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Consulenza legale sportiva

La società è collegata a più legali che seguono tutte le problematiche del diritto sportivo, della richiesta danni in caso di infortunio, nel caso l’associazione sportiva sia seguita da un legale di fiducia. Olimpia Gest. Sport. mette a disposizione le sue conoscenze specifiche nel campo dello sport.

Domande & risposte (FAQ)

  • Quali sono i passaggi guiridico-fiscali che una cooperativa sociale (onlus, e il cui fine principale è la cura del disagio di minori a rischio e quindi la prevenzione della delinquenza minorile mediante anche la pratica sportiva) deve approntare per allestire una scuola calcio???
    Bisogna rivedere la previsione statutaria se tale attività non è inserita?
    B isogna procedere all'affiliazione CONI, e poi FIGC?
  • L'attività sportiva dilettantistica è consentita anche alle cooperative, ma per l'affiliazione al coni occorre inserire una serie di requisiti all'interno dello statuto, che potrebbero nel vs. caso modificare profondamente lo stesso. Non è d'altra parte possibile allestire una scuola calcio iscritta alla figc senza iscrizione al coni.

Risposta pubblicata in data 01/06/2007


  • Potresti spiegarmi in semplici parole cosa significhi e che obblighi comporti essere una "associazione sportiva dilettantistica priva di responsabilità giuridica"?
  • Si tratta delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute cioè che non hanno fatto richiesta di ottenere la personalità giuridica, condizione normale per le associazioni sportive (il non riconoscimento).
    Obblighi oltre a quello di avere un atto ed uno statuto registrato sono quelli di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario e nel caso sia sia in possesso di partita iva la compilazione del modello unico per la dichiarazione dei redditi, e la tenuta di registri, dove annotare i proventi cpommerciali.
    L'argomento però è molto vasto e merita un ulteriore approfondimento disponibile anche nelle precedenti faq di Olimpia gest sport.

Risposta pubblicata in data 02/04/2007


  • Le associazioni sportive scolastiche devono essere aggiornate con le modifiche del D.L. marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella Legge 21 maggio 2004, n. 128?
  • L’ambiente sportivo consta di una pluralità di soggetti, fisici o giuridici, cui sono, tra l’altro, indirizzate specifiche norme cogenti. Norme dell’Ordinamento dello Stato assumono in vero, la qualifica di “speciali” e, come tali, non si applicano alla generalità di quanti siano soggetti allo stesso Ordinamento bensì ad un ambito circoscritto.

    Tralasciando ogni dissertazione sui “Gruppi Spontanei”, si può individuare una primaria classificazione dei (soli) soggetti giuridici (associazioni e società sportive) in:

    a)      entità sportive (società di capitali) professionistiche,

    b)      sodalizi sportivi (associazioni, con o senza personalità giuridica, e società [anche cooperative] di capitali, senza scopo di lucro) dilettantistici (od amatoriali),

    c)      associazioni sportive scolastiche,

    classificazione utile vieppiù in funzione di individuare l’ambito di applicazione delle cosiddette “norme (o compendi di norme) speciali”.

    Tali sono, tra le altre, almeno agli effetti della presente dissertazione, la Legge 27.12.2002 n. 289, negli articoli 5 e 90, il Decreto Legge 22.03.2004, n. 72, nell’articolo 4, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 e, particolarmente nell’articolo 7, il Decreto Legge 28.05.2004 convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004.

     

    L’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” ha apportato agevolazioni fiscali importanti alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

    il comma 18 dello stesso articolo, così come riformulato con la conversione nella Legge 21.05.2004 n. 128 del Decreto Legge n. 72/2004 (articolo 4, comma 6 bis), [abrogando la previsione di regolamenti da emanare contenuta nella formulazione precedente] individua legislativamente i requisiti o principi fondamentali cui devono attenersi, prevedendoli espressamente, gli statuti, da redigersi necessariamente con atto scritto, delle stesse società od associazioni sportive dilettantistiche:

    “18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale.

    Nello statuto devono essere espressamente previsti:

    a)      la denominazione;

    b)      l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

    c)      l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

    d)      l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

    e)      le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

    f)        l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

    g)      le modalità di scioglimento dell’associazione;

    h)      l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

    Il comma 17 dello stesso articolo, fin dalla formulazione originaria, dispone che “le società e le associazioni sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica …..”

