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Consulenza
fiscale sportiva
La
consulenza fiscale sportiva è il cuore dell’iniziativa di
Olimpia Gest. Sport. E’ infatti da questo primo campo di azione
che si è sviluppata tutta l’offerta dei servizi per le associazioni
sportive.
La consulenza è fornita sia alle associazioni che appoggiano il
servizio di elaborazione dati alla Olimpia Gest.
Sport, che alle associazioni
esterne.
Si forniscono consulenze di tipo fiscale, con studio degli atti costitutivi
e statuti e verifica dell’adeguatezza alle norme vigenti, studio
del tipo di contabilità scelta e verifica di altre opzioni, pratiche
di fusione, trasformazione, cessione di titoli sportivi e valutazione delle
associazioni, pratiche federali per iscrizione a campionati e predisposizione
di tutti i verbali di Assemblea dei Soci e di Consiglio Direttivo necessari
alla normale vita della associazione sportiva.
Si occupa inoltre della compilazione e dello studio dei principali contratti
con atleti, sponsor ecc.
Domande & risposte (FAQ)
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- Sono il Presidente di una giovane associazione sportiva dilettantistica con codice fiscale. Per un torneo abbiamo ricevuto degli sponsor ma non sappiamo come fare loro una regolare ricevuta fiscale e non sappiamo poi se abbiamo delle imposte da pagare (leggendo mi è sembrato di capire che essendo una manifestazione, non devo pagare tasse se rientra nelle 2 manifestazioni annuali).
Chiedevo un aiuto sul metodo di fare ricevute agli sponsor e sul comportamento successivo.
- Si tratta di un provento commerciale per il quale va emessa fattura, quindi come prima cosa l'associazione sportiva deve dotarsi di partita iva.
E' pur vero che un'associazione sportiva dilettantistica può organizzare fino a due eventi per finanziare la propria attività in esenzione di imposte ma si parla di IRES, non di iva che comunque va versata nei modi previsti a seconda del regime scelto. Il dotarsi di partita iva comporta poi una serie di "problemi" sui quali interrogarsi es opzioni per leggi agevolative fiscali, iscrizione registro Coni ecc. come vede molte volte nel navigare a vista si scorge solo la punta dell'iceberg. Risposta pubblicata in data 10/09/2007
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- Con altri 2 ragazzi, ho fondato un'a.s.d. di ginnastica. Abbiamo poi registrato
regolarmente lo statuto e attribuito la p.iva.
Abbiamo stipulato un contratto di locazione per un immobile di oltre 670mq nel
comune di ....
Il locale è ad uso artigianale ed il comune ci obbliga a passarlo a direzionale
con un versamento di 28.000€ per oneri di cambio di destinazione d'uso.
E' possibile non fare il cambio di destinazione d'uso visto che la nostra è un'associazione
e non una palestra privata?
Ed inoltre, se fossimo sottoposti al pagamento di
tali oneri, è legale
che un'associazione non a scopo di lucro possa essere costretta a pagare un
importo così elevato?
- Consigliamo di verificare il contratto di locazione in quanto se il locale è stato
concesso come palestra è possibile che gli adempimenti siano a carico
del proprietario.
Sull'obbligo di cambio di destinazione di uso decide il comune
anche se riteniamo possibile svolgere l'attività in un fabbricato artigianale.
Non ricorrono norme agevolative a favore dell'associazione in caso di costi sostenuti
per il cambio di destinazione di uso. Risposta pubblicata in data 06/09/2007
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- Io sono impiegata presso una società per azioni full time, ma a livello
amatoriale 3 volte a settimana da marzo di quest'anno insegno in un centro fitness.
Il
centro mi ha proposto da settembre 2007 il pagamento con assegno, firmando un
contratto e mi ha detto che sono compensi percepiti da associazione sportiva
dilettantistica e che come tasse vanno in REDDITI DIVERSI (non supero i 5000
euro l'anno).
Io tutti gli anni faccio il 730 presso il mio datore di lavoro, volevo sapere
se anche l'anno prossimo potrò farlo, se quei soldi si andranno ad assommare
al mio stipendio (e quindi pagherò le tasse anche su quelli) e se i due
lavori sono compatibili o meno.
- Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica come è probabile
e consigliabile che sia stato fatto, tali compensi non vanno dichiarati fino
ad un importo di 7.500 euro annui su base di anno solare e quindi lei può senza
problemi continuare a compilare il modello 730 senza la compilazione di altri
quadri di reddito.
Se questi non compensi non fossero di tale natura bisogna considerare in effetti
la compilazione del quadro consigliato, al limite mi faccia sapere. Risposta pubblicata in data 05/07/2007
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- Stiamo per aprire un circolo per associazione sportiva, affiliati ad una Federazione
Nazionale di Gioco a carte di Burraco, senza scopo di lucro a livello dilettantistico
e ricreativo.
Nel circolo vorremmo instaurare un piccolo bar e un punto ristoro da adibire
ai soli soci del circolo.
Sarebbe cosa gradita essere informati su quello che sarebbero i nostri compiti
a livello fiscale di igiene e sicurezza insomma la normativa da rispettare per
non avere guai.
- L'apertura di un piccolo bar per soci solitamente porta guai per lo meno di tipo
contabile.
Infatti si tratta di attività commerciale per la quale occorre dotare
la associazione sportiva di partita iva, (non è sostenibile a nostro avviso
che l'attività istituzionale solitamente decommercializzata possa comprendere
la somministrazione).
Il fatto che la somministrazione sia diretta ai soli soci eventualmente pone
al riparo da adempimenti di tipo autorizzativo comunale, sempre che non si voglia
acquisire una autorizzazione commerciale di somministrazione nel qual caso entrano
in gioco anche gli adempimenti di autorizzazione sanitaria.
