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Procura sportiva

Olimpia Gest. Sport fornisce questo servizio avvalendosi di professionisti del settore collegati, alla nostra società.
Tali professionisti possono rappresentare sia atleti professionisti che atleti dilettanti.

Domande & risposte (FAQ)

  • Vorrei delucidazioni in merito all’articolo 51 delle N.O.I.F. ed in particolare alla modalità di redazione della classifica: nel caso di parità di punti conquistati, al termine del campionato, a cosa bisogna fare riferimento? La norma cita la differenza reti: ciò vale, eventualmente, anche laddove si tratti di individuare l’entità quinta classificata (nella fattispecie l’attribuzione del 5° posto consentirebbe al sodalizio sportivo di accedere allo spareggio per i play off [non ai play off direttamente]?
  • L’articolo 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) detta la disciplina per la formazione delle classifiche di tutti i Campionati agonistici gestiti dalla F.I.G.C., allorquando siano in palio titoli sportivi.
    Laddove la classifica, in ragione del riferimento ai punti conquistati, non identifichi automaticamente le società (associazioni) che acquisiscono il titolo sportivo in palio (la promozione alla categoria superiore oppure la permanenza nella stessa categoria oppure l’accesso a fasi successive, quali i play off, i play out o fasi finali nazionali) si farà luogo all’applicazione:
    del punto 3 dello stesso articolo 51 che così recita : “Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore…..”
    In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre, si applicherà il punto 4 dello stesso articolo che prevede preliminarmente il ricorso alla cosiddetta classifica avulsa ovvero ad una speciale graduatoria compilata tenendo conto esclusivamente degli esiti degli incontri diretti, così come avvenuti nel corso del Campionato, tra le squadre interessate.
    Esemplificando: laddove vi sia in palio un unico titolo (in ipotesi: l’assegnazione del 5° posto che da diritto ad effettuare lo spareggio per i play off) e due sole squadre occupino (in quanto a parità di punti) quella posizione, al fine di definire a chi competa il diritto ad essere classificato alla posizione appetita (il 5° posto) si procederà ad uno spareggio tra le stesse due squadre, con le modalità di cui al punto 3: la vincente acquisirà in tal modo il titolo (cioè potrà partecipare allo spareggio per i play off).
    Se, a pari merito al 5° posto fossero identificate invece tre squadre, si procederebbe preliminarmente alla formazione di una classifica avulsa tra le stesse tre squadre identificate (tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti [Bianchi – Rossi 2-0 ; Rossi – Verdi 3-2 ; Verdi – Bianchi 1-1 = classifica avulsa : Bianchi punti 4, Rossi punti 3, Verdi punti 1. Agli esiti della stessa classifica avulsa, Verdi verrebbe esclusa in quanto peggior classificata e lo spareggio verrebbe effettuato tra Bianchi e Rossi], b) – in caso di parità di punti anche agli esiti della classifica avulsa – della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri [Bianchi – Rossi 3-0 ; Rossi – Verdi 1-0 ; Verdi – Bianchi 2-1. Agli esiti della classifica avulsa, Bianchi, Rossi e Verdi vanterebbero 3 punti cadauna, riscontro che non varrebbe a differenziare le squadre tra loro, come richiesto; si procederebbe in tal caso al computo della differenza reti negli stessi incontri, con i seguenti risultati : Bianchi [4 reti fatte – 2 subite] = + 2 reti ; Verdi [2 reti fatte – 2 subite] = 0 ; Rossi [1 rete fatta – 3 subite] = - 2 reti. Secondo quanto esposto, Rossi verrebbe esclusa in quanto dotata dei riscontri peggiori e lo spareggio verrebbe effettuato tra Bianchi e Verdi]).

Risposta pubblicata in data 29/03/2006


  • Mio figlio 17enne deve tesserarsi (per la prima volta) con una società di calcio di Serie D. Esiste un “modello” di contratto ufficiale società/calciatore predisposto dalla L.N.D.? E’ pubblicato in internet? od allegato ad un Comunicato Ufficiale? Si possono inserire clausole relative a “premi in denaro”? (esempio: se il calciatore disputa n…..partite da titolare durante la stagione oppure se la squadra raggiunge una determinata posizione in classifica a fine campionato)
  • Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) , così come riformulato e vigente , individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.

    Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere, su apposito modulo , accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta , i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali …..”.

    Per quanto sopra esposto , il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e , nell’ambito degli stessi , esclusivamente quanti siano maggiorenni.

    Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale , i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile , Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..

    Con la ristrutturazione di detto articolo 94 ter delle N.O.I.F. , la F.I.G.C. dettò norme cogenti in termini di accordi economici , nel tema , identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : nella fattispecie , con il comma 4 stabilì che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione.
    Per la stipula degli accordi economici di cui trattasi , i sodalizi sportivi obbligati dovranno , a pena di nullità , utilizzare , previo approvvigionamento presso il Comitato Interregionale o le Divisioni [Calcio Femminile o Calcio a 5] della L.N.D., in originale (non è consentito l’uso , in proposito , di fotocopie) l’apposito modello , a carta chimica (ovvero autoricopiante) , in tre esemplari , così come licenziato dalla F.I.G.C./L.N.D.  , di cui si riproduce , di seguito , copia .

    E’ opportuno rendere noto , circa il modello così come riprodotto ed in dotazione alle entità sportive sopra menzionate , che lo stesso reca , all’articolo 4 , disposizioni attualmente non più in vigore , in quanto abrogate ed all’articolo 3 , comma 2 disposizioni oggetto di successivo ,corposo , emendamento , operato (il tutto) con Comunicato Ufficiale n. 222/A della F.I.G.C. , pubblicato in Roma il 13 giugno 2005.

     

    ACCORDO ECONOMICO

    Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società ed il calciatore/calciatrice “non professionista” sottoindicati, si conviene quanto segue:

    Società Sede N° P. IVA

    rappresentata da qualifica

    Cognome e Nome del Calciatore/Calciatrice

    Data e Luogo di Nascita Cod. Fisc

    Domicilio Matricola F.I.G.C

    Art. 1 - Il Sig./La Sig.ra si impegna, nella sua qualità di

    calciatore/calciatrice non professionista” (come sarà fin d’ora individuato nell’accordo economico), ex art. 81 comma 1 lettera m del D.P.R. 917/86, a prestare la sua attività

    nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno

    escludendo espressamente ogni forma di lavoro subordinato.

    Art. 2 - La Società si impegna ad assicurargli/le le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo status di “non professionista”, in particolare per quanto riguarda la partecipazione all’attività di addestramento, allenamento ed agonistica, ed a corrispondere al Sig./alla Sig.ra

    un importo annuo lordo di Euro ( ),

    nel rispetto dei massimali previsti all’art, 94 ter, punto 6, N.O.I.F. (per accordi economici pluriennali relativi a calciatori tesserati per Società di Calcio a Cinque indicare la somma pattuita per ciascuna stagione sportiva)

    Oppure, in via alternativa e non concorrente, -

    Euro giornalieri ( ),

    a titolo di indennità di trasferta, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;

    Euro giornalieri ( ),

    a titolo di rimborso forfetario di spesa, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punti 3 e 5 NOIF;

    Euro giornalieri ( ),

    per ogni convocazione relativa alla disputa di una partita di Campionato e Coppa Italia, nel rispetto dei massimali previsti all’art. 94 ter, punto 4.

    Art. 3 - In nessun caso il buon fine dell’accordo economico è garantito in solido dalla L.N.D..

    Il calciatore/la calciatrice è tenuto, in caso di inottemperanza della Società all’accordo depositato, ad adire la competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D..

    Ove la Società si rendesse ulteriormente inottemperante al debito accertato dalla C.A.E., ovvero in grado di appello, dalla Commissione Vertenze Economiche, il calciatore/la calciatrice è autorizzato, decorso il tempo previsto dall’art. 94 ter, punto 11 NOIF e senza necessità di autorizzazione federale, ad adire le vie legali al fine del soddisfacimento delle sue pretese.

    Art. 4- Il calciatore/la calciatrice che nel corso od alla fine della stagione sportiva vanti un credito minimo pari al 30% per il calciatore o del 20% per la calciatrice dell’importo annuo previsto dall’accordo economico, potrà chiedere alla competente Commissione Accordi Economici (C.A.E.) della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità stabilite all’art. 21 bis del Regolamento della L.N.D.

    Art. 5 - La Società si impegna ad erogare la somma annua prevista nell’accordo economico, in dieci rate mensili di uguale importo, entro la stagione sportiva di riferimento, attenendosi alle previsioni fiscali di Legge. Se le corresponsioni sono state pattuite in via alternativa a titolo di indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa e voci premiali, la Società si impegna ad erogare gli importi relativi al termine del mese di maturazione.

    Art. 6 - Ove nell’accordo economico depositato sia stata pattuita l’erogazione di una somma lorda annuale, ed il calciatore/la calciatrice non abbia fornito le prestazioni o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia od infortunio indipendenti dall’attività sportiva, l’importo concordato come da accordo depositato potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione alle giornate di assenza.

    Ove la malattia o l’infortunio dipendano invece dall’attività sportiva, e si siano protratti oltre i sei mesi, la Società avrà la facoltà di rescindere l’accordo, corrispondendo comunque le mensilità sino ad allora maturate.

    Art. 7 - A tutti gli effetti del presente accordo economico la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore/la calciatrice, nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società.

    Art. 8 - Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. nonché i principi e le regole contenute nel protocollo d’intesa tra L.N.D. e .A.I.C., si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente accordo.

    Luogo e data

     

     

    Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5-6-8 della presente convenzione e le approvano  specificatamente.

     

    N.B. - Il presente accordo, in triplice esemplare, deve essere obbligatoriamente depositato, per i calciatori/calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), Serie A, A2 e B del Calcio a Cinque e Serie A, A2 e B del Calcio Femminile, a cura della Società o del calciatore/calciatrice, rispettivamente

    presso il Comitato Interregionale (Via Po, 36- 00198 Roma), la Divisione Calcio a Cinque (Via Po, 24 - 00198 Roma) e la Divisione Calcio Femminile (Corso d’Italia, 35/b - 00198 Roma) della L.N.D, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di stipulazione, con contestuale comunicazione al calciatore; qualora  la società non vi provveda, il deposito può essere fatto dal calciatore entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In entrambi i casi, il deposito dovrà comunque essere effettuato entro 30 giorni dalla data del nuovo tesseramento ed entro il 30 settembre per i calciatori confermati. Un’ulteriore copia della convenzione, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore/calciatrice al momento della stipulazione.

    1 - COPIA PER IL DEPOSITO FEDERALE

    ALLEGATO: fac-simile dell'accordo economico in formato PDF.

Risposta pubblicata in data 16/09/2005


  • In accordo con la società detentrice del mio tesseramento ho stipulato lo svincolo per accordo previsto dall’articolo 108 delle N.O.I.F.. La società detentrice del tesseramento non ha consegnato i tre fogli entro la data di scadenza ed ora sono ancora tesserato con la stessa società e questa non vuole concedermi lo svincolo. Cosa devo fare per svincolarmi?
  • La “pietra miliare” (la norma fondamentale) del diritto internazionale così recita: “pacta sunt servanda” (i patti devono essere mantenuti ovvero rispettati).

    L’articolo 108 delle N.O.I.F., del resto, ha una rubrica inconfutabile: “svincolo per accordo”, ovvero svincolo disegnato col consenso del sodalizio detentore.
    Non è consentito, in regime di diritto, risolvere unilateralmente un accordo ovvero, per annullare la scrittura costitutiva del Suo diritto allo svincolo, il sodalizio sportivo di cui si tratta avrebbe dovuto richiedere ed ottenere il Suo consenso.

    Poiché però la società sportiva in argomento non ha ottemperato spontaneamente all’impegno assunto nella stagione 2004/2005 e nel frattempo sono decorsi (scaduti) i termini per il deposito delle prescritte copie in funzione di ottenere lo svincolo appetito, fin dalla stagione 2005/2006, d’ufficio ad opera degli Organi Federali competenti,  Lei alla data odierna risulta effettivamente tesserato, ai fini F.I.G.C., per la società inadempiente.

    Orbene, chi non ha adempiuto spontaneamente potrà essere indotto a farlo coattivamente: Lei potrà pertanto affidare ad uno Studio Legale di fiducia, producendogli copia dell’accordo che la società inadempiente avrebbe dovuto depositare presso il competente Comitato Regionale (o Divisione , in caso di Campionati Nazionali) della F.I.G.C. e/o testimonianze a conforto della Sua tesi,  idoneo mandato ad agire civilmente per inadempienza nei confronti della società che La vincola ed a chiedere il risarcimento di tutti i danni in tal modo a Lei arrecati.

    Chiamata, in tal modo, a rispondere, per vie legali, delle proprie inadempienze, la società sopra citata potrà essere indotta “a più miti consigli” anche agli effetti del tesseramento F.I.G.C., fino a consegnare nelle Sue mani (od in quelle del Legale di Sua fiducia) una “lista di trasferimento” a Suo nome, debitamente sottoscritta e timbrata dal Presidente/rappresentante della società sportiva stessa, non compilata nel riquadro che identifica la società sportiva destinataria del trasferimento , cosicché Lei possa consegnarla al sodalizio sportivo presso il quale vorrebbe svolgere attività nella stagione sportiva 2005-2006.

    Agisca rapidamente: non dimentichi che il termine ultimo per depositare o spedire le “liste di trasferimento 2005-2006” alle Istanze competenti della F.I.G.C. scade, per la sessione estiva, alle ore 19,00 di martedì 20 settembre 2005.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Mio figlio, classe 1988 (aprile), quindi tuttora minorenne, ha militato: 1) nella stagione 2002/2003 nei “giovanissimi professionisti” di una società di Serie B, 2) nelle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 negli “allievi regionali” di una società del Settore Giovanile.
    Essendo prossima l’assunzione, per la corrente stagione sportiva 2005/2006, da parte di mio figlio, di un vincolo definitivo a beneficio di una entità sportiva militante nel Campionato Regionale di Eccellenza Dilettanti, in che misura va corrisposto il “premio di preparazione”?
  • Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto  salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Nel caso specifico , essendo la richiesta producibile nei confronti di entità sportiva appartenente alla (diversa) Lega Nazionale Dilettanti , è escluso che la società (di Serie B) per la quale militò Suo figlio nel corso della stagione sportiva 2002/2003 possa essere parte del rapporto di cui si tratta e pertanto la stessa non potrà produrre alcuna richiesta .

    Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale o biennale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Una sola entità sportiva pertanto (quella di Settore Giovanile per la quale Suo figlio ha militato nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005) ha titolo , nell’arco delle tre stagioni oggetto di considerazione , per inoltrare richiesta del “premio di preparazione” : alla stessa , quindi , compete il premio per l’intero .

    In ragione dell’apposita tabella elaborata e licenziata dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2004/2005 , la misura del “premio” competente , nella fattispecie , ad un’unica entità sportiva avente diritto , ammontava ad €. 2.270 ,00 (euro duemiladuecentosettanta) . Poiché però il premio matura fin dalla stagione sportiva in cui si verifica la sottoscrizione del vincolo definitivo (quindi dalla stagione 2005/2006) e non è , nel frattempo , pervenuta la nuova tabella F.I.G.C. di pertinenza , potremo procedere per induzione alla definizione del “premio” in oggetto applicando al premio come sopra definito la percentuale di variazione stimata dall’ISTAT per il mese di giugno (2005 su 2004) : l’importo così stimabile oscillerà pertanto tra €. 2.309,00 ed €. 2.314,00.