     Art. 7 Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186

     

    “…Il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche…”

    “…Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.”

     

    ¨      Considerazioni e conseguenze:

    Pur essendo stata abrogata la normativa istitutiva del registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche (commi 20, 21, 22 dell’originario articolo 90 della Legge n. 289/2002 ), il provvedimento riafferma la titolarità del CONI nel merito del riconoscimento delle entità sportive dilettantistiche e comporta per lo stesso l’onere di compilare un elenco degli enti da esso riconosciuti ai fini sportivi nonché di trasmetterlo annualmente all’Agenzia delle Entrate, onde consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti prescritti,di fruire o continuare a fruire delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002 ed all’Agenzia delle Entrate di approntare verifiche circa la legittima fruizione dei benefici disposti a loro favore, nei confronti degli stessi enti.

     

    Delibera 11.11.2004 n. 1288 del Consiglio Nazionale del CONI “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1161 del 30 aprile 2004

    Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 01 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002”.

     

    “Il Consiglio Nazionale ……..Visto l’articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186……DELIBERA

    1)      Di modificare la deliberazione n. 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme per l’istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138.

    2)      Di modificare le deliberazioni n. 1197 del 1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).

     

    ¨      [Finalità e funzionalità: il Registro è lo strumento attraverso il quale

    -         riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 23.07.1999 n. 242, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002,

    -         stilare l’elenco (previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge 28.05.2004 n. 136) delle associazioni e società sportive dilettantistiche che il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate ]

     

    Pare opportuno, a questo punto onde rendere più intelligibile la risposta, riflettere sui concetti di obbligo e di onere.

    Obbligo è imposizione assoluta e rifugge da discrezionalità; onere è gravame che i soggetti destinatari sono tenuti a sopportare solo se intenzionati a perseguire un risultato od un beneficio cui lo stesso è correlato.

    Il complesso di norme sopra citato, lungi dal coinvolgere la generalità dei soggetti all’Ordinamento non interessa nemmeno la totalità dei soggetti all’Ordinamento Sportivo: ne sono palesemente escluse le entità sportive professionistiche e per quanto concerne i sodalizi sportivi dilettantistici si può innanzitutto argomentare come per gli stessi si prospetti non un obbligo bensì un onere cui ottemperare solo se determinati a fruire delle agevolazioni fiscali recate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.

    Orbene, a prescindere dalla constatazione che nei sopra detti commi le “associazioni sportive scolastiche” vengono menzionate esplicitamente solo al n.8, laddove destinatarie della norma sono “le imprese che sponsorizzano”, nulla vieta che, se ammesso dalla normativa dell’Ordinamento Scolastico (regolamenti, programmi, piani vieppiù in ottemperanza all’etica scolastica) le associazioni sportive scolastiche appetiscano anche l’esercizio di attività commerciali quale strumento di finanziamento per le proprie attività istituzionali e le agevolazioni fiscali dettate a tal fine dai sopra citati commi.

    Ricorrendo una siffatta ipotesi, dette associazioni sportive scolastiche potrebbero essere indotte, con libera scelta, ad assumere le connotazioni caratteristiche delle associazioni sportive dilettantistiche, a dotarsi della relativa strumentazione anche giuridica, ad effettuare in ipotesi esercizio di opzione per la disciplina di cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 ed a perseguire risolutamente le agevolazioni sopra citate. Sarebbero ipso facto tenute ad ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente i propri statuti nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi.

     

    Con Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 466: Linee attuative del Protocollo d’intesa M.P.I. – C.O.N.I., alla lettera e) “Comitato misto Mpi – CONI” si pone comunque giustamente l’accento sulle peculiari finalità istituzionali della scuola cui intonare ogni valutazione circa il piano delle iniziative concepito per favorire la pratica sportiva e gli effetti di socializzazione ad essa correlati: ne consegue che, laddove ricorra l’ipotesi “associazione sportiva scolastica dilettantistica” sopra considerata, fatti salvi i dettati, come esposti, per la conformità degli statuti, occorra procedere, in sede di stesura degli stessi, ad un delicato lavoro interpretativo funzionale a salvaguardare dette peculiari finalità istituzionali (es.: in tema di garanzia della partecipazione agli organismi direttivi dell’associazione, delle diverse componenti del mondo della scuola [rappresentanti dei docenti e del personale Ata, dei comitati degli studenti e dei genitori] ).