Detto ciò consideriamo che l'apertura di un bar è l'ultimo dei
problemi nella fase di fondazione di una associazione sportiva dilettantistica
vi consigliamo quindi di prestare particolare attenzione alle clausole di atto
costitutivo e statuto al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali relative
alle associazioni. Risposta pubblicata in data 19/06/2007
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- Una squadra di calcio a.s.d. vuole cedere il titolo sportivo: di cosa si tratta? Chi può acquisirlo? Una volta acquisito come si gestisce e a cosa serve? Quali sono gli aspetti contrattuali e fiscali della cessione dei titoli sportivi? Cosa deve fare il potenziale acquirente del titolo sportivo?
- Il titolo sportivo in sè non è cedibile, si tratta di un diritto acquisito a partecipare ad un determinato campionato.
Il fatto che non sia cedibile in modi ordinari non significa che tale titolo non abbia valore e possano essere messe in opera strategie per fare in modo che una compagine di serie inferiore possa acquisire il diritto a disputare la categoria superiore, derivante da titolo sportivo di altra associazione.
I piani sui quali muoversi sono di due tipi: fiscale e federale.
Ulteriori approfondimenti sono presenti nella pubblicazione in vendita nel nostro sito "Attribuzione a terzi del titolo sportivo" o direttamente come consulenza a pagamento. Risposta pubblicata in data 08/05/2007
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- Mio figlio di 11 anni pratica sport a livello agonistico: kart. Alcuni suoi coetanei posseggono la partita iva come sportivo atleta professionista minorenne, in modo da poter fatturare gli importi percepiti dagli sponsor. Come devo fare per ottenerla? Alla direzione delle entrate della mia zona non ne sanno nulla.
- Non ritengo sia prevista la figura dell'atleta professionista minorenne, ed in questo tendo a dar ragione all'ufficio entrate della sua zona, molto probabilmente i coetanei di suo figlio sono piloti di un team che ha organizzato la propria attività come associazione sportiva dilettantistica potendo così fatturare gli importi percepiti dagli sponsor e poter accedere alle agevolazioni previste dalle norme in primis legge 398/91 e seguenti.
Il discorso è approfondito in alcune faq all'interno del sito tuttavia se lo ritiene mi ricontatti per un approfondimento. Risposta pubblicata in data 03/05/2007
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- Requisito oggettivo dell'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002.
Può essere considerato facente parte dell'impianto sportivo l'immobile
annesso al campo da calcio e adibito ad attività commerciale di bar e
ristorante?
Può il Comune affidare ad una associazione sportiva la gestione dell'impianto
sportivo (campo da calcio + immobile adibito ad attività di bar e ristorante,
senza la voltura della licenza di bar e ristorante) e prevedere nella convenzione
che la associazione sportiva possa concedere a terzi la gestione degli immobili
adibiti ad attività commerciale?
Naturalmente l'associazione sublocherebbe tali immobili a terzi (non potendo
subaffitare l'azienda perché non è intestataria delle licenze)
che dovrebbero chiedere il subingresso nelle relative licenze direttamente al
Comune. Tale meccanismo di convenzione e sublocazione è in contrasto con
il disposto dell'articolo 90 Legge 289/2002?
- La normativa da Lei citata prevede l'affidamento in modo preferenziale alle associazioni
sportive dilettantistiche degli impianti sportivi.
Nei suddetti impianti sovente sono compresi bar pubblici esercizi e ristoranti,
ma deve esistere un vincolo funzionale per sostenere che si tratta di esercizio
legato all'impianto sportivo.
Nel caso in esame tale vincolo sembra esistere ed è quindi
corretto ottenere una convenzione per la gestione della struttura nella sua
intierezza.
Solitamente l'associazione sportiva non possiede i requisiti per poter effettuare
in modo diretto la somministrazione, ragione per la quale all'interno della convenzione è lasciata
all'associazione la possibilità di poter concedere l'esercizio commerciale
con contratto di sub-concessione.
A questo punto l'entità che gestisca l'attività commerciale è legittimata
alla richiesta di volture commerciali presso il comune, a tale entità verranno
fatturati dall'associazione sportiva canoni relativi alla sub concessione.
A mio avviso considerata la ratio legis della normativa che è quella di
fornire risorse economiche alle associazioni sportive dilettantistiche, il percorso è da
ritenersi sostanzialmente corretto vedi concessione di Impianto sportivo fatta
dal Comune
di Imola (BO): "Il concessionario potrà cedere a terzi in gestione
il servizio di bar annesso alla piscina e bar ristorazione a terzi qualificati
ed
idonei,
rimanendo comunque responsabile di fronte al Comune per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia
che dovesse insorgere tra il concessionario e il gestore" .
D'altro canto non è da ritenere corretta la gestione se l'associazione
in base a convenzione carente provvedesse ad una sub-locazione della attività commerciale.
Per essere ancora più chiaro l'operazione è possibile solo se la concessione
per la gestione dell'impianto sportivo è impeccabile. Risposta pubblicata in data 23/03/2007
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- Una associazione sportiva dilettantistica gestisce un bar aperto al pubblico. Il bar è gestito da soci della associazione che prestano la loro opera gratuitamente. Si chiede:
- Tali soci devono iscriversi alla gestione commercianti dell'inps?
- L'associazione può determinare il reddito di tale attività ai sensi della legge 398/91?
- L'associazione è obbligata ad emettere lo scontrino per le somministrazioni del bar?