    La corresponsione del premio viene direttamente regolata tra le parti . Se così non fosse , la società  che ne ha diritto potrebbe ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione . Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

    L’accoglimento del ricorso comporterebbe , a carico della società inadempiente , una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

    E’ prescritto che il ricorso , esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione debba essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso debba essere inviata alla controparte ; al ricorso vanno  allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della società avente diritto .In caso d’accoglimento del ricorso, la Commissione provvederebbe , per il tramite del Comitato Regionale competente , al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Mio figlio, classe 1993, ha appena firmato un contratto biennale con una società di calcio professionistica. Al termine della stagione sportiva 2005/2006 possono tenerlo vincolato? Possono prestarlo ad una società dilettantistica per la stagione 2006/2007 anche contro la nostra volontà?
    L’articolo 33 delle N.O.I.F. dice che i giovani, dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” …..significa che il ragazzo è costretto a rimanere in quella società senza firmare un altro cartellino di vincolo?
  • L’articolo 24 (“tesseramento e vincolo dei calciatori”) del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. , al comma 3 stabilisce che

    “3. Il tesseramento come “giovane” vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva [in caso di cartellino annuale] [ovvero fino al termine del biennio , in caso di cartellino biennale] ……”

    Suo figlio, con l’intervento di entrambi i genitori , non ha firmato alcun contratto biennale con la società di cui si tratta , militante in un Campionato Professionisti , bensì una “richiesta di tesseramento biennaleper partecipare , in ragione delle prescrizioni dell’apposito citato Regolamento , alle attività del Settore Giovanile e Scolastico .

    Ben altra cosa è la stipula di un contratto nel Settore Professionisti ! Ipotesi totalmente da escludere , in ragione dell’età attuale di Suo figlio .

    Quanti partecipino alle attività del Settore Giovanile e Scolastico hanno status dilettantistico pur militando in società professionistiche .

    Nella fattispecie il vincolo “giovani” sottoscritto da Suo figlio scadrà d’ufficio al termine della stagione 2006/2007 , senza che ricorra la necessità di alcun intervento né del ragazzo , né della famiglia , né della società . Il sodalizio sportivo per il quale ha firmato la richiesta di tesseramento ha , pertanto , titolo per conservarne il vincolo anche per la stagione sportiva 2006/2007 , senza cioè far sottoscrivere al ragazzo alcun nuovo tesserino .

    Nessun trasferimento del ragazzo potrà invece essere disposto , ad alcun titolo (né temporaneo , né definitivo) , dalla società che ne detiene il vincolo “giovani”, nella stagione sportiva 2006/2007 , in assenza di specifico consenso della famiglia .  

    Al termine della stagione sportiva 2006/2007 Suo figlio avrà la più assoluta libertà , pertanto , essendo decaduto il vincolo “giovani” sottoscritto in questi giorni , di sottoscrivere un nuovo vincolo presso una nuova società di Vostro gradimento , senza perciò dover richiedere alcuna autorizzazione o consenso a quella attuale .

    Laddove , al termine della stagione sportiva 2006/2007 , decideste di prolungare il rapporto con la società per la quale il ragazzo ha assunto il vincolo attuale , dovreste sottoscrivere un nuovo vincolo . Il Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica consente di sottoscrivere un nuovo vincolo “giovani” fino al 16° anno d’età . E’ nella facoltà dei genitori accettare anche la sottoscrizione di un vincolo definitivo quale “giovane di serie” , che persisterebbe fino al 19° anno d’età , perdurando la milizia della società nel contesto professionistico , ovvero fino al 25° anno d’età in caso di retrocessione del sodalizio sportivo nel contesto dei Dilettanti.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Mia figlia, classe 1988 è vincolata presso un sodalizio sportivo associato alla FIPAV.
    Dopo un periodo trascorso “in prestito” presso un’ altra entità sportiva, quest’anno è stata richiamata dalla società vincolante e corre il rischio, stante la riconosciuta bravura delle sue compagne, di giocare pochissimo. Poiché altre società, partecipanti allo stesso livello d’attività (campionati) l’hanno richiesta configurando serie prospettive di utilizzo, nel ruolo che Ella predilige, come faccio a svincolarla dall’attuale società ed a tesserarla presso un diverso sodalizio sportivo, ovvero con quale diritto posso garantire a mia figlia la possibilità di giocare con altre entità sportive senza venire a contrapposizione con l’attuale società?
  • E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) [“Regolamento Affiliazione e Tesseramenti”, approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 , delibera n. 068/05 , entrato in vigore con l’anno sportivo 2005 – 2006 previa abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili , ai sensi dell’articolo 62 Titolo terzo : Norme finali]  il principio secondo il quale il vincolo di giovani  dilettanti (non in prestito) d’età non inferiore a 14 anni , già tesserati alla FIPAV , duri a tempo indeterminato e comunque , nella nuova formulazione di cui al comma 1 dell’articolo 32 , all’atto della sua articolata entrata in vigore , fino al termine della stagione sportiva in cui l’atleta compia il 24°  anno d’età [ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 32 , il Consiglio Federale può stabilire , con appositi regolamenti, che il vincolo abbia limiti e durata inferiore a quella prevista dal comma 1 per gli atleti di cui al Campionato Nazionale di Serie A o per la specialità della pallavolo sulla spiaggia] senza possibilità di essere sciolto , in  costanza d’attività dell’entità sportiva vincolante nella accezione attuale ,  se non con il nulla osta dello stesso sodalizio sportivo che lo detiene o per mancato rinnovo , ad opera della stessa entità sportiva , del tesseramento dell’atleta  [Fa eccezione l’ipotesi del riscatto (articoli 36 , 37 e 38) , limitatamente alle atlete del Campionato Nazionale di Serie A femminile] .

    Nessuna norma dell’Ordinamento FIPAV , pertanto , attribuisce all’atleta [neppure allorquando il vincolo , come per quanto La riguarda , sia stato assunto nella minore età ]  facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto .

    L’illustre giurista Dottor Paolo Moro , Avvocato del Foro di Pordenone , Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova , comunque , nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali ” [Euro 92 Editrice] , in Pordenone , anno 2002 , asserisce che “in ogni caso , quando abbia una durata indeterminata oppure irragionevole , il vincolo sportivo deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della necessaria autorizzazione del giudice tutelare.”   Quanto argomentato dal Dottor Paolo Moro  pare aprire [quanto meno , in un prossimo futuro] una breccia apprezzabile  nella consolidata gestione della fattispecie fatta a tutt’oggi dalle Federazioni Sportive Nazionali , previo ricorso alle vie legali.

    Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe , in verità , ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità , in quanto , in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti , azioni e tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva , per avere probabilità di successo , parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato . Da non trascurare , infine , gli esiti dell’impatto di un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite ……

    Volendo escludere eventualmente il contenzioso legale ed attenersi alle prospettive offerte dal citato Regolamento della FIPAV , soccorre al Suo caso unicamente l’articolo 35 , che si riproduce testualmente :

    “Art. 35. – Giusta causa : nozione [non applicabile agli atleti che abbiano fatto parte di rappresentative nazionali , regionali e provinciali FIPAV o – se riconducibile a motivi di lavoro o di studio - vincolati per entità sportive che abbiano partecipato ai Campionati Nazionali di Serie A, nella stagione (per il termine della quale) si chiede l’interruzione del vincolo]

    1. Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo .

    4. In caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio sportivo….l’atleta , che non sia abilitato alla domanda di riscatto , è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio sportivo una somma , a titolo di rimborso spese , che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo .

    5. Il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo .

    6. La competenza a pronunciare lo scioglimento del vincolo ed a determinare l’ammontare dell’indennizzo appartiene alla Commissione Tesseramento Atleti le cui decisioni sono appellabili alla Commissione d’Appello Federale .”

    “Art. 36 – Determinazione dell’indennizzo

    1. Nei casi in cui è previsto il pagamento di un indennizzo ….ed in caso di mancato accordo con il sodalizio sportivo vincolante , l’atleta…potrà richiederne la determinazione inviando a mezzo raccomandata A.R. apposita richiesta alla Commissione Tesseramento Atleti e, per conoscenza , alle competenti Leghe Nazionali , fornendo gli elementi ritenuti utili per calcolarne l’ammontare.
    2. La richiesta deve essere inviata anche al sodalizio sportivo vincolante , che , nei cinque giorni successivi al suo ricevimento , potrà presentare proprie contro deduzioni ed idonea documentazione .
    3. La Commissione Tesseramento Atleti assumerà la decisione sulla base della documentazione acquisita .”

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • La sottoscrizione di un accordo di svincolo secondo l’articolo 108 delle N.O.I.F. deve essere presentata – pena la nullità – entro venti giorni dalla sottoscrizione di detto accordo, oppure entro venti giorni dalla sottoscrizione del tesseramento?
  • L’articolo 108 “svincolo per accordo” delle N.O.I.F. recita testualmente :

    “1. Le società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare , a pena di nullità , presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.

    2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti , nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. ………..”

    I termini utilizzati nella formulazione dell’articolo non danno adito a dubbi : la stipulazione afferisce l’accordo . Se la F.I.G.C. avesse inteso diversamente avrebbe formulato l’articolo “ …dalla sottoscrizione della richiesta di tesseramento” : una richiesta di tesseramento non si stipula , si sottoscrive .

    I venti giorni decorrono pertanto dalla stipula dell’accordo , il quale dovrà necessariamente  essere datato .

    Chiarissima è , d’altra parte , l’apposita comunicazione diramata dalla F.I.G.C. per la corrente stagione sportiva 2005 – 2006 , che recita testualmente :

    “Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) . Il deposito degli accordi di svincolo , presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti , dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00) .

    Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006 .”

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Fino a che età è possibile sottoscrivere il cartellino “giovani” annuale?
    Se, superata questa età è obbligatorio firmare il modulo per la richiesta di tesseramento definitivo pluriennale, qual è il periodo minimo vincolante? In questo caso il periodo va specificato sul modulo di richiesta tesseramento?
  • L’articolo 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica F.I.G.C. così recita: “Il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali , l’attività dei calciatori di ambo i sessi , in età compresa tra gli otto ed i sedici anni , tesserati per società ed associazioni associate nelle Leghe o che svolgono la loro attività esclusivamente nel Settore stesso…..”.

    Superata detta età , per partecipare alle attività gestite dalla F.I.G.C., il calciatore dovrà sottoscrivere una richiesta di tesseramento (definitivo) poliennale che lo vincolerà al sodalizio sportivo beneficiario (se dilettantistico)  fino al termine della stagione sportiva in cui compia il venticinquesimo anno d’età . Avrà facoltà di richiedere , e diritto perciò di ottenere (d’ufficio) , in quella stessa stagione sportiva , entro i termini fissati con apposito Comunicato d’inizio stagione ,dalla F.I.G.C. , di essere svincolato per decadenza del tesseramento , ai sensi dell’ (attuale) articolo 32 bis delle N.O.I.F. .

    All’atto della sottoscrizione di detta richiesta di tesseramento (definitivo) poliennale , non essendo concepibile alcun periodo minimo intermedio , occorrerà meramente apporre una crocetta sul riquadro “vincolo pluriennale” , senza ulteriori specifiche di periodo , in quanto non ammesse .

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Se un accordo di svincolo art. 108 N.O.I.F. non viene presentato al termine del primo anno dalla sottoscrizione del tesseramento (nel quale è riportato il riquadro VINCOLO PLURIENNALE), può essere presentato nel secondo, terzo, ecc. anno dalla sottoscrizione medesima ed avere effetto a partire dal 1° luglio successivo?
    Il modello di accordo di svincolo (in un fac simile pubblicato da molti soggetti) riporta la dicitura “….il calciatore ….che chiede in data…….la sottoscrizione del tesseramento con la società…”.
    A che serve se non c’è alcun nesso tra la data della sottoscrizione del tesseramento e la LA STIPULA di un accordo di svincolo?
  • I tre commi in cui si sostanzia l’articolo 108 delle N.O.I.F. non individuano alcun limite, in termini di annate sportive, per la stipula di un accordo di svincolo. In nessun passo dello stesso articolo si può individuare una circoscrizione della facoltà al primo anno di vincolo in un contesto pluriennale. Detto accordo pertanto può occorrere al secondo, terzo, quarto anno o successivi del rapporto col sodalizio sportivo che lo detiene, avuto riguardo al gradimento del calciatore ed alla sua “capacità contrattuale” nei confronti dell’entità sportiva per la quale milita.

    Analogamente si potrebbe argomentare per lo svincolo per rinuncia (articolo 107 N.O.I.F.), che può essere disposto in una stagione sportiva qualsiasi del rapporto [unilateralmente, però, dal sodalizio detentore].
    Ovviamente, soltanto disponendo dell’accordo (articolo 108), il calciatore ha ragionevole certezza di poter liberamente disporre delle proprie prestazioni sportive , al termine di una stagione, anziché essere soggetto alle determinazioni unilaterali (articolo 107) del sodalizio.
    D’altra parte, poiché la facoltà disposta dall’articolo 108 è stata oggetto di ripristino , dalla F.I.G.C., nell’ordinamento (N.O.I.F.) dopo anni di “ripudio”, laddove fosse stata disponibile solo in sede di sottoscrizione della richiesta di tesseramento, avrebbe configurato una esplicita (incomprensibile) discriminazione verso tutti i calciatori già soggetti al vincolo dagli anni precedenti.

    Il modello di accordo di svincolo (articolo 108) al quale Ella fa riferimento è stato proposto , tra gli altri,  anche dalla scrivente “Olimpia Gest Sport” , quale strumento d’opportunità che tiene conto del riscontro statistico in ragione del quale la maggior parte dei calciatori che vi fanno ricorso già sono consapevoli , fin dall’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento , di volere lo svincolo al termine della stessa stagione (esempio : calciatori “liberi” proprio in virtù di analoga stipula nella/e stagione/i precedente/i , calciatori “giovani dilettanti” al primo tesseramento poliennale , recalcitranti alla prospettiva di un vincolo medio – lungo , dotati di abilità tecnica riconosciuta [e consapevoli della stessa] e corredati di adeguata capacità contrattuale) e se ne procacciano pertanto la certezza [con buona pace di tutte le parti] fin dai patteggiamenti iniziali che sfociano nella sottoscrizione  della stessa richiesta di tesseramento.

