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Sicurezza impianti sportivi

Gli obblighi della sicurezza nella gestione degli impianti sportivi
La sicurezza negli impianti sportivi è inquadrata all’interno di una complessa disciplina organizzativa e gestionale che ha lo scopo prefissato di contemplare complessivamente la sicurezza dell’impianto tutelando ogni possibile figura che, a vario titolo, possa trovarsi, in veste attiva o passiva, in tale ambito.
In particolare il concetto di sicurezza nell’impianto si rivolge a due tipologie di soggetti tutelati ovvero:
- Il lavoratore (es. custode, atleta professionista, ecc.);
- Il frequentatore dell’impianto (es. spettatore, atleta dilettante, istruttore, allenatori, corsisti ecc.).
Il titolare dell’impianto, ovvero il proprietario, salvo che la gestione sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico, è subordinato ai seguenti obblighi:
  1. se ha terzi frequentanti l’impianto, ai sensi degli Artt. 2043, 2050 del c.c. e seguenti deve risarcire i danni causati da condizioni di pericolo degli ambienti dedicati alle attività sportive.
  2. deve predisporre un piano di sicurezza per gli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996.
  3. In particolare gli elementi di base di un piano di sicurezza sono:
    • Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.
    • Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura.
    • Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
    • Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga.
    • Le procedure necessarie a garantire il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.
    • Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio.
    • Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l’efficienza delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori.
    • Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti tecnologici.
    • Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.
    • La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
    • La predisposizione di un registro dei controlli.
    • La redazione del Piano di emergenza.
    Per questi compiti (redazione e mantenimento) può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività.
  4. deve adempiere alle seguenti prescrizioni se la capienza dell’impianto è inferiore a 100 spettatori ai sensi del D.M. 18 marzo 1996:
  5. il titolare, o per lui il sostituto, non è tenuto a redigere il piano della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni:
    • Redazione di una dichiarazione attestante l’indicazione della massima capienza della zona spettatori.
    • Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio (vedi avanti).
    • Deve essere garantito il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.
    • Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legislazione vigente (L. 186/68, L.46/90 e successivi regolamenti di applicazione).
    • Devono essere garantite le caratteristiche igieniche dell’impianto.
    • Predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
    • Nel caso in cui il titolare dell’impianto abbia alle sue dipendenze un numero di addetti maggiore di 10 deve redigere o far redigere il piano di emergenza Il titolare nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze dei lavoratori assume anche le responsabilità del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94.
  6. se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs. 626/94) deve assolvere agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in quanto assume anche le responsabilità del datore di lavoro.
    In particolare  secondo quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 626/94 il datore di lavoro:
    “…in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” (art 4 comma 1)
  7. In seguito alla valutazione di cui al comma 1, elabora un documento contenente
    1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro
    2. L’individuazione delle misure di prevenzione  e di protezione  e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione di cui alla lettera a).
    3. Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
    • Nomina, internamente o esternamente all’azienda, i componenti ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. Nei casi previsti dalla legge il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
    • Nomina, nei casi previsti dalla legge, il medico competente.
    • Designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze (che possono coincidere con le nomine previste dal D.M.18/3/96), ai quali fornisce, l’idonea formazione ed informazione.
    • Fornisce l’idonea formazione ed informazione a tutti i lavoratori sui rischi generali presenti e sui rischi specifici relativi alle mansioni svolte.
    • Adotta, sentito il rappresentante dei lavoratori e in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi previsti dalla legge, le misure necessarie alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
    • Nel caso vi siano più di 15 dipendenti, indice almeno una volta l’anno, la Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
  8. se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs. 277/91) deve tutelare la salute dei propri dipendenti dai rischi derivanti da esposizione a rischi chimici, fisici e biologici (rumore, amianto ecc.)
  9. se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.M. 10 MARZO 1998) “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” deve:
    • Procedere alla redazione di un documento di valutazione del rischio di incendio e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione(che costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94)
    • Procedere a controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
    • Adottare le misure per la gestione dell’emergenza in caso di incendio
    • Designare gli addetti al servizio antincendio e formarli con appositi corsi (allegato IX) in relazione al livello di rischi dell’attività (da un minimo di 4 ore per le attività a basso rischio fino a 16 ore per gli addetti antincendio per attività a rischio elevato
  10. se affida a terzi lavori edili all’interno dell’impianto sportivo assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.626/94 o del D.Lgs.494/96;
  11. se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs.  2 Febbraio 2002 n. 25) deve procedere ad una “rivalutazione dei rischi”  per attività che prevedano l’uso di agenti chimici “pericolosi” come definito dal nuovo articolo 60 ter  del D.Lgs. 626/94:
D’altro canto, il Concessionario d’uso, ovvero colui che organizza l’attività sportiva a seguito di titolo giuridico conferitogli dal titolare dell’impianto, è subordinato ai seguenti obblighi:
  • Deve assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare;
Inoltre, se ha lavoratori subordinati o equiparati
  • Deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/94);(D.Lgs. 277/91); (D.Lgs.  2 Febbraio 2002 n. 25); (D.Lgs. 494/94)
  1. ha la responsabilità dipendente dall’organizzazione dell’attività sportiva, durante il periodo di concessione d’uso (utenti, attrezzature mobili, ecc...);
  2. deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare.

Check list sugli obblighi sulla sicurezza



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:: Ultimo aggiornamento Lunedì 31.12.12

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