- In risposta al suo quesito si osserva:
- se questi soci non hanno coperture previdenziali (pensionati, dipendenti, autonomi) l'inps o l'istituto previdenziale deputato (ENPALS?) potrebbe non credere alla gratuità dell'opera
- il reddito di natura commerciale può essere determinato ai sensi della legge 398/91 in questo caso l'iva sarà versata la 50%
- il fatto che il locale sia aperto al pubblico vi obbliga a fornirvi di registratore di cassa ed ad emettere scontrino.
Suggerisco di approfondire le norme relative all'abilitazione ex REC. Risposta pubblicata in data 14/03/2007
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- Vorrei costituire un'associazione sportiva calcistica dilettantistica. Quali
adempimenti devo rispettare? Mi rendo conto che è una domanda abbastanza ampia
nell'argomento ma desidererei un vostro aiuto in merito. Come fare ad iscriversi
nel registro
delle associazioni del Coni? Ho un po' di confusione.
- Sinteticamente
gli adempimenti sono
- Atto Costitutivo e statuto
- Registrazione presso ufficio entrate
- Eventuale opzione per norme agevolative
nel caso nel quale la associazione svolga attività commerciale e attribuzione
di partita iva presso ufficio entrate
- Registrazione coni tenendo conto che
tale registrazione è necessaria
per le agevolazioni fiscali,e che lo statuto deve tassativamente prevedere
una serie di clausole
Per altre informazioni ulteriori ci contatti Risposta pubblicata in data 05/02/2007
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- La nostra società ha optato per il regime speciale legge 398/91.
I proventi relativi a pubblicità, effettuata durante il campionato di basket, attraverso l'esposizione di cartelloni pubblicitari durante lo svolgimento delle partite, costituiscono ricavi di tipo commerciale e quindi sono soggetti all'IRES con il coefficiente di redditività del 3%?
- Sembra che il comportamento adottato sia corretto.
A livello di IVA occorre invece verificare se i cartelli sono riferiti allo sponsor principale perchè in questo caso vengono attratti alla sponsorizzazione pagando il 90% di IVA in luogo del 50% normalmente applicato in questi casi. Risposta pubblicata in data 16/09/2005
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- Lo Statuto di un’associazione sportiva dilettantistica
in regime di Legge 398/1991 comprende anche l’attività didattica e
la possibilità di ammettere a soci anche quanti non abbiano raggiunto
la maggiore età (domanda sottoscritta dai genitori) . Lo Statuto stesso
rispetta le condizioni di cui all’articolo 111, commi 3 e 4 – quinquies del
T.U.I.R. . L’ Associazione svolge attività di “scuola calcio” nei
confronti di ragazzi minorenni (da 6 a 12 anni) dietro corrispettivo di quote
mensili . Si chiede di conoscere il trattamento fiscale di detti proventi
sia ai fini I.V.A. che ai fini del reddito ed il comportamento da tenere
nei confronti dei partecipanti minorenni e cioè se è sufficiente
il loro tesseramento o se invece è necessaria la loro ammissione a
soci dell’associazione (pur non avendo diritto al voto ) e quindi la loro
iscrizione sul libro soci.
Si chiede infine di conoscere se esiste differenza di trattamento fiscale
dei proventi suddetti in caso vengano conseguiti da un’associazione sportiva
dilettantistica che non usufruisce del regime agevolato della Legge 398/91.
L’associazione sportiva dilettantistica di cui si tratta può
avvalersi della disposizione agevolativa secondo la quale “per le associazioni
sportive dilettantistiche….non debbono essere qualificate commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile, rese,
in conformità alle finalità istituzionali, dalle stesse, senza specifica
organizzazione, verso pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi
di diretta imputazione.”
Detta agevolazione non è dettata dalla Legge n.
398/91, bensì dall’articolo 108, comma 1, del T.U.I.R. “prestazioni senza
specifica organizzazione”.
In quanto concepita e prevista tra le attività istituzionali
dell’associazione, a condizione che la stessa venga gestita sul medesimo
impianto sportivo in cui viene espletata dal sodalizio la primaria attività
sportiva, talché si possa oggettivamente riconoscere la “mancanza
di una specifica organizzazione”, la scuola calcio può
procacciare proventi (i corrispettivi o “quote” mensili) non classificabili
commerciali e pertanto non assoggettabili ad imposta sui redditi, in quanto non
concorrenti, in qualità di proventi istituzionali, alla definizione del reddito.
Affinché il beneficio possa essere invocato è però indispensabile
che i corrispettivi richiesti per l’ammissione alla scuola calcio non
superino i costi resi necessari per l’allestimento dell’attività didattica
di cui trattasi.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei suddetti
proventi, ai fini I.V.A., si argomenta che gli stessi sono esenti,
ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, articolo 10, punto 20 laddove l’associazione sportiva che li introita abbia ottenuto dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio lo specifico riconoscimento di “scuola calcio F.I.G.C.”,
col conforto in proposito della Risoluzione Ministeriale del 30 dicembre 1993,
n. III – 7 – 551 – D.G. AA.GG. e Cont. Trib..
Quanto al comportamento da tenere nei confronti dei partecipanti
minorenni si sottolinea come, mentre l’articolo 111 del T.U.I.R. individua
quale “condizione di non commercialità” che l’attività oggetto di
considerazione sia svolta dalle associazioni sportive in diretta
attuazione degli scopi istituzionali previo pagamento di corrispettivi
specifici……nei confronti degli associati o partecipanti aventi diritto a
voto e che comunque partecipino a tutti gli effetti alla vita sociale (e
pertanto cita espressamente detti associati o partecipanti aventi diritto al
voto), analoga formulazione non si riscontra nell’articolo 108, comma 1
del T.U.I.R. che detta l’agevolazione sopra esposta per i proventi della scuola
calcio, dovendosi nella fattispecie, conseguentemente, riconoscere sufficiente
il riscontro del mero tesseramento dei minori. Risposta pubblicata in data 05/09/2005
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- Un’associazione sportiva acquisisce in locazione i locali per l’allestimento di un circolo di ritrovo riservato ai soci, con somministrazione di bevande ed alimenti. Deve installarvi gli impianti prescritti (a norma) ed acquistare i beni strumentali pertinenti.
