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Gestione
impianti sportivi
Si tratta di una specializzazione della consulenza
sportiva.
In questo caso anche la tipologia dei clienti può cambiare: si
possono rivolgere ad Olimpia Gest. Sport anche
le amministrazioni
pubbliche che vogliano preparare gare per l’aggiudicazione di
impianti ed acquistare un progetto chiavi in mano con delibere, inviti,
assegnazioni di gara pubblica.
Per i clienti di riferimento (associazioni sportive) si studiano
le convenzioni di assegnazione di impianti con particolare attenzione alle
tre regole:
- Sicurezza dell'impianto
- Regolamenti amministrativi
- Compatibilità economica
in quanto nelle convenzioni molto spesso vengono ingiustamente addossate
responsabilità ed oneri alle associazioni sportive dilettantistiche.
In presenza di invito dell’ente locale alla gestione si appronta l’offerta
per l’assegnazione in convenzione di impianti.
Olimpia Gest. Sport può inoltre gestire
impianti sportivi chiavi in mano forte della responsabilità di figure
che normalmente collaborano nella gestione e nella consulenza per gli impianti.
Domande & risposte (FAQ) |
- Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato?
- Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. Risposta pubblicata in data 06/09/2007
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- Siamo due ragazzi e stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di chiedere al comune la gestione di un impianto sportivo, pensavamo a tal proposito di costituire un associazione sportiva dilettantistica; a tal proposito abbiamo letto che i soci non posssono percepire utili. Voi cosa ci consigliate, dato che oltre desiderosi di insegnare lo sport che per anni abbiamo praticato noi vorremo provare a ricavare un utile.
- Gli impianti sportivi sono affidati preferibilmente alle associazioni sportive dilettantistiche come da legge 289/2002 cd. finanziaria 2003 se regolarmente costituite e e affiliate al Coni.
Le associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire utili, ma possono pagare compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro in totale esenzione di imposte, fino a 25.000 euro con rit. di imposta del 20% circa e solo dopo i 25.000 euro tassazione ordinaria. Risposta pubblicata in data 28/06/2007
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- Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
- La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. Risposta pubblicata in data 23/03/2007
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- Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo,
ai sensi del comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 ed
ha assegnato infine detta struttura ad un’associazione sportiva che si
definiva “scuola calcio” in assenza dei requisiti oggettivi così come
definiti nell’apposita regolamentazione della F.I.G.C..
L’assegnazione è stata effettuata correttamente o no, ai sensi
della Legge 289/2002, articolo 90 comma 25?
Il comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 non
richiede, ai fini di legittimare la partecipazione alla gara, il possesso
in capo ai concorrenti della qualifica di “scuola calcio” così come
rilasciabile ai sensi del regolamento F.I.G.C., bensì la più generica
accezione di “società od associazione sportiva dilettantistica”.
Pertanto, si può ritenere preliminarmente ammissibile,
ai sensi del suddetto comma 25 dell’articolo 90 Legge 289/2002, la
partecipazione alla gara della entità sportiva di cui si ragiona se per la
stessa ricorrono le condizioni per essere individuata come “associazione
sportiva dilettantistica” in ragione dei commi 17 e 18 dello stesso
articolo 90 della Legge 289/2002, così come emendati dalla Legge 128/2004, vale
a dire: se la stessa è stata costituita con atto scritto (comma 18), se nella
denominazione sociale è contemplato il termine “dilettantistica” (comma
17), se nello statuto della stessa sono espressamente previsti (ai sensi del
comma 18):
a) la
denominazione;
b) l’oggetto
sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione
della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza
di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme
indirette;
e) le
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f)
l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le
modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo
di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.”
