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Gestione impianti sportivi

Si tratta di una specializzazione della consulenza sportiva.
In questo caso anche la tipologia dei clienti può cambiare: si possono rivolgere ad Olimpia Gest. Sport anche le amministrazioni pubbliche che vogliano preparare gare per l’aggiudicazione di impianti ed acquistare un progetto chiavi in mano con delibere, inviti, assegnazioni di gara pubblica.
Per i clienti di riferimento (associazioni sportive) si studiano le convenzioni di assegnazione di impianti con particolare attenzione alle tre regole:
  1. Sicurezza dell'impianto
  2. Regolamenti amministrativi
  3. Compatibilità economica
in quanto nelle convenzioni molto spesso vengono ingiustamente addossate responsabilità ed oneri alle associazioni sportive dilettantistiche.
In presenza di invito dell’ente locale alla gestione si appronta l’offerta per l’assegnazione in convenzione di impianti.
Olimpia Gest. Sport può inoltre gestire impianti sportivi chiavi in mano forte della responsabilità di figure che normalmente collaborano nella gestione e nella consulenza per gli impianti.

Domande & risposte (FAQ)

  • Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
    Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel comune di ....
    Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
    E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione e non una palestra privata?
    Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di tali oneri, è legale che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un importo così elevato?
  • Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico del proprietario.
    Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
    Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti per il cambio di destinazione di uso.

Risposta pubblicata in data 06/09/2007


  • Siamo due ragazzi e stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di chiedere al comune la gestione di un impianto sportivo, pensavamo a tal proposito di costituire un associazione sportiva dilettantistica; a tal proposito abbiamo letto che i soci non posssono percepire utili. Voi cosa ci consigliate, dato che oltre desiderosi di insegnare lo sport che per anni abbiamo praticato noi vorremo provare a ricavare un utile.
  • Gli impianti sportivi sono affidati preferibilmente alle associazioni sportive dilettantistiche come da legge 289/2002 cd. finanziaria 2003 se regolarmente costituite e e affiliate al Coni.
    Le associazioni sportive dilettantistiche non possono distribuire utili, ma possono pagare compensi per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro in totale esenzione di imposte, fino a 25.000 euro con rit. di imposta del 20% circa e solo dopo i 25.000 euro tassazione ordinaria.

Risposta pubblicata in data 28/06/2007


  • Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
    Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e ristorante?
    Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante, senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili adibiti ad attività commerciale?
    Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze) che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
  • La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
    Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti, ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio legato all'impianto sportivo.
    Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua intierezza.
    Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale con contratto di sub-concessione.
    A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
    A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta dal Comune di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati ed idonei, rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
    D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
    Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile.

Risposta pubblicata in data 23/03/2007


  • Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo, ai sensi del comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 ed ha assegnato infine detta struttura ad un’associazione sportiva che si definiva “scuola calcio” in assenza dei requisiti oggettivi così come definiti nell’apposita regolamentazione della F.I.G.C..
    L’assegnazione è stata effettuata correttamente o no, ai sensi della Legge 289/2002, articolo 90 comma 25?
  • Il comma 25 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 non richiede, ai fini di legittimare la partecipazione alla gara, il possesso in capo ai concorrenti della qualifica di “scuola calcio” così come rilasciabile ai sensi del regolamento F.I.G.C., bensì la più generica accezione di “società od associazione sportiva dilettantistica”.

    Pertanto, si può ritenere preliminarmente ammissibile, ai sensi del suddetto comma 25 dell’articolo 90 Legge 289/2002, la partecipazione alla gara della entità sportiva di cui si ragiona se per la stessa ricorrono le condizioni per essere individuata come “associazione sportiva dilettantistica” in ragione dei commi 17 e 18 dello stesso articolo 90 della Legge 289/2002, così come emendati dalla Legge 128/2004, vale a dire: se la stessa è stata costituita con atto scritto (comma 18), se nella denominazione sociale è contemplato il termine “dilettantistica” (comma 17), se nello statuto della stessa sono espressamente previsti (ai sensi del comma 18):

