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Privacy
e sport
D.Lgs.196/2003
Privacy alla luce del nuovo testo unico
Dopo sette anni, la Legge 31 Dicembre n° 675 (e con essa dieci decreti
legislativi integrativi e modificativi della stessa) è stata abrogata
lasciando il posto al D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 196 denominato “Codice
sulla protezione dei dati personali”.
Lo scopo di questo Testo Unico, attuativo della Direttiva Comunitaria 95/46/CE,
è quello di coordinare le norme vigenti in materia di tutela della
riservatezza attraverso le integrazioni e modificazioni necessarie per assicurarne
la migliore attuazione.
Il Testo Unico in oggetto, entrato in vigore il 1° Gennaio 2004, si
divide in tre parti:
- Una prima parte di enunciazione dei principi generali;
- Una seconda parte che disciplina specifici settori;
- Una terza parte relativa alle responsabilità e alla tutela giurisdizionale.
Le disposizioni contenute nel presente codice si applicano al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un paese appartenente all’Unione Europea oppure non appartenente
all’Unione Europea quando vengono impiegati strumenti situati nel
territorio dello stato, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito.
L’ambito di applicazione riguarda tutti i trattamenti di dati.
Il termine ultimo stabilito per l’adeguamento è il 30 Giugno
2005, entro questa data tutte le aziende (nessuna tipologia esclusa) dovranno
aver elaborato:
- il fascicolo documentale di analisi dei rischi che incombono sui dati
(DPS o Mansionario Privacy);
- aver partecipato ad apposito corso di formazione;
- aver adeguato la struttura rispetto e conformemente
alle misure minime di sicurezza indicate sul documento segnalato al
punto A.
Da non dimenticare inoltre l’importante adempimento relativo alle
informative da distribuire agli interessati del trattamento (clienti, fornitori,
dipendenti), che non ha subito proroghe ed è pertanto da assolvere
nel più breve termine di tempo possibile.
Domande & risposte (FAQ) |
- Cosa si intende per dato sensibile?
- Per dato sensibile si intende qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Risposta pubblicata in data 04/02/2005
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- Cosa si intende per trattamento?
- Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la soluzione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Risposta pubblicata in data 04/02/2005
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- Quali sono i dati sensibili che un’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti?
- I dati sensibili che l’azienda tratta a carico dei suoi dipendenti sono i certificati sanitari, i referti delle visite mediche consegnati dal medico del lavoro i busta sigillata, le buste paghe (in quanto le informazioni in esse contenute lasciano desumere se il dipendente è o meno iscritto a sindacato).
Risposta pubblicata in data 04/02/2005
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- L'informativa va sempre fornita?
- L’informativa va sempre fornita, non ci sono casi di esonero.
Risposta pubblicata in data 04/02/2005
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