Risposta pubblicata in data 05/09/2005


  • Mio figlio, nato nell’anno 1987, ha disputato nella stagione 2004 - 2005 il Campionato “Beretti” nell’organico atleti di un sodalizio di Serie C2 retrocesso in Serie D al termine della stessa stagione, ma con probabilità di ripescaggio. La Direzione di detto sodalizio ha proposto a mio figlio il trasferimento ad un diverso sodalizio di Serie D, in caso di ripescaggio in Serie C2.
    Mi hanno promesso che faranno rientrare mio figlio, al termine della stagione 2005 - 2006, laddove si renda artefice di prestazioni soddisfacenti. Che tipo di trasferimento posso esigere per non vincolare mio figlio ad un sodalizio che, nel corso della stagione, potrebbe rivelarsi “non di gradimento” del ragazzo? Come posso avere la certezza che mio figlio ritorni effettivamente al sodalizio attuale? Laddove non sussistano le certezze auspicate, posso esigere lo svincolo del ragazzo? In che modo?
  • L’Ordinamento della F.I.G.C. dispone che, in caso di retrocessione di un sodalizio sportivo, dal Campionato Professionisti di Serie C2 al Campionato di Interregionale Dilettanti / Serie D, tutti i calciatori possessori di status “professionista”, dotati di contratto, e comunque nativi degli anni 1985, 1984 e precedenti, siano, ipso facto, automaticamente svincolati, onde consentire agli stessi calciatori di conservare lo status “professionista” e pertanto di stipulare un nuovo contratto, come tali. L’eventuale ripescaggio in Serie C2 accordato dalla F.I.G.C. al sodalizio retrocesso, non comporta il ripristino del rapporto con i calciatori di cui trattasi.
    Per i calciatori coi quali il sodalizio abbia avuto, a tutto il 30.06.2005, rapporto di addestramento tecnico, nativi dell’anno 1986 (dal 01.01.) nonché degli anni successivi [come accade per Suo figlio] persiste invece il vincolo originario a beneficio del sodalizio.
    Il sodalizio sportivo di cui trattasi ha pertanto facoltà di concordare il trasferimento di Suo figlio (col di Lui consenso, se maggiorenne o col consenso dei Genitori, se minorenne) ad una diversa entità sportiva (ipotesi: Serie D). Poiché la lista di trasferimento non produrrebbe effetti se non sottoscritta dal ragazzo [e, se minorenne, anche dai Genitori], in occasione di detta sottoscrizione, Lei e Suo figlio potrete pretendere [pena la non sottoscrizione della lista] che il trasferimento avvenga a titolo temporaneo [prestito], previa apposizione di una crocetta, appunto, sul riquadro “TEMPORANEO”. In tal modo avrete assoluta certezza che, al termine della stagione sportiva 2005 - 2006, la F.I.G.C. disponga d’ufficio l’imputazione di Suo figlio all’organico calciatori dell’attuale sodalizio.

Risposta pubblicata in data 12/08/2005


  • Sono un calciatore militante nella Serie B di calcio a 5 F.I.G.C.. A decorrere dalla corrente stagione 2005 - 2006, ho allestito, ricoprendone la carica di Presidente, con amici, una nuova entità sportiva di cui sono state accolte le richieste di affiliazione e di iscrizione e che, pertanto, parteciperà al campionato di calcio a 5 F.I.G.C. di Serie D. Poiché il sodalizio di Serie B non si è dichiarato disponibile a svincolarmi, mi posso avvalere di norme che consentano lo svincolo, adducendo lo svolgimento della funzione di Presidente nel sodalizio testé allestito?
    Se continuerò a giocare in Serie B, potrò comunque ricoprire la carica di Presidente in una diversa entità sportiva?
  • L’articolo 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) avente a rubrica “Lo svincolo di calciatori <non professionisti>, <giovani dilettanti> e <giovani di Serie>” individua la fattispecie in cui i suddetti atleti dilettanti possono essere sciolti dal vincolo:
    a) per rinuncia da parte della società di appartenenza (Art. 107),
    b) per accordo (Art. 108),
    c) per inattività del calciatore (Art. 109),
    d) per inattività della società in seguito a rinuncia od esclusione dal campionato, della stessa (Art. 110),
    e) per cambiamento di residenza del calciatore (Art. 111),
    h) per esercizio, ad opera del calciatore, del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” (Art. 113),
    i) per decadenza del tesseramento (Art. 32 bis).
    Sono stati, prima d’ora, abrogati (e pertanto non appartengono più al vigente Ordinamento federale) gli articoli 112 (già lettera f) “svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico” e 113 (già lettera g) “svincolo per il tesseramento quale dirigente di società”.
    Non sussistono pertanto a Suo beneficio ragioni, all’atto, per invocare efficacemente quanto desiderato e si individuano, al contrario, nell’Ordinamento della F.I.G.C., numerose disposizioni suscettibili di configurare impedimento al parallelo svolgimento di funzioni al servizio di sodalizi sportivi diversi, praticanti la medesima disciplina.
    E’ d’uopo sottolineare come, con l’assunzione di rapporto con la F.I.G.C., si contragga l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni emanate dalla stessa F.I.G.C. (Art. 92 “doveri dei tesserati”: I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza…), (Art.1 “doveri ed obblighi generali”, punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva: Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente od indirettamente, il controllo delle società stesse.), (Art. 2 “responsabilità delle persone fisiche e delle società”, punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva: I soggetti dell’Ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa…I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili,…delle infrazioni addebitate alle società medesime.), (Art. 17 “esecuzione delle sanzioni”, punto 8 del Codice di Giustizia Sportiva: I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare.)
    Non sfuggirà, pertanto, la ragione per la quale, fatto riferimento alle ripercussioni che susciterebbe una sanzione a termine (od un provvedimento di maggior gravità), adottata in capo alla persona, sulle attività non solo del sodalizio direttamente gravato, ma anche su quelle del diverso sodalizio eventualmente ignaro, si ravvisano oggettivi impedimenti all’esercizio contemporaneo di funzioni eterogenee.

Risposta pubblicata in data 08/08/2005


  • Mio figlio è stato tesserato nelle stagioni 2002 - 03 e 2003 - 04 con un’entità sportiva (X) che, nella stagione 2004 - 05, si è fusa con un’altra, cambiando denominazione e (credo) anche Matricola F.I.G.C.. Nella scorsa stagione 2004 - 05 mio figlio è stato tesserato con un altro sodalizio sportivo (Y) di puro settore giovanile. Per la corrente stagione 2005 - 06, una terza entità sportiva (Z) è interessata al tesseramento di mio figlio per la disputa del campionato della categoria Juniores. La prima società già detentrice del tesseramento (X) avrebbe titolo per chiedere alla società eventualmente acquisitrice del vincolo definitivo (Z) la propria quota del premio di preparazione? Se così non fosse, la seconda entità sportiva che, da ultimo, ha fruito del tesseramento (Y) avrebbe diritto all’intero premio di preparazione?
  • I diritti acquisiti da un’entità sportiva non vengono compromessi né tanto meno dispersi dal riscontro di un’avvenuta fusione della stessa con altro sodalizio F.I.G.C.. Non ricorre pertanto l’ipotesi da Lei formulata nella seconda domanda, in quanto l’entità sportiva detentrice del primo tesseramento “giovane” di Suo figlio (X) è legittimamente ed a pieno titolo depositaria del diritto a richiedere al sodalizio sportivo che acquisisca il vincolo definitivo pluriennale di Suo figlio (Z) la quota del premio di preparazione, pari ad almeno il 40% dell’intero premio, in veste di penultima entità detentrice del vincolo, nelle ultime tre stagioni sportive. E’ parimenti inattaccabile il diritto del secondo sodalizio sportivo (Y) a richiedere, a propria volta, in veste di ultima entità la quota di pertinenza di detto premio, pari a circa il 60% del valore totale dello stesso.
    Hanno, infatti, diritto al premio la Società o le due ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive.
    La corresponsione del premio viene, di norma, direttamente regolata tra le parti.
    Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Risposta pubblicata in data 08/08/2005


  • Laddove un calciatore assuma per la prima volta un vincolo definitivo / poliennale ed ottenga di stipulare, con l’entità sportiva per la quale sottoscrive, contestualmente, un accordo per il proprio svincolo al termine della stessa prima stagione sportiva, il sodalizio sportivo tesserante deve corrispondere ugualmente il premio di preparazione alla/e società che ne detenne/ro il tesseramento come “giovane”, nella/e stagione/i precedente/i, pur riconoscendosi che beneficerà del vincolo in tal modo convenuto soltanto per una stagione sportiva?
  • L’articolo 96 “Premio di preparazione” delle N.O.I.F. dispone che le entità sportive che richiedano per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” (con vincolo annuale o biennale), debbano corrispondere un “premio di preparazione” alle entità sportive che abbiano precedentemente tesserato il giovane di cui si tratta, senza porre ulteriori condizioni.  Costituisce cioè, detto articolo 96 delle N.O.I.F., un diritto assoluto a percepire il “premio” in argomento, a beneficio del o dei sodalizio/i sportivi detentore/i del precedente tesseramento, che origina dal mero riscontro della sottoscrizione ad opera del calciatore in oggetto, del primo vincolo definitivo. Il rapporto di debito matura pertanto nei confronti di un altro (o di altri) sodalizio/i sportivo (formatore) e prescinde dalle sorti del rapporto che intercorrerà tra il calciatore di cui si argomenta ed il sodalizio sportivo che ne acquisisce il primo vincolo definitivo.
    D’altra parte, poiché sullo stesso sodalizio sportivo non gravano oneri di alcun genere o specie, prima della acquisizione di detto vincolo, né presunzioni né aspettative di chicchessia, essendo rimesso detto nuovo tesseramento unicamente al gradimento ed alla libera determinazione del medesimo sodalizio, la stessa entità sportiva  ha la più ampia discrezione e tempi per effettuare tutte le più opportune valutazioni d’opportunità circa l’acquisizione o meno del calciatore esaminato, essendo preliminarmente in grado di conoscere gli effetti (la nascita del diritto a percepire il premio in capo ai sodalizi formatori) dell’eventuale acquisizione.
    Ed ugualmente alla libera determinazione delle parti (calciatore e sodalizio acquisitore), non già ad ipotetiche volontà delle entità sportive che concorsero alla formazione del giovane [alle quali non è in alcun modo possibile intervenire nella vicenda ],  è rimessa la scelta di concertare lo svincolo per accordo ai sensi dell’articolo 108 delle N.O.I.F..
    La risposta è pertanto: sì.

Risposta pubblicata in data 03/08/2005


  • Un calciatore dilettante chiede di essere trasferito ad un sodalizio sportivo di proprio gradimento. Poiché, per acconsentire alla richiesta, la società detentrice del vincolo formula richieste economiche ritenute eccessive, il calciatore è determinato a “riscattare il proprio cartellino”, disponibile a versare per ciò, a detta società detentrice del vincolo, una equa somma di denaro. A quale autorità ci si può rivolgere al fine di ottenere l’equa valutazione desiderata e, versatone il corrispettivo stimato, l’appetito trasferimento?
  • La Federazione Italiana Giuoco Calcio, che gestisce l’attività sportiva in oggetto, individua, a mezzo di idonee “tabelle” aggiornabili al termine di ciascuna stagione sportiva, oggettive quotazioni soltanto in tema di premio di preparazione e formazione tecnica”.
    Detti valori [che nessuna norma vieta di assumere a riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, né appropriati, in quanto non si configura, nel caso in esame, la fattispecie del “premio di preparazione”, che ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il vincolo definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente, con tesserino (rosa) “giovane”.
    Dovendosi poi prendere atto che l’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i calciatori “professionisti” la quotazione - corrispettivo del trasferimento del “diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive di atleti”, pare assolutamente fuori luogo ricercare nella F.I.G.C. l’ipotizzata Autorità deputata a dirimere la controversia valutativa o demandare ad Organi della stessa lumi o direttive nel merito, a maggior ragione laddove sia il calciatore dilettante a farsi carico della remunerazione in una fattispecie “non ritenuta meritevole”.
    Il diritto civile italiano e la normativa fiscale – tributaria non individuano, invece, limiti economici o divieti, in tema, anzi ne contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione del valore tra le parti [laddove per “parti” si intendano i sodalizi sportivi rispettivamente cedente ed acquirente], disponendo (il diritto tributario) l’assoggettamento dei conseguenti corrispettivi all’aliquota IVA del 20% anche per il contesto dilettantistico.
    E’ poi opinione dell’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, espressa nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, che “il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo (come quello perdurante fino al venticinquesimo anno d’età) debba ritenersi nullo di diritto ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile perché contrasta con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e dunque realizza “interessi immeritevoli di tutela” da parte dell’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 1322 del Codice Civile …….Impedire il recesso < ad nutum> dal vincolo sportivo a tempo indeterminato appare una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta…”.
    “Infatti – argomenta – il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall’articolo 20 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale <nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione> giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l’esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive (Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in Mass. giur. lav. 1998, 18; Giur.it. 1998, 639; Nuova giur.civ. commentata 1998, I, 423; Orient. giur. lav. 1998, I, 16; Studium Juris 1998, 959).”
    A tale proposito ed in ragione di quanto sopra esposto, la richiesta economica formulata non solo non trova “riscontri di merito” tanto da potersi definire “interesse immeritevole di tutela” tanto per l’Ordinamento sportivo quanto per quello dello Stato ma appare “azione orientata a trarre indebito profitto da una evidente lesione dei diritti fondamentali dell’atleta”.

Risposta pubblicata in data 29/07/2005


  • Un calciatore minorenne che ha contratto, previa adesione sottoscritta dai genitori, un vincolo pluriennale con un’entità sportiva dilettantistica, può chiederne l’annullamento al raggiungimento della maggiore età?
  • E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento di giovani e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente fino al venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
    Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto, attribuisce al giovane calciatore divenuto maggiorenne facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
    L’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, comunque, nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali del minore” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, asserisce che “l’atto compiuto dai genitori [n.d.r.: con la sottoscrizione del vincolo associativo in nome e per conto del proprio figlio minorenne] può definirsi di straordinaria amministrazione, incidendo sui diritti personalissimi del giovane e, dunque, imporrebbe l’autorizzazione del giudice tutelare a pena d’invalidità…….La mancanza di autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età non da luogo ad inesistenza o a nullità degli atti stessi, che chiunque può far valere, bensì alla loro annullabilità, la quale può essere fatta valere dal genitore che abbia agito in rappresentanza del figlio o dal figlio medesimo (Cassazione civile, sez. II, 12 agosto 1996, n.7495, in Giust. civ. Mass. 1996,1171).”
    Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe ovviamente ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità, in quanto, in carenza di giurisprudenza nel merito afferente rapporti, azioni e tutele a cavaliere tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere probabilità di successo, parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato. Da non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione siffatta sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite.

Risposta pubblicata in data 28/07/2005


  • Sono un calciatore nato nel gennaio 1986. L’estate scorsa ho ottenuto lo svincolo per inattività relativa alla stagione 2003 – 2004 ed a luglio 2004 ho sottoscritto una nuova richiesta di tesseramento per un diverso sodalizio sportivo apponendo una crocetta sulla casella “vincolo annuale”. Al termine della stagione sportiva 2004 – 2005 posso ritenermi svincolato, in ragione della opzione per il vincolo annuale o il vincolo contratto si estinguerà comunque solo al termine della stagione 2010 – 2011?
  • L’articolo 32 bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per decadenza del tesseramento. In ragione e forza di detta normativa, tutti i calciatori che hanno chiesto ed ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d’ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva. Ai fini del tesseramento, pertanto, sia che avvenga a beneficio della stessa Società che di una diversa Società dilettantistica, non è necessario presentare una nuova richiesta di svincolo dovendosi riconoscere costituito, con lo stesso articolo 32 bis, un automatismo che opera fin dalla sottoscrizione (questa sì, necessaria) del modulo “Aggiornamento Posizione di Tesseramento”. La durata del nuovo vincolo, eventualmente assunto dal calciatore dopo che gli sia stato riconosciuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, pertanto, non potrà essere superiore ad un anno. La casella “vincolo annuale” è stata introdotta nel modulo F.I.G.C. per la “Richiesta di tesseramento”, appositamente per la gestione di quest’ultima ipotesi (nuova richiesta dopo svincolo per decadenza): la descrizione apposta dalla F.I.G.C. sulla destra di detta casella non lascia spazio a dubbi facendo esplicito riferimento alla fattispecie di cui al solo articolo 32 bis.
    Lei ha invece beneficiato, al termine della stagione 2003 – 2004, dello svincolo per inattività, disciplinato dal diverso articolo 109 delle N.O.I.F., fattispecie, insomma, non equiparabile a quella sopra citata.
    In verità, nell’Ordinamento della F.I.G.C. si individua anche la fattispecie dello svincolo per accordo (disciplinato dall’articolo 108 delle N.O.I.F.) che offre alle parti la possibilità di svincolare il calciatore anche al termine della stessa stagione in cui assume il vincolo, ma la procedura prescritta al fine di perseguire l’obiettivo non può essere confusa con l’apposizione di una crocetta sul modulo per la richiesta di tesseramento.
    Il vincolo da Lei, da ultimo assunto, si estinguerà pertanto, salvo consenso da convenirsi con la nuova entità sportiva per la quale è attualmente tesserato, solo al termine della stagione sportiva nel corso della quale Lei compia il 25° anno di età.