Se, ricorrendone le condizioni
sopra esposte, pare legittima la partecipazione di detta entità alla gara
(non è cioè necessario avere il riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.” per
essere classificati come “associazione sportiva dilettantistica”) assume
diverso rilievo il quesito “se l’assegnazione sia stata effettuata
correttamente”: l’assegnazione è stata effettuata sulla base di punteggi
assegnati in ragione dei titoli prodotti (circa i quali, il comma 25 del
citato articolo 90 non da alcuna indicazione di merito). Orbene non è invocando
il comma 25 di detto articolo 90 che si potranno impugnare gli esiti della gara
bensì contestando un eventuale maggior punteggio attribuito alla
presunta “scuola calcio F.I.G.C.” sul presupposto di un titolo che nella
realtà non ricorre od eventuali ulteriori punteggi attribuiti in
carenza di idoneo titolo.
Poiché non è noto a chi risponde,
se nel regolamento della gara in oggetto sono stati individuati punteggi
superiori per il titolo di scuola calcio F.I.G.C. rispetto al titolo di
ordinaria associazione sportiva di terza categoria dilettanti, né il criterio
di assegnazione dei punteggi stessi (che non viene definito per legge dello
Stato) né se il bando di gara sia stato concepito nel rispetto o meno
(fattore, questo sì, essenziale per trarne appropriate conclusioni) dell’apposita
Legge Regionale, è oggettivamente impossibile individuare, in sede
giurisprudenziale, la correttezza o meno dell’assegnazione, che potrà essere
appurata solo previa disamina reale dei punteggi assegnati in relazione ai
titoli prodotti e della oggettiva esistenza dei titoli addotti dai concorrenti.
Si suggerisce, nel merito, il ricorso all’assistenza di un professionista
legale per ponderare opportunamente anche la coerenza e/o conformità del bando
di gara alla Legge Regionale che disciplina la fattispecie. Risposta pubblicata in data 05/09/2005
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- Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in
gestione del campo sportivo, “ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali e scuole calcio senza fini di lucro
praticanti attività addestrativa, attività fisico - motoria e l’insegnamento della pratica sportiva connessa al tipo di impianto sportivo richiesto”. Alla
gara hanno partecipato due associazioni sportive: una ha avuto la gestione di tale impianto per oltre 10 anni ed è oggi iscritta a partecipare al Campionato
di terza categoria dilettanti, mentre la seconda è stata costituita nel 2004, pertanto non riveste nemmeno la qualifica di “Scuola Calcio”, atteso che detta qualifica si può acquisire decorso almeno un anno dalla prima affiliazione alla F.I.G.C..
Il Comune ha affidato, dopo molti mesi, tale impianto, forse per motivi politici, anche contro il parere del responsabile del servizio, all’entità sportiva autodefinitasi “Scuola Calcio”, un componente della quale è Membro della Giunta.
Quali azioni si possono intraprendere per affermare la legalità?
- Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono
l’individuazione e l’introduzione
nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della
Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele
a
beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono
contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli
Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio
da
parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi
di
cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la
gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che
ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali
e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le
Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma
26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai
sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra
citato “comma 25”, sono le
Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di
affidamento di detti impianti. Pertanto la prima operazione da concepirsi,
per il controllo della legalità, è la disamina delle clausole o
disposizioni del bando, per l’affidamento in gestione dell’impianto in
oggetto, al fine di verificarne la conformità e/o coerenza con le norme
dell’apposita Legge Regionale. Le entità partecipanti hanno poi diritto
di essere ammesse alla consultazione degli esiti della gara,
richiedendone in forma certa, per iscritto, in tal senso, anche previo ricorso
all’assistenza di un professionista legale. Detto diritto di
consultazione è funzionale alla verifica dei titoli prodotti o della
veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, specie
laddove gli stessi (titoli e/od autocertificazioni) determinino l’assegnazione
di punteggi, onde poter produrre conseguentemente eventuali contestazioni
“mirate”.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema,
dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario dell’impianto oggetto di assegnazione
in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente
suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato
di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto
Amministrativo. Risposta pubblicata in data 05/09/2005
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- Attualmente la nostra associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla F.I.P.
e ad un Ente di Promozione Sportiva sta cooperando, sebbene senza un formale
affidamento, per la gestione di un impianto sportivo, con un oratorio, cui è stato
concesso in uso dal Comune. Al fine di procedere ad opportuna regolarizzazione
abbiamo ipotizzato di inoltrare domanda al Comune proprietario, scopo assunzione
in uso (eventualmente temporaneo) di detto impianto per assolvere alle esigenze
d’utilizzo proprie dell’associazione in ragione delle attività sportive
praticate.
