione
alla entità sportiva che li richiede. E’ legittimo pretendere la
corresponsione del premio di preparazione dopo avere introitato dalla famiglia
degli atleti i corrispettivi per le prestazioni rese dalla scuola calcio? E’ legittimo
che la stessa scuola calcio, ottenuto quanto spettantele, possa esercitare
una siffatta ingerenza fino a condizionare il perseguimento delle aspettative
dei ragazzi? |
R: Il “Premio di preparazione” è regolato dalle seguenti norme:
[n.d.r.: il termine “società” va interpretato estensivamente fino
ad individuare “società sportive” ed/od “associazioni sportive dilettantistiche”]
Art. 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico – Il premio
di preparazione
La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinata
dall’Art. 96
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.)
ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente
dalle società interessate.
Art. 96 NOIF - Premio di preparazione
1.
Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane
di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori
che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”,
con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle
società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla
base di un parametro — raddoppiato in caso di tesseramento per società delle
Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva
in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni
del Consiglio Federale.
Fatto riferimento ed avvalendosi dell’articolo 96 delle N.O.I.F., pertanto,
la scuola calcio (associazione sportiva dilettantistica) che ininterrottamente
(e pertanto quale unica entità sportiva formante), fino al 30 giugno del 2004,
ha impiegato nei campionati gestiti dal Settore per l’attività Giovanile
e Scolastica, i Suoi figli, dichiara di voler richiedere alla associazione
sportiva che milita nel Campionato di Promozione il premio così come riconosciutole
dalla F.I.G.C., secondo i parametri definiti dalla
stessa F.I.G.C.. Si tratta, come può notare, di
un diritto (ricorrendone le circostanze) riconosciuto dalla Federazione
Italiana Giuoco Calcio ( a prescindere da ogni eventuale considerazione
inerente corrispettivi intercorsi nel rapporto famiglia – scuola calcio)
a beneficio di tutte le entità sportive che si trovino nelle condizioni
della scuola calcio in oggetto. Il sodalizio sportivo di Promozione è oggettivamente
tenuto a versare detto premio, che matura all’atto del tesseramento definitivo
sottoscritto [per la prima volta] dai calciatori (con la firma necessaria
dei genitori, trattandosi di atleti minorenni) [per
la stagione 2004 – 2005, il premio ammonta, nel caso specifico, ad €. 1.816,00
per ciascun calciatore]. La ferma determinazione a richiedere il premio,
da parte della scuola calcio, va imputata al riscontro che il diritto al
premio di preparazione si prescrive (vale a dire si perde
se non ne viene esercitata la richiesta) al termine
della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Si
deve comunque escludere che il premio debba
essere corrisposto dagli atleti o dalle rispettive famiglie. L’eventuale
liberatoria (ovvero la rinuncia a percepire il premio) pertanto non può essere
indirizzata alla famiglia degli atleti, in quanto non tenuta a versare premi
di tal genere, bensì al sodalizio sportivo interessato al tesseramento definitivo
degli stessi calciatori, il quale, in tal modo rileva il frutto degli investimenti
formativi effettuati, prima di allora, dalla scuola calcio a propri costi.
Quanto
sopra esposto parte dal presupposto che i Suoi figli, lasciata la scuola calcio dal
30 giugno 2004, abbiano liberamente accettato e sottoscritto fin dalla stagione
sportiva 2004 – 2005 un nuovo
tesseramento (definitivo ovvero poliennale) a beneficio del sopra detto sodalizio
militante nel Campionato di Promozione. Laddove invece, nel corso della stagione
sportiva 2004 – 2005 appena conclusa, non abbiano assunto alcun tesseramento,
potendosi considerare perciò inattivi e la richiesta del club di Promozione
sia pervenuta solo ultimamente, in funzione della imminente
stagione sportiva 2005 – 2006 [la formulazione sottopostaci non è chiara,
in proposito] varrebbero considerazioni profondamente diverse, in quanto
le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio stabiliscono che “qualora nella
stagione precedente a quella in cui avviene il tesseramento a tempo indeterminato non
risulti alcun tesseramento federale, si perde il diritto al premio”.
Nel merito
delle ipotizzate ingerenze della scuola calcio sulla sorte dei ragazzi (calciatori)
occorre sottolineare come la stessa associazione sportiva dilettantistica,
decaduto il vincolo giovanile, a parte il diritto a percepire il premio così come
oggettivamente disposto dalla F.I.G.C., non
possa sindacare in alcun modo circa la scelta esercitabile dagli
atleti, i quali pertanto possono accettare il tesseramento di sodalizi
di proprio gradimento senza dover chiedere il consenso di alcuno, in proposito.
Illuminante,
nel merito della corretta concezione del premio di preparazione, è il
parere espresso dal chiarissimo Dottor Edmondo Caira,
già Dirigente dell’ Amministrazione Finanziaria ed oggi Consulente Responsabile
dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., il
quale afferma che “il premio in parola costituisce, in sostanza, il rimborso
del costo sostenuto dalla società sportiva per la preparazione e l’addestramento
dell’atleta”. Si può infatti desumere, dagli studi
effettuati sul mondo dello sport [significativo il contributo offerto in
proposito da Nomisma, stimatissimo Istituto di
Ricerca Internazionale] che il costo di produzione della formazione di
un giovane [vi confluiscono tutti i costi gravanti effettivamente su
un sodalizio: compenso e rimborsi agli istruttori, rimborsi al personale
di servizio e/o agli atleti e/o a dirigenti, iscrizioni a campionati e tornei,
premi, costi d’amministrazione e d’ufficio, affitti passivi ed oneri condominiali,ammortamento
beni strumentali e mezzi di trasporto + bolli auto, carburanti, assicurazioni,
vettovagliamento, pasti, pernottamenti e/o spese di trasferta, spese impiantistiche
e di manutenzione, ritiri, utenze, pubblicazioni sportive interne, feste,
cerimonie e ricorrenze, abbigliamento ed attrezzature sportive, medicinali
e parasanitari, visite mediche, servizi di medico al campo e/o di Croce Rossa,
diritti amministrativi e permessi, trasporti e pedaggi autostradali, fideiussioni,
oneri bancari e bolli, postali ecc.] sia notevolmente
più elevato rispetto al valore della quota percepita per l’ammissione
all’attività formativa. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 30/06/2005 ¬ |
D: Un ragazzo nato nel 1991, che ha sottoscritto nella scorsa stagione sportiva un vincolo biennale, può svincolarsi dalla società che ne detiene il vincolo? Se si, in che modo? E’ lecito che il sodalizio che beneficia del vincolo abbia preteso una quota di €. 250 per la scorsa stagione agonistica e pretenda altri €. 250 per la prossima stagione? Potrebbe la richiesta di pagamento costituire motivo per richiesta di svincolo anticipato? |
R: La disciplina della fattispecie va individuata negli articoli 107 (Svincolo per
rinuncia) e 111 (Svincolo per cambiamento di residenza) delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).
L’articolo 107, al comma 1, così recita: “I calciatori <giovani> tesserati
con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista
di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente
dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive, individuato per la
stagione sportiva 2005 – 2006 “da giovedì 1° dicembre
a venerdì 16 dicembre 2005 ore 13,00” [L’eventuale nuovo tesseramento
dei calciatori svincolati in questo periodo – puntualizza la F.I.G.C.-
deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2005].
Lo stesso articolo, che individua non un diritto dell’atleta, bensì una
facoltà del sodalizio sportivo di procedere allo svincolo, non ragiona,
in alcun comma, di tesseramento biennale.
Se ne arguisce che nei confronti dell’entità sportiva che benefici
del vincolo ed ammetta effettivamente il giovane alla partecipazione all’attività non
possa configurarsi, ipso facto, al termine della prima stagione sportiva alcun
diritto a pretendere lo svincolo appetito. Facendo ricorso all’analogia,
pare invece plausibile richiederlo a novembre (ovvero nel periodo sopra detto
che il Consiglio Federale ha fissato per le liste di svincolo suppletive della
stagione 2005 – 2006), avendo coscienza che, anche in detto frangente,
sarà determinante l’assenso del sodalizio detentore. Nessun dubbio
può sussistere invece circa la facoltà dell’atleta e della
sua famiglia di non rinnovare il tesseramento con lo stesso sodalizio, al termine
della stagione 2005 - 2006, senza che la stessa entità sportiva che beneficiò del
vincolo possa opporre alcun sindacato di merito e senza alcun onere
di richiesta
nel merito a carico dell’atleta (o famiglia).
Una opportunità importante viene offerta invece, all’atleta, dall’articolo
111 che costituisce a beneficio del calciatore minore di età il diritto
di chiedere e di ottenere lo svincolo entro 90 giorni dal fatto, laddove, in
qualsiasi momento del rapporto, il calciatore trasferisca la propria residenza,
quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra
Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, a condizione
che il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
Fra le prerogative di un’associazione sportiva dilettantistica è individuabile
quella dell’allestimento di una scuola calcio : è pertanto lecito
che il sodalizio sportivo, oltre alla partecipazione ad attività agonistica,
disponga di organizzare una attività didattico – formativa relativa
alla disciplina del calcio (scuola calcio), rientrante tra le finalità istituzionali.
Detta attività, che contempla l’organizzazione e la fornitura di
prestazioni di servizio formativo tecnico – calcistico viene, di norma,
proposta verso pagamento di corrispettivi specifici [cosiddette quote] (che variano,
da sodalizio a sodalizio, secondo la libera determinazione degli stessi, anche
e specialmente in ragione dei servizi complementari offerti [esempio: fornitura
di abbigliamento specifico, servizi di trasporto, assicurazione integrativa individuale
contro gli infortuni e/o RCT (responsabilità civile per danni arrecati
a terzi, ecc.]: ordinariamente, da un minimo di €. 180 ad un massimo di €.