Risposta pubblicata in data 28/07/2005


  • Qual’è il termine ultimo, utile, per un calciatore dilettante al fine di inoltrare richiesta di svincolo?
  • L’Ordinamento della F.I.G.C. contempla diverse fattispecie di svincolo, riconnettendo a ciascuna di esse termini ultimi utili specifici:
    lo svincolo per inattività (articolo 109 delle N.O.I.F.) sarebbe stato possibile, ricorrendone le condizioni, previa richiesta del calciatore entro il 15 giugno 2005;
    lo svincolo per decadenza del tesseramento (articolo 32 bis delle N.O.I.F.) è stato plausibile, previa richiesta da inoltrarsi dal calciatore entro il 15 luglio 2005;
    lo svincolo per rinuncia (articolo 107 delle N.O.I.F.) avrebbe contemplato il deposito o la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento presso il Comitato o la Divisione competenti della F.I.G.C., della apposita “lista di svincolo”, entro le ore 19,00 del 15 luglio 2005;
    le liste di svincolo suppletive potranno, agli stessi fini, stessi destinatari, essere depositate od inoltrate a mezzo plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2005 (ore 19,00);
    il deposito degli accordi di svincolo (svincolo per accordo ai sensi dell’articolo 108 delle N.O.I.F.) presso i Comitati o le Divisioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2006 (ore 19,00).

Risposta pubblicata in data 28/07/2005


  • Negli ultimi due anni, in veste di calciatore, ho disputato gare nell’under 18 e conto due sole presenze, da titolare in seconda categoria. Ho chiesto alla società di svincolarmi onde poter giocare con l’altra squadra paesana composta interamente da amici miei, ma mi sono imbattuto in un secco rifiuto. Che cosa posso fare? E’ proponibile il ricorso alle vie legali?
  • E’ consolidato nell’ordinamento sportivo italiano, nella fattispecie per quanto riguarda la Federazione Italiana Giuoco Calcio, il principio secondo il quale il tesseramento di giovani e dilettanti si costituisce come vincolo associativo permanente fino al venticinquesimo anno d’età (articolo 32 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso del sodalizio sportivo che lo detiene.
    Nessuna norma dell’Ordinamento F.I.G.C., pertanto, attribuisce al calciatore [neppure allorquando il vincolo, come per quanto La riguarda, sia stato assunto nella minore età, se non in ipotesi ben definite, che, in ragione di quanto esposto, non ricorrono nel Suo caso]  facoltà di chiedere l’annullamento o la risoluzione del vincolo sportivo contratto.
    L’illustre giurista Dottor Paolo Moro, Avvocato del Foro di Pordenone, Ricercatore di Filosofia del Diritto e Docente nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, comunque, nella propria pubblicazione “Vincolo sportivo e diritti fondamentali” [Euro 92 Editrice], in Pordenone, anno 2002, asserisce che “in ogni caso, quando abbia una durata indeterminata oppure irragionevole, il vincolo sportivo deve ritenersi nullo per la violazione di importanti diritti fondamentali dell’atleta minore nonché annullabile per il difetto della concorde sottoscrizione dei genitori esercenti la patria potestà e della necessaria autorizzazione del giudice tutelare.” Quanto argomentato dal Dottor Paolo Moro [il quale, forte delle convinzioni nel merito, fondate sugli approfonditi studi e ricerche giurisprudenziali, invitò importanti esponenti della stessa F.I.G.C. alla presentazione del libro di cui trattasi] pare aprire [quanto meno, in un prossimo futuro] una breccia apprezzabile nella consolidata gestione F.I.G.C. della fattispecie, previo ricorso alle vie legali.
    Una siffatta azione [istanza d’annullamento del vincolo], andrebbe, in verità, ponderata in ragione dei tempi ordinari (non brevi) della giustizia civile e della propria onerosità, in quanto, in carenza di giurisprudenza nel merito relativa a rapporti, azioni e tutele in bilico tra la giustizia ordinaria e quella sportiva, per avere probabilità di successo, parrebbe opportuno affidarla a professionista altamente qualificato. Da non trascurare, infine, gli esiti dell’impatto di un’azione di tali caratteristiche e rilevo sull’insofferenza degli Organi federali all’ingerenza della giustizia civile nelle attività dagli stessi gestite.

Risposta pubblicata in data 28/07/2005


  • L’articolo 109 delle N.O.I.F. stabilisce che, per ottenere lo svincolo per inattività, il calciatore debba chiedere, entro il 15 giugno, di essere incluso in lista di svincolo e che, laddove la società detentrice del vincolo non proponga opposizione entro otto giorni da ricevimento della richiesta, il Comitato (Regionale) competente della F.I.G.C. provveda allo svincolo d’autorità.
    Ciò considerato, la società può ricorrere alla commissione tesseramenti di Roma?
    Laddove, non avendone titolo, lo facesse ugualmente, la Commissione Tesseramenti potrebbe prendere in considerazione un siffatto ricorso ed annullare o sovrapporre una propria decisione a quella del Comitato Regionale competente?
    In attesa di una decisione della Commissione Tesseramenti e nelle more della stessa, in quali provvedimenti o sanzioni può incappare il calciatore che abbia nel frattempo assunto un nuovo vincolo con un diverso sodalizio sportivo, laddove la stessa Commissione Tesseramenti deliberi di ripristinare il vincolo a beneficio della società (ricorrente) che lo deteneva in origine?
  • Caratteristica fondamentale od elemento essenziale del diritto è la certezza. Apprezzabile equilibrio si ravvisa poi nella facoltà offerta ai portatori d’interesse di esporre le proprie ragioni.
    Nella stesura dell’articolo 109 si individuano le più opportune certezze e tutele per le parti: la società detentrice del vincolo è ammessa alla conoscenza di una richiesta di svincolo inoltrata nei suoi confronti da un calciatore, in quanto, per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, (entro il 15 giugno) con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in “lista di svincolo” [La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato, il quale, a sua volta ha in tal modo certezza che sono fatti salvi, tramite la conoscenza, i diritti della società a difendere le proprie eventuali ragioni].
    Analogamente, il calciatore è ammesso alla conoscenza della opposizione eventualmente proposta dalla società detentrice del vincolo in quanto la stessa  è tenuta ad inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Comitato competente e per conoscenza al calciatore.
    Il comma 5 dell’articolo 109 (N.O.I.F.) da ulteriore certezza al calciatore laddove stabilisce che  “l’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d’autorità dello stesso”.
    Lei pertanto è certamente in grado di controllare nei modi e nei termini l’eventuale esistenza di una procedura di opposizione in atto nei suoi confronti e/o l’efficacia formale della stessa, preso atto che in assenza di una lettera raccomandata (della società) con ricevuta di ritorno (e quindi da Lei firmata all’atto del ricevimento) se ne debba escludere sia una efficace proposizione sia l’accoglibilità. Ulteriormente, la chiara formulazione del comma 3 dell’articolo 109 (N.O.I.F.),il quale dispone che l’eventuale opposizione della società debba essere inoltrata al Comitato competente, escludendo ogni ipotesi di discrezione per la società stessa, particolarmente circa l’individuazione dell’Istanza competente cui indirizzarla (il Comitato, non la Commissione Tesseramenti) da certezza al calciatore che una eventuale destinazione errata dell’opposizione del sodalizio così come il mancato rispetto dei termini per inoltrarla (entro otto giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo del calciatore) ne precluderebbe la disamina, senza possibilità di sanatoria,  con gli effetti disposti dal comma 5 (svincolo del calciatore decretato d’autorità dal Comitato competente).
    Si deve pertanto escludere, particolarmente, che una Istanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (nella fattispecie: la Commissione Tesseramenti) possa agire in dispregio o comunque  disconoscendo l’Ordinamento al quale appartiene o le procedure od i livelli del contenzioso così come deliberati dagli stessi Organi Competenti Federali.
    E’ contemplata, invece, dal comma 6 dello stesso articolo 109 (N.O.I.F.), il quale così recita:
     “6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari,  può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.”
     la facoltà del Comitato competente di investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti,   la qual cosa implica che, in caso di esercizio da parte del Comitato di detta facoltà, tanto la richiesta di svincolo del calciatore quanto l’opposizione della società  siano state opportunamente e correttamente inoltrate, in precedenza, nei termini prescritti, allo stesso Comitato competente.
    Il comma 7, poi, dello stesso articolo 109  stabilisce che “la pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato”. Se ne deduce pertanto che, laddove il Comitato competente abbia adottato, nel merito, la decisione di procedere allo svincolo del calciatore e l’abbia comunicata alle parti, l’eventuale reclamo successivamente inoltrato, in secondo grado, alla Commissione Tesseramenti, dalla società non precluda al calciatore informato dello svincolo la possibilità di assumere un nuovo vincolo con un sodalizio sportivo diverso dal precedente e di disputare a beneficio dello stesso gare ufficiali. L’eventuale, successivo, accoglimento del reclamo della società ad opera della Commissione Tesseramenti avrebbe certamente l’effetto di ripristinare il vincolo a beneficio del sodalizio originario (reclamante), ma non con effetto retroattivo, talché si possa concludere circa la regolarità delle gare nel frattempo disputate dal calciatore informato dello svincolo e la non assoggettabilità dello stesso calciatore a sanzioni di alcun tipo, in ragione di detta partecipazione.

Risposta pubblicata in data 27/07/2005


  • Un calciatore, già tesserato da oltre tre anni con cartellino rosa per la stessa società (XX), decide di inoltrare richiesta di tesseramento (parimenti tesserino rosa) ad un diverso sodalizio sportivo (YY) per la stagione 2005 – 2006. La società XX può inoltrare richiesta di premio di preparazione alla YY?
    Laddove lo stesso calciatore, dopo aver firmato il cartellino rosa, maturate le condizioni in termini di età, sottoscriva per la stessa società YY il vincolo definitivo, nella stessa stagione sportiva (2005 -2006) oppure nella successiva (2006 – 2007), la società XX potrà ancora inoltrare richiesta di premio di preparazione?
  • L’Art. 96 NOIF  “Premio di preparazione” così stabilisce:
    “ 1 . Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro — raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita…..”
    Il “premio di preparazione”, pertanto, matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente,  da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 18]  o quale “giovane di serie” [vincolo a beneficio di società sportiva professionistica]).
    L’ipotesi che il calciatore in oggetto, lasciata la società XX approdi alla società YY sottoscrivendo ancora un cartellino rosa (cioè non definitivo) non costituisce condizione per la maturazione del premio di preparazione, il quale matura solo all’atto del primo tesseramento con vincolo a tempo indeterminato.
    Se il calciatore di cui si tratta, dopo aver sottoscritto (con l’intervento obbligatorio dei genitori) un tesserino rosa, accetta di sottoscrivere, avendo compiuto almeno 14 anni, a beneficio dello stesso sodalizio (YY), nel corso della stessa stagione sportiva 2005 – 2006, un vincolo definitivo, determinerà la maturazione del diritto a richiedere il premio di preparazione a beneficio del sodalizio sportivo (XX)  con cui fu tesserato a tutto il 30 giugno 2005. In tal caso al sodalizio XX competerà il premio per intero, in veste di unica società avente diritto, poiché nella stagione sportiva in cui il calciatore assume il vincolo pluriennale, la Società tenutaria del vincolo (YY) non viene presa in considerazione nel conteggio dei tre anni per l’assegnazione del premio.
    Se, invece, il calciatore sottoscriverà a beneficio del sodalizio YY un cartellino rosa nella stagione 2005 – 2006 ed assumerà il vincolo definitivo a beneficio della stessa entità sportiva (YY) solo nella stagione sportiva 2006 – 2007, matureranno in quest’ultima stagione (2006 – 2007) le condizioni (diritti) a beneficio della società XX per richiedere il premio in argomento, non più per intero ma solo quale penultima società avente diritto (quale ultima società avente diritto [cui la F.I.G.C. riconosce una percentuale più elevata del premio] verrà concepita la YY, in quanto ultima società a detenere il cartellino rosa del calciatore per una intera stagione sportiva).

Risposta pubblicata in data 15/07/2005


  • Sono un calciatore dilettante, nato nel mese di marzo del 1980 e militante in una società di seconda categoria dilettanti del Comitato Regionale lombardo. Posso ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento? A chi devo mandare la richiesta di svincolo? Entro quale termine? Con quale modalità?
  • Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall’art. 32-bis delle N.O.I.F..
    A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
    Lei ha compiuto il 25° anno di età nel mese di marzo del corrente anno e cioè entro il termine della stagione sportiva 2004 – 2005, pertanto ricorrono, a Suo favore, le condizioni per chiedere ed ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento, con effetto immediato.
    Modalità di richiesta di svincolo. La richiesta di svincolo deve essere inviata personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno. La stessa deve comunque pervenire al Comitato od alla Divisione di competenza entro il 30 luglio. La richiesta, redatta in duplice copia, previo utilizzo di apposito modello (vedasi allegato di seguito riprodotto), sottoscritta dal calciatore, deve essere inviata contestualmente, a mezzo lettera raccomandata A.R., o telegramma, ai seguenti destinatari:
    a) alla Società sportiva di appartenenza, detentrice del vincolo.
    b) al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. competente per territorio, in ragione della sede della società che detiene il vincolo: nel Suo caso, al Comitato Regionale Lombardia, Via R. Pitteri, n. 95/2  , 20134 MILANO.

     

     

                                                                                                                        Spett.le

                                                                                                                        F.I.G.C.-L.N.D.-C.R.

                                                                                                                        Lombardia

                                                                                                                        Via R.Pitteri n. 95/2

                                                                                                                        20134 Milano (MI)

              

                                                                                                     e, p.c.: alla Società…………………….

                                                                                                                Via……………...……….n……

                                                                                                                 Cap………città…….………(  )

     

     

    OGGETTO: richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento (art.32-bis delle N.O.I.F.)

                                                                                                             ( art.32-ter delle N.O.I.F.)

     

     

     

    Il sottoscritto……………………………………………………., nato il ....../....../……..,

    residente a……………………………………………………….(………………………)

    in Via……………………….…………………………………………………n…………

     

    tesserato con la Società……………………………………….CHIEDE lo svincolo per

    decadenza del tesseramento ai sensi del combinato disposto degli artt.32 bis e 32 ter,

    delle N.O.I.F. della F.I.G.C..