    a)      la denominazione;

    b)      l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

    c)      l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

    d)      l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

    e)      le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

    f)        l’obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

    g)      le modalità di scioglimento dell’associazione;

    h)      l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

    Se, ricorrendone le condizioni sopra esposte, pare legittima la partecipazione di detta entità alla gara (non è cioè necessario avere il riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.” per essere classificati come “associazione sportiva dilettantistica”) assume diverso rilievo il quesito “se l’assegnazione sia stata effettuata correttamente”: l’assegnazione è stata effettuata sulla base di punteggi assegnati in ragione dei titoli prodotti (circa i quali, il comma 25 del citato articolo 90 non da alcuna indicazione di merito). Orbene non è invocando il comma 25 di detto articolo 90 che si potranno impugnare gli esiti della gara bensì contestando un eventuale maggior punteggio attribuito alla presunta “scuola calcio F.I.G.C.” sul presupposto di un titolo che nella realtà non ricorre od eventuali ulteriori punteggi attribuiti in carenza di idoneo titolo.

    Poiché non è noto a chi risponde, se nel regolamento della gara in oggetto sono stati individuati punteggi superiori per il titolo di scuola calcio F.I.G.C. rispetto al titolo di ordinaria associazione sportiva di terza categoria dilettanti, né il criterio di assegnazione dei punteggi stessi (che non viene definito per legge dello Stato) né se il bando di gara sia stato concepito nel rispetto o meno (fattore, questo sì, essenziale per trarne appropriate conclusioni) dell’apposita Legge Regionale, è oggettivamente impossibile individuare, in sede giurisprudenziale, la correttezza o meno dell’assegnazione, che potrà essere appurata solo previa disamina reale dei punteggi assegnati in relazione ai titoli prodotti e della oggettiva esistenza dei titoli addotti dai concorrenti. Si suggerisce, nel merito, il ricorso all’assistenza di un professionista legale per ponderare opportunamente anche la coerenza e/o conformità del bando di gara alla Legge Regionale che disciplina la fattispecie.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in gestione del campo sportivo, “ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27.12.2002, n. 289, in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali e scuole calcio senza fini di lucro praticanti attività addestrativa, attività fisico - motoria e l’insegnamento della pratica sportiva connessa al tipo di impianto sportivo richiesto”. Alla gara hanno partecipato due associazioni sportive: una ha avuto la gestione di tale impianto per oltre 10 anni ed è oggi iscritta a partecipare al Campionato di terza categoria dilettanti, mentre la seconda è stata costituita nel 2004, pertanto non riveste nemmeno la qualifica di “Scuola Calcio”, atteso che detta qualifica si può acquisire decorso almeno un anno dalla prima affiliazione alla F.I.G.C..

    Il Comune ha affidato, dopo molti mesi, tale impianto, forse per motivi politici, anche contro il parere del responsabile del servizio, all’entità sportiva autodefinitasi “Scuola Calcio”, un componente della quale è Membro della Giunta.