400 annui). Le quote richieste sono, di norma, funzionali a coprire tutti i costi
di gestione sostenuti dallo stesso sodalizio per l’approntamento della
stessa attività didattico – formativa (compresi quelli sostenuti
per la remunerazione dell’allenatore – formatore). L’articolo
108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che, laddove l’attività in
oggetto venga svolta sullo stesso impianto utilizzato dal sodalizio per lo svolgimento
dell’attività sportiva ordinaria ed il corrispettivo richiesto non
superi l’ammontare dei costi (tutti) occorrenti, la stessa possa essere
classificata come attività non commerciale e pertanto possa beneficiare
di un trattamento fiscale agevolato. Inoltre, se l’associazione sportiva
abbia ottenuto, in proposito, il riconoscimento della F.I.G.C., sulle quote in
argomento non va computata l’I.V.A..
Per quanto sopra esposto, si deve escludere che la richiesta di un corrispettivo,
per detti fini, possa costituire motivo opponibile per la richiesta di svincolo.
Tuttavia, laddove i genitori che esercitano la potestà sul minore non
abbiano prima d’ora firmato uno specifico accordo economico col sodalizio
sportivo, teso a far partecipare anche per la stagione sportiva 2005 – 2006
il minore alle attività didattiche dell’associazione, non si
ravvisa,
nella semplice sottoscrizione del vincolo biennale anche un titolo, per il sodalizio
stesso, a pretendere comunque la corresponsione della quota prevista per la stagione
2005 - 2006. Il minore potrà pertanto evitare di partecipare all’attività sportiva
di detto sodalizio e praticare attività sportiva di diversa disciplina,
senza nulla dovere in termini economici all’associazione che ne detiene
il vincolo. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 27/06/2005 ¬ |
D: Per fondare un team motociclistico sussiste una prospettiva unica: la costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica o si riscontrano ulteriori possibilità? |
R: La pratica sportiva, nella fattispecie quella dilettantistica, può essere
esercitata da entità costituite sia sotto forma di associazioni sportive
sia di società di capitali.
Gli associati (soci) rispondono illimitatamente degli esiti dell’esercizio
sportivo, con i propri beni personali, nel contesto di un’associazione
sportiva, i soci, invece,di una società di capitali, ordinariamente soltanto
nei limiti della quota sottoscritta.
Prima della promulgazione della Legge 27.12.2002 n. 289 le entità costituite
sotto forma di società di capitali sono state assoggettate a tassazione
nei modi ordinari.
Con il comma 1 dell’articolo 90 della Legge sopra citata (cosiddetta Finanziaria
2003) sono state estese alle entità sportive costituite in forma di società di
capitali senza fine di lucro, le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e
successive modificazioni e le ulteriori agevolazioni fiscali previste dalla normativa
tributaria per l’associazionismo sportivo dilettantistico.
L’ultimo intervento legislativo, nel merito, si individua nell’articolo
4, comma 6 – bis del D.L. n. 72/2004, convertito nella Legge 21.05.2004
n. 128 che riformula il comma 17 dell’articolo 90 di detta Legge 289/2002
secondo la seguente stesura: “Le società ed associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva
e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
-
associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
E’ opportuno sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1 della Legge
398/1991, onde fruire delle agevolazioni fiscali di cui trattasi, le entità sportive
dilettantistiche in oggetto debbano assolvere all’onere di procedere alla
preliminare affiliazione alla rispettiva (in ragione della disciplina praticata)
Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto
ai sensi delle vigenti leggi.
Gli Statuti e gli atti costitutivi delle entità sopra citate, vieppiù quelli
di sodalizi sportivi dilettantistici già costituiti in forma di società di
capitali, dovranno recepire il principio dell’“assenza del fine di
lucro” ed intonarsi al rispetto delle condizioni recate dal comma 18 dell’articolo
90 Legge 289/2002, nel testo modificato dalla Legge 128/2004. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 20/06/2005 ¬ |
D: Mio figlio M….che ha contratto, previa sottoscrizione della richiesta di
tesseramento ad opera dei genitori, essendo all’atto minorenne, un vincolo
poliennale con una entità sportiva dilettantistica militante nel Campionato
di 1° Categoria, ha ricevuto proposte da un’altra entità sportiva
parimenti dilettantistica . Fino a quale entità di premio di preparazione
può spingersi la richiesta dell’entità sportiva che ne detiene
il vincolo, per acconsentire al trasferimento?
Se le due entità non raggiungono l’accordo e mio figlio non partecipa
ad alcuna attività, può a dicembre chiedere ed ottenere lo svincolo
senza che vengano fatte ulteriori richieste?
Il riscontro che il vincolo poliennale sia stato contratto allorquando mio figlio
era minorenne, può influire, oggi che ha raggiunto la maggiore età,
sulla durata del rapporto laddove mio figlio esterni la volontà di annullare
quell’accordo? |
R: Laddove si potesse ragionare di premio di preparazione [che è definito
secondo entità economiche certe dalla F.I.G.C., mediante una apposita
tabella, per ciascuna stagione sportiva ed aggiornato al termine della stessa
in base agli indici ISTAT per il costo della vita], detto importo, stimato in
ragione dei valori correnti individuati per la stagione sportiva 2004 – 2005,
sarebbe identificabile in €. 1.362,00, in ipotesi di militanza del nuovo
club che acquisisce le prestazioni sportive nel Campionato di 1° Categoria
ovvero in €. 1.816,00 in ipotesi di militanza dello stesso nel Campionato
di Promozione od in €. 2.270,00 in ipotesi di Eccellenza Regionale, da aggiornarsi
verosimilmente [stante l’adeguamento annuo previsto sulla base dei citati
indici ISTAT] del 1,7% - 2%. Detti valori [che nessuna norma vieta di assumere
a riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, in quanto non
si configura,
nel caso in esame, la fattispecie del “premio di preparazione”, che
ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il vincolo
definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente, con
tesserino (rosa) “giovane”.
Pur dovendosi prendere atto che l’Ordinamento della Federazione Italiana
Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i calciatori “professionisti” la
quotazione - corrispettivo del trasferimento del “diritto all’utilizzo
delle prestazioni sportive di atleti”, il diritto civile e la normativa
fiscale – tributaria non individuano limiti economici o divieti, in tema,
anzi ne contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione tra le
parti,
disponendo (il diritto tributario) l’assoggettamento di detti corrispettivi
all’aliquota IVA del 20% anche per il contesto dilettantistico.
Un calciatore dilettante può ottenere lo svincolo anche per inattività.
Ne detta in proposito la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera
inattività del
calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere
lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della
prescritta certificazione medica di idoneità sportiva,
nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata
presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva
detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente
contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
Riveste un grande interesse il terzo quesito sottopostoci circa la legittimità od
opponibilità del vincolo contratto da minorenne allorquando questi, divenuto
maggiorenne, rivendichi la facoltà di determinarsi in prima persona fino
a perseguire l’annullamento di limitazioni alle proprie libertà assunte,
in età minore, col concorso – intervento di terzi.
Il Diritto Europeo e la Carta dei Diritti del ragazzo dettano tutele importanti
nel merito, concependo il diritto alla pratica sportiva dilettantistica come
fondamentale ed irrinunciabile e pertanto mal conciliabile con vincoli di media
o lunga durata.
Ulteriormente, la giurisprudenza sottolinea come il diritto di associarsi (aderire
ad una associazione sportiva dilettantistica) implichi e contempli quello di
dissociarsi.
Della massima rilevanza è poi l’assunzione per la quale, onde concepire
come lecito un vincolo che limiti per periodi non brevi (poliennale) la libertà,
specie afferente diritti come sopra definiti fondamentali ed irrinunciabili,
di minorenne occorra ad sustantiam l’assenso esplicito (quindi l’intervento
certo e riscontrabile) del Giudice Tutelare per i minori.Poiché nella
realtà sportiva dilettantistica, in verità, non pare sussistano
nel merito (almeno non in misura significativa) interventi del Giudice Tutelare
e nemmeno che gli stessi siano ordinariamente richiesti, se ne potrebbe arguire
come, in assenza di detti interventi legittimanti, il vincolo poliennale contratto
da minorenne sia annullabile o suscettibile di essere impugnato dallo stesso
gravato divenuto maggiorenne. All’uopo, laddove si configuri un siffatto
obiettivo, in assenza di significativa giurisprudenza sul tema, pare opportuno
avvalersi delle prestazioni di consulenza ed assistenza legale di uno specialista
. In proposito risultano a chi scrive significativi e di grande pregio gli studi
condotti e riprodotti in pubblicazioni nel merito dall’Avvocato Enrico
Crocetti, docente universitario di diritto sportivo, in Ravenna (tel. Studio:
0544 31159, fax.: 0544 30168).
Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie
categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più complesse,
di avere elaborato due apposite “Guide” per la miglior gestione de
- “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione
tecnica,
il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle Tabelle ufficiali così come
vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta
determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li
disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni
essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde
procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture
o simili) fiscale da approntare,
-“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile consultazione,
che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni
di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini
e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo,
caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e
delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione
fiscale appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con
la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte
le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
Dette guide potranno essere acquisite, a pagamento (corrispettivo: €. 20
cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito
riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del
sito di Olimpia Gest Sport. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 20/06/2005 ¬ |
D: Sono un calciatore. La mia data di nascita è …settembre 1980. Se non svolgerò attività sportiva calcistica a tutto il mese di novembre del corrente anno, potrò ottenere, in quel periodo, lo svincolo per il raggiungimento d’età? Posso inoltrare ugualmente ora la domanda e stare fermo fino a novembre? |
R: Supponendo che il suo “status” sia di “dilettante” ovvero,
in ragione dell’età di “non professionista” [Quanto
di seguito riprodotto non varrebbe per un calciatore professionista], riscontriamo
che l’ Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per
decadenza del tesseramento.
