L’ambiente sportivo consta di una pluralità di soggetti,
fisici o giuridici, cui sono, tra l’altro, indirizzate specifiche norme
cogenti. Norme dell’Ordinamento dello Stato assumono in vero, la qualifica di “speciali”
e, come tali, non si applicano alla generalità di quanti siano soggetti
allo stesso Ordinamento bensì ad un ambito circoscritto.
Tralasciando ogni dissertazione sui “Gruppi Spontanei”, si
può individuare una primaria classificazione dei (soli) soggetti giuridici
(associazioni e società sportive) in:
a) entità
sportive (società di capitali) professionistiche,
b) sodalizi
sportivi (associazioni, con o senza personalità giuridica, e società [anche
cooperative] di capitali, senza scopo di lucro) dilettantistici (od
amatoriali),
c) associazioni
sportive scolastiche,
classificazione utile vieppiù in funzione di individuare
l’ambito di applicazione delle cosiddette “norme (o compendi di norme) speciali”.
Tali sono, tra le altre, almeno agli effetti della presente
dissertazione, la Legge 27.12.2002 n. 289, negli articoli 5 e 90, il Decreto
Legge 22.03.2004, n. 72, nell’articolo 4, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater,
convertito nella Legge 21.05.2004 n. 128 e, particolarmente nell’articolo 7, il
Decreto Legge 28.05.2004 convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004.
L’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 “Disposizioni
per l’attività sportiva dilettantistica” ha apportato agevolazioni
fiscali importanti alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
il comma 18 dello stesso articolo, così come riformulato con
la conversione nella Legge 21.05.2004 n. 128 del Decreto Legge n. 72/2004
(articolo 4, comma 6 bis), [abrogando la previsione di regolamenti da emanare
contenuta nella formulazione precedente] individua legislativamente i requisiti
o principi fondamentali cui devono attenersi, prevedendoli espressamente,
gli statuti, da redigersi necessariamente con atto scritto, delle stesse
società od associazioni sportive dilettantistiche:
“18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata
la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo
di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.”
Il comma 17 dello stesso articolo,
fin dalla formulazione originaria, dispone che “le società e le associazioni
sportive dilettantistiche debbano indicare nella denominazione sociale la
finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica
…..”
Art. 7 Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con
modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186
“…Il CONI è l’unico organismo
certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e
dalle associazioni sportive dilettantistiche…”
“…Il CONI trasmette annualmente
al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate – l’elenco
delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi.”
¨
Considerazioni e conseguenze:
Pur essendo stata abrogata la
normativa istitutiva del registro delle società e delle associazioni sportive
dilettantistiche (commi 20, 21, 22 dell’originario articolo 90 della Legge n.
289/2002 ), il provvedimento riafferma la titolarità del CONI nel merito
del riconoscimento delle entità sportive dilettantistiche e comporta per
lo stesso l’onere di compilare un elenco degli enti da esso riconosciuti ai
fini sportivi nonché di trasmetterlo annualmente all’Agenzia delle
Entrate, onde consentire agli stessi, se in possesso dei requisiti
prescritti,di fruire o continuare a fruire delle agevolazioni fiscali di
cui ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002
ed all’Agenzia delle Entrate di approntare verifiche circa la legittima
fruizione dei benefici disposti a loro favore, nei confronti degli stessi enti.
Delibera 11.11.2004 n. 1288 del
Consiglio Nazionale del CONI “Registro Nazionale delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n.
1161 del 30 aprile 2004
Riconoscimento ai fini sportivi –
Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 01 agosto 2001 e n.
1225 del 15 maggio 2002”.
“Il Consiglio Nazionale ……..Visto l’articolo 7 del
Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n.
186……DELIBERA
1) Di
modificare la deliberazione n. 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme
per l’istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne
forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione
sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138.
2) Di
modificare le deliberazioni n. 1197 del 1 agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio
2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline
Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio
ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche
con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria
(atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il
riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è
collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).
¨
[Finalità e funzionalità: il Registro è lo strumento
attraverso il quale
-
riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società
sportive dilettantistiche, come previsto dall’articolo 5, comma 5 lettera
c) del Decreto Legislativo 23.07.1999 n. 242, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 90 della Legge n. 289/2002,
-
stilare l’elenco (previsto dall’articolo 7 del Decreto Legge
28.05.2004 n. 136) delle associazioni e società sportive dilettantistiche che
il CONI deve trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate ]
Pare opportuno, a questo punto onde rendere più
intelligibile la risposta, riflettere sui concetti di obbligo e di onere.
Obbligo è imposizione assoluta e rifugge da
discrezionalità; onere è gravame che i soggetti destinatari sono
tenuti a sopportare solo se intenzionati a perseguire un risultato od
un beneficio cui lo stesso è correlato.
Il complesso di norme sopra citato, lungi dal coinvolgere la
generalità dei soggetti all’Ordinamento non interessa nemmeno la totalità dei
soggetti all’Ordinamento Sportivo: ne sono palesemente escluse le
entità sportive professionistiche e per quanto concerne i sodalizi sportivi
dilettantistici si può innanzitutto argomentare come per gli stessi si
prospetti non un obbligo bensì un onere cui
ottemperare solo se determinati a fruire delle agevolazioni fiscali
recate dai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289.
Orbene, a prescindere dalla constatazione che nei sopra
detti commi le “associazioni sportive scolastiche” vengono menzionate
esplicitamente solo al n.8, laddove destinatarie della norma sono “le
imprese che sponsorizzano”, nulla vieta che, se ammesso
dalla normativa dell’Ordinamento Scolastico (regolamenti, programmi, piani vieppiù
in ottemperanza all’etica scolastica) le associazioni sportive
scolastiche appetiscano anche l’esercizio di attività commerciali quale
strumento di finanziamento per le proprie attività istituzionali e le
agevolazioni fiscali dettate a tal fine dai sopra citati commi.
Ricorrendo una siffatta ipotesi, dette
associazioni sportive scolastiche potrebbero essere indotte, con libera scelta,
ad assumere le connotazioni caratteristiche delle associazioni sportive
dilettantistiche, a dotarsi della relativa strumentazione anche
giuridica, ad effettuare in ipotesi esercizio di opzione per la disciplina di
cui alla Legge 16.12.1991 n. 398 ed a perseguire risolutamente le
agevolazioni sopra citate. Sarebbero ipso facto tenute ad ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 90, particolarmente dei commi 17 e
18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto disposto dal comma 18 ter],
della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero all’onere di conformarvi tempestivamente
i propri statuti nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione
al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche,
presso il C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi.
Con Circolare Ministeriale 31 luglio 1997, n. 466: Linee
attuative del Protocollo d’intesa M.P.I. – C.O.N.I., alla lettera e) “Comitato
misto Mpi – CONI” si pone comunque giustamente l’accento sulle peculiari
finalità istituzionali della scuola cui intonare ogni valutazione circa il
piano delle iniziative concepito per favorire la pratica sportiva e gli effetti
di socializzazione ad essa correlati: ne consegue che, laddove ricorra l’ipotesi “associazione sportiva scolastica dilettantistica” sopra considerata,
fatti salvi i dettati, come esposti, per la conformità degli statuti, occorra
procedere, in sede di stesura degli stessi, ad un delicato lavoro
interpretativo funzionale a salvaguardare dette peculiari finalità
istituzionali (es.: in tema di garanzia della partecipazione agli organismi
direttivi dell’associazione, delle diverse componenti del mondo della scuola
[rappresentanti dei docenti e del personale Ata, dei comitati degli studenti e
dei genitori] ).