I soci che utilizzeranno l’impianto potranno versare una quota di partecipazione,
a copertura delle spese, ogni qualvolta chiedano di usufruirne? Ciò varrebbe
anche per i non soci?
E’ possibile, in una siffatta situazione, gestire un piccolo bar “riservato
ai soci”, all’interno dell’impianto, senza particolari autorizzazioni?
- "Ipotizzando che, in accoglimento
della domanda inoltrata dal Vostro sodalizio sportivo, il Comune
Vi conceda l’uso (non la gestione) dell’impianto e si assicuri, da parte Vostra, l’osservanza
delle condizioni poste a tal fine da norme, convenzioni e regolamenti, parimenti
col rispetto dei diritti acquisiti nel frattempo (es.:
dall’oratorio), o acquisibili, da terzi, si configurerebbe in tal modo
il legittimo rapporto auspicato tra il Vostro sodalizio e l’impianto, circa
l’uso dello stesso riposante sulla trasparenza, definizione e riconoscibilità di
poteri, diritti, doveri e responsabilità: benefici da valere in sede di diritto
civile e fiscale.
In configurazione d’uso legittimo, il
Vostro sodalizio potrà beneficiare del trattamento
tributario agevolato disposto dall’articolo 111 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, così come
modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per
gli enti non commerciali di tipo associativo, in forza e ragione del quale “non è considerata
commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
diretta attuazione degli scopi
istituzionali”, per cui le somme versate dai soci o partecipanti aventi
nel sodalizio diritto di voto,
a titolo di corrispettivo per l’utilizzo loro concesso di detto impianto, non
sono considerate entrate commerciali e non concorrono, per detta ragione, alla
definizione del reddito dell’associazione sportiva [a condizione che il sodalizio
abbia conformato il proprio atto costitutivo – statuto alle apposite clausole
disposte dalla Legge, in primis a quanto di cui al
comma 4 quinquies dell’articolo 111 del T.U.I.R.].
Laddove il Vostro sodalizio sportivo abbia facoltà di
sub – concedere a terzi (non soci) l’uso di detto impianto [occorre fare,
pertanto, adeguata attenzione alle clausole di concessione in uso fattaVi
dell’impianto, così come poste dal Comune, al fine di individuarvi
detta facoltà o meno], l’articolo 111 del T.U.I.R. non è più invocabile e
pertanto non Vi soccorre più con analogo beneficio: i corrispettivi introitati
da una eventuale sub concessione a terzi dell’impianto in oggetto sono infatti classificati “commerciali”,
come tali concorrono a
definire il reddito dell’associazione che li percepisce e sono assoggettabili
ad I.V.A..
Non pare, d’altra parte, di snella
attuazione, nell’ambito di un rapporto di concessione in uso e non
già di gestione, con diritti pertanto limitati nel tempo e nello spazio e
da concepire in parallelo con analoghi diritti di terzi, la gestione
di un bar “all’interno dell’impianto, riservato ai soci”.
Laddove poi si potesse ovviare a dette
riconoscibili difficoltà, occorrerebbe in particolare
assicurare il rispetto della normativa sulla tutela della salute delle
persone e delle condizioni di igienicità, nonché, comunque di tutte le “normative
ambientali”, prestandosi alle verifiche esercitabili, in tema, dalle
autorità preposte. Si aggiunga a tanto che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione
n. 217/E del 17.07.1995 ha chiarito che l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolta da associazioni nei confronti dei soci
all’interno delle proprie sedi è da considerarsi “certamente commerciale”,
con il conseguente obbligo degli adempimenti contabili ai fini fiscali, ivi compreso
quello del registratore di cassa." Risposta pubblicata in data 08/08/2005
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- Può il C.O.N.I. intervenire, tramite pareri di legittimità, sulla validità di atti amministrativi comunali, quando questi riguardano la gestione di impianti sportivi del Comune stesso? In particolare il C.O.N.I. può intervenire sulle modalità di affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo pubblico mediante atti e pareri che hanno effetti di legittimità amministrativa?