     

     

     

                         In fede

     

     

    Luogo                                         Data……………    Firma del calciatore…………………………..

    (da inviare dal 15 giugno al 15 luglio 2005)

     

     

    NOTA: I calciatori che hanno ottenuto lo svincolo all’inizio della corrente stagione sportiva per decadenza del tesseramento ai sensi del combinato degli artt.32 bis e 32 ter, delle N.O.I.F.- saranno

    automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale.

     

    Per tale motivo, gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento ( che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano trasferirsi ad altra Società.

Risposta pubblicata in data 13/07/2005


  • Sono il Presidente di una società di puro settore giovanile. Un atleta formato dal mio sodalizio (tesserino rosa) fino al 30.06.2004 è stato tesserato (tesserino rosa) nella stagione sportiva 2004 – 2005 da una società militante nel Campionato di Eccellenza. Se nei prossimi anni l’atleta in questione assumerà un vincolo a tempo indeterminato (tesseramento definitivo o poliennale) potrò richiedere il premio di preparazione? Che cosa intendono le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.) allorquando fanno riferimento all’ultima e penultima società negli ultimi 3 anni?
    Se una società tessera con un cartellino annuale (rosa) per due anni un calciatore ed al terzo anno gli fa assumere un vincolo a tempo indeterminato, la società che aveva tesserato quello stesso atleta 3 anni prima ha diritto al premio?
  • Al fine di approntare una appropriata disamina e gestione del caso, enunciamo, preliminarmente norme e principi che lo regolano: Art. 96 NOIF - Premio di preparazione

    “1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante”o “non professionista”di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione”sulla base di un parametro —raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita…..”

    Il “premio di preparazione” matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante”o “non professionista”[vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 18] o quale “giovane di serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica]. Il tesseramento del calciatore per, almeno, un’intera stagione sportiva è condizione essenziale per individuare il diritto al premio.

    Hanno diritto al premio la Società o le due ultime Società che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive.

    . Dilettanti.      Nella stagione sportiva in cui il calciatore assume il vincolo pluriennale, la Società tenutaria del vincolo non viene presa in considerazione nel conteggio dei tre anni per l’assegnazione del premio.

    Orbene, preso atto che, fino al giorno in cui il calciatore “giovane”venga tesserato con vincolo definitivo (poliennale), non ricorrono le condizioni per definirsi costituito il diritto a percepire il “premio di preparazione”, si constata come, a tutto il termine della stagione sportiva 2004 –2005, in ragione del calciatore oggetto del quesito, in quanto tesserato con cartellino rosa nella stessa stagione 2004 - 2005, non sussistono ragioni per richiedere il premio di cui trattasi.

    Procederemo pertanto per ipotesi onde ponderare l’evolvere del diritto nelle stagioni a venire:

    ipotesi a) il calciatore, che compie 15 anni nel corso dell’anno 2005, viene ulteriormente tesserato, per la stagione 2005 –2006, con cartellino rosa annuale dalla stessa società che lo tesserò nella stagione sportiva 2004 –2005. Successivamente, per lo svolgimento della stagione 2006 –2007, la medesima società propone (ed ottiene) un tesseramento vincolativo a tempo indeterminato.

    Il diritto a percepire il premio di preparazione maturerebbe pertanto nella stagione 2006 –2007: al fine di individuare le società aventi diritto alla richiesta del premio si procederebbe ad accertare chi abbia detenuto il vincolo dell’atleta “giovane”nelle tre stagioni precedenti, cioè 2003 –2004, 2004 –2005 e 2005 –2006 fino ad approdare alle seguenti conclusioni: la società di Eccellenza che ne ha detenuto il cartellino rosa nelle ultime due stagioni (2005 –2006 e 2004 –2005) viene concepita quale ultima società avente diritto (non computandosi nella stagione 2006 - 2007

    allorquando proceda al tesseramento definitivo poliennale) e la società che ne ha detenuto il vincolo nella terzultima stagione (2003 –2004) [la Sua] viene concepita quale penultima società avente diritto. In ragione dei parametri vigenti (gli ultimi conosciuti, da aggiornare dell’inflazione al 30.06.2006) al termine della stagione sportiva 2004 –2005, il diritto della Sua società si quantificherebbe in €. 908,00, pari, quale penultima società avente diritto, a 2 volte il parametro vigente in ragione del Campionato di Eccellenza [campionato in cui militi la società che tessera con vincolo poliennale definitivo].

    ipotesi b) il calciatore viene tesserato con cartellino rosa, nella stagione sportiva 2005 –2006, da una società diversa (che definiremo C) rispetto a quella che tesserò il “giovane”nella stagione 2004 –2005 (che definiremo B); la stessa società C tessera il calciatore in oggetto, nella stagione sportiva 2006 –2007 con vincolo poliennale definitivo.

    L’accertamento del diritto porterebbe alle seguenti conclusioni: nelle ultime tre stagioni 2003 -2006 ) da prendere a riferimento, antecedenti l’assunzione del vincolo definitivo, sono ben tre le società contribuenti alla formazione del giovane [la Sua (A) 2003 –2004, quella di Eccellenza (B) 2004 –2005 e la ipotetica nuova (C) 2005 –2006]: due sole hanno diritto al premio: quale ultima società la “C”(cartellino 2005 –2006) e quale penultima la “B”(cartellino 2004 –2005): la Sua (terzultima), secondo l’ipotesi formulata non avrebbe diritto ad alcuna parte del premio.

     

    Laddove, negli ultimi tre anni antecedenti l’assunzione del vincolo definitivo poliennale, un solo sodalizio sportivo avesse ininterrottamente formato e tesserato il giovane, a detto solo sodalizio  competerebbe, per intero, il premio di preparazione.

Risposta pubblicata in data 13/07/2005


  • Sono un calciatore diciassettenne. Mi è stata sottoposta la richiesta di partecipare ad un Campionato agonistico gestito dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Non avendo raggiunto la maggiore età posso sottoscrivere un cartellino “rosa” che mi vincoli per la sola stagione sportiva 2005 – 2006? Laddove ciò non fosse possibile, mi è consentito di stringere un accordo con il sodalizio sportivo che mi richiede al fine di ottenere lo svincolo al termine della stessa stagione sportiva? La spedizione al Comitato Regionale competente,dell’accordo di svincolo, compete al calciatore od all’entità sportiva che lo tessera?
  • L’articolo 1 del “Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica”, al comma 1 così stabilisce : “Il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica disciplina ed organizza ….l’attività dei calciatori di ambo i sessi, in età compresa tra gli otto ed i sedici anni….”
    L’articolo 24 dello stesso “Regolamento”, che ha come rubrica “Tesseramento e vincolo dei calciatori”, al comma 1 dispone : “All’attività organizzata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica partecipano i calciatori tesserati come <giovani> [con cartellino rosa], <giovani dilettanti> e <giovani di serie>…..” ed al comma 3 precisa : “Il tesseramento come <giovane> [cartellino rosa] vincola il calciatore alla società fino al termine della stagione sportiva….”.
    L’articolo 32 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. “I <giovani dilettanti>” così recita : “1. I calciatori <giovani>, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con..società della Lega Nazionale Dilettanti…….vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di <giovani dilettanti>.
    2. I calciatori con la qualifica di <giovani dilettanti> assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di <non professionisti>”.
    Pertanto, in ragione dell’età (sua) [ secondo quanto sopra riportato è del tutto irrilevante che non sia stata ancora raggiunta la maggiore età] e della tipologia di Campionato che Le è stata proposta, non è concepibile la partecipazione previa sottoscrizione di cartellino (annuale) rosa.
    La tipologia di tesseramento da osservare per prendere parte all’attività di cui si tratta è quindi la seguente : “Richiesta di tesseramento”, modello di colore giallo, predisposto in più copie dalla Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., che reca, in alto, la stampigliatura della stagione sportiva di riferimento (2005 – 2006), da compilarsi in tutte le sue parti di concerto tra il sodalizio sportivo ed il calciatore e da sottoscrivere obbligatoriamente dal calciatore nonché (in quanto minorenne) dai propri genitori.
    Al fine di evitare che dal deposito di detta “Richiesta di tesseramento” presso il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti consegua l’instaurazione di un vincolo (di tesseramento) sino al termine della stagione sportiva entro la quale il calciatore abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età, è consentito alle parti (calciatore supportato nella firma dai genitori e sodalizio sportivo) dall’articolo 108 delle N.O.I.F., di stipulare un accordo per lo svincolo dello stesso calciatore con effetti decorrenti dal termine della stessa stagione sportiva.
    Al fine di attribuire certezza e tutela al documento d’accordo, sottoscritto in tre copie dalle stesse parti, il calciatore si farà carico della sua spedizione, a mezzo posta (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) presso il Comitato Regionale competente territorialmente della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C., entro 20 giorni dalla sottoscrizione dello stesso (pena la nullità) e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
    Al fine di agevolare le parti nell’individuazione del modello opportuno, per il raggiungimento dell’obiettivo, se ne riproduce, di seguito, un esempio completo (da integrare coi dati delle stesse parti e con l’indirizzo del Comitato Regionale di competenza).

    Modello per accordo di svincolo (Articolo 108 N.O.I.F.)


    Associazione Sportiva Dilettantistica
    “ ”
    Via n°
    (C.A.P.: ) Città ( )
    Partita i.v.a. :
    Matricola F.I.G.C. :


    Spettabile Comitato Regionale
    F.I.G.C. – L.N.D. della Regione

    Via n°
    ( )

    ( ) li.. 2005

    Oggetto : Svincolo per accordo ai sensi dell’Art. 108 N.O.I.F.

    Riferimento normativo ed/od organizzativo : Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati o le Divisioni competenti della L.N.D. deve essere effettuato entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque, per la corrente stagione calcistico-sportiva 2005-2006 entro e non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
    Effetti : Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2006.

    Con la presente scrittura,
    sottoscritta da ambo le parti di cui trattasi,
    - il calciatore “giovane dilettante” Signor
    nato a ( ) il
    e residente a ( ), attualmente in Via/Piazza n°
    Codice Fiscale :, N° di Matricola F.I.G.C. :
    che chiede, in data odierna : 2005, il tesseramento a beneficio dell’associazione calcistica “ ”) e

    - l’ A.S.D., avente sede legale in (C.A.P.: ) ( ) alla Via n°, sopra meglio identificata, nella persona del proprio Presidente – legale rappresentante Signor,
    ciascuna parte per quanto di pertinenza e/o competenza, rispettivamente
    chiedono e riconoscono
    che, al termine della corrente stagione calcistico-sportiva 2005-2006, il calciatore di cui trattasi, sia svincolato per EFFETTO DEL PRESENTE ACCORDO che si deposita, a far data dal 01 luglio 2006, invocando l’Art.108 delle N.O.I.F.

    In fede

    Il calciatore il sodalizio sportivo
    ( ) (A.S.D. )

Risposta pubblicata in data 07/07/2005


  • Sono un calciatore nato nell’anno 1988. Il 30 giugno 2005 è scaduto il contratto annuale che avevo sottoscritto nei confronti di un sodalizio dilettantistico. Sono stato ricontattato dalla medesima entità sportiva ma presumo che i dirigenti della stessa vogliano instaurare un vincolo. Come posso procedere e cosa devo fare per avere lo svincolo a fine anno?
  • Le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) contemplano, all’articolo 108, lo “svincolo per accordo”. Il comma 1 dello stesso articolo così recita: “Le società possono convenire con calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti entro venti giorni dalla stipulazione.”
    Pertanto, all’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento (che, in quanto “giovane dilettante” [sono considerati “giovani dilettanti” i calciatori che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età] è consentita durante tutta la stagione sportiva 2005 – 2006) comportante l’assunzione del vincolo, così come ipotizzato, Lei potrà convenire, con l’entità sportiva che l’ha contattata, un accordo (in triplice esemplare) contemplante il suo svincolo al termine della stessa stagione sportiva 2005 – 2006 e depositare (o spedire a mezzo posta [lettera raccomandata con ricevuta di ritorno]) il carteggio presso il Comitato Regionale della L.N.D. competente per territorio in ragione della sede legale del sodalizio sportivo per il quale intende tesserarsi (o presso il Comitato Interregionale in Via Po n. 36, 00198 Roma, laddove il Campionato al quale intenda partecipare sia quello Interregionale [ovvero di Serie D]) entro venti giorni dalla sottoscrizione e comunque non oltre le ore 19,00 del 30 giugno 2006.
    Gli Organi Federali competenti provvederanno conseguentemente allo svincolo a far data dal 01.07.2006.

