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Consulenza
assicurativa
La
sezione relativa al servizio di consulenza assicurativa è attualmente
in fase di ristrutturazione.
Domande & risposte (FAQ)
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- Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un
calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato
l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero.
Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il
risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio
dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non
compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C.
dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato,
in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva
dilettantistica?
- Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità
intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità
(di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante
danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel
corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione
(configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento
dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta
l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente,
si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione
non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile
in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità
sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario
dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze)
e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione
(arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente
: nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta
reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo
od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti
ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione
del rischio infortunistico].
La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo
51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce
l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto
segue :
- "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo
gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e
tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate
ed agli enti di promozione sportiva."
- "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende
i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità
permanente."
In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura
della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione
usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano
gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi
sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere
in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive
specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde
assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi
sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta
disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione
dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti,
obblighi) ai professionisti.
Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale
(F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità
sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per
conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a
tutti i calciatori della categoria.
Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La
tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale
Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo
per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando
apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore
infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per
il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti
oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione
F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali
in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla
richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa
all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che
occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio
di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere
al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario
di campo] per l’accertamento dei fatti. Risposta pubblicata in data 04/07/2005
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- Per quali motivi una società sportiva deve assicurarsi non solo per la responsabilità civile propria ma anche per quella dei propri atleti?
- La Società può essere chiamata in causa per due tipi di responsabilità: quella che fa capo ai propri comportamenti, che possono determinare un danno a terzi (cioè agli estranei alla Società), e quella che dipende dalle azioni degli atleti, specialmente se sono minorenni, potendosi far valere, anche per le Società Sportive, quanto disposto dagli Art. 2047 e 2048 del Codice Civile
Risposta pubblicata in data 20/01/2005
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- Chi sono i "terzi" in un contratto assicurativo?
- In ogni contratto assicurativo ci sono DUE contraenti: l'assicurato (nel nostro caso la Società Sportiva) e la Compagnia di Assicurazione.
Tutti coloro che non rientrano in queste due categorie vengono definiti TERZI.
Le normali polizze di Responsabilità Civile (ad esempio la R. C. Auto) tutelano per i danni verso Terzi, quelli cioè che l'assicurato può arrecare a persone o a cose diverse dai due contraenti sopra nominati. Risposta pubblicata in data 20/01/2005
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- Chi sono, o meglio, chi è opportuno che siano i terzi nel contratto assicurativo di una società sportiva?
- Premesso che la Società Sportiva è sempre responsabile per quanto essa stessa o i propri tesserati/subordinati (dirigenti, allenatori, istruttori, atleti) possano compiere a danno di terzi (ad esempio, danni ad una struttura sportiva), E' OPPORTUNO che la polizza di Responsabilità Civile estenda il concetto di "terzo" a TUTTI I SOCI, i quali, in questo modo, risultano TERZI FRA LORO.
Ciò significa che, se un atleta (ovviamente non in fase di gioco) si rende responsabile del danno ad un proprio compagno, per il danneggiato potrà essere attivata la polizza di R.C., che prevede risarcimenti più consistenti e d estesi della semplice polizza Infortuni. Risposta pubblicata in data 20/01/2005
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- Nella polizza infortuni delle società sportive, la voce invalidità permanente è spesso sostituita dalla voce "lesioni". Quale differenza c'è tra le due garanzie?
- In seguito ad un infortunio di una certa gravità, possono rimanere, a guarigione avvenuta, dei postumi permanenti, la cui entità viene di norma valutata in termini percentuali da un medico legale della Compagnia Assicuratrice (ed eventualmente da un medico legale di parte).
Oltre al rimborso delle spese mediche sostenute per guarire dall'infortunio, l'infortunato percepirà pertanto, come INVALIDITA' PERMANENTE, una somma di denaro pari alla percentuale del danno permanente accertato calcolata sul capitale garantito in polizza alla specifica voce I.P. (es. 3% di I.P. su € 50.000,00 = € 1.500,00 di risarcimento).
La garanzia LESIONI fa invece riferimento ad una tabella, allegata alla polizza, contenente un dettagliato elenco delle lesioni possibili in conseguenza di un infortunio. A ciascuna lesione corrisponde un importo garantito (es. …………………..)
I VANTAGGI per l'infortunato nella garanzia LESIONI sono dati dalla semplicità delle procedure: diagnosticata la lesione, scatta automaticamente il risarcimento stabilito dalla tabella. La procedura per il risarcimento di una INVALIDITA' PERMANENTE è più laborioso, ma i capitali
garantiti, sia pure sempre gravati di franchigie, sono molto più elevati, e ciò è molto importante quando si tratta delle invalidità più serie. Risposta pubblicata in data 20/01/2005
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- Se un atleta che partecipa ad una gara in trasferta è vittima di un incidente stradale, chi paga? Può far valere la polizza di assicurazione della società?
- Quando accade un incidente automobilistico, vale sempre la polizza di Responsabilità Civile Auto del conducente, polizza obbligatoria per legge.
Se però la polizza INFORTUNI sottoscritta dalla Società Sportiva contempla ANCHE L'ESTENSIONE ALLE TRASFERTE, questa interverrà ugualmente a risarcire, per quanto di sua competenza, l'infortunato, rivalendosi poi eventualmente, in sede di R.C., con il responsabile del danno.
Risposta pubblicata in data 20/01/2005
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