In ipotesi di scioglimento dell’associazione sportiva, sussiste la facoltà di alienare preliminarmente i beni in oggetto o vige l’obbligo di includerli nel patrimonio oggetto di devoluzione ad altri Enti?
All’associazione sportiva sono consentite, nel corso degli esercizi
sportivi, tutte le attività pertinenti il perseguimento degli obiettivi
istituzionali, sia in termini di acquisto che di cessione di beni (di tutti i
beni). Essa potrà pertanto deliberare, prima del proprio scioglimento, di
alienare onerosamente qualsivoglia tipo di bene disponibile, strumentale e non,
anche e specie in funzione di reperire risorse per fronteggiare ed
effettivamente onorare debiti giacenti od ottemperare a tutti gli impegni
assunti.
Ricorrendo una siffatta ipotesi, a fronte della cessione,
emetterà regolare fattura per i beni alienati (citandoli e descrivendoli, analiticamente)
con I.V.A. esposta.
Laddove le ipotizzate cessioni dessero adito a plusvalenze [maggior differenza tra il corrispettivo conseguito ed il costo non
ammortizzato dei beni ceduti], le stesse (plusvalenze) concorrerebbero alla
determinazione del reddito della medesima associazione ed alla relativa
tassazione.
In sede di scioglimento dell’associazione in oggetto si
terrà conto, ai fini della devoluzione a terzi, soltanto del patrimonio
netto (attivo).
Pare opportuno puntualizzare, nel merito dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, pur riservata ai soci, che il Ministero
delle Finanze, con Risoluzione n. 217/E del 17 luglio 1995, ha precisato che detta attività, svolta dalle associazioni sportive all’interno delle
proprie sedi, “debba considerarsi certamente commerciale”, con
obbligo conseguente di dotazione del registratore di cassa [sono escluse
dall’obbligo del registratore di cassa solo le associazioni sportive
dilettantistiche, dotate di statuto conforme ai disposti della Legge 289/2002,
articolo 90,commi 17 e 18 così come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 128/2004, optanti per la Legge n. 398/91] e dell’ottemperanza
agli ulteriori adempimenti ai fini fiscali. Risposta pubblicata in data 05/09/2005
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- L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata
abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o
denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo”
(sportivo) svolto nel progetto.
Supponendola in possesso di dette caratteristiche
(ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima
abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90,
particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto
disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così
come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero
all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto
nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il
C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi, pare per
la stessa associazione appetibile quanto disposto particolarmente dagli
articoli 1 e 2, comma 5, della Legge 16.12.1991 n. 398 così come
aggiornati alla luce degli emendamenti apportati nel tempo, fino all’articolo
90 della Legge n. 289/2002, i quali così dispongono:
Articolo 1
“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione
al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R.
26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale
dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale
intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno
ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del
D.P.R. 10.11.1997, n. 442 ; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
Articolo 2
“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.”
Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a
quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa
potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5,
7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289.
Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito
sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto
agevolativo in cui detta innovazione si inserisce:
l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge
21.11.2000, n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81
, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto
di attività sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro
organismo comunque denominato [quindi anche dalle associazioni sportive
dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi
tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni
sportive dilettantistiche”.
Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di
cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono
assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li
percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €.
28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .
Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di
tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività
amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti
dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di
visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche,
dirigenti incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione
della manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a
garantirne la concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche
delle attività motorie, anche didattici del settore, anche dotati di
particolari cognizioni psicologiche] dilettanti, partecipano alla
realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica .
Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342
(nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente
il limite annuo [€. 7,500] pro capite di esenzione da imposte,
circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della
singola prestazione o rilievo per la commisurazione
della stessa .
Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché
di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del
T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi
dell’associazione sportiva dilettantistica)
“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva
dilettantistica) .”
Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune
soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato
il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori
ricadenti in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la propria diretta
partecipazione, assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera,
all’associazione sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento
e la conduzione delle attività sportive ritenute nel Progetto
intonate, adeguate e consone, nei confronti di detti minori, individuando
in detto svolgimento finalità sociali, atteso che lo stesso
(svolgimento) sia conforme ai fini istituzionali dell’associazione sportiva
dilettantistica in oggetto [concorso alla formazione della persona
attraverso la pratica della disciplina sportiva] .
Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata,
corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica
rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata
documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis,
lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] , sottolineando che dette
attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo 2
, comma 2 , Decreto Legislativo n. 460)” , all’atto dell’incasso di detti
contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata ,
indi provvederà , in proprio , a corrispondere ai propri
tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti
, direttamente impegnati nel Progetto , i compensi loro pertinenti per detto
esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con
i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa .
Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano
individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la
corresponsione , non si richiederà , ai fini della legittimazione del
pagamento , alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini
probatori – documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza
con la sottoscrizione , per ricevuta , ad opera degli stessi tecnici ,
dell’apposita scheda “compensi” .
Si allegano :
a) copia
della documentazione fiscale “Art. 108 , comma 2 bis , lettera b)” ,
b) copia
della scheda “compensi” .
Associazione Sportiva
Dilettantistica
……………………………………..
Via …………………………n°……
C.F. ………………………………...
P.Iva ……………………………….
Spett.
Amministrazione Pubblica
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Riferimento: Vostra delibera
n°…………………………
del………………………..