Risposta pubblicata in data 06/07/2005


  • Ho corrisposto alla scuola calcio cui avevo iscritto i miei figli, tutti i corrispettivi pattuiti dal 1997 fino al 2004 (ultimo anno di campionato allievi regionali cui hanno preso parte). Una associazione sportiva militante nel campionato regionale di Promozione li ha richiesti ma la scuola calcio non intende rilasciarmi la liberatoria perché insiste che deve richiedere il premio di preparazione alla entità sportiva che li richiede. E’ legittimo pretendere la corresponsione del premio di preparazione dopo avere introitato dalla famiglia degli atleti i corrispettivi per le prestazioni rese dalla scuola calcio? E’ legittimo che la stessa scuola calcio, ottenuto quanto spettantele, possa esercitare una siffatta ingerenza fino a condizionare il perseguimento delle aspettative dei ragazzi?
  • Il “Premio di preparazione” è regolato dalle seguenti norme:
    [n.d.r.: il termine “società” va interpretato estensivamente fino ad individuare “società sportive” ed/od “associazioni sportive dilettantistiche”]
    Art. 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico – Il premio di preparazione
    La corresponsione del “premio di preparazione” è disciplinata dall’Art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.) ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.
    Art. 96 NOIF - Premio di preparazione
    1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro — raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale.
    Fatto riferimento ed avvalendosi dell’articolo 96 delle N.O.I.F., pertanto, la scuola calcio (associazione sportiva dilettantistica) che ininterrottamente (e pertanto quale unica entità sportiva formante), fino al 30 giugno del 2004, ha impiegato nei campionati gestiti dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica, i Suoi figli, dichiara di voler richiedere alla associazione sportiva che milita nel Campionato di Promozione il premio così come riconosciutole dalla F.I.G.C., secondo i parametri definiti dalla stessa F.I.G.C.. Si tratta, come può notare, di un diritto (ricorrendone le circostanze) riconosciuto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ( a prescindere da ogni eventuale considerazione inerente corrispettivi intercorsi nel rapporto famiglia – scuola calcio) a beneficio di tutte le entità sportive che si trovino nelle condizioni della scuola calcio in oggetto. Il sodalizio sportivo di Promozione è oggettivamente tenuto a versare detto premio, che matura all’atto del tesseramento definitivo sottoscritto [per la prima volta] dai calciatori (con la firma necessaria dei genitori, trattandosi di atleti minorenni) [per la stagione 2004 – 2005, il premio ammonta, nel caso specifico, ad €. 1.816,00 per ciascun calciatore]. La ferma determinazione a richiedere il premio, da parte della scuola calcio, va imputata al riscontro che il diritto al premio di preparazione si prescrive (vale a dire si perde se non ne viene esercitata la richiesta) al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
    Si deve comunque escludere che il premio debba essere corrisposto dagli atleti o dalle rispettive famiglie. L’eventuale liberatoria (ovvero la rinuncia a percepire il premio) pertanto non può essere indirizzata alla famiglia degli atleti, in quanto non tenuta a versare premi di tal genere, bensì al sodalizio sportivo interessato al tesseramento definitivo degli stessi calciatori, il quale, in tal modo rileva il frutto degli investimenti formativi effettuati, prima di allora, dalla scuola calcio a propri costi.
    Quanto sopra esposto parte dal presupposto che i Suoi figli, lasciata la scuola calcio dal 30 giugno 2004, abbiano liberamente accettato e sottoscritto fin dalla stagione sportiva 2004 – 2005 un nuovo tesseramento (definitivo ovvero poliennale) a beneficio del sopra detto sodalizio militante nel Campionato di Promozione. Laddove invece, nel corso della stagione sportiva 2004 – 2005 appena conclusa, non abbiano assunto alcun tesseramento, potendosi considerare perciò inattivi e la richiesta del club di Promozione sia pervenuta solo ultimamente, in funzione della imminente stagione sportiva 2005 – 2006 [la formulazione sottopostaci non è chiara, in proposito] varrebbero considerazioni profondamente diverse, in quanto le norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio stabiliscono che “qualora nella stagione precedente a quella in cui avviene il tesseramento a tempo indeterminato non risulti alcun tesseramento federale, si perde il diritto al premio”.
    Nel merito delle ipotizzate ingerenze della scuola calcio sulla sorte dei ragazzi (calciatori) occorre sottolineare come la stessa associazione sportiva dilettantistica, decaduto il vincolo giovanile, a parte il diritto a percepire il premio così come oggettivamente disposto dalla F.I.G.C., non possa sindacare in alcun modo circa la scelta esercitabile dagli atleti, i quali pertanto possono accettare il tesseramento di sodalizi di proprio gradimento senza dover chiedere il consenso di alcuno, in proposito.
    Illuminante, nel merito della corretta concezione del premio di preparazione, è il parere espresso dal chiarissimo Dottor Edmondo Caira, già Dirigente dell’ Amministrazione Finanziaria ed oggi Consulente Responsabile dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., il quale afferma che “il premio in parola costituisce, in sostanza, il rimborso del costo sostenuto dalla società sportiva per la preparazione e l’addestramento dell’atleta”. Si può infatti desumere, dagli studi effettuati sul mondo dello sport [significativo il contributo offerto in proposito da Nomisma, stimatissimo Istituto di Ricerca Internazionale] che il costo di produzione della formazione di un giovane [vi confluiscono tutti i costi gravanti effettivamente su un sodalizio: compenso e rimborsi agli istruttori, rimborsi al personale di servizio e/o agli atleti e/o a dirigenti, iscrizioni a campionati e tornei, premi, costi d’amministrazione e d’ufficio, affitti passivi ed oneri condominiali,ammortamento beni strumentali e mezzi di trasporto + bolli auto, carburanti, assicurazioni, vettovagliamento, pasti, pernottamenti e/o spese di trasferta, spese impiantistiche e di manutenzione, ritiri, utenze, pubblicazioni sportive interne, feste, cerimonie e ricorrenze, abbigliamento ed attrezzature sportive, medicinali e parasanitari, visite mediche, servizi di medico al campo e/o di Croce Rossa, diritti amministrativi e permessi, trasporti e pedaggi autostradali, fideiussioni, oneri bancari e bolli, postali ecc.] sia notevolmente più elevato rispetto al valore della quota percepita per l’ammissione all’attività formativa.

Risposta pubblicata in data 01/07/2005


  • Un ragazzo nato nel 1991, che ha sottoscritto nella scorsa stagione sportiva un vincolo biennale, può svincolarsi dalla società che ne detiene il vincolo? Se si, in che modo? E’ lecito che il sodalizio che beneficia del vincolo abbia preteso una quota di €. 250 per la scorsa stagione agonistica e pretenda altri €. 250 per la prossima stagione? Potrebbe la richiesta di pagamento costituire motivo per richiesta di svincolo anticipato?
  • La disciplina della fattispecie va individuata negli articoli 107 (Svincolo per rinuncia) e 111 (Svincolo per cambiamento di residenza) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).
    L’articolo 107, al comma 1, così recita: “I calciatori <giovani> tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive, individuato per la stagione sportiva 2005 – 2006 “da giovedì 1° dicembre a venerdì 16 dicembre 2005 ore 13,00” [L’eventuale nuovo tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo – puntualizza la F.I.G.C.- deve avvenire a far data dal 17 dicembre 2005].
    Lo stesso articolo, che individua non un diritto dell’atleta, bensì una facoltà del sodalizio sportivo di procedere allo svincolo, non ragiona, in alcun comma, di tesseramento biennale.
    Se ne arguisce che nei confronti dell’entità sportiva che benefici del vincolo ed ammetta effettivamente il giovane alla partecipazione all’attività non possa configurarsi, ipso facto, al termine della prima stagione sportiva alcun diritto a pretendere lo svincolo appetito. Facendo ricorso all’analogia, pare invece plausibile richiederlo a novembre (ovvero nel periodo sopra detto che il Consiglio Federale ha fissato per le liste di svincolo suppletive della stagione 2005 – 2006), avendo coscienza che, anche in detto frangente, sarà determinante l’assenso del sodalizio detentore. Nessun dubbio può sussistere invece circa la facoltà dell’atleta e della sua famiglia di non rinnovare il tesseramento con lo stesso sodalizio, al termine della stagione 2005 - 2006, senza che la stessa entità sportiva che beneficiò del vincolo possa opporre alcun sindacato di merito e senza alcun onere di richiesta nel merito a carico dell’atleta (o famiglia).
    Una opportunità importante viene offerta invece, all’atleta, dall’articolo 111 che costituisce a beneficio del calciatore minore di età il diritto di chiedere e di ottenere lo svincolo entro 90 giorni dal fatto, laddove, in qualsiasi momento del rapporto, il calciatore trasferisca la propria residenza, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, a condizione che il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
    Fra le prerogative di un’associazione sportiva dilettantistica è individuabile quella dell’allestimento di una scuola calcio : è pertanto lecito che il sodalizio sportivo, oltre alla partecipazione ad attività agonistica, disponga di organizzare una attività didattico – formativa relativa alla disciplina del calcio (scuola calcio), rientrante tra le finalità istituzionali. Detta attività, che contempla l’organizzazione e la fornitura di prestazioni di servizio formativo tecnico – calcistico viene, di norma, proposta verso pagamento di corrispettivi specifici [cosiddette quote] (che variano, da sodalizio a sodalizio, secondo la libera determinazione degli stessi, anche e specialmente in ragione dei servizi complementari offerti [esempio: fornitura di abbigliamento specifico, servizi di trasporto, assicurazione integrativa individuale contro gli infortuni e/o RCT (responsabilità civile per danni arrecati a terzi, ecc.]: ordinariamente, da un minimo di €. 180 ad un massimo di €. 400 annui). Le quote richieste sono, di norma, funzionali a coprire tutti i costi di gestione sostenuti dallo stesso sodalizio per l’approntamento della stessa attività didattico – formativa (compresi quelli sostenuti per la remunerazione dell’allenatore – formatore). L’articolo 108 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che, laddove l’attività in oggetto venga svolta sullo stesso impianto utilizzato dal sodalizio per lo svolgimento dell’attività sportiva ordinaria ed il corrispettivo richiesto non superi l’ammontare dei costi (tutti) occorrenti, la stessa possa essere classificata come attività non commerciale e pertanto possa beneficiare di un trattamento fiscale agevolato. Inoltre, se l’associazione sportiva abbia ottenuto, in proposito, il riconoscimento della F.I.G.C., sulle quote in argomento non va computata l’I.V.A..
    Per quanto sopra esposto, si deve escludere che la richiesta di un corrispettivo, per detti fini, possa costituire motivo opponibile per la richiesta di svincolo. Tuttavia, laddove i genitori che esercitano la potestà sul minore non abbiano prima d’ora firmato uno specifico accordo economico col sodalizio sportivo, teso a far partecipare anche per la stagione sportiva 2005 – 2006 il minore alle attività didattiche dell’associazione, non si ravvisa, nella semplice sottoscrizione del vincolo biennale anche un titolo, per il sodalizio stesso, a pretendere comunque la corresponsione della quota prevista per la stagione 2005 - 2006. Il minore potrà pertanto evitare di partecipare all’attività sportiva di detto sodalizio e praticare attività sportiva di diversa disciplina, senza nulla dovere in termini economici all’associazione che ne detiene il vincolo.

Risposta pubblicata in data 30/06/2005


  • Mio figlio M….che ha contratto, previa sottoscrizione della richiesta di tesseramento ad opera dei genitori, essendo all’atto minorenne, un vincolo poliennale con una entità sportiva dilettantistica militante nel Campionato di 1° Categoria, ha ricevuto proposte da un’altra entità sportiva parimenti dilettantistica . Fino a quale entità di premio di preparazione può spingersi la richiesta dell’entità sportiva che ne detiene il vincolo, per acconsentire al trasferimento?
    Se le due entità non raggiungono l’accordo e mio figlio non partecipa ad alcuna attività, può a dicembre chiedere ed ottenere lo svincolo senza che vengano fatte ulteriori richieste?
    Il riscontro che il vincolo poliennale sia stato contratto allorquando mio figlio era minorenne, può influire, oggi che ha raggiunto la maggiore età, sulla durata del rapporto laddove mio figlio esterni la volontà di annullare quell’accordo?
  • Laddove si potesse ragionare di premio di preparazione [che è definito secondo entità economiche certe dalla F.I.G.C., mediante una apposita tabella, per ciascuna stagione sportiva ed aggiornato al termine della stessa in base agli indici ISTAT per il costo della vita], detto importo, stimato in ragione dei valori correnti individuati per la stagione sportiva 2004 – 2005, sarebbe identificabile in €. 1.362,00, in ipotesi di militanza del nuovo club che acquisisce le prestazioni sportive nel Campionato di 1° Categoria ovvero in €. 1.816,00 in ipotesi di militanza dello stesso nel Campionato di Promozione od in €. 2.270,00 in ipotesi di Eccellenza Regionale, da aggiornarsi verosimilmente [stante l’adeguamento annuo previsto sulla base dei citati indici ISTAT] del 1,7% - 2%. Detti valori [che nessuna norma vieta di assumere a riferimento] però non sono vincolanti in ipotesi, in quanto non si configura, nel caso in esame, la fattispecie del “premio di preparazione”, che ricorre unicamente laddove un calciatore assuma per la prima volta il vincolo definitivo dopo essere stato tesserato, nella stagione sportiva precedente, con tesserino (rosa) “giovane”.
    Pur dovendosi prendere atto che l’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio concepisce esclusivamente per i calciatori “professionisti” la quotazione - corrispettivo del trasferimento del “diritto all’utilizzo delle prestazioni sportive di atleti”, il diritto civile e la normativa fiscale – tributaria non individuano limiti economici o divieti, in tema, anzi ne contemplano esplicitamente la lecita e libera determinazione tra le parti, disponendo (il diritto tributario) l’assoggettamento di detti corrispettivi all’aliquota IVA del 20% anche per il contesto dilettantistico.
    Un calciatore dilettante può ottenere lo svincolo anche per inattività. Ne detta in proposito la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
    La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera inattività del calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della prescritta certificazione medica di idoneità sportiva, nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
    Riveste un grande interesse il terzo quesito sottopostoci circa la legittimità od opponibilità del vincolo contratto da minorenne allorquando questi, divenuto maggiorenne, rivendichi la facoltà di determinarsi in prima persona fino a perseguire l’annullamento di limitazioni alle proprie libertà assunte, in età minore, col concorso – intervento di terzi.
    Il Diritto Europeo e la Carta dei Diritti del ragazzo dettano tutele importanti nel merito, concependo il diritto alla pratica sportiva dilettantistica come fondamentale ed irrinunciabile e pertanto mal conciliabile con vincoli di media o lunga durata.
    Ulteriormente, la giurisprudenza sottolinea come il diritto di associarsi (aderire ad una associazione sportiva dilettantistica) implichi e contempli quello di dissociarsi.
    Della massima rilevanza è poi l’assunzione per la quale, onde concepire come lecito un vincolo che limiti per periodi non brevi (poliennale) la libertà, specie afferente diritti come sopra definiti fondamentali ed irrinunciabili, di minorenne occorra ad sustantiam l’assenso esplicito (quindi l’intervento certo e riscontrabile) del Giudice Tutelare per i minori.Poiché nella realtà sportiva dilettantistica, in verità, non pare sussistano nel merito (almeno non in misura significativa) interventi del Giudice Tutelare e nemmeno che gli stessi siano ordinariamente richiesti, se ne potrebbe arguire come, in assenza di detti interventi legittimanti, il vincolo poliennale contratto da minorenne sia annullabile o suscettibile di essere impugnato dallo stesso gravato divenuto maggiorenne. All’uopo, laddove si configuri un siffatto obiettivo, in assenza di significativa giurisprudenza sul tema, pare opportuno avvalersi delle prestazioni di consulenza ed assistenza legale di uno specialista . In proposito risultano a chi scrive significativi e di grande pregio gli studi condotti e riprodotti in pubblicazioni nel merito dall’Avvocato Enrico Crocetti, docente universitario di diritto sportivo, in Ravenna (tel. Studio: 0544 31159, fax.: 0544 30168).
    Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più complesse, di avere elaborato due apposite “Guide” per la miglior gestione de
    - “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare,
    -“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
    Dette guide potranno essere acquisite, a pagamento (corrispettivo: €. 20 cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito di Olimpia Gest Sport.

Risposta pubblicata in data 20/06/2005


  • Sono un calciatore. La mia data di nascita è …settembre 1980. Se non svolgerò attività sportiva calcistica a tutto il mese di novembre del corrente anno, potrò ottenere, in quel periodo, lo svincolo per il raggiungimento d’età? Posso inoltrare ugualmente ora la domanda e stare fermo fino a novembre?
  • Supponendo che il suo “status” sia di “dilettante” ovvero, in ragione dell’età di “non professionista” [Quanto di seguito riprodotto non varrebbe per un calciatore professionista], riscontriamo che l’ Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. disciplina lo svincolo per decadenza del tesseramento.
    In ragione di detta formulazione, a partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.
    Requisiti e condizioni: a) il riscontro del compimento del 25° anno d’età nel corso della stagione sportiva entro il termine della quale (30 giugno) si appetisce lo svincolo,
    b) la presentazione della prescritta domanda (richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento ex Art. 32 – bis delle N.O.I.F.), a far data dal 15 giugno e non oltre il 15 luglio [per cogliere le migliori opportunità e procacciarsi le certezze appetite nei termini più consoni, si consiglia di inoltrare detta richiesta entro il 30 giugno] dell’anno solare in cui si riscontra l’avvenuto compimento del 25° anno di età alle seguenti Istanze: 1) società od associazione sportiva dilettantistica detentrice del vincolo, 2) Istanza della Lega Nazionale Dilettanti / F.I.G.C. competente in ragione del Campionato cui partecipa la stessa entità sportiva detentrice del vincolo [F.I.G.C./L.N.D. Comitato Interregionale, Via Po n. 36 00198 Roma, per il Campionato Nazionale Dilettanti (serie D) ovvero i rispettivi Comitati Regionali F.I.G.C. / L.N.D., per tutti gli altri Campionati organizzati a livello regionale o provinciale].
    Nel caso specifico sottopostoci, entro il 30 giugno 2005 non maturano le condizioni od i requisiti prescritti dall’Articolo 32 – bis delle N.O.I.F. in quanto il compimento del 25° anno di età (settembre 2005) si riscontrerà solo nel corso della stagione sportiva 2005 – 2006 e pertanto il richiedente potrà ottenere detto svincolo solo al termine (30 giugno 2006) della prossima stagione sportiva, previo invio, nel solo periodo sopra citato, della apposita richiesta alle Istanze sopra indicate.
    Indipendentemente dalla fattispecie sopra esaminata, un calciatore dilettante può ottenere lo svincolo anche per inattività. Ne detta in proposito la disciplina l’Articolo 109 delle N.O.I.F..
    La giurisprudenza formatasi, sul tema, esclude comunque che la mera inattività del calciatore possa costituire base o ragione sufficiente per chiedere ed ottenere lo svincolo a tale titolo, specie se si riscontrasse la mancata presentazioneda parte del calciatore della prescritta certificazione medica di idoneità sportiva, nonostante almeno due inviti certi della entità sportiva o la mancata presentazione del calciatore a gare laddove la stessa entità sportiva detentrice del vincolo potesse dimostrare di averlo convocato e successivamente contestato circa le inottemperanze, nei modi e nei termini.
    Laddove, in altri termini, l’entità sportiva che detiene il vincolo, manifesti interesse certo verso le prestazioni sportive del calciatore, l’inattività stabilita unilateralmente dal calciatore (ovvero imputabile a mera scelta dello stesso) non varrà a costituire titolo per richiedere lo svincolo secondo dette aspettative.