    Quali azioni si possono intraprendere per affermare la legalità?
  • Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
    “Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
    “Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
    “Comma 26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
    Come si evince dal sopra citato “comma 25”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento di detti impianti. Pertanto la prima operazione da concepirsi, per il controllo della legalità, è la disamina delle clausole o disposizioni del bando, per l’affidamento in gestione dell’impianto in oggetto, al fine di verificarne la conformità e/o coerenza con le norme dell’apposita Legge Regionale. Le entità partecipanti hanno poi diritto di essere ammesse alla consultazione degli esiti della gara, richiedendone in forma certa, per iscritto, in tal senso, anche previo ricorso all’assistenza di un professionista legale. Detto diritto di consultazione è funzionale alla verifica dei titoli prodotti o della veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti, specie laddove gli stessi (titoli e/od autocertificazioni) determinino l’assegnazione di punteggi, onde poter produrre conseguentemente eventuali contestazioni “mirate”.
    Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema, dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario dell’impianto oggetto di assegnazione in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto Amministrativo.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Attualmente la nostra associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla F.I.P. e ad un Ente di Promozione Sportiva sta cooperando, sebbene senza un formale affidamento, per la gestione di un impianto sportivo, con un oratorio, cui è stato concesso in uso dal Comune. Al fine di procedere ad opportuna regolarizzazione abbiamo ipotizzato di inoltrare domanda al Comune proprietario, scopo assunzione in uso (eventualmente temporaneo) di detto impianto per assolvere alle esigenze d’utilizzo proprie dell’associazione in ragione delle attività sportive praticate.
    I soci che utilizzeranno l’impianto potranno versare una quota di partecipazione, a copertura delle spese, ogni qualvolta chiedano di usufruirne? Ciò varrebbe anche per i non soci?
    E’ possibile, in una siffatta situazione, gestire un piccolo bar “riservato ai soci”, all’interno dell’impianto, senza particolari autorizzazioni?
  • "Ipotizzando che, in accoglimento della domanda inoltrata dal Vostro sodalizio sportivo, il Comune Vi conceda l’uso (non la gestione) dell’impianto e si assicuri, da parte Vostra, l’osservanza delle condizioni poste a tal fine da norme, convenzioni e regolamenti, parimenti col rispetto dei diritti acquisiti nel frattempo (es.: dall’oratorio), o acquisibili, da terzi, si configurerebbe in tal modo il legittimo rapporto auspicato tra il Vostro sodalizio e l’impianto, circa l’uso dello stesso riposante sulla trasparenza, definizione e riconoscibilità di poteri, diritti, doveri e responsabilità: benefici da valere in sede di diritto civile e fiscale.
    In configurazione d’uso legittimo, il Vostro sodalizio potrà beneficiare del trattamento tributario agevolato disposto dall’articolo 111 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997, per gli enti non commerciali di tipo associativo, in forza e ragione del quale “non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in diretta attuazione degli scopi istituzionali”, per cui le somme versate dai soci o partecipanti aventi nel sodalizio diritto di voto, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo loro concesso di detto impianto, non sono considerate entrate commerciali e non concorrono, per detta ragione, alla definizione del reddito dell’associazione sportiva [a condizione che il sodalizio abbia conformato il proprio atto costitutivo – statuto alle apposite clausole disposte dalla Legge, in primis a quanto di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 111 del T.U.I.R.].
    Laddove il Vostro sodalizio sportivo abbia facoltà di sub – concedere a terzi (non soci) l’uso di detto impianto [occorre fare, pertanto, adeguata attenzione alle clausole di concessione in uso fattaVi dell’impianto, così come poste dal Comune, al fine di individuarvi detta facoltà o meno], l’articolo 111 del T.U.I.R. non è più invocabile e pertanto non Vi soccorre più con analogo beneficio: i corrispettivi introitati da una eventuale sub concessione a terzi dell’impianto in oggetto sono infatti classificati “commerciali”, come tali concorrono a definire il reddito dell’associazione che li percepisce e sono assoggettabili ad I.V.A..
    Non pare, d’altra parte, di snella attuazione, nell’ambito di un rapporto di concessione in uso e non già di gestione, con diritti pertanto limitati nel tempo e nello spazio e da concepire in parallelo con analoghi diritti di terzi, la gestione di un bar “all’interno dell’impianto, riservato ai soci”.
    Laddove poi si potesse ovviare a dette riconoscibili difficoltà, occorrerebbe in particolare assicurare il rispetto della normativa sulla tutela della salute delle persone e delle condizioni di igienicità, nonché, comunque di tutte le “normative ambientali”, prestandosi alle verifiche esercitabili, in tema, dalle autorità preposte. Si aggiunga a tanto che il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17.07.1995 ha chiarito che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da associazioni nei confronti dei soci all’interno delle proprie sedi è da considerarsi “certamente commerciale”, con il conseguente obbligo degli adempimenti contabili ai fini fiscali, ivi compreso quello del registratore di cassa."