Ricevuta n°………………. del
giorno…………………..
di euro……………………
rilasciata per contributi ex
art. 108 comma 2 bis lettera b) TUIR corrisposti da codesta spettabile Pubblica
Amministrazione per lo svolgimento convenzionato (convenzione del ……………………..)
della/e attività di…………………………………………………………………………… avente/i finalità sociali,
esercitata/e in conformità ai fini istituzionali della emittente.
PROVENTO NON CONSIDERATO
COMMERCIALE
Attività esclusa da IVA
(art.4 DPR 633/72 e da imposizioni erariali, art. 2 comma 1 del D.Legislativo
n.460/1997 che aggiunge il comma 2 bis lettera b) all’art.108 del TUIR).
Marca
da bollo di euro 1,81 se l’importo supera euro 77,47
Spett.le Società/Associazione
Sportiva Dilettantistica (la certificazione è redatta dal soggetto che percepisce i
compensi e consegnata alla Società/Associazione Sportiva Dilettantistica che
li eroga)
………………………………………………………
………………………………………………………
OGGETTO: richiesta di erogazione somme per
prestazioni inerenti l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e
relativa certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 26/11/1999, n.
473, in conformità a quanto disposto in materia di esercizio diretto di
attività sportiva dilettantistica dall’art. 37 comma 1 lettera d) della L. 342
del 21/11/2000 che modifica il comma 2 dell’art. 83 del T.U.I.R. approvato con
D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nonché dallo stesso art. 37 comma 2 lettera a).1 che
modifica la disciplina fissata dall’originario comma 4 dell’art. 25 L. 133 del
13.05.1999, (commi 1 e 2 art. 37 L. 342/2000) così come emendati, infine,
dall’art. 90 comma 3 lettere a) e b) della L. 289/2002
Il
sottoscritto , nato
a ( ) il . .19 ,
residente a ( ) , in
Via n° (codice fiscale
: )
C H I E D E
l’erogazione della somma sotto
indicata a titolo di □ rimborso
forfetario o indennità di trasferta □ compensi premi per prestazioni inerenti l’esercizio
diretto di attività sportiva dilettantistica svolta a favore di codesta
Società/Associazione sportiva in qualità di □ atleta □ allenatore/preparatore □ dirigente accompagnatore □ collaboratore amministrativo/gestionale, nel
mese di: ___________(□ dall’
1 al 15)(□ dal 16
a fine mese) dell’anno 2005, nei giorni
= n° prestazioni x €.
cadauna
Importo
lordo €.
|
Ritenuta
€.
|
Netto
da erogare €.
|
Il
sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.M.
26/11/1999, n. 473
C E R T I F I C A
o
che, al fine
dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00,
previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel
testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n.
342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L.
289/2002- nel corso dell’anno 2005 non ha percepito da altri soggetti
altre somme di cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R.
917/1986), così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lett. a) L. 289/2002;
o
che, al fine
dell’individuazione dell’eventuale superamento del limite di €. 7.500,00,
previsto dall’art. 83, comma 2, del Tuir approvato con Dpr. n. 917/1986 – nel
testo sostituito dall’art. 37, comma 1, lettera d) della legge 21/11/2000, n.
342, così come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera b) della L. 289/2002-
nel corso dell’anno 2005 ha percepito da altri soggetti altre somme di
cui all’articolo 81 comma 1 lettera m) del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), così
come emendato infine dall’art. 90 comma 3 lettera a) L. 289/2002, per un
importo complessivo, al lordo della ritenuta, di €. ________________ . In
fede li . .2005
___________________________
firma del percipiente che attesta di introitare integralmente quanto di cui
sopra , oggetto della richiesta e pertanto di null’altro avere ulteriormente a
percepire , per lo stesso titolo , ogni eccezione in proposito rinunziata e/o
rimossa . Risposta pubblicata in data 05/09/2005
|
- Un’associazione culturale e sportiva sta allestendo la propria attività ; essa dovrà pertanto sostenere i costi necessari per ottimizzarne la funzionalità , con l’acquisto dei macchinari , attrezzature , minuterie , impianti ecc. . Quale tipo di opzione è più favorevole per la gestione contabile : ordinaria o semplificata , per il recupero quindi dell’I.V.A. ovvero la 398/91 ?
I benefici od agevolazioni apportati dalla Legge 398/91 sono
individuabili in termini di semplificazioni degli adempimenti burocratico –
fiscali , detrazioni e determinazione forfetaria dell’I.V.A. dovuta nonché del
reddito e possono essere così sintetizzati :
1) rispetto
degli adempimenti :
a) l’ammontare
dei corrispettivi e di tutti gli altri proventi conseguiti dall’esercizio delle
(sole) attività definibili “commerciali”, va registrato , nel modello
licenziato con Decreto Ministeriale 11.02.1997 , per ciascun mese , con
annotazione sintetica , in ragione di ciascuna aliquota I.V.A. di pertinenza (imponibile
e relativa I.V.A.), entro il giorno 15 del mese successivo. Va riportata nel
rigo sottostante (“detrazione forfetaria”) , rispettando l’impostazione delle
colonne in ragione dell’aliquota I.V.A. pertinente , l’I.V.A. detraibile in
misura forfetaria ;
b) vanno
emesse , con obbligo di numerazione progressiva per anno solare , le fatture
per erogazione di pubblicità , prestazioni di sponsorizzazione nonché per la
cessione di diritti radio – televisivi ;
c) vanno
numerate , all’atto del ricevimento , le fatture (od equipollenti) per gli
acquisti effettuati . Le fatture emesse e la documentazione di spesa ricevuta
vanno conservate così come tutta la documentazione afferente gli incassi ed i
pagamenti ;
d) entro
quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale occorre procedere
all’approvazione dell’apposito “rendiconto economico e patrimoniale” licenziato
dal Consiglio Direttivo del sodalizio , a mezzo del quale devono risultare
entrate ed uscite , in modo chiaro e trasparente , anche previa idonea
relazione illustrativa . Con le caratteristiche , modalità ed accorgimenti di
cui sopra ,vi dovranno trovare analitico riscontro , specifico per ciascuna di
esse , proventi e spese delle manifestazioni (massimo 2 in un anno)
contemplate dall’articolo 25 , comma 2 , della Legge n. 133/99 [trattasi di
proventi di importo complessivo non eccedente €. 51.645,69 , non soggetti ad
imposte sui redditi , ma soggetti ad I.V.A. – salvo ricorra l’ipotesi di evento
occasionale - ] ;
e) occorre
ottemperare agli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta (esempio :
trattenuta per gli importi eccedenti [riferimento annuo (solare)] €. 7.500,00
corrisposti agli erogatori di prestazioni sportive effettuate nell’esercizio
diretto di attività dilettantistica di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 ,
lettera m) del T.U.I.R., della ritenuta erariale (23%) prevista dalla legge e
versamento all’Erario della stessa nel mese successivo , entro i termini così
come per le ritenute erariali afferenti le professioni che ne sono gravate) ;
f)
incombe l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (UNICO) ai
fini IRES ed IRAP nonché il Modello 770 (dichiarazione dei sostituti
d’imposta) ;
g) le
entità sportive dilettantistiche optanti per la Legge n. 398/91 sono esonerate
dall’obbligo della dichiarazione I.V.A. annuale .