Risposta pubblicata in data 20/06/2005


  • A novembre 2004 ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato sperimentale juniores Primavera. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come allievo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione?
  • Premesso che il “premio di preparazione” matura all’atto del primo tesseramento del calciatore con vincolo a tempo indeterminato (“giovane dilettante” o “non professionista” [vincolo a beneficio di entità sportiva dilettantistica contratto, rispettivamente, da atleta d’età inferiore o superiore ad anni 19] o quale “giovane di serie”[vincolo a beneficio di società sportiva professionistica],
    hanno diritto al premio l’Entità o le due ultime Entità Sportive che hanno avuto a disposizione il calciatore tesserato con cartellino rosa nell’arco delle ultime tre stagioni sportive, tenuta a corrispondere il premio è l’entità sportiva che per la prima volta tessera il giovane con vincolo a tempo indeterminato, non paiono sussistere le condizioni, relativamente al caso di Suo figlio, per ragionare di “premio di preparazione”, in quanto il giovane ha militato, nelle ultime stagioni da prendere a riferimento, a beneficio dello stesso sodalizio che ne ha rinnovato il tesseramento.
    Laddove Ella abbia sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo definitivo), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
    Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti:
    - Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.): svincolo per inattività
    “ 1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”,
    - Art. 32 – bis delle NOIF: svincolo per decadenza del tesseramento
    “ 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
    - Art. 107 delle NOIF: svincolo per rinuncia
    “ Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
    - da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
    (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
    Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
    - da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19,00)
    (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
    - Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
    “ Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30 giugno 2005 (ore 19.00).
    Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2005.”

    TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
    (C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione sportiva 2004 - 2005
    Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
    “ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini stessi:
    - da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
    Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004.”.

Risposta pubblicata in data 27/05/2005


  • Ho firmato per mio figlio la lista od il cartellino per partecipare al Campionato allievi. Negli anni scorsi, è stato già tesserato come giovanissimo nella stessa società. Quanto dura il vincolo, come svincolarsi e quanto costa il premio di preparazione?
  • Un giovane, appartenente alla fascia d’età di Suo figlio, ha prospettiva di prendere parte all’attività del Settore Giovanile e Scolastico, previa sottoscrizione di un cartellino “giovane”, nel linguaggio comune definito “rosa” in ragione del colore tradizionale dello stesso, che può comportare un vincolo, a favore dell’entità sportiva per la quale sottoscrive, pari ad anni uno o, massimo due (non potendo un siffatto vincolo eccedere il biennio) comunque identificabile o riconoscibile attraverso la stessa consultazione del cartellino che reca scritte le stagioni sportive per le quali conserverà validità. Al termine di detta (o di dette) stagione/i sportiva/e il vincolo si estinguerà naturalmente, senza necessità di attuare alcuna procedura ed il calciatore potrà liberamente sottoscrivere un altro tesseramento anche presso una entità sportiva diversa dalla precedente. Nella ipotesi in cui, al termine dell’ultima stagione sportiva per la quale dura detto vincolo, assumesse, a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’attuale, un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento) come “giovane dilettante” o “ giovane di serie”, a beneficio del sodalizio sportivo che attualmente ne detiene il vincolo maturerebbe il diritto a percepire, ai sensi dell’Articolo 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), per la preparazione effettuata del giovane, un “premio di preparazione”, da quantificarsi secondo l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.: premio di entità economica diversamente rilevante, in ragione della categoria o serie di appartenenza del sodalizio sportivo che nella fattispecie ne acquisisce il vincolo. Tenuta a corrispondere il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva beneficiaria del nuovo vincolo definitivo.
    Laddove Ella abbia invece sottoscritto, per Suo figlio, una richiesta di tesseramento a titolo definitivo quale “giovane dilettante” o quale “giovane di serie” (la normativa della F.I.G.C. consente infatti, stante la fascia d’età cui appartiene Suo figlio, l’assunzione di un vincolo definitivo ), in ragione delle regole attualmente in vigore, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera della stessa entità sportiva) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
    Ipotizzando che Suo figlio, per quanto sopra argomentato, abbia assunto un vincolo definitivo (valido fino al termine della stagione sportiva in cui compia il 25° anno di età) nei confronti di un sodalizio sportivo dilettantistico, le ipotesi contemplate dal regolamento della F.I.G.C. per lo svincolo sono le seguenti :
    - Art. 109 – bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.) : svincolo per inattività
    “ 1. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.”,
    - Art. 32 – bis delle NOIF : svincolo per decadenza del tesseramento
    “ 2. Svincolo del calciatore a regime. A partire dal 1° luglio 2004 tutti i calciatori che entro il termine di ciascuna stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.”
    - Art. 107 delle NOIF : svincolo per rinuncia
    “ Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “ giovani dilettanti”, devono essere depositate od inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali o alle Divisioni di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi : [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
    - da giovedì 1° luglio a giovedì 15 luglio 2004 (ore 19,00)
    (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro
    e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
    Liste di svincolo suppletive [per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005]
    - da mercoledì 1° dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19,00)
    (vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro
    e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)”,
    - Art. 108 delle N.O.I.F. : svincolo per accordo
    “ Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della L.N.D., dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque [ per la corrente stagione sportiva 2004 – 2005] entro e non oltre il 30 giugno 2005 (ore 19.00).
    Gli Organi Federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2005.”

    TERMINI E MODALITA’ STABILITI, a propria volta DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
    (C.U. F.I.G.C. n° 169/A del 30/04/2004) relativo alla corrente stagione sportiva 2004 - 2005
    Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
    “ I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale, entro il 30 novembre, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini stessi:
    - da mercoledì 10 dicembre a venerdì 17 dicembre 2004 (ore 19.00)
    Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2004.”.

Risposta pubblicata in data 27/05/2005


  • E’ possibile sottoscrivere, tra società (associazioni) di Lega Nazionale Dilettanti e calciatori, un accordo economico senza alcuna violazione, per i campionati di seconda, prima categoria o promozione dilettanti?
  • Occorre, al fine di approntare un quadro organico e completo della fattispecie, ragionare preliminarmente di obblighi, facoltà e divieti e comparare le norme dell’ordinamento dello Stato con quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
    Non sussistono dubbi nel merito del rapporto intercorrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti a partecipare ai Campionati Nazionali della L.N.D. FIGC.

    Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente,[ premesso che si debba preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti di lavoro autonomo o subordinato” ], individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
    Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono…..sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali …..”.
    Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli, stessi, esclusivamente quanti siano maggiorenni.
    Appartengono a detto novero: il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..

    Pertanto, non di facoltà bensì di obblighi (di sottoscrizione e deposito) ragiona la F.I.G.C. circa i soggetti (sodalizi sportivi dilettantistici ed atleti maggiorenni) sopra individuati, per cui, nel proprio ambito, la stessa F.I.G.C. è abilitata ad adottare tutti i provvedimenti sanzionatori di pertinenza laddove riscontri inottemperanze, omissioni od incongruenze nel merito, imputabili agli stessi soggetti di cui trattasi.
    Detti obblighi sono circoscritti ai soggetti sopra citati. Nessuna norma infatti ne estende l’ambito ad altre categorie che identifichino Campionati diversi da quelli Nazionali (quali i Campionati Regionali [Eccellenza compresa] e Provinciali [Amatori compresi]nonché quelli disciplinati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica).
    Nessun onere ed, a maggior ragione, nessun obbligo viene posto, in proposito, invece, dall’Ordinamento normativo dello Stato, a carico degli stessi soggetti o di altre categorie di soggetti appartenenti a Campionati diversi da quelli Nazionali.

    Non si ravvisa, nell’Ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alcuno specifico diretto divieto alla sottoscrizione di accordi economici ad opera di soggetti diversi da quelli gravati dagli obblighi di cui sopra (Campionati Nazionali L.N.D.) [Con il comma 8 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. la F.I.G.C. interviene per opporre un divieto ma lo fa per contrastare, nello specifico, accordi integrativi e sostituitivi di quelli depositati che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle da essa stessa fissate] talché se ne potrebbe arguire la facoltà di sottoscrizione. Non essendone comunque contemplato il deposito presso Istanze specifiche della F.I.G.C., ne appare, quanto meno, improbabile la tutela ad opera di Commissioni od Organi di essa F.I.G.C..
    Tuttavia sussiste nell’Ordinamento della F.I.G.C. [Articolo 29, comma 3 N.O.I.F.] una disposizione che così recita: “Esclusivamente ai calciatori tesserati per società (n.d.r. –estensivamente- associazioni) partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto dell’articolo 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”.

    A questo proposito si può argomentare secondo quanto segue:
    col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione Italiana Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica “Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.” ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
    Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili:
    col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non potessero superare il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili per un massimo di giorni 5 alla settimana, durante il periodo di campionato e (con il comma 5), a parte, per non più di 45 giorni, per la fase di preparazione all’attività stagionale ;
    con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €. 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
    Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,- da ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000 n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad €. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare, in verità, quanto segue:
    l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità, assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in proposito, eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto.

    Orbene, poiché si ravvisano orientamenti riconoscibilmente diversi, nel merito,tra le normative dei due Ordinamenti (F.I.G.C. e Stato) e poiché nella gerarchia delle fonti normative i due Ordinamenti non appartengono allo stesso livello, riconoscendosi, in caso di conflittualità tra gli stessi, la prevalenza della Legge dello Stato rispetto ai regolamenti (tali sono le N.O.I.F.) da chiunque deliberati (quindi anche dalle Federazioni Sportive Nazionali), si deduce dalla comparazione tra gli stessi che sia comunque lecito a tutti gli effetti del Diritto Civile sottoscrivere accordi, anche di natura economica e pertanto onerosi, tra entità sportive dilettantistiche ovunque allocate ed atleti/e dilettanti per prestazioni erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e tutelarli avanti le Istanze individuate dal Diritto Italiano (essendo, del resto, indiscutibile il diritto di percepire, da parte di chiunque, rimborsi), supportati da analoghe, non meno garantiste disposizioni del Diritto Europeo.
    Se, d’altra parte, riguardata al profilo delle sole tutele istituite nel merito dall’Ordinamento della F.I.G.C., non appaiono plausibili accordi economici stipulati tra sodalizi sportivi dilettantistici ed atleti dilettanti militanti a beneficio delle stesse in categorie inferiori rispetto a quelle dei richiamati Campionati Nazionali L.N.D., recanti rimborsi forfetari, indennità di trasferta e voci premiali ovvero somme lorde annuali superiori a quelle individuate quale “tetto massimo” dalla gerente F.I.G.C. per i Campionati Nazionali L.N.D., atteso che dette entità economiche rientrino nei limiti disegnati dalla F.I.G.C., quale merito di diritto potrebbe riconnettersi a norme tese a negare una istanza di indennizzo (rimborso, indennità)?
    In ultima analisi, pur valutandosi lodevole l’intento della F.I.G.C., in tal modo espresso,di contribuire a calmierare le poste economiche dell’ambito sportivo dilettantistico amministrato, si potrà prendere atto, dalle parti e particolarmente dall’atleta militante in campionati inferiori rispetto ai Nazionali L.N.D., le cui prestazioni non siano state, in tutto od in parte, economicamente onorate in ragione dell’accordo sottoscritto, dell’opportunità di adire le vie legali individuate dal Diritto piuttosto che avventurarsi, con rischio d’inefficacia, in percorsi di difesa federale dal profilo incerto se non addirittura contradditorio.

    Olimpia Gest Sport informa inoltre, onde approntare supporti utili alle varie categorie di addetti ai lavori, funzionali ad orientare nelle tematiche più complesse, di avere elaborato tre apposite “Guide” per la miglior gestione de - “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, (guida) comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare, -“Tesseramenti e trasferimenti”, (guida) di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata.Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C.,
    -“Attribuzione a terzi del titolo sportivo”(vademecum) che riproduce la normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati, la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte, la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea, istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
    Detti vademecum o guide potranno essere acquisiti, a pagamento (corrispettivo: €. 20 cadauno), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito di Olimpia Gest Sport.

Risposta pubblicata in data 13/05/2005


  • Mio figlio L… nato nel mese di luglio del 1988 partecipa al campionato regionale allievi con la maglia del F. Calcio, maglia che indossa dal secondo anno di giovanissimi e dopo aver indossato, dai primi calci al primo anno di giovanissimi, la maglia dell’A.C. M………... Che tipo di legame esiste tra il mio primogenito ed il F…… Calcio? e l’ A.C. M……………?
  • L…….. ha compiuto 14 anni nel mese di luglio dell’anno 2002 ed ha disputato, nella stagione 2002 – 2003 il primo campionato con la maglia del F…… Calcio (giovanissimi: 2° anno); nella stagione 2003 – 2004, con la stessa maglia, ha disputato il campionato allievi (1° anno) e nella corrente stagione 2004 - 2005, compiuti 16 anni, disputa a beneficio dello stesso sodalizio sportivo il campionato allievi (regionale, 2° anno). La normativa della F.I.G.C. consente ai sodalizi sportivi il tesseramento a titolo definitivo di un giovane fin dal compimento del 14° anno di età (previa autorizzazione del Medico Sportivo competente presso il Comitato Regionale di pertinenza).
    E’ pertanto ipotizzabile che il F………… Calcio, società che milita nel Campionato Professionisti F.I.G.C. di Serie C….., abbia richiesto prima d’ora, previa sottoscrizione dei genitori (o di chi eserciti la potestà sul minore), il tesseramento a titolo definitivo di L…., quale “giovane di serie”. Se, nel caso specifico, ricorre detta ipotesi, in ragione della normativa attualmente vigente, detto vincolo (salvo rinuncia ad opera del F……. Calcio) avrà durata poliennale suscettibile di diversa disciplina, in ragione dell’appartenenza del sodalizio detentore al contesto dilettantistico [nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 32 – bis delle N.O.I.F., il calciatore che entro il termine di ciascuna stagione sportiva abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età potrà chiedere, nei modi e nei termini, al Comitato F.I.G.C./L.N.D. competente lo svincolo per decadenza del tesseramento, acquisendone automaticamente il diritto] ovvero a quello professionistico [laddove la stipula di un contratto da calciatore professionista detterà le condizioni del vincolo].
    Ipotizzando l’assunzione, da parte di L…., del vincolo poliennale (quale “giovane di serie”) per il F……….. Calcio, fin dal compimento del 14° anno di età, a beneficio dell’A.C. M………… sarebbe, in tal modo e per lo stesso fatto, maturato il diritto a percepire dal F… Calcio un premio cosiddetto “di preparazione”, ai sensi dell’Articolo 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da quantificarsi in ragione (della) e secondo l’apposita Tabella elaborata dalla F.I.G.C..
    Poiché detto premio, da regolarsi tra le parti (F….. e M………..), si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato, laddove il M…….. Calcio non l’avesse richiesto, nei modi e nei termini, non potrebbe più pretenderlo ora essendo decorsi i termini per la difesa del diritto.
    A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita “Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti definibili “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare.
    Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.

