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Sicurezza
impianti sportivi
Gli obblighi della sicurezza nella gestione
degli impianti sportivi
La sicurezza negli impianti sportivi è inquadrata all’interno di una complessa
disciplina organizzativa e gestionale che ha lo scopo prefissato di contemplare
complessivamente la sicurezza dell’impianto tutelando ogni possibile figura
che, a vario titolo, possa trovarsi, in veste attiva o passiva, in tale
ambito.
In particolare il concetto di sicurezza nell’impianto si rivolge a due tipologie
di soggetti tutelati ovvero:
- Il lavoratore (es. custode, atleta professionista, ecc.);
- Il frequentatore dell’impianto (es. spettatore, atleta
dilettante, istruttore, allenatori, corsisti ecc.).
Il titolare dell’impianto, ovvero il proprietario, salvo che la gestione
sia affidata ad altro soggetto in base ad un titolo giuridico, è subordinato
ai seguenti obblighi:
- se ha terzi frequentanti l’impianto, ai sensi degli Artt. 2043,
2050 del c.c. e seguenti deve risarcire i danni causati da condizioni
di pericolo degli ambienti dedicati alle attività sportive.
- deve predisporre un piano di sicurezza per gli impianti con capienza
superiore a 100 persone ai sensi dell’art. 19 del D.M. 18 marzo
1996.
In particolare gli elementi di base di un piano di sicurezza sono:
- Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio.
- Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale
addetto alla struttura.
- Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da
seguire in caso di emergenza.
- Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga.
- Le procedure necessarie a garantire il rispetto delle norme
CONI per l’impiantistica sportiva.
- Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi
antincendio.
- Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l’efficienza
delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori.
- Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza
degli impianti tecnologici.
- Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione
ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza.
- La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
- La predisposizione di un registro dei controlli.
- La redazione del Piano di emergenza.
Per questi compiti (redazione e mantenimento) può avvalersi di una persona
appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della
sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico
e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività.
- deve adempiere alle seguenti prescrizioni se la capienza dell’impianto
è inferiore a 100 spettatori ai sensi del D.M. 18 marzo 1996:
il titolare, o per lui il sostituto, non è tenuto a redigere il piano
della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni:
- Redazione di una dichiarazione attestante l’indicazione della massima
capienza della zona spettatori.
- Attivazione delle procedure per la corretta gestione della sicurezza
antincendio (vedi avanti).
- Deve essere garantito il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica
sportiva.
- Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla
legislazione vigente (L. 186/68, L.46/90 e successivi regolamenti
di applicazione).
- Devono essere garantite le caratteristiche igieniche dell’impianto.
- Predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza.
- Nel caso in cui il titolare dell’impianto abbia alle sue dipendenze
un numero di addetti maggiore di 10 deve redigere o far redigere il
piano di emergenza Il titolare nel caso in cui abbia alle proprie
dipendenze dei lavoratori assume anche le responsabilità del datore
di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94.
- se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs. 626/94) deve
assolvere agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro
in quanto assume anche le responsabilità del datore di lavoro.
In particolare secondo quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 626/94 il
datore di lavoro:
“…in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti
a rischi particolari” (art 4 comma 1)
In seguito alla valutazione di cui al comma 1, elabora un documento contenente
- una relazione sulla valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute durante il lavoro
- L’individuazione delle misure di prevenzione
e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente
alla valutazione di cui alla lettera a).
- Il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- Nomina, internamente o esternamente all’azienda, i componenti
ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
Nei casi previsti dalla legge il datore di lavoro può svolgere direttamente
i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
- Nomina, nei casi previsti dalla legge, il medico competente.
- Designa i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi,
primo soccorso e gestione delle emergenze (che possono coincidere
con le nomine previste dal D.M.18/3/96), ai quali fornisce, l’idonea
formazione ed informazione.
- Fornisce l’idonea formazione ed informazione a tutti i lavoratori
sui rischi generali presenti e sui rischi specifici relativi alle
mansioni svolte.
- Adotta, sentito il rappresentante dei lavoratori e in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con
il medico competente nei casi previsti dalla legge, le misure necessarie
alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Nel caso vi siano più di 15 dipendenti, indice almeno una volta
l’anno, la Riunione di Prevenzione e Protezione dai Rischi.
- se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs. 277/91) deve
tutelare la salute dei propri dipendenti dai rischi derivanti da esposizione
a rischi chimici, fisici e biologici (rumore, amianto ecc.)
- se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.M. 10 MARZO 1998)
“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro” deve:
- Procedere alla redazione di un documento di valutazione del rischio
di incendio e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione(che
costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4 comma
2 del D.Lgs. 626/94)
- Procedere a controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio
- Adottare le misure per la gestione dell’emergenza in caso di
incendio
- Designare gli addetti al servizio antincendio e formarli con
appositi corsi (allegato IX) in relazione al livello di rischi dell’attività
(da un minimo di 4 ore per le attività a basso rischio fino a 16 ore
per gli addetti antincendio per attività a rischio elevato
- se affida a terzi lavori edili all’interno dell’impianto sportivo
assume la qualifica di datore di lavoro committente ai sensi dell’art.7
del D.Lgs.626/94 o del D.Lgs.494/96;
- se ha lavoratori subordinati o equiparati (D.Lgs. 2 Febbraio 2002
n. 25) deve procedere ad una “rivalutazione dei rischi” per attività
che prevedano l’uso di agenti chimici “pericolosi” come definito dal
nuovo articolo 60 ter del D.Lgs. 626/94:
D’altro canto, il Concessionario d’uso, ovvero colui che organizza
l’attività sportiva a seguito di titolo giuridico conferitogli dal titolare
dell’impianto, è subordinato ai seguenti obblighi:
- Deve assolvere ad eventuali funzioni gestionali delegate dal titolare;
Inoltre, se ha lavoratori subordinati o equiparati
- Deve assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs.
626/94);(D.Lgs. 277/91); (D.Lgs. 2 Febbraio 2002 n. 25); (D.Lgs. 494/94)
- ha la responsabilità dipendente dall’organizzazione dell’attività
sportiva, durante il periodo di concessione d’uso (utenti, attrezzature
mobili, ecc...);
- deve adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli
utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare.
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