2) versamento
forfetario dell’I.V.A. :
L’I.V.A. a
debito , nei confronti dell’Erario va quantificata (e versata a cadenza
trimestrale
entro il giorno 16 del 2° mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre , con
modello F 24) secondo quanto segue :
-
nella misura del 90% dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
le prestazioni erogate di
sponsorizzazione ,
-
nella misura dei 2/3 dell’I.V.A. introitata in ragione delle fatture
emesse per
la cessione (costituzione) di
diritti radio – televisivi ,
-
nella misura del 50% dell’I.V.A. introitata in ragione degli altri
corrispettivi commerciali , ivi compresi i proventi delle prestazioni
pubblicitarie erogate .
3) determinazione
forfetaria del reddito delle persone giuridiche [società ed associazioni
sportive dilettantistiche] (IRES)
:
il reddito si
determina forfetariamente , applicando il coefficiente di redditività del
3% all’ammontare dei soli
proventi commerciali soggetti a tassazione e sommando
all’importo così
determinato le eventuali plusvalenze realizzate nell’esercizio .
4) determinazione
dell’IRAP :
mentre le società sportive
dilettantistiche di capitali determinano il valore della produzione
prendendo a riferimento la
globalità dei proventi , per le associazioni sportive dilettantistiche (che
optano , appunto , per la Legge n.398/91) concorrono a determinare il valore
della produzione ai fini IRAP :
-
(per quanto concerne l’attività istituzionale) le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività istituzionale stessa nonché i compensi
assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di
lavoro autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività
istituzionale ,
-
(per quanto concerne l’attività commerciale) il reddito , come sopra ,
determinato forfetariamente ai fini IRES , le retribuzioni al personale
dipendente dedito all’attività commerciale nonché i compensi assimilati a
quelli di lavoro dipendente e gli emolumenti per le attività di lavoro
autonomo non esercitato abitualmente afferenti la medesima attività commerciale
,
4
a) esclusione , ai fini della determinazione IRAP , per le società ed
associazioni sportive dilettantistiche [articolo 5 e articolo 90 , comma 10
della Legge n.289/2002] dei compensi , rimborsi forfetari , indennità di
trasferta e premi di cui all’articolo 81 (67) , comma 1 , lettera m) del
T.U.I.R. , erogati per l’attività sportiva dilettantistica ,
5
disciplina del premio di addestramento e formazione tecnica :
il premio (oggettivamente
esente da I.V.A. – articolo 2 , comma 1 del D.L. n. 485/1996 poi convertito
nella Legge n. 586/1996 – per tutte le società ed associazioni sportive
dilettantistiche) , contrariamente a quanto avviene per le società ed
associazioni sportive che non optano per la Legge n. 398/91 , se
introitato da società od associazioni sportive dilettantistiche optanti
per detta Legge n. 398/91 non concorre , per le medesime , alla
determinazione del reddito . Ulteriormente , lo stesso non va computato
tra i proventi commerciali ai fini della definizione del limite di €
250.000,00 per fruire della Legge in argomento .
Ciò esposto , ai fini di determinare concretamente , nel
caso specifico , la convenienza o meno per l’esercizio di una determinata
opzione , occorrerà che ciascuna entità sportiva [non sussistendo una
convenienza univoca oggettiva (per tutti)] tracci un parallelo di
simulazione fiscale , applicandolo al preventivo delle entrate e delle
uscite , così come ipotizzate dallo stesso sodalizio sportivo di cui trattasi
ed agli esiti del risultato tributario (ordinaria , Legge 398/91 o
semplificata) adotti le risoluzioni complessive .
[Esempio :
Entrate : prestazioni di sponsorizzazione €. 40.000 ,
I.V.A. introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 7.200] ,
erogazioni pubblicitarie €. 40.000 , I.V.A.
introitata (20%) = €. 8.000
[Legge 398/91 = I.V.A. da versare all’Erario €. 4.000] ,
Uscite : acquisto , con fattura , di beni e servizi
pertinenti l’attività €. 50.000 : I.V.A. (20%) = €. 10.000 ,
Compensi e/o rimborsi corrisposti al personale sportivo (es.