In ragione di detta formulazione, a partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori
che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente
compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle
Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
Requisiti e condizioni: a) il riscontro del compimento del 25° anno d’età nel
corso della stagione sportiva entro il termine della quale (30 giugno) si appetisce
lo svincolo,
b) la presentazione della prescritta domanda (richiesta di svincolo per decadenza
del tesseramento ex Art. 32 – bis delle N.O.I.F.), a far data dal 15 giugno
e non oltre il 15 luglio [per cogliere le migliori opportunità e procacciarsi
le certezze appetite nei termini più consoni, si consiglia di inoltrare
detta richiesta entro il 30 giugno] dell’anno solare in cui si riscontra
l’avvenuto compimento del 25° anno di età alle seguenti Istanze:
1) società od associazione sportiva dilettantistica detentrice del vincolo,
2) Istanza della Lega Nazionale Dilettanti / F.I.G.C. competente in ragione del
Campionato cui partecipa la stessa entità sportiva detentrice del
vincolo [F.I.G.C./L.N.D. Comitato Interregionale, Via Po n. 36 00198 Roma,
per il Campionato Nazionale Dilettanti (serie D) ovvero i rispettivi Comitati
Regionali F.I.G.C. / L.N.D., per tutti gli altri Campionati organizzati a livello
regionale o provinciale].
Nel caso specifico sottopostoci, entro il 30 giugno 2005 non maturano le condizioni
od i requisiti prescritti dall’Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. in
quanto il compimento del 25° anno di età (settembre 2005) si riscontrerà solo
nel corso della stagione sportiva 2005 – 2006 e pertanto il richiedente
potrà ottenere detto svincolo solo al termine (30 giugno 2006) della prossima
stagione sportiva, previo invio, nel solo periodo sopra citato, della apposita
richiesta alle Istanze sopra indicate.
Indipendentemente dalla fattispecie sopra esaminata, un calciatore dilettante
può ottenere lo svincolo anche per inattività. Ne detta in proposito
la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera
inattività del
calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere
lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della
prescritta certificazione medica di idoneità sportiva,
nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata
presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva
detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente
contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
Laddove, in altri termini, l’entità sportiva che detiene il vincolo,
manifesti interesse certo verso le prestazioni sportive del calciatore, l’inattività stabilita
unilateralmente dal calciatore (ovvero imputabile a mera scelta dello stesso)
non varrà a costituire titolo per richiedere lo svincolo secondo dette
aspettative. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 13/06/2005 ¬ |
D: Una società sportiva dilettantistica costituita con capitale privato, che può adeguare il suo statuto per usufruire delle agevolazioni fiscali di categoria ed essere annoverata nel registro CONI, può inserire nel suo oggetto sociale la gestione del bar del suo centro sportivo e una piccola area annessa di estetica (massaggi, sauna, a completamento dell'esercizio sportivo)? Ovviamente i proventi, non prevalenti rispetto all'attività sportiva, saranno assoggettati a IVA. |
R: Bisogna distingure bene tra società sportive organizzata in forma di SRL
e associazione sportiva dilettantistica.
Nel caso di associazione sportiva dilettantistica tale associazione deve, al fine
dell'iscrizione nel registro CONI, adeguare lo statuto secondo le previsioni
legislative, come previsto dalle successive modificazioni della legge 398, ultima
delle quali è la legge 128 del maggio 2004.
Il mancato adeguamento fa perdere i requisiti necessari per accedere al registro CONI e conseguentemente alle agevolazioni della legge 398.
Per quanto riguarda l'oggetto sociale riteniamo che sia sufficiente (al fine di
evitare problemi di commercialità prevalente) prevedere nello statuto un
punto del genere OMISSIS.
A tal fine potrà partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire
manifestazioni e gare, organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente
di altro genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici
per gestire impianti pubblici, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive,
accettare in via strumentale e senza fine di lucro sponsorizzazioni ed erogare pubblicità ai committenti pubblicitari, gestire attività commerciali connesse e collegate.
Inserirei anche un'articolo seguente così congegnato:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle entrate delle quote associative e contributi (ordinari e/o straordinari)
deliberati;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- dalle contribuzioni volontarie o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti
ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti, le norme
degli statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte
integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione
e gestione delle società od associazioni affiliate;
- dai premi e dai trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte
pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione;
- dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni
pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;
- dai proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse.
Risulta quindi chiaro che tale attività deve essere complementare e connessa
alla principale.
Sottolineo inoltre la necessità di approfondire la normativa riguardante
le autorizzazioni comunali, nel caso tale esercizio sia aperto a tutto il pubblico.
Le confermo l'assoggettamento ad IVA di tali proventi commerciali ed il versamento
del 50% dell'imposta se l'associazione opera in regime 398 a patto che tale attività
venga svolta all'interno del centro sportivo. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬ |
D: Ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato allievi. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come giovanissimo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione? |
R: Un giovane, appartenente alla fascia d’età di Suo figlio, ha prospettiva
di prendere parte all’attività del Settore Giovanile e Scolastico,
previa sottoscrizione di un cartellino “giovane”, nel linguaggio
comune definito “rosa” in ragione del colore tradizionale dello stesso,
che può comportare un vincolo, a favore dell’entità sportiva
per la quale sottoscrive, pari ad anni uno o, massimo due (non potendo un siffatto
vincolo eccedere il biennio) comunque identificabile o riconoscibile attraverso
la stessa consultazione del cartellino che reca scritte le stagioni sportive
per le quali conserverà validità. Al termine di detta (o di dette)
stagione/i sportiva/e il vincolo si estinguerà naturalmente, senza necessità di
attuare alcuna procedura ed il calciatore potrà liberamente sottoscrivere
un altro tesseramento anche presso una entità sportiva diversa dalla precedente.
Nella ipotesi in cui, al termine dell’ultima stagione sportiva per la quale
dura detto vincolo, assumesse, a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’attuale,
un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento) come “giovane
dilettante” o “ giovane di serie”, a beneficio del sodalizio
sportivo che attualmente ne detiene il vincolo maturerebbe il diritto a percepire,
ai sensi dell’Articolo 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C.), per la preparazione effettuata del giovane, un “premio di preparazione”,
da quantificarsi secondo l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.:
premio di entità economica diversamente rilevante, in ragione della categoria
o serie di appartenenza del sodalizio sportivo che nella fattispecie ne acquisisce
il vincolo. Tenuta a corrispondere il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva
beneficiaria del nuovo vincolo definitivo.
Laddove Ella abbia invece sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento
a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane
di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia
d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo
definitivo ), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo
rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata
poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza
del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi
dell’articolo
32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna
stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere,
nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per
decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a
quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista
detterà le condizioni del vincolo].
Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo
definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno
di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi
contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti :
- Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.)
: svincolo per inattività
“
1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il
quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre,
non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare
ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività,
salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio
equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della
prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva,
nonostante almeno due inviti della società.”,
- Art. 32 – bis delle NOIF : svincolo per decadenza del tesseramento
“
2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i
calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai
Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
- Art. 107 delle NOIF : svincolo per rinuncia
“
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non
professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate
od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
Comitati
Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso
di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni
dalla scadenza dei termini stessi : [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista
pervenga entro
e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore
19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista
pervenga entro
e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
- Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
“
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della
L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [
per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30
giugno 2005 (ore 19.00).
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio
2005.”
TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE PER
L’ATTIVITA’ GIOVANILE
E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
(C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione
sportiva 2004 - 2005
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
“ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro
il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare,
a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza
entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che
la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini
stessi:
- da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a
far data dal 18 dicembre 2004.”. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬ |
D: A novembre 2004 ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato sperimentale juniores Primavera. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come allievo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione? |
R: Premesso che il “premio di preparazione” matura all’atto del
primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane
dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di
entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta
d’età inferiore o superiore ad anni 19] o quale “giovane di
serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica],
hanno diritto al premio l’Entità o le due ultime Entità Sportive che
hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco
delle ultime tre stagioni sportive, tenuta a corrispondere il premio è l’entità sportiva
che
per la prima volta tessera il giovane con vincolo a tempo indeterminato, non
paiono sussistere le condizioni, relativamente al caso di Suo figlio, per ragionare
di “premio di preparazione”, in quanto il giovane ha militato,
nelle ultime stagioni da prendere a riferimento, a beneficio dello stesso sodalizio
che ne ha rinnovato il tesseramento.
Laddove Ella abbia sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento
a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane
di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia
d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo
definitivo), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo
rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata
poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza
del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi
dell’articolo
32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna
stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere,
nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per
decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a
quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista
detterà le condizioni del vincolo].
Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo
definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno
di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi
contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti:
- Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.):
svincolo per inattività
“
1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il
quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre,
non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare
ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività,
salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio
equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della
prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva,
nonostante almeno due inviti della società.”,
- Art. 32 – bis delle NOIF: svincolo per decadenza del tesseramento
“
2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i
calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno
anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai
Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
- Art. 107 delle NOIF: svincolo per rinuncia
“
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non
professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate
od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai
Comitati
Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso
di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni
dalla scadenza dei termini stessi: [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista
pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
- da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre
2004 (ore
19,00)
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista
pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
- Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
“
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della
L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [per
la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30 giugno
2005 (ore 19.00).
Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio
2005.”
TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE
PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE
E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
(C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione
sportiva 2004 - 2005
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
“ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro
il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare,
a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza
entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che
la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini
stessi:
- da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a
far data dal 18 dicembre 2004.”. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 27/05/2005 ¬ |
D: La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ha tesserato un calciatore extracomunitario ed ha provveduto a dotarlo di un appartamento per tutta la stagione sportiva, previa stipulazione, con la collaborazione di un mediatore immobiliare, di un contratto di locazione con privati per esigenze transitorie d’utilizzo. Quali comunicazioni (ed a quali Autorità Pubbliche) dovrà approntare il nostro sodalizio? |
R: L’articolo 12 del D.L. n. 59 introdusse, nell’anno 1978, l’obbligo
di comunicare, entro le 48 ore dal fatto, all’Autorità di Pubblica
Sicurezza territorialmente competente, la costituzione di diritti di godimento
(quali, ad esempio, l’uso locativo) su immobili di qualsiasi tipologia,
purché superiori ad un mese. Prescrisse che nella comunicazione fossero
indicate le generalità del concedente e del beneficiario nonché gli
estremi identificativi del documento d’identità/di riconoscimento
di questo ultimo oltre che l’ubicazione dell’immobile.
L’ articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286, stabilì successivamente,
nell’anno 1998, che alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza e
sempre entro 48 ore dal fatto, si dovessero comunicare anche la concessione di
ospitalità o di alloggio ad uno straniero (od apolide) oltre che la cessione
allo stesso (agli stessi) di proprietà o diritti di godimento di beni
immobili.
Facendo riferimento alla sola comunicazione di cui al D.L. n. 59/78, da ultimo,
i commi 344 e 345 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) hanno individuato
l’obbligo di detta notifica anche in capo ai mediatori immobiliari, per
quanto di pertinenza nonché la possibilità di effettuarla, in alternativa,
per via telematica inviando il modello elettronico, che può essere reperito
sul sito delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate ed hanno disposto che
la presentazione per la registrazione (tutte le pratiche), presso la stessa competente
Agenzia delle Entrate, degli atti di cessione o costituzione di diritti immobiliari
di cui all’articolo 12 del citato D.L. n. 59/78 “tiene luogo della
comunicazione di cui allo stesso articolo 12”.
Nel caso specifico sottopostoci, pertanto, a prescindere dalla comunicazione
di pertinenza del mediatore immobiliare che vi ha affiancato nella risoluzione
del problema e che potrebbe dare adito ad una ridondanza di comunicazioni nello
stesso merito, tenuto conto che con la stessa Finanziaria 2005 si è posto
l’accento sulla obbligatorietà di assoggettamento a registrazione
dei contratti di locazione immobiliare, assolverete agli obblighi di comunicazione che
vi riguardano mediante la presentazione per la registrazione del contratto
di locazione di cui trattasi, presso l’Agenzia delle Entrate competente.
E’ comunque prudente, in questa prima fase di applicazione della Finanziaria
2005, in cui si riscontrano alcune difficoltà di connessione tra gli Uffici
Pubblici interessati, presentare anche all’Autorità di Pubblica
Sicurezza la comunicazione (su modello cartaceo) di cui all’articolo 12
del D.L. n. 59/78.
Laddove poi, al termine di detto periodo contrattuale di locazione, qualcuno
(diverso dal locatore) conceda ospitalità od alloggio allo stesso calciatore
straniero, sarà comunque necessario darne comunicazione alla stessa Autorità di
Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n.
286/1998. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬ |
D: L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione
sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti
da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale?
Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo? |
R: Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’:
in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47. Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio). |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬ |
D: Come collaboratore amministrativo gestionale percipiente di solo reddito inferiore
a EUR 5.000,00 posso sempre risultare a carico di mio marito anche se l'importo
da me percepito è superiore a EUR 2.840,51 per risultare a carico ai fini
della dichiarazione dei redditi? |
R: Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica percepiti
previa compilazione dell'apposito modello strumentale alla presentazione del 770
da parte dell'associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che tali proventi
non costituiscano reddito e non siano nemmeno dichiarabili in quanto inferiori
ai 7.500 euro. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 25/05/2005 ¬ |
D: L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione
sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti
da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale?
Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo? |
R: Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’:
in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47. Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio). |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 24/05/2005 ¬ |
D: Siamo una società ASD che sta valutando i rischi per sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione del campo da calcio. Abbiamo molti dubbi in merito alle responsabilità civili che tendono a scaricarci e ci chiediamo fino a che punto le polizze assicurative possano garantire in caso di eventi gravi; considerate che parte delle recinzioni, delle scale d'ingresso al campo nonchè gli spogliatoi non sono a norma (anche agli occhi di non esperti in materia di sicurezza). |
R: La materia proposta è uno dei campi d'azione principale nel quale opera la nostra società.
In assenza di omologazione dell'impianto e di messa a norma di impianti termici, elettrici, idrici ecc. l'assicurazione (ammesso che stipuli un contratto con questi presupposti) potrebbe poi rifiutare il risarcimento dei danni in caso di sinistro.
Olimpia Gest Sport propone tre servizi nel vostro caso:- preventiva lettura della convenzione con correzione dei punti che rappresentano un rischio per l'associazione sportiva dilettantistica;
- possibilità attraverso un partner qualificato di valutare la sicurezza dell'impianto sportivo;
- polizze di coperture assicurative studiate appositamente per il singolo impianto sportivo.
Per ulteriori informazioni potete chiedere agli esperti in tale settore Rag. Zappi o Dott. Fiori Suzzi. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 13/05/2005 ¬ |
D: E’ possibile sottoscrivere, tra società (associazioni) di Lega Nazionale
Dilettanti e calciatori, un accordo economico senza alcuna violazione, per i campionati
di seconda, prima categoria o promozione dilettanti? |
R: Occorre, al fine di approntare un quadro organico e completo della fattispecie,
ragionare preliminarmente di obblighi, facoltà e divieti e comparare le
norme dell’ordinamento dello Stato con quelle della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Non sussistono dubbi nel merito del rapporto intercorrente tra la Federazione
Italiana Giuoco Calcio ed i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti a partecipare
ai Campionati Nazionali della L.N.D. FIGC.
Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente,[ premesso che si debba
preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati
a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti
di lavoro autonomo o subordinato” ], individua “calciatori/calciatrici
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere,
su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto
disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive
di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione
delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci
premiali …..”.
Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma
2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente
i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli, stessi, esclusivamente
quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero: il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito
dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a
5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio
Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega
Nazionale Dilettanti F.I.G.C..
Pertanto, non di facoltà bensì di obblighi (di sottoscrizione
e deposito) ragiona la F.I.G.C. circa i soggetti (sodalizi sportivi dilettantistici
ed atleti maggiorenni) sopra individuati, per cui, nel proprio ambito, la stessa
F.I.G.C. è abilitata ad adottare tutti i provvedimenti sanzionatori di
pertinenza laddove riscontri inottemperanze, omissioni od incongruenze nel merito,
imputabili agli stessi soggetti di cui trattasi.
Detti obblighi sono circoscritti ai soggetti sopra citati. Nessuna norma infatti
ne estende l’ambito ad altre categorie che identifichino Campionati diversi
da quelli Nazionali (quali i Campionati Regionali [Eccellenza compresa] e Provinciali
[Amatori compresi]nonché quelli disciplinati dal Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica).
Nessun onere ed, a maggior ragione, nessun obbligo viene posto, in proposito,
invece, dall’Ordinamento normativo dello Stato, a carico degli stessi
soggetti o di altre categorie di soggetti appartenenti a Campionati diversi
da quelli Nazionali.
Non si ravvisa, nell’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
alcuno specifico diretto divieto alla sottoscrizione di accordi economici ad
opera di soggetti diversi da quelli gravati dagli obblighi di cui sopra (Campionati
Nazionali L.N.D.) [Con il comma 8 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F.
la F.I.G.C. interviene per opporre un divieto ma lo fa per contrastare, nello
specifico, accordi integrativi e sostituitivi di quelli depositati che prevedano
l’erogazione di somme superiori a quelle da essa stessa fissate] talché
se ne potrebbe arguire la facoltà di sottoscrizione. Non essendone comunque
contemplato il deposito presso Istanze specifiche della F.I.G.C., ne appare,
quanto meno, improbabile la tutela ad opera di Commissioni od Organi di essa
F.I.G.C..
Tuttavia sussiste nell’Ordinamento della F.I.G.C. [Articolo 29, comma
3 N.O.I.F.] una disposizione che così recita: “Esclusivamente ai
calciatori tesserati per società (n.d.r. –estensivamente- associazioni)
partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi
forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme
lorde annuali secondo il disposto dell’articolo 94 ter, nel rispetto della
legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O.
e dalla F.I.F.A.”.
A questo proposito si può argomentare secondo quanto segue:
col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione Italiana
Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter delle N.O.I.F.
(Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica “Indennità,
rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.”
ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori dei Campionati
Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in
termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli
importi ivi convenibili:
col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi forfetari di spesa e le indennità
di trasferta non potessero superare il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili
per un massimo di giorni 5 alla settimana, durante il periodo di campionato
e (con il comma 5), a parte, per non più di 45 giorni, per la fase di
preparazione all’attività stagionale ;
con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato
e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione
ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di
una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €.
25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,- da
ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla
Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere
del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità
di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta
all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità
ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti
limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più
riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000
n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle
N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto
della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad
€. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera
b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente
recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare,
in verità, quanto segue:
l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello
Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo
di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario
articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti
per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività
sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce
infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente
solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità,
assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in proposito,
eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta a titolo
d’acconto.
Orbene, poiché si ravvisano orientamenti riconoscibilmente diversi,
nel merito,tra le normative dei due Ordinamenti (F.I.G.C. e Stato) e poiché
nella gerarchia delle fonti normative i due Ordinamenti non appartengono allo
stesso livello, riconoscendosi, in caso di conflittualità tra gli stessi,
la prevalenza della Legge dello Stato rispetto ai regolamenti (tali sono le
N.O.I.F.) da chiunque deliberati (quindi anche dalle Federazioni Sportive Nazionali),
si deduce dalla comparazione tra gli stessi che sia comunque lecito a tutti
gli effetti del Diritto Civile sottoscrivere accordi, anche di natura economica
e pertanto onerosi, tra entità sportive dilettantistiche ovunque allocate
ed atleti/e dilettanti per prestazioni erogate nell’esercizio diretto
dell’attività sportiva dilettantistica e tutelarli avanti le Istanze
individuate dal Diritto Italiano (essendo, del resto, indiscutibile il diritto
di percepire, da parte di chiunque, rimborsi), supportati da analoghe, non meno
garantiste disposizioni del Diritto Europeo.