Risposta pubblicata in data 08/08/2005


  • Può il C.O.N.I. intervenire, tramite pareri di legittimità, sulla validità di atti amministrativi comunali, quando questi riguardano la gestione di impianti sportivi del Comune stesso? In particolare il C.O.N.I. può intervenire sulle modalità di affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo pubblico mediante atti e pareri che hanno effetti di legittimità amministrativa?
  • A nostro avviso al quesito va data risposta negativa, in ragione delle seguenti argomentazioni:
    Il Decreto Legislativo del 23.07.1999 n. 242 recante a titolo “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1999), all’articolo 2 “Statuto” [testo in vigore dal 11.02.2004] recita:
    “Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale, ….denominato C.I.O..
    L’ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive,….., l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che …per i disabili. Il CONI inoltre assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
    Formazione, promozione, coordinamento dell’attività sportiva e vigilanza sono, pertanto, i compiti fondamentali dell’Ente. La vigilanza viene espletata sui soggetti del movimento sportivo ed in primis sugli Enti gestori dell’attività agonistica: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti [tra i compiti del Consiglio Nazionale (articolo 5 lettere e, e – bis, e – ter)  rientra la definizione dei criteri e delle modalità per l’esercizio dei controlli sui sopra citati Enti, Federazioni e Discipline Associate e per l’esercizio dei controlli da parte di detti soggetti sulle società sportive, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, con facoltà di commissariamento degli Enti di gestione sportiva in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi].
    Sono ben altri gli Organi di Controllo Amministrativo che hanno gerarchicamente sindacato sugli atti e delibere di un Comune o di altro Ente Pubblico Territoriale!
    Di pregio e rilievo, in tema di gestione ed uso degli impianti sportivi, sono l’individuazione e l’introduzione nell’Ordinamento dello Stato, coi commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, di diritti, priorità, preferenze e tutele a beneficio di chi opera nello sport dilettantistico che costituiscono contemporaneamente precise direttive cui devono attenersi, in proposito, gli Enti Pubblici Territoriali.
    “Comma 24”: L’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
    “Comma 25”: Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 19 della presente legge, nei casi in cui l’Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano con propria legge le modalità di affidamento.
    “Comma 26”: Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
    Come si evince dal sopra citato “comma 26”, sono le Regioni a disciplinare con propria legge le modalità di affidamento, non il C.O.N.I.
    Laddove nel merito degli atti e delle delibere adottate, in tema, dagli Enti Pubblici Territoriali proprietari degli impianti oggetto di assegnazione in convenzione si ravvisino violazioni del diritto od irregolarità, eventualmente suscettibili di contenzioso, deputati ad esprimerne sindacato di merito saranno le apposite Istanze di controllo individuate dal Diritto Amministrativo.
    Tra gli impegni espressi dal C.O.N.I. v’è indubbiamente quello di contribuire al miglioramento degli impianti sportivi con la capillare ricerca di collaborazioni ed intese programmatiche con gli Enti Pubblici Territoriali per quanto riguarda la realizzazione e l’uso degli impianti sportivi: è pertanto una eventualità meritevole che detti Enti attingano a consulenze e collaborazioni dal C.O.N.I. per l’esercizio delle accennate funzioni, non ultimo per meglio definire la declaratoria dei bandi d’assegnazione, senza per ciò stravolgere funzioni e/o prerogative ed i competenti livelli gerarchici istituzionali.