: atleti , allenatori ecc.) , nell’esercizio diretto di attività sportiva
dilettantistica €. 25.000 [dette uscite non contemplano imposizione di I.V.A.]
Reddito in regime di contabilità ordinaria ( €. 40.000 + €.
40.000 - €. 50.000 - €. 25.000 ) = €. 5.000 , [imposta IRES = (€. 5.000 x 33%)
€. 1.650]
[Reddito in regime di Legge 398/91 = (€. 80.000 x 3%) €.
2.400 , [imposta IRES = (€.2.400 x 33%) €. 792]
Liquidazione I.V.A. , in regime di contabilità ordinaria =
(€.8.000 + €. 8.000 - €. 10.000) €. 6.000 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di contabilità ordinaria :
I.V.A. introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€.10.000 per acquisti + €. 6.000
versata all’Erario) 16.000 = differenza ZERO] ,
Liquidazione I.V.A. in regime di Legge 398/91 = (€. 7.200
,per sponsorizzazioni + €. 4.000 , per erogazioni pubblicitarie) €. 11.200 ,
[Rendiconto I.V.A. in regime di Legge 398/91 : I.V.A.
introiti €. 16.000 – I.V.A. uscite (€. 11.200 versata all’Erario + €. 10.000
per acquisti <l’I.V.A. pagata per l’acquisto di beni e servizi è , infatti ,
indetraibile in regime di Legge 398/91>) €. 21.200 = maggior esborso di I.V.A.
, ad opera dell’associazione sportiva , rispetto a quella introitata , pari ad
€. 5.200 ]. ]
Risposta pubblicata in data 05/09/2005
|
- Vorrei fondare un’associazione sportiva per lo skateboard. Cosa occorre predisporre a tal fine?
Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda
possa o debba avere scopo di lucro . Laddove l’orientamento dei costitutori individui
finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di cui si
ragiona e dei suoi protagonisti (atleti , in primis) sia dilettantistico , si
potrà innanzitutto argomentare come l’ambiente normativo di
riferimento in cui cercare le appropriate direttive sia quello costituito
dalla Legge 27.12.2002 n. 289 (particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e
successive modificazioni da individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004
n. 128 .
Detto ambiente normativo di riferimento , in verità , reca
importanti agevolazioni , particolarmente di natura fiscale , per l’intrapresa
e gestione di entità sportive dilettantistiche .
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere una delle
seguenti forme :
a) associazione
sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile) ,
b) associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n. 361
del 10.02.2000) ,
c) società
sportiva di capitali o cooperativa , secondo le disposizioni vigenti ma , in
ogni caso , senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto
scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a
tassa fissa (così anche per le trasformazioni) . E’ indispensabile , onde
poter fruire delle accennate agevolazioni , che lo Statuto del sodalizio
recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002
così come riformulato dalla Legge 128/2004 .Dopo aver costituito l’entità
desiderata , nella forma ritenuta più opportuna , sarà innanzitutto necessario
procedere all’affiliazione della stessa alla Federazione Sportiva Nazionale
competente (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio [F.I.H.P.] , sede
nazionale : Roma , Viale Tiziano n. 74 , telefono : 06 36858449 – 36000730 ,
fax : 06 36858211) oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
C.O.N.I. [quali ad esempio : A.C.S.I. , A.I.C.S. , A.S.I. , C.N.S. Fiamma ,
C.N.S. Libertas , C.S.E.N. , C.S.I. , C.U.S.I. , E.N.D.A.S. , M.S.P.I. , P.G.S.
, UDACE – C.S.A.In. , U.I.S.P. , U.S. ACLI ecc.] il quale annoveri la
disciplina dello skateboard tra quelle disciplinate , in ragione della libera
scelta dei soci costitutori .
La forma indubbiamente più snella
e meno onerosa , delle tre sopra citate , è costituita dall’associazione sportiva
(o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente
diffusa) , la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci .
Gli oneri economici da sopportare
per l’assistenza e/o consulenza (opportuna) di un professionista circa la
redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la
modulistica da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello
AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione
del codice fiscale e della partita I.V.A. , b) notifica dell’esercizio di
opzione per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le
circostanze , c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E.
competente per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge
398/91] ammontano ordinariamente a diverse centinaia di euro (mediamente 500 –
600 euro) . L’ imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui
vanno sommati tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia
d’atto (una o due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia
delle Entrate) e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti
(tutte le copie) da presentare al suddetto Ufficio del Registro per la
registrazione (una marca da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o
frazione di 100) .
Occorrerà dotarsi contestualmente
dei registri contabili : diversi in ragione del tipo di entità costituita e del
regime fiscale prescelto . Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione
delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della
scelta contabile – fiscale effettuata .
L’eventuale opzione per la
disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione
obbligatoria del registro denominato “prospetto riepilogativo dei
corrispettivi”, di facile gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle
Assemblee e del Consiglio Direttivo , del Libro soci e del (opportuno) registro
dei cespiti ammortizzabili . Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il
reddito dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3%
dell’ammontare complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività
commerciali, cui sommare le eventuali plusvalenze . Sul reddito , come sopra
determinato , l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella
misura del 33%.
Grava sul sodalizio sportivo ,
oltre all’onere della presentazione della dichiarazione dei redditi , per
ciascun esercizio , anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la
comunicazione dei dati – certificazioni afferenti : lavoro autonomo ,
provvigioni e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle
prestazioni di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute
od utilizzi le prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi
forfetari , indennità di trasferta , premi o compensi .
Ai fini della costituzione del
sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree , diplomi ,
attestati) in capo ai soggetti costitutori ; il riconoscimento di titoli
abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto
utile al fine di ottenere , dalla federazione sportiva nazionale gerente
l’attività che si ha in animo di intraprendere , il riconoscimento di scuola
sportiva per la disciplina specifica .