- A nostro avviso al quesito va data risposta negativa, in
ragione delle seguenti argomentazioni:
Il Decreto Legislativo del 23.07.1999 n.
242 recante a titolo “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI,
a norma
dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 29.07.1999), all’articolo 2 “Statuto” [testo in vigore
dal 11.02.2004] recita:
“Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi
dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e
gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, ….denominato
C.I.O..
L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello
sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento
dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni
sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento
sportivo, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,….., l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che
alterano le
naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la
promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i
normodotati che …per i disabili. Il CONI inoltre assume e promuove le opportune
iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello
sport.
Formazione, promozione, coordinamento dell’attività sportiva e vigilanza sono, pertanto, i compiti fondamentali dell’Ente. La
vigilanza viene espletata sui soggetti del movimento sportivo ed in primis
sugli Enti gestori dell’attività agonistica: Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti [tra
i compiti del Consiglio Nazionale (articolo 5 lettere e, e – bis, e – ter) rientra
la definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio dei controlli sui
sopra citati Enti, Federazioni e Discipline Associate e per l’esercizio dei
controlli da parte di detti soggetti sulle società sportive, allo scopo di
garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, con facoltà di
commissariamento degli Enti di gestione sportiva in caso di gravi irregolarità
nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli
organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento
dei medesimi].
Sono ben altri gli Organi di Controllo Amministrativo che
hanno gerarchicamente sindacato sugli atti e delibere di un Comune o di altro
Ente Pubblico Territoriale!
Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli
impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento
dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera
nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive
cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
“Comma 24”:
L’uso degli impianti sportivi in esercizio da
parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed
associazioni sportive.
“Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui
all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,
la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni
sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive
Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che
ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e
obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni
disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
“Comma 26”:
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente
con le esigenze dell’attività didattica e
delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi
del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui
ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Come si evince dal sopra
citato “comma 26”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le
modalità di affidamento,
non il C.O.N.I.
Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema,
dagli Enti Pubblici Territoriali proprietari degli impianti oggetto di assegnazione
in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità,
eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato
di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto
Amministrativo.
Tra gli impegni espressi dal C.O.N.I. v’è indubbiamente
quello di contribuire al miglioramento degli impianti sportivi con la capillare ricerca di
collaborazioni ed intese programmatiche con
gli
Enti Pubblici Territoriali per quanto riguarda la realizzazione e l’uso degli
impianti sportivi: è pertanto una eventualità meritevole che detti Enti
attingano a consulenze e collaborazioni dal C.O.N.I. per l’esercizio
delle accennate funzioni, non ultimo per meglio definire la declaratoria dei
bandi d’assegnazione, senza per ciò stravolgere funzioni e/o prerogative
ed i competenti livelli gerarchici istituzionali. Risposta pubblicata in data 05/08/2005
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- Il mio comune ha indetto un bando di gara per l'affidamento in gestione di un
impianto sportivo composto da un campo da tennis ed un campo polivalente. Il
bando in oggetto non conteneva alcun riferimento alla legge 289/2002 e non richiedeva
alle società od associazioni che intendevano partecipare al bando,
alcuna forma di affiliazione al CONI e/o federazioni sportive. Alla gara hanno
preso parte due associazioni: una associazione sportiva dilettantistica che aveva
provveduto nell'anno 2004 all'edeguamento statutario come previsto dall'art.
90 commi 17 e 18 della legge 289/2002, ed un altra associazione culturale e sportiva
che invece sconosceva completamente la normativa in oggetto. Il Comune ha deciso
di
affidare l'impianto all'associazione che non aveva provveduto alle modifiche
statutarie previste dalla legge, e seppur l'altra associazione ha fatto ricorso
il Comune ha risposto che non essendo inserito nel bando, il rispetto della legge
289/2002 non è previsto.