Se, d’altra parte, riguardata al profilo delle sole tutele istituite nel
merito dall’Ordinamento della F.I.G.C., non appaiono plausibili accordi
economici stipulati tra sodalizi sportivi dilettantistici ed atleti dilettanti
militanti a beneficio delle stesse in categorie inferiori rispetto a quelle
dei richiamati Campionati Nazionali L.N.D., recanti rimborsi forfetari, indennità
di trasferta e voci premiali ovvero somme lorde annuali superiori a quelle individuate
quale “tetto massimo” dalla gerente F.I.G.C. per i Campionati Nazionali
L.N.D., atteso che dette entità economiche rientrino nei limiti disegnati
dalla F.I.G.C., quale merito di diritto potrebbe riconnettersi a norme tese
a negare una istanza di indennizzo (rimborso, indennità)?
In ultima analisi, pur valutandosi lodevole l’intento della F.I.G.C.,
in tal modo espresso,di contribuire a calmierare le poste economiche dell’ambito
sportivo dilettantistico amministrato, si potrà prendere atto, dalle
parti e particolarmente dall’atleta militante in campionati inferiori
rispetto ai Nazionali L.N.D., le cui prestazioni non siano state, in tutto od
in parte, economicamente onorate in ragione dell’accordo sottoscritto,
dell’opportunità di adire le vie legali individuate dal Diritto
piuttosto che avventurarsi, con rischio d’inefficacia, in percorsi di
difesa federale dal profilo incerto se non addirittura contradditorio.
Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie
categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più
complesse, di avere elaborato tre apposite “Guide” per la miglior
gestione de - “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e
formazione tecnica, il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle
Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento,
per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto
nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli
11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza
relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi
livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale
da approntare, -“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile
consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste
o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione
dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi,
con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità
e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione
fiscale appropriata.Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con
la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte
le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
-“Attribuzione a terzi del titolo sportivo”(vademecum) che riproduce
la normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi
designati, la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe”
supposte, la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea,
istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
Detti vademecum o guide potranno essere acquisiti, a pagamento (corrispettivo:
€. 20 cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito
riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti”
del sito di Olimpia Gest Sport. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 11/05/2005 ¬ |
D: Siamo tre persone fisiche (non ass. sportiva) stiamo valutando di prendere in gestione impianti sportivi del nostro paese, quali devono essere i requisiti, basta costituire una società di servizi?? |
R: La finanziaria del 2003 legge 289/2002 ha previsto in sede di aggiudicazione
degli impianti sportivi una prelazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Detto ciò è possibile aggiudicare la gestione di impianti sportivi a
società di gestione create ad hoc.
Il consiglio è quello di costituire una società di capitali al fine di evitare responsabilità personali.
Particolare attenzione va posta all'esame della convenzione per la gestione di
tali impianti in quanto molto spesso il comune o l'ente pubblico proprietario
tendono a scaricare sui gestori responsabilità e oneri.
Per l'esame dell'eventuale convenzione, per la valutazione della forma associativa o societaria, e per la copertura assicurativa degli impianti la nostra società è in grado di fornire consulenza di primo piano. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/04/2005 ¬ |
D: Mio figlio L… nato nel mese di luglio del 1988 partecipa al campionato regionale allievi con la maglia del F. Calcio, maglia che indossa dal secondo anno di giovanissimi e dopo aver indossato, dai primi calci al primo anno di giovanissimi, la maglia dell’A.C. M………... Che tipo di legame esiste tra il mio primogenito ed il F…… Calcio? e l’ A.C. M……………? |
R: L…….. ha compiuto 14 anni nel mese di luglio dell’anno 2002
ed ha disputato, nella stagione 2002 – 2003 il primo campionato con la maglia
del F…… Calcio (giovanissimi: 2° anno); nella stagione 2003 –
2004, con la stessa maglia, ha disputato il campionato allievi (1° anno) e
nella corrente stagione 2004 - 2005, compiuti 16 anni, disputa a beneficio dello
stesso sodalizio sportivo il campionato allievi (regionale, 2° anno). La normativa
della F.I.G.C. consente ai sodalizi sportivi il tesseramento a titolo definitivo
di un giovane fin dal compimento del 14° anno di età (previa autorizzazione
del Medico Sportivo competente presso il Comitato Regionale di pertinenza).
E’ pertanto ipotizzabile che il F………… Calcio, società
che milita nel Campionato Professionisti F.I.G.C. di Serie C….., abbia richiesto
prima d’ora, previa sottoscrizione dei genitori (o di chi eserciti la potestà
sul minore), il tesseramento a titolo definitivo di L…., quale “giovane
di serie”. Se, nel caso specifico, ricorre detta ipotesi, in ragione della
normativa attualmente vigente, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera del F…….
Calcio) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione
dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella
fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore
che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto
il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al
Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento,
acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove
la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni
del vincolo].
Ipotizzando l’assunzione, da parte di L…., del vincolo poliennale
(quale “giovane di serie”) per il F……….. Calcio,
fin dal compimento del 14° anno di età, a beneficio dell’A.C.
M………… sarebbe, in tal modo e per lo stesso fatto, maturato
il diritto a percepire dal F… Calcio un premio cosiddetto “di preparazione”,
ai sensi dell’Articolo 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
da quantificarsi in ragione (della) e secondo l’apposita Tabella elaborata
dalla F.I.G.C..
Poiché detto premio, da regolarsi tra le parti (F….. e M………..),
si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è
maturato, laddove il M…….. Calcio non l’avesse richiesto, nei
modi e nei termini, non potrebbe più pretenderlo ora essendo decorsi i
termini per la difesa del diritto.
A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita
“Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione,
il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”,
comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni
di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei
premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative
agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza
relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi
livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale
da approntare.
Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo:
€. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito
riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti”
del sito. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 28/04/2005 ¬ |
D: Mio figlio M….., nato nel primo semestre dell’anno 1992 partecipa
al campionato provinciale esordienti con la maglia di un’associazione sportiva
dilettantistica (A.C. M….. junior). Che tipo di legame esiste tra mio figlio
e la società? Devo avvertire qualcuno se, il prossimo anno, decidiamo di
iscriverlo ad un’altra società? |
R: M……. (13 anni di età) è attualmente tesserato a beneficio
di un’Associazione Sportiva Dilettantistica come “giovane” con
vincolo annuale o biennale (il vincolo, infatti, nel contesto delle attività
disciplinate e gestite dal “Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica della F.I.G.C.” non può eccedere il biennio. Laddove,
pertanto,chi eserciti la potestà sul minore (di norma i genitori) abbia
sottoscritto un vincolo annuale (tesserino rosa), avrà facoltà,
al termine della stessa stagione sportiva, essendosi il vincolo naturalmente estinto,
di iscrivere il giovane, a propria insindacabile volontà e discrezione,
eventualmente presso una diversa entità sportiva: non sarà cioè
necessaria, a tale fine, alcuna autorizzazione (o consenso) del sodalizio sportivo
per il quale il giovane è attualmente tesserato. Laddove il vincolo assunto
sia biennale, detta libera determinazione potrà essere adottata al termine
della seconda stagione sportiva.
Nella ipotesi in cui, al termine della prossima stagione sportiva (2005 –
2006), M…… assumesse, con la sottoscrizione dei genitori (o di chi
esercita la potestà), a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’A.C.
M…….. junior, un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento)
come “giovane dilettante” o “ giovane di serie” [sarebbe
la prima volta, in ragione dell’età], a beneficio dell’A.C.M……..
junior maturerebbe il diritto a percepire, ai sensi dell’Articolo 96 delle
N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), per la preparazione effettuata
del giovane, un “premio di preparazione”, da quantificarsi secondo
l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.. Tenuta a corrispondere
il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva beneficiaria del
nuovo vincolo definitivo. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬ |
D: Dal mese di febbraio del corrente anno si allena con la nostra squadra dilettanti un calciatore nigeriano che lavora da oltre un anno alle dipendenze di una ditta del nostro comune, in cui egli stesso risiede e che, prima di lasciare il suo paese, aveva interrotto ogni attività calcistica con la società d’origine: lo possiamo tesserare? Quale ocumentazione dobbiamo predisporre? Potrà disputare subito gare ufficiali o dovremo attendere autorizzazioni dalla F.I.G.C.? |
R: Con il Comunicato Ufficiale n. 144 del 30 giugno 2004 la Lega Nazionale Dilettanti
della F.I.G.C. ha dettato le procedure per il tesseramento di calciatori stranieri
nella corrente stagione calcistica 2004 – 2005.
Pur riscontrandosi lo svolgimento di un’attività lavorativa certificabile,
nell’interesse dell’atleta nigeriano e, si suppone, l’esistenza
di un certificato di residenza e copia del permesso di soggiorno, producibili:
documenti specificamente richiesti a tal fine dalla F.I.G.C., unitamente ad
una dichiarazione,da sottoscriversi dallo stesso calciatore, indicante l’esatta
denominazione dell’ultima società straniera per la quale fu tesserato
e la Federazione calcistica d’appartenenza della stessa, purtroppo, per
l’associazione sportiva che ci interpella, detta ipotizzata richiesta di
tesseramento non potrà essere evasa con esito positivo per quanto concerne
la corrente stagione: infatti è di già scaduto il termine ultimo
fissato, in proposito, dalla F.I.G.C. nel 31 dicembre 2004.