Risposta pubblicata in data 05/08/2005


  • Il mio comune ha indetto un bando di gara per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo composto da un campo da tennis ed un campo polivalente. Il bando in oggetto non conteneva alcun riferimento alla legge 289/2002 e non richiedeva alle società od associazioni che intendevano partecipare al bando, alcuna forma di affiliazione al CONI e/o federazioni sportive. Alla gara hanno preso parte due associazioni: una associazione sportiva dilettantistica che aveva provveduto nell'anno 2004 all'edeguamento statutario come previsto dall'art. 90 commi 17 e 18 della legge 289/2002, ed un altra associazione culturale e sportiva che invece sconosceva completamente la normativa in oggetto. Il Comune ha deciso di affidare l'impianto all'associazione che non aveva provveduto alle modifiche statutarie previste dalla legge, e seppur l'altra associazione ha fatto ricorso il Comune ha risposto che non essendo inserito nel bando, il rispetto della legge 289/2002 non è previsto.
    Secondo il comma 25 dell'art. 90 della legge 289/2002, il Comune non doveva assegnare in via preferenziale l'impianto all'associazione che aveva provveduto all'adeguamento statutario? Come deve, l'associazione sportiva dilettantistica comportarsi nei confronti del Comune che non ha tenuto conto del fatto che una associazione non ha provveduto all'adeguamento statutario?
  • La risposta avuta dal Comune è in controtendenza rispetto allo spirito della normativa vigente (legge 289 in primis).
    Il Comune non ha l'obbligo di aggiudicare la gestione di impianti sportivi ad associazioni ma a nostro parere aveva l'obbligo di invitare le associazioni in quanto la norma parla di affidamento preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche. Poteva poi valutare che le caratteristiche dell'altro concorrente fossero più idonee alla conduzione, certamente questo doveva essere fatto in modo trasparente.
    Il fatto che l'associazione che si è aggiudicata la gara non abbia adeguato lo statuto le pone problemi dal lato delle agevolazioni fiscali ma è del tutto ininfluente sulla partecipazione ed aggiudicazione della gara.
    Bisogna poi valutare se la Regione come previsto dall'ultimo capoverso del comma 25 dell'art. 90 legge 289/2002 abbia promulgato una propria legge disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi e se l'amministrazione comunale in oggetto l'abbia recepita. Solo nel caso di chiara violazione di quanto previsto da detta legge regionale si intravedono spiragli per eventuali contestazioni legali.

Risposta pubblicata in data 19/07/2005


  • Nel caso vi sono due società sportive dilettantistiche, una è di categoria superiore rispetto all'altra a chi è giusto assegnare la gestione degli impianti sportivi?
  • La categoria nella quale l'associazione milita potrebbe essere uno dei punti sui quali l'assegnazione viene fatta, ma non è il solo e ne il punto importante.
    La legge 289/2002 cosidetta finanziaria 2003 ha previsto che gli impianti vengano preferibilmente assegnati ad associazioni sportive dilettantistiche.
    All'interno di tale normativa l'ente locale, solitamente il comune, bandisce una gara o più semplicemente invita le associazioni sportive in vista di rilascio di concessione per gestione di impianto.
    Bisogna attentamente valutare quali sono i requisiti richiesti da tale bando di aggiudicazione es. numero di tesserati, categoria, anzianità del sodalizio, correttezza contabile amministrativa, tutti gli elementi ai quali vengono solitamente attribuiti i punti.
    In vista dell'assegnazione dell'impianto i nostri esperti sono comunque sempre disponibili a valutare per i concorrenti i bandi di gara e a suggerire strategie per la partecipazione.

Risposta pubblicata in data 04/07/2005


  • L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale? Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
  • Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’: in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
    Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47.
    Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
    L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
    L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
    Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio).

Risposta pubblicata in data 25/05/2005


  • Siamo una società ASD che sta valutando i rischi per sottoscrivere una convenzione con il Comune per la gestione del campo da calcio. Abbiamo molti dubbi in merito alle responsabilità civili che tendono a scaricarci e ci chiediamo fino a che punto le polizze assicurative possano garantire in caso di eventi gravi; considerate che parte delle recinzioni, delle scale d'ingresso al campo nonchè gli spogliatoi non sono a norma (anche agli occhi di non esperti in materia di sicurezza).
  • La materia proposta è uno dei campi d'azione principale nel quale opera la nostra società.
    In assenza di omologazione dell'impianto e di messa a norma di impianti termici, elettrici, idrici ecc. l'assicurazione (ammesso che stipuli un contratto con questi presupposti) potrebbe poi rifiutare il risarcimento dei danni in caso di sinistro.