Secondo il comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002,
il Comune non doveva assegnare in via preferenziale l'impianto all'associazione
che aveva provveduto all'adeguamento statutario? Come deve, l'associazione sportiva
dilettantistica comportarsi nei confronti del Comune che non ha tenuto conto
del fatto che una associazione non ha provveduto all'adeguamento statutario?
- La risposta avuta dal Comune è in controtendenza rispetto allo
spirito della normativa vigente (legge 289 in primis).
Il Comune non ha l'obbligo
di aggiudicare la gestione di impianti sportivi ad associazioni ma a nostro parere
aveva l'obbligo di invitare le associazioni in quanto la norma parla di affidamento
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche. Poteva
poi valutare che le caratteristiche dell'altro concorrente
fossero più idonee alla conduzione, certamente questo doveva essere fatto
in modo trasparente.
Il fatto che l'associazione che si è aggiudicata
la
gara non abbia adeguato lo statuto le pone problemi dal lato delle agevolazioni
fiscali ma è del tutto ininfluente sulla partecipazione ed aggiudicazione
della gara.
Bisogna poi valutare se la Regione come previsto dall'ultimo capoverso
del comma 25 dell'art. 90 legge 289/2002 abbia promulgato una propria
legge disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti
sportivi e se l'amministrazione comunale in oggetto l'abbia recepita. Solo nel
caso di chiara violazione di quanto previsto da detta legge regionale si intravedono
spiragli per eventuali contestazioni
legali. Risposta pubblicata in data 19/07/2005
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- Nel caso vi sono due società sportive dilettantistiche, una è di categoria superiore rispetto all'altra a chi è giusto assegnare la gestione degli impianti sportivi?
- La categoria nella quale l'associazione milita potrebbe essere uno dei punti sui
quali l'assegnazione viene fatta, ma non è il solo e ne il punto importante.
La legge 289/2002 cosidetta finanziaria 2003 ha previsto che gli impianti vengano
preferibilmente assegnati ad associazioni sportive dilettantistiche.
All'interno di tale normativa l'ente locale, solitamente il comune, bandisce una
gara o più semplicemente invita le associazioni sportive in vista di rilascio
di concessione per gestione di impianto.
Bisogna attentamente valutare quali sono i requisiti richiesti da tale bando di
aggiudicazione es. numero di tesserati, categoria, anzianità del sodalizio,
correttezza contabile amministrativa, tutti gli elementi ai quali vengono solitamente
attribuiti i punti.
In vista dell'assegnazione dell'impianto i nostri esperti sono comunque sempre
disponibili a valutare per i concorrenti i bandi di gara e a suggerire strategie
per la partecipazione. Risposta pubblicata in data 04/07/2005
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- L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione
sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti
da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale?
Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
- Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’:
in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47. Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio). Risposta pubblicata in data 25/05/2005
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- Siamo una società ASD che sta valutando i rischi per sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione del campo da calcio. Abbiamo molti dubbi in merito alle responsabilità civili che tendono a scaricarci e ci chiediamo fino a che punto le polizze assicurative possano garantire in caso di eventi gravi; considerate che parte delle recinzioni, delle scale d'ingresso al campo nonchè gli spogliatoi non sono a norma (anche agli occhi di non esperti in materia di sicurezza).
- La materia proposta è uno dei campi d'azione principale nel quale opera la nostra società.
In assenza di omologazione dell'impianto e di messa a norma di impianti termici, elettrici, idrici ecc. l'assicurazione (ammesso che stipuli un contratto con questi presupposti) potrebbe poi rifiutare il risarcimento dei danni in caso di sinistro.
Olimpia Gest Sport propone tre servizi nel vostro caso:- preventiva lettura della convenzione con correzione dei punti che rappresentano un rischio per l'associazione sportiva dilettantistica;
- possibilità attraverso un partner qualificato di valutare la sicurezza dell'impianto sportivo;
- polizze di coperture assicurative studiate appositamente per il singolo impianto sportivo.