Risposta pubblicata in data 28/04/2005


  • Mio figlio M….., nato nel primo semestre dell’anno 1992 partecipa al campionato provinciale esordienti con la maglia di un’associazione sportiva dilettantistica (A.C. M….. junior). Che tipo di legame esiste tra mio figlio e la società? Devo avvertire qualcuno se, il prossimo anno, decidiamo di iscriverlo ad un’altra società?
  • M……. (13 anni di età) è attualmente tesserato a beneficio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica come “giovane” con vincolo annuale o biennale (il vincolo, infatti, nel contesto delle attività disciplinate e gestite dal “Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.” non può eccedere il biennio. Laddove, pertanto,chi eserciti la potestà sul minore (di norma i genitori) abbia sottoscritto un vincolo annuale (tesserino rosa), avrà facoltà, al termine della stessa stagione sportiva, essendosi il vincolo naturalmente estinto, di iscrivere il giovane, a propria insindacabile volontà e discrezione, eventualmente presso una diversa entità sportiva: non sarà cioè necessaria, a tale fine, alcuna autorizzazione (o consenso) del sodalizio sportivo per il quale il giovane è attualmente tesserato. Laddove il vincolo assunto sia biennale, detta libera determinazione potrà essere adottata al termine della seconda stagione sportiva.
    Nella ipotesi in cui, al termine della prossima stagione sportiva (2005 – 2006), M…… assumesse, con la sottoscrizione dei genitori (o di chi esercita la potestà), a favore di un sodalizio sportivo diverso dall’A.C. M…….. junior, un vincolo definitivo (Modulo Richiesta di tesseramento) come “giovane dilettante” o “ giovane di serie” [sarebbe la prima volta, in ragione dell’età], a beneficio dell’A.C.M…….. junior maturerebbe il diritto a percepire, ai sensi dell’Articolo 96 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), per la preparazione effettuata del giovane, un “premio di preparazione”, da quantificarsi secondo l’apposita Tabella edita annualmente dalla F.I.G.C.. Tenuta a corrispondere il premio sarebbe, in tal modo, l’entità sportiva beneficiaria del nuovo vincolo definitivo.

Risposta pubblicata in data 28/04/2005


  • Dal mese di febbraio del corrente anno si allena con la nostra squadra dilettanti un calciatore nigeriano che lavora da oltre un anno alle dipendenze di una ditta del nostro comune, in cui egli stesso risiede e che, prima di lasciare il suo paese, aveva interrotto ogni attività calcistica con la società d’origine: lo possiamo tesserare? Quale ocumentazione dobbiamo predisporre? Potrà disputare subito gare ufficiali o dovremo attendere autorizzazioni dalla F.I.G.C.?
  • Con il Comunicato Ufficiale n. 144 del 30 giugno 2004 la Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. ha dettato le procedure per il tesseramento di calciatori stranieri nella corrente stagione calcistica 2004 – 2005.
    Pur riscontrandosi lo svolgimento di un’attività lavorativa certificabile, nell’interesse dell’atleta nigeriano e, si suppone, l’esistenza di un certificato di residenza e copia del permesso di soggiorno, producibili: documenti specificamente richiesti a tal fine dalla F.I.G.C., unitamente ad una dichiarazione,da sottoscriversi dallo stesso calciatore, indicante l’esatta denominazione dell’ultima società straniera per la quale fu tesserato e la Federazione calcistica d’appartenenza della stessa, purtroppo, per l’associazione sportiva che ci interpella, detta ipotizzata richiesta di tesseramento non potrà essere evasa con esito positivo per quanto concerne la corrente stagione: infatti è di già scaduto il termine ultimo fissato, in proposito, dalla F.I.G.C. nel 31 dicembre 2004.
    Ad ogni miglior fine, pare opportuno rendere noto che, stimolata dai numerosissimi quesiti pervenuti, nel tema, Olimpia Gest Sport ha provveduto a redigere un manuale dal titolo “Tesseramenti e trasferimenti”, di facile consultazione, che agevola il disbrigo di tutte le operazioni relative a richieste o variazioni di tesseramento, afferenti calciatori od allenatori, con esplicitazione dei termini e della decorrenza effetti, analiticamente, per ciascuna ipotesi, con corredo, caso per caso, della modulistica obbligatoria o d’opportunità e delle note esplicative più esaurienti nonché della documentazione fiscale appropriata. Il manuale analizza altresì, agli stessi fini, con la stessa metodologia d’approccio ed esauriente corredo documentale, tutte le fattispecie di svincoli regolamentate dalla F.I.G.C..
    Detto manuale potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €. 20),da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.

Risposta pubblicata in data 23/03/2005


  • Alcuni giovani calciatori già tesserati per la nostra associazione giovanile con vincolo annuale F.I.G.C., hanno accettato il tesseramento a tempo indeterminato per un’altra associazione sportiva: la nostra associazione può rivendicare, per questo, dei diritti? Qual’è il valore di base nella stagione sportiva 2004 – 2005, per quantificarli? Quali sono le conoscenze indispensabili che deve possedere il segretario di una associazione sportiva per gestire questa materia?
  • Al sodalizio sportivo che ha contribuito a preparare – formare il giovane calciatore, compete, secondo la disciplina dettata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.),
    nella fattispecie sottoposta, il “premio di preparazione”. Il valore del parametro, per la stagione sportiva 2004 – 2005, è stato definito dalla F.I.G.C., col Comunicato Ufficiale n. 14/A del 22 luglio 2004, in €. 454, 00. Cognizioni essenziali per una corretta gestione, in materia, riguardano 1) la definizione sportiva giuridico-normativa del premio 2) la sua quantificazione previa applicazione degli appositi coefficienti così come definiti nelle “Tabelle” elaborate di anno in anno dalla F.I.G.C.
    3) i termini di maturazione o decorrenza 4) l’individuazione delle Entità sportive aventi diritto 5) i termini di prescrizione 6) le circostanze della decadenza 7) la casistica dell’esclusione 8) le procedure per il perseguimento e la difesa del diritto 9) le modalità prescritte 10) l’uso della idonea modulistica ai fini ammessi dalla F.I.G.C. 11) il trattamento tributario e l’appropriata elaborazione dei documenti aventi valenza fiscale.
    A questo proposito, Olimpia Gest Sport informa di avere elaborato una apposita “Guida” per la miglior gestione de “Il premio di preparazione, il premio di addestramento e formazione tecnica, il premio alla carriera”, comprensiva delle Tabelle ufficiali così come vigenti nei singoli anni di riferimento, per una facile, immediata ed esatta determinazione economica dei premi in oggetto nonché delle norme che li disciplinano, delle note illustrative agli 11 punti sopra definiti “cognizioni essenziali”, della giurisprudenza relativa, della modulistica d’opportunità onde procedere ai diversi livelli o gradi di contenzioso e della documentazione (fatture o simili) fiscale da approntare.
    Detta “Guida” potrà essere acquisita, a pagamento (corrispettivo: €. 20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro contenuto nella Home Page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito.

Risposta pubblicata in data 23/03/2005


  • L’obbligo di sottoscrivere accordi economici annuali e di provvedere conseguentemente al deposito degli stessi presso la competente Istanza della F.I.G.C. vige per tutti i calciatori dilettanti ?
  • Il comma 1 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente, premesso che si debba preliminarmente escludere che i proventi economici di cui trattasi, erogati a “non professionisti”, siano classificabili o definibili “emolumenti di lavoro autonomo o subordinato”, individua “calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.”.
    Il comma 2 dello stesso Articolo recita “gli stessi devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 [calciatori tesserati per entità sportive di calcio a 5]- relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali”.
    Per quanto sopra esposto, il termine “gli stessi” di cui al comma 2 individua quali soggetti gravati da detto obbligo di sottoscrizione unicamente i calciatori e le calciatrici partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) F.I.G.C. e, nell’ambito degli stessi, esclusivamente quanti siano maggiorenni.
    Appartengono a detto novero : il Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) gestito dalla Divisione Interregionale, i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio a 5 gestiti dalla Divisione Calcio a 5 ed i Campionati di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile gestiti dalla Divisione Calcio Femminile, Istanze tutte della Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C..

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


  • I calciatori e/o le calciatrici che, avendo compiuto anagraficamente il 14° anno di età, abbiano assunto un vincolo di tesseramento pluriennale con entità sportive associate nella Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C. ed effettivamente partecipanti a Campionati Nazionali gestiti dalla stessa, ma siano all’atto minorenni, sono ugualmente gravati dell’obbligo di sottoscrizione e successivo deposito di accordi economici con i rispettivi sodalizi sportivi?
    In ragione di quale/i norma/e ne sono eventualmente esonerati?
  • L’Articolo 29 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), così come riformulato e vigente, avente a rubrica “I non professionisti” così recita :
    “1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., compresi quelli di sesso femminile, quelli che giuocano il <Calcio a Cinque> e quelli che svolgono attività ricreativa.
    3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del…..l’art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.”
    Il comma 3, quindi, di detto Articolo 29,
    previo esplicito rinvio all’Articolo 94 ter delle stesse N.O.I.F. da cui origina (comma 2) l’obbligo di cui trattasi, vieppiù col conforto della formulazione di cui al comma 1 del medesimo Articolo 94 ter che menziona esplicitamente ed esclusivamente i calciatori/calciatrici “non professionisti”, atteso che l’Articolo 32 delle N.O.I.F. avente a rubrica “I giovani dilettanti”, al comma 2 così recita : “I calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionista” ”
    identifica l’ambito dei soggetti obbligati nella sola categoria dei “non professionisti”, vale a dire di quanti abbiano compiuto in termini anagrafici il 18° anno di età, con conseguente esclusione dei minorenni in quanto appositamente individuati con la diversa qualifica di “giovani dilettanti”.

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


  • E’ stato normativamente definito un tetto massimo per gli importi – compensi e/o indennizzi da individuarsi negli accordi economici tra calciatori/calciatrici dilettanti ed i rispettivi sodalizi sportivi ? Le eventuali norme cogenti appartengono all’ordinamento dello Stato o della Federazione Italiana Giuoco Calcio?
  • Col Comunicato Ufficiale n° 34/A del 14 maggio 2002 la Federazione Italiana Giuoco Calcio emendò, tra gli altri, l’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), che aveva a rubrica “Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.” ed assunse a rubrica “Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità”.
    Con la ristrutturazione del suddetto articolo dettò norme cogenti in termini di accordi economici, nel tema, identificando tetti massimi per gli importi ivi convenibili : col comma 3 sancì, infatti, che i rimborsi forfetari di spesa e le indennità di trasferta non potessero superare il tetto di giornalieri €. 61,97, corrispondibili per un massimo di giorni 5 alla settimana, durante il periodo di campionato e (con il comma 5), a parte, per non più di 45 giorni, per la fase di preparazione all’attività stagionale ;
    con il comma 4 stabilì ulteriormente che le voci premiali per Campionato e Coppa Italia non potessero eccedere la somma di €. 77,47 per ogni prestazione ed infine, con il comma 6, che gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potessero prevedere importi superiori ad €. 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342.
    Detti importi limite trovano riscontro unicamente nell’ordinamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.La normativa di fonte statale infatti,- da ultimo con l’articolo 33 del D.L.23 febbraio 1995 n. 41, convertito dalla Legge 23 marzo 1995 – definì limiti per prestazioni giornaliere del tipo di cui trattasi (£.90.000 per rimborsi forfetari ed indennità di trasferta in Italia e £. 150.000 per indennità di trasferta all’estero) unicamente ai fini della definizione di “non assoggettabilità ad imposizione fiscale”, dovendosi vieppiù prendere atto che detti limiti per prestazioni sportive dilettantistiche giornaliere non trovano più riscontro fin dall’entrata in vigore (10 dicembre 2000) della Legge 21.11.2000 n° 342. Quanto al riferimento, operato dallo stesso Articolo 94 ter delle N.O.I.F., all’importo limite di €. 25.822 “secondo il disposto della Legge 21.11.2000 n. 342” – importo elevato, da ultimo, ad €. 28.158,28 per effetto dell’emendamento apportato con la lettera b) del comma 3 dell’Articolo 90 Legge 27.12.2002 n. 289 [emendamento automaticamente recepito dalla stessa F.I.G.C. ai propri fini, di cui trattasi]- occorre precisare, in verità, quanto segue :
    l’importo di €. 28.158,28 costituisce, per l’ordinamento dello Stato, unicamente il limite per l’assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta dei compensi, premi o indennità di cui all’originario articolo 81, comma 1, lettera m) [redditi diversi] del T.U.I.R., corrisposti per prestazioni sportive erogate nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ad atleti dilettanti. La normativa statale riconosce infatti che possano essere erogati ad atleti dilettanti (e non necessariamente solo a quanti militino in Campionati Nazionali) importi di qualunque entità, assumendosi, ai fini fiscali, che emolumenti (comunque denominati), in proposito, eventualmente eccedenti i 28.158,28 euro siano assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto.

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


  • Laddove si ravvisino inadempimenti agli accordi economici sottoscritti e depositati presso le competenti Istanze della F.I.G.C./L.N.D., quali forme di tutela sono state concepite e quali ne sono gli effetti per le parti?
  • Secondo l’Ordinamento della F.I.G.C., le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi economici dovranno essere inoltrate, per l’accertamento delle somme dovute, in primo grado, alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., ovvero, in secondo grado, alla Commissione Vertenze Economiche, nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. All’uopo, il comma 9 dell’Articolo 94 ter delle N.O.I.F. stabilisce che “ove sia stata concordata l’erogazione di una somma annuale lorda ed il calciatore vanti un credito pari almeno al 30% della somma risultante dall’accordo economico depositato, o la calciatrice vanti un credito pari almeno al 20% della somma risultante dall’accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., lo svincolo per morosità, nei termini e con le modalità previste dall’articolo 21 bis del relativo regolamento” ed il comma 11 dello stesso Articolo sancisce che i sodalizi sportivi soccombenti “siano tenuti a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni siano divenute definitive ed ulteriormente che, in caso di inadempienza dei sodalizi sportivi entro il termine sopra esposto, i calciatori/calciatrici possano, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche”.
    Ai sensi dell’Ordinamento dello Stato, sono comunque esperibili, presso le Corti di Giustizia, senza eccezione di grado, tutte le azioni finalizzate alla tutela delle più meritevoli ragioni.

Risposta pubblicata in data 08/03/2005


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:: Ultimo aggiornamento Lunedì 31.12.12

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