Ad ogni miglior fine, pare opportuno rendere noto che, stimolata dai numerosissimi
quesiti pervenuti, nel tema, Olimpia Gest Sport ha provveduto a redigere un manuale
dal titolo “Tesseramenti e trasferimenti”, di facile consultazione,
che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni
di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini
e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo,
caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle
note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale
appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa
metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie
di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C..
Detto manuale potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €.
20),da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro
contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬ |
D: Al fine di accogliere la richiesta formulata in tal senso da una cospicua parte di nuovi soci entrati a far parte della nostra associazione dilettantistica, risiedenti
in un comune diverso, della stessa Provincia, distante oltre 20 chilometri, possiamo richiedere il trasferimento della nostra sede in detto comune? |
R: Con innovazione apportata a mezzo del proprio Comunicato Ufficiale n. 163/A, pubblicato
in data 30. 04. 2004, la F.I.G.C., con l’articolo 18 delle N.O.I.F., avente a rubrica “Sede sociale”, così dispone “In ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società”.
A nulla rileva, pertanto, la distanza chilometrica intercorrente tra i Comuni
di cui trattasi: affinché detto ipotizzato trasferimento di sede possa
essere autorizzato, condizione essenziale è che sussista contiguità
tra i due Comuni.
Olimpia Gest Sport, al fine di orientare nella complessa fattispecie i sodalizi
alle prese con problematiche di movimentazione, ha approntato un vademecum dal
titolo “Attribuzione a terzi del titolo sportivo” riproducente la
normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati,
la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte,
la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea,
istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
Detto vademecum potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €.
20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro
contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 23/03/2005 ¬ |
D: Alcuni giovani calciatori già tesserati per la nostra associazione giovanile con vincolo annuale F.I.G.C., hanno accettato il tesseramento a tempo indeterminato per un’altra associazione sportiva: la nostra associazione può rivendicare, per questo, dei diritti? Qual’è il valore di base nella stagione sportiva 2004 – 2005, per quantificarli? Quali sono le conoscenze indispensabili che deve possedere il segretario di una associazione sportiva per gestire questa materia? |
R: Al sodalizio sportivo che ha contribuito a preparare – formare il giovane
calciatore, compete, secondo la disciplina dettata dalle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C. (N.O.I.F.),
nella fattispecie sottoposta, il “premio di preparazione”. Il valore
del parametro, per la stagione sportiva 2004 – 2005, è stato definito
dalla F.I.G.C., col Comunicato Ufficiale n. 14/A del 22 luglio 2004, in €.
454, 00. Cognizioni essenziali per una corretta gestione, in materia, riguardano
1) la definizione sportiva giuridico-normativa del premio 2) la sua quantificazione
previa applicazione degli appositi coefficienti così come definiti nelle
“Tabelle” elaborate di anno in anno dalla F.I.G.C.
3) i termini di maturazione o decorrenza 4) l’individuazione delle Entità
sportive aventi diritto 5) i termini di prescrizione 6) le circostanze della decadenza
7) la casistica dell’esclusione 8) le procedure per il perseguimento e la
difesa del diritto 9) le modalità prescritte 10) l’uso della idonea
modulistica ai fini ammessi dalla F.I.G.C. 11) il trattamento tributario e
l’appropriata elaborazione dei documenti aventi valenza fiscale.
A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita
“Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione,
il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”,
comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni
di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei
premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative
agli 11 punti sopra definiti “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza
relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi
livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale
da approntare.
Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo:
€. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito
riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti”
del sito. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: E’ stato normativamente definito un tetto massimo per gli importi
– compensi e/o indennizzi da individuarsi negli accordi economici tra calciatori/calciatrici
dilettanti ed i rispettivi sodalizi sportivi ? Le eventuali norme cogenti appartengono
all’ordinamento dello Stato o della Federazione Italiana Giuoco Calcio? |
R: Col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione
Italiana Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter
delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica
“Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali
della L.N.D.” ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori
dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in
termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli
importi ivi convenibili : col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi
forfetari di spesa e le indennità di trasferta non potessero superare
il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili per un massimo di giorni
5 alla settimana, durante il periodo di campionato e (con il comma 5), a parte,
per non più di 45 giorni, per la fase di preparazione all’attività
stagionale ;
con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato
e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione
ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di
una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €.
25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,-
da ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito
dalla Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere
del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità
di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta
all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità
ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti
limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più
riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000
n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle
N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto
della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad
€. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera
b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente
recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare, in verità, quanto segue :
l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello
Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo
di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario
articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti
per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività
sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce
infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente
solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità, assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in
proposito, eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta
a titolo d’acconto. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: Qual’è il trattamento fiscale degli emolumenti erogati agli sportivi
dilettanti? |
R: Premesso che, come precisa la Circolare 16 novembre 2000, n°
207/E –collegato fiscale alla legge finanziaria 2000-, 1.5.8 nel merito
dell’articolo 37 della L. 342/2000 “non concorrono a formare l’importo
complessivo di (odierni €. 7.500,00) escluso dall’imposizione, i
rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio
ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale”, ai sensi dell’Articolo 83, comma 2 del T.U.I.R., gli
emolumenti percepiti entro il tetto annuo (anno solare) di €. 7.500,00
complessivi, non concorrono a formare il reddito del percipiente e pertanto
non debbono essere assoggettati, dal sodalizio sportivo erogante, ad alcuna
ritenuta erariale. All’uopo, grava sullo stesso percettore l’onere
di notificare all’entità sportiva che li corrisponde, l’ammontare
di eventuali ulteriori compensi percepiti allo stesso titolo da diversi sodalizi
sportivi dilettantistici talché ricorrano per l’erogante informazioni
complete e corrette ai fini dell’applicazione delle ritenute erariali.
Debbono essere assoggettati, invece, dal sodalizio sportivo di cui trattasi, a ritenuta a titolo d’imposta, con l’aliquota definita per il
primo scaglione di reddito (attualmente – fin dal 01.01.2003- pari al
23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali, gli emolumenti compresi
nella fascia eccedente i 7.500,00 euro, fino ad €. 28.158,28.
La parte imponibile, assoggettata a ritenuta a titolo di imposta, di detti
emolumenti, concorre alla formazione del reddito del percettore ma ai soli
fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
I compensi che eccedono l’importo annuo di €. 28.158,28 debbono essere
assoggettati alla medesima ritenuta del 23% (più le relative addizionali
regionali e comunali) ma a titolo d’acconto. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: I calciatori e/o le calciatrici che, avendo compiuto anagraficamente il 14°
anno di età, abbiano assunto un vincolo di tesseramento pluriennale con
entità sportive associate nella Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. ed effettivamente
partecipanti a Campionati Nazionali gestiti dalla stessa, ma siano all’atto
minorenni, sono ugualmente gravati dell’obbligo di sottoscrizione e successivo
deposito di accordi economici con i rispettivi sodalizi sportivi?
In ragione di quale/i norma/e ne sono eventualmente esonerati? |
R: L’Articolo 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come
riformulato e vigente, avente a rubrica “I non professionisti” così
recita :
“1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che,
a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società
associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano
il <Calcio a Cinque> e quelli che svolgono attività ricreativa.
3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati
Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità
di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto
del…..l’art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente
ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”
Il comma 3, quindi, di detto Articolo 29,
previo esplicito rinvio all’Articolo 94 ter delle stesse N.O.I.F. da cui
origina (comma 2) l’obbligo di cui trattasi, vieppiù col conforto
della formulazione di cui al comma 1 del medesimo Articolo 94 ter che menziona
esplicitamente ed esclusivamente i calciatori/calciatrici “non professionisti”, atteso che l’Articolo 32 delle N.O.I.F. avente a rubrica “I giovani
dilettanti”, al comma 2 così recita : “I calciatori con la
qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico
del 18° anno, la qualifica di “non professionista” ”
identifica l’ambito dei soggetti obbligati nella sola categoria dei “non
professionisti”, vale a dire di quanti abbiano compiuto in termini anagrafici
il 18° anno di età, con conseguente esclusione dei minorenni in quanto
appositamente individuati con la diversa qualifica di “giovani dilettanti”. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: I compensi, i rimborsi, le indennità e gli elementi premiali erogati
ad atleti dilettanti come debbono essere classificati agli effetti civili e fiscali?
E’ plausibile classificarli quali corrispettivi di lavoro autonomo o subordinato? |
R: L’Articolo 94 ter delle N.O.I.F., al comma 1, così
come vigente a seguito dell’emendamento apportato dalla F.I.G.C. con il
Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002, parimenti a quanto espresso
nella pre vigente formulazione, esclude “per i calciatori/calciatrici
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti, così come per tutti i calciatori/calciatrici <non
professionisti> ogni forma di lavoro autonomo o subordinato e conseguentemente
esclude che le suddette elargizioni possano essere il corrispettivo di rapporti
così classificabili.
Il comma 1, vieppiù, dell’Articolo 37 della Legge 21.11.2000
n. 342 ha inconfutabilmente classificato le “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati, nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo
(pertanto anche dai sodalizi sportivi), comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”
tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 81 (ora 67),
comma 1, lettera m) del T.U.I.R.