Risposta pubblicata in data 22/08/2005


  • E’ stata costituita un’associazione sportiva sotto forma di ONLUS e, quindi, con finalità di solidarietà sociale e la cui intenzione è quella di svolgere attività nel settore giovanile gestendo la scuola calcio e partecipando ai vari campionati di calcio giovanili.
    Atteso che lo “sport dilettantistico” è identificabile come “attività per la quale la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari”, si chiede se la suddetta attività possa essere considerata “attività connessa” e, quindi, possa essere rivolta anche a persone prive di disagi fisici e psichici.
  • Con gli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo  n. 460 del 04.12.1997, il legislatore italiano ha introdotto una nuova categoria di soggetti: le O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) nell’ordinamento tributario, stabilendone espressamente i requisiti per potersi fregiare di detta qualifica.
    Fatto riferimento al requisito n. 1): l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, occorre puntualizzare che si realizza allorquando le cessioni di beni e le prestazioni di servizio afferenti le attività statutarie relativamente al settore dello sport dilettantistico  non sono rese verso soci / associati o partecipanti ma sono mirate a produrre benefici a: 1. persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 2. componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
    Le stesse finalità di solidarietà sociale debbonsi intendere perseguite anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi siano propri soci od associati, trovandosi  questi ultimi in condizioni di svantaggio per fattori fisici, psichici, economici, sociali o familiari.Alcune attività statutarie (e tra queste, quelle afferenti lo sport dilettantistico) sono concepite come “direttamente connesse a quelle istituzionali” anche laddove il loro svolgimento non sia strettamente finalizzato a persone svantaggiate in ragione dei menzionati fattori fisici, psichici, economici, sociali o familiari od a componenti collettività estere, secondo quanto sopra esposto, ma sia cioè rivolto anche ai propri soci / associati [la medesima agevolazione è contemplata per le “attività accessorie per natura a quelle istituzionali”, in quanto integrative delle stesse].
    In verità l’esercizio delle “attività connesse” è ammesso a condizione che dette attività non prevalgano rispetto a quelle istituzionali, per ciascun esercizio, e che gli introiti relativi non superino il 66% delle spese globali dell’organizzazione.