Per ulteriori informazioni potete chiedere agli esperti in tale settore Rag. Zappi o Dott. Fiori Suzzi. Risposta pubblicata in data 24/05/2005
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- Siamo tre persone fisiche (non ass. sportiva) stiamo valutando di prendere in gestione impianti sportivi del nostro paese, quali devono essere i requisiti, basta costituire una società di servizi??
- La finanziaria del 2003 legge 289/2002 ha previsto in sede di aggiudicazione
degli impianti sportivi una prelazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Detto ciò è possibile aggiudicare la gestione di impianti sportivi a
società di gestione create ad hoc.
Il consiglio è quello di costituire una società di capitali al fine di evitare responsabilità personali.
Particolare attenzione va posta all'esame della convenzione per la gestione di
tali impianti in quanto molto spesso il comune o l'ente pubblico proprietario
tendono a scaricare sui gestori responsabilità e oneri.
Per l'esame dell'eventuale convenzione, per la valutazione della forma associativa o societaria, e per la copertura assicurativa degli impianti la nostra società è in grado di fornire consulenza di primo piano. Risposta pubblicata in data 11/05/2005
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- E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
- L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione. Risposta pubblicata in data 03/03/2005
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- Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
- L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa. Risposta pubblicata in data 02/03/2005
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- Una Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, conduttrice di un impianto sportivo in forza di convenzione con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, che abbia assunto l’onere, con la stessa convenzione, di eseguire opere di manutenzione afferenti l’impianto di cui trattasi, di ingente importo economico e comunque preponderante rispetto all’ammontare dei proventi istituzionali, da rifondersi successivamente e conseguentemente dalla stessa Amministrazione Comunale, può perdere, all’atto della
refusione, ipso facto, la qualifica di Ente non commerciale?
- Con l’Art.87 comma 4-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/22.12.1986) fu individuata,
sotto il profilo fiscale la filosofia della qualificazione degli Enti non commerciali,
previa definizione dei criteri di qualificazione dell’oggetto esclusivo
o principale dell’attività dell’Ente onde accertarne la
prevalenza
commerciale o meno.
Alla luce della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 460/97 si paventò realisticamente
la perdita della qualifica di Ente non commerciale, in ipotesi di quanto
di
cui trattasi, nonostante la Circolare 124/E 1998, che dettò nel merito
le istruzioni ministeriali al D.Lgs 460/97, evidenziasse doversi privilegiare
fattori qualitativi, non potendosi ignorare, del pari, il criterio
della prevalenza intesa quantitativamente, vieppiù allorquando,
con
la Finanziaria 1998 [Art.21 comma 4 lettera b) della Legge 27.12.1997 n.449]
mutò la disciplina
dei contributi e delle liberalità assumendosi che i contributi
in denaro
spettanti in base a contratto dovessero qualificarsi “proventi commerciali
concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva
percipiente”.
La fattispecie oggetto del quesito, configurando prestazioni in capo alla associazione
sportiva dilettantistica di pretta valenza commerciale, tali, per la rilevanza
economica quantitativa, da individuare una netta prevalenza di attività commerciali
a carico e nei fatti dell’associazione stessa, prospettò pertanto
e protrasse, vigente l’Art.111-bis del T.U.I.R., il pavento a tutto il
31.12.2002.
La Legge 27.12.2002 n. 289 ha, però, infine, con il comma 11 dell’Art.
90, disposto quanto segue: “All’Art. 111- bis, comma 4, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed
alle associazioni sportive dilettantistiche” .”
Detta disposizione, pertanto, stabilendo, così come di già previsto
per gli enti ecclesiastici, l’inapplicabilità della normativa afferente
la perdita della qualifica di ente non commerciale alle associazioni sportive
dilettantistiche, elimina oggettivamente, fin dal 01.01.2003 (data di entrata
in vigore del provvedimento), il pericolo che incombeva sull’associazionismo
sportivo dilettantistico. Risposta pubblicata in data 25/02/2005
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