Con la lettera a) del comma 3 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289 sono state, da ultimo, incluse tra i predetti “redditi diversi”, anche le erogazioni corrispettive di prestazioni di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale rese, nell’ambito di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, a favore di società ed
associazioni sportive dilettantistiche. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: Laddove si ravvisino inadempimenti agli accordi economici sottoscritti e depositati
presso le competenti Istanze della F.I.G.C./L.N.D., quali forme di tutela sono
state concepite e quali ne sono gli effetti per le parti? |
R: Secondo l’Ordinamento della F.I.G.C., le istanze concernenti gli inadempimenti
agli accordi economici dovranno essere inoltrate, per l’accertamento delle
somme dovute, in primo grado, alla competente Commissione Accordi Economici
della L.N.D., ovvero, in secondo grado, alla Commissione Vertenze Economiche,
nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. All’uopo,
il comma 9 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. stabilisce che “ove
sia stata concordata l’erogazione di una somma annuale lorda ed il calciatore
vanti un credito pari almeno al 30% della somma risultante dall’accordo
economico depositato, o la calciatrice vanti un credito pari almeno al 20% della
somma risultante dall’accordo economico depositato, gli stessi potranno
chiedere alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., lo svincolo
per morosità, nei termini e con le modalità previste dall’articolo
21 bis del relativo regolamento” ed il comma 11 dello stesso Articolo
sancisce che i sodalizi sportivi soccombenti “siano tenuti a versare al
calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici
della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche,
entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni siano
divenute definitive ed ulteriormente che, in caso di inadempienza dei sodalizi
sportivi entro il termine sopra esposto, i calciatori/calciatrici possano, in
deroga alla disposizione di cui all’articolo 27 dello Statuto Federale,
adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche”.
Ai sensi dell’Ordinamento dello Stato, sono comunque esperibili, presso
le Corti di Giustizia, senza eccezione di grado, tutte le azioni finalizzate
alla tutela delle più meritevoli ragioni. |
Argomento: PROCURA SPORTIVA E TESSERAMENTO ATLETI ¬ |
Data di pubblicazione: 08/03/2005 ¬ |
D: L’obbligo di sottoscrivere accordi economici annuali e di provvedere conseguentemente
al deposito degli stessi presso la competente Istanza della F.I.G.C. vige per
tutti i calciatori dilettanti ? |
R: Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente, premesso che si debba preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti di lavoro autonomo o subordinato”, individua “calciatori/calciatrici
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto
disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive
di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione
delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci
premiali”.
Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma
2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente
i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli stessi, esclusivamente
quanti siano maggiorenni.
Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito
dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5
gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio
Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega
Nazionale Dilettanti F.I.G.C.. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬ |
D: E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti? |
R: L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬ |
D: Qual è la tipologia societaria più idonea per un costituendo sodalizio sportivo? |
R: L’attività sportiva dilettantistica può essere liberamente esercitata sia da Associazioni, sia da Società commerciali, sia da Società cooperative. Al riguardo non esiste alcuna limitazione imposta dalla legge, dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dal CONI.
Le Società sportive professionistiche, in ottemperanza alla legge n.91 del 1981, vengono costituite sotto forma di Società di Capitali.
Le entità sportive dilettantistiche, non sussistendo limitazioni od indirizzi cogenti, assumono preferibilmente la forma di Associazioni.
Per l’attività sportiva dilettantistica, le ragioni di detta preferenza, nell’ottica legale, riposano sulla maggior semplicità di realizzazione, nell’ottica economica, sulla minor onerosità in fase di costituzione e gestione e, nell’ottica fiscale, sulla apprezzabilità dei benefici sia sotto forma di snellimento burocratico che di imposizione tributaria. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 03/03/2005 ¬ |
D: E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti? |
R: L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 02/03/2005 ¬ |
D: Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario? |
R: L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante). Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 02/03/2005 ¬ |
D: Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario? |
R: L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante). Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa. |
Argomento: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ¬ |
Data di pubblicazione: 25/02/2005 ¬ |
D: Una Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, conduttrice di un impianto sportivo in forza di convenzione con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, che abbia assunto l’onere, con la stessa convenzione, di eseguire opere di manutenzione afferenti l’impianto di cui trattasi, di ingente importo economico e comunque preponderante rispetto all’ammontare dei proventi istituzionali, da rifondersi successivamente e conseguentemente dalla stessa Amministrazione Comunale, può perdere, all’atto della
refusione, ipso facto, la qualifica di Ente non commerciale? |
R: Con l’Art.87 comma 4-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/22.12.1986) fu individuata,
sotto il profilo fiscale la filosofia della qualificazione degli Enti non commerciali,
previa definizione dei criteri di qualificazione dell’oggetto esclusivo
o principale dell’attività dell’Ente onde accertarne la
prevalenza
commerciale o meno.
Alla luce della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 460/97 si paventò realisticamente
la perdita della qualifica di Ente non commerciale, in ipotesi di quanto
di
cui trattasi, nonostante la Circolare 124/E 1998, che dettò nel merito
le istruzioni ministeriali al D.Lgs 460/97, evidenziasse doversi privilegiare
fattori qualitativi, non potendosi ignorare, del pari, il criterio
della prevalenza intesa quantitativamente, vieppiù allorquando,
con
la Finanziaria 1998 [Art.21 comma 4 lettera b) della Legge 27.12.1997 n.449]
mutò la disciplina
dei contributi e delle liberalità assumendosi che i contributi
in denaro
spettanti in base a contratto dovessero qualificarsi “proventi commerciali
concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva
percipiente”.
La fattispecie oggetto del quesito, configurando prestazioni in capo alla associazione
sportiva dilettantistica di pretta valenza commerciale, tali, per la rilevanza
economica quantitativa, da individuare una netta prevalenza di attività commerciali
a carico e nei fatti dell’associazione stessa, prospettò pertanto
e protrasse, vigente l’Art.111-bis del T.U.I.R., il pavento a tutto il
31.12.2002.
La Legge 27.12.2002 n. 289 ha, però, infine, con il comma 11 dell’Art.
90, disposto quanto segue: “All’Art. 111- bis, comma 4, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed
alle associazioni sportive dilettantistiche” .”
Detta disposizione, pertanto, stabilendo, così come di già previsto
per gli enti ecclesiastici, l’inapplicabilità della normativa afferente
la perdita della qualifica di ente non commerciale alle associazioni sportive
dilettantistiche, elimina oggettivamente, fin dal 01.01.2003 (data di entrata
in vigore del provvedimento), il pericolo che incombeva sull’associazionismo
sportivo dilettantistico. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 14/02/2005 ¬ |
D: Può una associazione sportiva dilettantistica stipulare un contratto di lavoro a progetto così come previsto nella cosiddetta legge Biagi? |
R: Si ritiene che la risposta sia affermativa, a condizione che lo statuto della associazione sportiva non vieti espressamente la possibilità di assumere dipendenti, riservando le attività ai soli soci. In ogni modo tale progetto dovrà essere quanto mai specifico e riguardante ad esempio l’attivazione o la riorganizzazione di uno specifico settore della associazione sportiva dilettantistica. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/02/2005 ¬ |
D: Qual è l’ammontare massimo di proventi introitabile per poter fruire delle disposizioni di cui alla disciplina fiscale della Legge 398/91? |
R: Premesso che, ai fini di cui trattasi, non tutti i proventi conseguiti rilevano, dovendosi escludere preliminarmente dal computo quanti siano classificabili “di natura istituzionale”, il testo della Legge n° 398/91 assemblato con gli emendamenti apportati nel tempo e particolarmente, infine, con il comma 2 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289, identifica in €.250.000,00 l’ammontare massimo conseguibile di soli proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali” perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge.
Il comma 4 dell’Art. 1 della Legge 398/91, all’uopo, recita “Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgano dell’opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d’imposta, limitatamente a numero due eventi, per un importo non superiore complessivamente ad €. 51.645,70.”
L’Art. 3 della stessa Legge 398/91 stabilisce ulteriormente che non vada computato nel limite di €.250.000,00 il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dai soggetti di cui all’Art.1. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 08/02/2005 ¬ |
D: Tutti i soggetti che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi d’ammontare superiore ad €. 250.000,00 possono optare per usufruire delle disposizioni di cui alla Legge 398/91? |
R: L’ammissione al beneficio di cui trattasi non è generalizzata. Possono infatti correttamente effettuare l’esercizio di opzione, ricorrendone il presupposto economico in oggetto, soltanto le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche costituite o che si costituiscano o che si trasformino in società di capitali senza fine di lucro od in cooperative e, nell’ambito di queste, soltanto quante siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali od agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti ed a condizione che, ulteriormente, abbiano uniformato i rispettivi Statuti ed Atti Costitutivi, redatti necessariamente per atto scritto, ai criteri ed ai requisiti di cui al comma 18 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289 e successivi emendamenti. |
Argomento: FRANCHISING ¬ |
Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬ |
D: Sono il titolare di uno studio professionale che tra i suoi clienti annovera alcune associazioni sportive, come posso usufruire dei vs. servizi |
R: In questo caso Olimpia Gest. Sport ha approntato un programma “corner” con il quale potrà fornire consulenza sportiva all’interno del suo studio professionale. |
Argomento: FRANCHISING ¬ |
Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬ |
D: Come posso sapere se questa attività sarà redditizia? |
R: Gli esperti di Olimpia Gest. Sport hanno approntato uno studio di redditività sui vari servizi offerti con calcolo del punto di pareggio solo dopo che questa valutazione sarà effettuata si potrà prendere in considerazione l’opportunità di aprire un punto vendita. |
Argomento: FRANCHISING ¬ |
Data di pubblicazione: 07/02/2005 ¬ |
D: Vorrei aprire un punto vendita Olimpia Gest. Sport nella mia città come posso fare? |
R: Il piano franchising viene in aiuto a questa sua esigenza infatti Olimpia Gest. Sport ha la possibilità di metterla in grado di aprire un punto vendita di servizi specifici per lo sport nella sua città. Per fare ciò occorre costituire una società alla quale intestare il contratto e seguire un programma di istruzione e di approntamento della sede nella quali Olimpia Gest. Sport la seguirà passo passo. |
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ |
Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬ |
D: L'informativa va sempre fornita? |
R: L’informativa va sempre fornita, non ci sono casi di esonero. |
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ |
Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬ |
D: Quali sono i dati sensibili che un’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti? |
R: I dati sensibili che l’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti sono i certificati sanitari, i referti delle visite mediche consegnati dal medico del lavoro i busta sigillata, le buste paghe (in quanto le informazioni in esse contenute lasciano desumere se il dipendente è o meno iscritto a sindacato). |
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ |
Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬ |
D: Cosa si intende per trattamento? |
R: Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la soluzione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. |
Argomento: PRIVACY E SPORT ¬ |
Data di pubblicazione: 04/02/2005 ¬ |
D: Cosa si intende per dato sensibile? |
R: Per dato sensibile si intende qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 24/01/2005 ¬ |
D: Una associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 e che introita proventi conseguenti la locazione di un immobile ad uso commerciale, può beneficiare, ai fini della determinazione del reddito e della conseguente definizione dell’imposta IRES ed IRAP dovuta all’erario per detti proventi, del meccanismo di calcolo consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti? |
R: Il reddito complessivo di un’associazione sportiva dilettantistica che opta per avvalersi della disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, ente non commerciale, diversamente da quanto stabilito per gli enti commerciali, non è determinato da un’unica categoria reddituale definibile:
reddito d’impresa caratterizzata dalla confluenza di proventi da
qualsivoglia fonte, bensì dal cumulo dei redditi fondiari, di capitale,
d’impresa
e diversi, definibili negli appositi quadri del modello unico “enti
non commerciali ed equiparati” e da riportare nell’apposito quadro
N ai fini del calcolo delle imposte.