Risposta pubblicata in data 03/08/2005


  • Gli esiti di un infortunio occorso durante una partita di campionato ad un calciatore dilettante, regolarmente tesserato F.I.G.C./L.N.D., hanno comportato l’assenza dello stesso dal servizio per il periodo necessario al recupero. Laddove il datore di lavoro dell’atleta (Esercito Italiano) chieda il risarcimento dei danni subiti (assegni fissi e continuativi corrisposti al proprio dipendente infortunato, durante l’assenza dal servizio), casistica non compresa nella polizza infortuni stipulata con CARIGE ASSICURAZIONI / F.I.G.C. dal sodalizio che annovera nel proprio organico l’atleta infortunato, in quale tipo di responsabilità incorre la stessa entità sportiva dilettantistica?
  • Responsabilità è il termine che identifica il nesso di causalità intercorrente, previa violazione di una o più norme,- o l’imputabilità (di) (ad)- tra un evento riscontrato (nella fattispecie) comportante o configurante danno o pregiudizio ed un soggetto fisico o giuridico.
    Il riscontro che il fatto comportante l’infortunio si sia verificato nel corso di una partita del campionato di calcio (evento sportivo) non esime da responsabilità, in vigenza del principio per il quale il danneggiato ha diritto ad essere indennizzato. Tenuto a risarcire il danno è/sono colui/coloro al cui fatto od omissione (configurante dolo o colpa) è riconducibile il verificarsi dell’evento dannoso ed è nei confronti del/gli stesso/i soggetto/i che va prodotta l’istanza di risarcimento [ovvero nei confronti di chi, eventualmente, si sia sostituito agli stessi approntando a loro beneficio una tutela assicurativa].
    Verosimilmente l’infortunio occorso è riconducibile alla situazione non regolamentare dell’impianto o di parti dello stesso (non a norma) [responsabile in tal caso è il sodalizio che conduce l’impianto (entità sportiva ospitante la gara) o l’Ente Pubblico (Comune ?) o privato proprietario dello stesso, eventualmente in concorso tra di loro] oppure al fatto di un atleta (della squadra avversaria ?) [determinante sarà, in proposito, appurare se siano state violate norme (falli, scorrettezze) e se dette ipotizzate violazioni siano state rilevate da chi ne assolveva la funzione (arbitro) od, al contrario, l’evento si sia verificato accidentalmente : nella prima ipotesi la responsabilità va individuata nell’atleta reo del fallo o della scorrettezza, il quale è per ciò tenuto all’indennizzo od al risarcimento, nella seconda ipotesi non si individuano soggetti tenuti ad alcun tipo di risarcimento, dovendosi riscontrare, in capo a ciascun atleta, per la natura stessa del fatto sportivo, la consapevolezza e l’accettazione del rischio infortunistico].
    La Legge 27.12.2002 n. 289 (cosiddetta “Finanziaria 2003”), con l’articolo 51 “Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi” introduce l’obbligo assicurativo anche per gli sportivi dilettanti, secondo quanto segue :
    1. "A decorrere dal 1° luglio 2003 sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva."
    2. "L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte od una inabilità permanente."
    In proposito si può preliminarmente rilevare come, da una corretta lettura della norma, a prescindere dalla felicità o meno dell’espressione usata dal legislatore, i soggetti gravati dall’obbligo assicurativo siano gli sportivi dilettanti, a nulla rilevando che altri soggetti (i rispettivi sodalizi sportivi) si facciano carico, nei fatti, di comportamenti tendenti ad assolvere in vece loro a detti gravami, né la disposizione di legge detta direttive specifiche (cogenti) circa le modalità ed i termini cui attenersi onde assolvere compiutamente all’obbligo. Fatto certo è che, comunque, l’articolo in oggetto non menziona mai, in alcuna sua parte, i sodalizi sportivi dilettantistici ed ulteriormente che l’introduzione di una siffatta disposizione in tema di assicurazione degli sportivi dilettanti non comporta l’assimilazione dei dilettanti (e dell’ordinamento che li riguarda : status, diritti, obblighi) ai professionisti.
    Con l’articolo 45 delle N.O.I.F., l’ordinamento sportivo federale (F.I.G.C.) ha sancito che la richiesta di tesseramento inoltrata dalle entità sportive calcistiche di cui si tratta, autorizza la F.I.G.C. a contrarre, per conto del sodalizio interessato, al quale sono posti a carico i relativi premi, un’assicurazione base a favore del tesserato per un massimale comune a tutti i calciatori della categoria.
    Citiamo in proposito da pubblicazione della stessa F.I.G.C. avente a rubrica “La tutela assicurativa” : “Anticipando il legislatore, la Lega Nazionale Dilettanti, fin dalla stagione 2000/2001, ha introdotto l’obbligo assicurativo per calciatori, allenatori, tecnici e massaggiatori, dirigenti, stipulando apposita convenzione assicurativa con CARIGE Assicurazioni (ex LEVANTE NORDITALIA), adempiendo così a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2003.”
    Orbene, atteso che il sodalizio sportivo dilettantistico cui appartiene il calciatore infortunato di cui trattasi, appartiene a detto contesto sopra esaminato per il quale non può nemmeno configurarsi il rischio di negligenza negli adempimenti oggetto della disquisizione in quanto opera in proposito un automatismo di gestione F.I.G.C. che individua e riconnette l’assicurazione in oggetto, per i massimali in oggetto (comuni a tutti e pertanto scevri da vizi e/o discriminazioni), alla richiesta di tesseramento, non pare essere censurabile per anomalie impiantistiche ambientali danti causa all’infortunio, non annovera (almeno così pare) nel proprio organico l’atleta che occasionò il danno, non si apprezzano conseguentemente – rebus sic stantis -, da chi risponde, responsabilità imputabili al sodalizio detentore del vincolo.
    Nel rispetto delle procedure di legge e delle prerogative della F.I.G.C. (carteggio di comunicazioni e richieste) prioritaria importanza riveste l’ attingere al referto stilato dal direttore di gara (arbitro) [od eventualmente del commissario di campo] per l’accertamento dei fatti.

Risposta pubblicata in data 04/07/2005


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