    Olimpia Gest Sport propone tre servizi nel vostro caso:
    1. preventiva lettura della convenzione con correzione dei punti che rappresentano un rischio per l'associazione sportiva dilettantistica;
    2. possibilità attraverso un partner qualificato di valutare la sicurezza dell'impianto sportivo;
    3. polizze di coperture assicurative studiate appositamente per il singolo impianto sportivo.
    Per ulteriori informazioni potete chiedere agli esperti in tale settore Rag. Zappi o Dott. Fiori Suzzi.

Risposta pubblicata in data 24/05/2005


  • Siamo tre persone fisiche (non ass. sportiva) stiamo valutando di prendere in gestione impianti sportivi del nostro paese, quali devono essere i requisiti, basta costituire una società di servizi??
  • La finanziaria del 2003 legge 289/2002 ha previsto in sede di aggiudicazione degli impianti sportivi una prelazione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
    Detto ciò è possibile aggiudicare la gestione di impianti sportivi a società di gestione create ad hoc.
    Il consiglio è quello di costituire una società di capitali al fine di evitare responsabilità personali.
    Particolare attenzione va posta all'esame della convenzione per la gestione di tali impianti in quanto molto spesso il comune o l'ente pubblico proprietario tendono a scaricare sui gestori responsabilità e oneri.
    Per l'esame dell'eventuale convenzione, per la valutazione della forma associativa o societaria, e per la copertura assicurativa degli impianti la nostra società è in grado di fornire consulenza di primo piano.

Risposta pubblicata in data 11/05/2005


  • E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
  • L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
    Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
    Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione.

Risposta pubblicata in data 03/03/2005


  • Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
  • L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
    Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa.

Risposta pubblicata in data 02/03/2005


  • Una Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, conduttrice di un impianto sportivo in forza di convenzione con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, che abbia assunto l’onere, con la stessa convenzione, di eseguire opere di manutenzione afferenti l’impianto di cui trattasi, di ingente importo economico e comunque preponderante rispetto all’ammontare dei proventi istituzionali, da rifondersi successivamente e conseguentemente dalla stessa Amministrazione Comunale, può perdere, all’atto della refusione, ipso facto, la qualifica di Ente non commerciale?
  • Con l’Art.87 comma 4-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/22.12.1986) fu individuata, sotto il profilo fiscale la filosofia della qualificazione degli Enti non commerciali, previa definizione dei criteri di qualificazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività dell’Ente onde accertarne la prevalenza commerciale o meno.
    Alla luce della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 460/97 si paventò realisticamente la perdita della qualifica di Ente non commerciale, in ipotesi di quanto di cui trattasi, nonostante la Circolare 124/E 1998, che dettò nel merito le istruzioni ministeriali al D.Lgs 460/97, evidenziasse doversi privilegiare fattori qualitativi, non potendosi ignorare, del pari, il criterio della prevalenza intesa quantitativamente, vieppiù allorquando, con la Finanziaria 1998 [Art.21 comma 4 lettera b) della Legge 27.12.1997 n.449] mutò la disciplina dei contributi e delle liberalità assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto dovessero qualificarsi “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”.
    La fattispecie oggetto del quesito, configurando prestazioni in capo alla associazione sportiva dilettantistica di pretta valenza commerciale, tali, per la rilevanza economica quantitativa, da individuare una netta prevalenza di attività commerciali a carico e nei fatti dell’associazione stessa, prospettò pertanto e protrasse, vigente l’Art.111-bis del T.U.I.R., il pavento a tutto il 31.12.2002.
    La Legge 27.12.2002 n. 289 ha, però, infine, con il comma 11 dell’Art. 90, disposto quanto segue: “All’Art. 111- bis, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed alle associazioni sportive dilettantistiche” .”
    Detta disposizione, pertanto, stabilendo, così come di già previsto per gli enti ecclesiastici, l’inapplicabilità della normativa afferente la perdita della qualifica di ente non commerciale alle associazioni sportive dilettantistiche, elimina oggettivamente, fin dal 01.01.2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), il pericolo che incombeva sull’associazionismo sportivo dilettantistico.

Risposta pubblicata in data 25/02/2005


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