Pertanto, ai fini della sola determinazione, nel quadro RG del modello unico
sopra citato, del reddito di impresa dei soggetti che, come le associazioni
sportive dilettantistiche, optino per la disciplina di cui alla Legge 398/91,
si applica il meccanismo di calcolo o determinazione consistente nell’applicazione
del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, al netto di
quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali”, perdano
la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge;
per quanto concerne, invece, la definizione reddituale dei proventi immobiliari, si constata che la stessa trova allocazione al quadro RB dello stesso modello, ispirata e governata dalla diversa, specifica normativa afferente il trattamento di detti proventi. |
Argomento: COACHING ¬ |
Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬ |
D: Quali sono le caratteristiche di un coach? |
R: La capacità di ascolto attivo, il saper come e quando fare le domande “giuste”, il non giudicare, il porsi come guida e, ancor prima, come esempio nei fatti e nell’agire… queste sono alcune delle caratteristiche fondamentali, così come l’apprendimento e l’aggiornamento continuo, il desiderio di novità ed innovazione e, perché no, la curiosità. |
Argomento: COACHING ¬ |
Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬ |
D: Quali sono gli obiettivi che un coach definisce con un’atleta o un team di atleti? |
R: In realtà, non è il coach che definisce un obiettivo.
Il coach aiuta a definire un obiettivo, nel senso che aiuta l’atleta o il team a formulare l’obiettivo in maniera chiara e precisa; fa sì che sia ben impresso nella mente il momento in cui tale obiettivo sarà effettivamente raggiunto; aiuta ad avere una maggiore consapevolezza delle risorse di cui già si dispone e di quelle che è necessario migliorare o acquisire; supporta nel programmare un preciso piano di azione; aiuta a ricercare in se stessi e mantenere la necessaria motivazione, grazie ad un forte senso di cooperazione e ad un corretto senso di responsabilità nei confronti propri, del team e dell’obiettivo stesso. |
Argomento: COACHING ¬ |
Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬ |
D: Cosa succede se uno sportivo si pone un obiettivo irrealizzabile? |
R: Chiunque di noi può acquisire nuove capacità, risorse e comportamenti, nello sport e non solo nello sport.
Spesso il raggiungere o no un determinato obiettivo è dovuto al fatto che tale obiettivo non è ben definito ed il percorso per raggiungerlo non è ben pianificato. Io posso imparare a battere un calcio di rigore, a fare un canestro da tre punti, a dare un certo effetto ad una pallina colpendola di rovescio con la mia racchetta da tennis… e qualsiasi altra cosa, come posso imparare a guidare una bicicletta o una macchina o una moto.
Devo però sapere cosa voglio farne di questa capacità, una volta acquisita, che cosa so già fare e cosa devo imparare; devo sapere come fare per acquisirla e darmi una scadenza che sia una sfida, ma consapevole del tempo necessario.
Da un certo punto di vista, ci piace lanciare questa sfida: non esistono obiettivi irrealizzabili, ma solo scadenze irrealistiche! |
Argomento: COACHING ¬ |
Data di pubblicazione: 22/01/2005 ¬ |
D: Come può un atleta vincere periodi di stress ed emozioni negative e limitanti come, ad esempio, l’ansia da prestazione? |
R: In genere, questi stati d’animo sono dovuti ad un momento in cui, di fronte ad un certo momento non proprio esaltante, sono venute a mancare le risorse interiori necessarie. Questo, poi, diventa una abitudine a quel comportamento, negativo e limitante così come le emozioni che lo hanno generato. In altre parole, non subiamo bensì apprendiamo un’ansia, o la paura del risultato o della sconfitta e altro ancora.
Risulta fondamentale, in questi casi, lavorare per ricostruire, ritrovare e ri-apprendere abitudini e comportamenti, e quindi risorse, capacità e convinzioni che generino risposte più efficaci.
Si tratta di tornare a comunicare a se stessi proprio come quando facevamo nelle occasioni in cui abbiamo ottenuto risposte e performance migliori. |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬ |
D: Chi sono, o meglio, chi è opportuno che siano i terzi nel contratto assicurativo di una società sportiva? |
R: Premesso che la Società Sportiva è sempre responsabile per quanto essa stessa o i propri tesserati/subordinati (dirigenti, allenatori, istruttori, atleti) possano compiere a danno di terzi (ad esempio, danni ad una struttura sportiva), E' OPPORTUNO che la polizza di Responsabilità Civile estenda il concetto di "terzo" a TUTTI I SOCI, i quali, in questo modo, risultano TERZI FRA LORO.
Ciò significa che, se un atleta (ovviamente non in fase di gioco) si rende responsabile del danno ad un proprio compagno, per il danneggiato potrà essere attivata la polizza di R.C., che prevede risarcimenti più consistenti e d estesi della semplice polizza Infortuni. |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬ |
D: Per quali motivi una società sportiva deve assicurarsi non solo per la responsabilità civile propria ma anche per quella dei propri atleti? |
R: La Società può essere chiamata in causa per due tipi di responsabilità: quella che fa capo ai propri comportamenti, che possono determinare un danno a terzi (cioè agli estranei alla Società), e quella che dipende dalle azioni degli atleti, specialmente se sono minorenni, potendosi far valere, anche per le Società Sportive, quanto disposto dagli Art. 2047 e 2048 del Codice Civile |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬ |
D: Nella polizza infortuni delle società sportive, la voce invalidità permanente è spesso sostituita dalla voce "lesioni". Quale differenza c'è tra le due garanzie? |
R: In seguito ad un infortunio di una certa gravità, possono rimanere, a guarigione avvenuta, dei postumi permanenti, la cui entità viene di norma valutata in termini percentuali da un medico legale della Compagnia Assicuratrice (ed eventualmente da un medico legale di parte).
Oltre al rimborso delle spese mediche sostenute per guarire dall'infortunio, l'infortunato percepirà pertanto, come INVALIDITA' PERMANENTE, una somma di denaro pari alla percentuale del danno permanente accertato calcolata sul capitale garantito in polizza alla specifica voce I.P. (es. 3% di I.P. su € 50.000,00 = € 1.500,00 di risarcimento).
La garanzia LESIONI fa invece riferimento ad una tabella, allegata alla polizza, contenente un dettagliato elenco delle lesioni possibili in conseguenza di un infortunio. A ciascuna lesione corrisponde un importo garantito (es. …………………..)
I VANTAGGI per l'infortunato nella garanzia LESIONI sono dati dalla semplicità delle procedure: diagnosticata la lesione, scatta automaticamente il risarcimento stabilito dalla tabella. La procedura per il risarcimento di una INVALIDITA' PERMANENTE è più laborioso, ma i capitali
garantiti, sia pure sempre gravati di franchigie, sono molto più elevati, e ciò è molto importante quando si tratta delle invalidità più serie. |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬ |
D: Chi sono i "terzi" in un contratto assicurativo? |
R: In ogni contratto assicurativo ci sono DUE contraenti: l'assicurato (nel nostro caso la Società Sportiva) e la Compagnia di Assicurazione.
Tutti coloro che non rientrano in queste due categorie vengono definiti TERZI.
Le normali polizze di Responsabilità Civile (ad esempio la R. C. Auto) tutelano per i danni verso Terzi, quelli cioè che l'assicurato può arrecare a persone o a cose diverse dai due contraenti sopra nominati. |
Argomento: CONSULENZA ASSICURATIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 20/01/2005 ¬ |
D: Se un atleta che partecipa ad una gara in trasferta è vittima di un incidente stradale, chi paga? Può far valere la polizza di assicurazione della società? |
R: Quando accade un incidente automobilistico, vale sempre la polizza di Responsabilità Civile Auto del conducente, polizza obbligatoria per legge.
Se però la polizza INFORTUNI sottoscritta dalla Società Sportiva contempla ANCHE L'ESTENSIONE ALLE TRASFERTE, questa interverrà ugualmente a risarcire, per quanto di sua competenza, l'infortunato, rivalendosi poi eventualmente, in sede di R.C., con il responsabile del danno. |
Argomento: CONSULENZA FISCALE SPORTIVA ¬ |
Data di pubblicazione: 19/01/2005 ¬ |
D: Qual è il limite massimo dei pagamenti che è possibile effettuare in contanti secondo la legge 398? |
R: Tale limite è fissato in 516,45 euro (il vecchio milione di lire). Gli importi superiori devono essere trattati con strumenti bancari che lasciano una “traccia” assegni non trasferibili, bonifici, ricevuti bancarie, ecc. |
|
|