Laddove , per l’approntamento e
gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo
assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti , a tal fine , Le
fosse opportuno il nostro intervento professionale , potrà interpellarci al
numero telefonico 0542 641253 (anche fax) , orario d’ufficio : saremmo
lietissimi di mettere la nostra professionalità al Suo servizio. Risposta pubblicata in data 05/09/2005
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- L’associazione che rappresento è partner, unitamente ad altri Enti, del Comune di……, soggetto capofila, in un progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti in aree svantaggiate. In considerazione che il ruolo della nostra associazione è quello di condurre attività sportive nei confronti di detti minori, può essere adottato il regime previsto dalla disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91? Ai fini della corresponsione del compenso ai tecnici incaricati possono essere invocate disposizioni agevolative? Se sì, è possibile stabilire una corresponsione oraria di detti compensi onde allinearsi al prospetto dei costi previsto dal Progetto? Si può individuare un contratto specifico in tal senso?
Il richiedente non specifica se l’associazione rappresentata
abbia natura ovvero finalità “sportive” e ragione sociale o
denominazione “dilettantistica”, limitandosi ad esporre il “ruolo”
(sportivo) svolto nel progetto.
Supponendola in possesso di dette caratteristiche
(ovvero ricorrendo dette condizioni) ed ipotizzando che la medesima
abbia ottemperato alle disposizioni di cui all’articolo 90,
particolarmente dei commi 17 e 18 – 18 bis [avvalendosi eventualmente di quanto
disposto dal comma 18 ter], della Legge 27.12.2002 n. 289, nel nuovo testo così
come oggetto d’emendamenti ad opera della Legge 21.05.2004 n. 128 ovvero
all’onere di conformarvi tempestivamente il proprio statuto
nonché a quello complementare di perseguire l’iscrizione al Registro delle
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, presso il
C.O.N.I., al fine di ottenerne il riconoscimento ai fini sportivi,
pare per la stessa associazione appetibile quanto
disposto particolarmente dagli articoli 1 e 2, comma 5, della Legge
16.12.1991 n. 398 così come aggiornati alla luce degli emendamenti
apportati nel tempo, fino all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, i quali così
dispongono:
Articolo 1
“1. Le associazioni sportive dilettantistiche e relative
sezioni non aventi scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali od agli Enti Nazionali di Promozione Sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un
importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dell’IRAP secondo le
disposizioni di cui all’articolo 2 . L’opzione è esercitata mediante comunicazione
al concessionario [S.I.A.E.] di cui all’articolo 17 del D.P.R.
26.10.1972 n. 640 competente in relazione al domicilio fiscale
dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale
intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno
ed all’Ufficio (Agenzia) delle Entrate, secondo le disposizioni del
D.P.R. 10.11.1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata
con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio .
Articolo 2
“5. In deroga alle disposizioni contenute nel Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il
coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze
patrimoniali.”
Laddove l’associazione di cui si tratta abbia ottemperato a
quanto previsto nei righi 5,6,7,8,9,10,11 della presente risposta, la stessa
potrà fruire delle agevolazioni fiscali individuate dai commi 1, 3, 5, 7,
8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002 n. 289 .
Di particolare rilevanza sono, agli effetti del quesito
sottopostoci, l’agevolazione fiscale apportata dal sopra citato comma 3 ed il contesto
agevolativo in cui detta innovazione si inserisce :
l’articolo 37, comma 1, lettera c) della Legge 21.11.2000,
n. 342 riconduce tra i redditi diversi di cui all’articolo 81, comma 1,
lettera m) del T.U.I.R. “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi ed i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività
sportiva dilettantistica dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali,
dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque altro organismo comunque
denominato [quindi anche dalle associazioni sportive
dilettantistiche] che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che sia da essi riconosciuto . Con il sopra detto comma 3 sono stati inclusi
tra i “redditi diversi” in argomento anche i “compensi per i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale resi in favore di …..associazioni
sportive dilettantistiche”.
Tutti i compensi (rimborsi, indennità e premi) di
cui si tratta (articolo 81, comma 1, lettera m del T.U.I.R.) non sono
assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, in capo al soggetto che li
percepisce, fino ad €. 7.500 (limite) e sono assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta per le somme che eccedono €. 7.500 fino ad €. 28.158,28 [indi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto] .
Dette disposizioni agevolative si applicano a beneficio di
tutti coloro che, in veste di addetti non professionali ad attività amministrativo – gestionale pro associazione sportiva dilettantistica, atleti
dilettanti, giudici di gara dilettanti, commissari speciali incaricati di
visionare o valutare l’operato dell’arbitro in gare dilettantistiche, dirigenti
incaricati di svolgere funzioni indispensabili alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica in quanto concorrenti a garantirne la
concreta realizzazione ed allenatori [tecnici, anche delle attività
motorie, anche didattici del settore, anche dotati di particolari cognizioni
psicologiche] dilettanti, partecipano alla realizzazione della
manifestazione sportiva dilettantistica .
Con l’entrata in vigore della Legge 21.11.2000, n. 342
(nella fattispecie : articolo 37, comma 2, lettera a ) rileva unicamente
il limite annuo [€. 7,500] pro capite di esenzione da imposte,
circa detti compensi, non sussistendo più alcun limite per il valore della
singola prestazione o rilievo per la commisurazione
della stessa .
Soccorre, in termini di ulteriore beneficio fiscale nonché
di conforto alla tesi, l’articolo 108, comma 2 bis, lettera b) del
T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917] il quale dispone che non concorrono
alla formazione del reddito degli enti non commerciali (quindi
dell’associazione sportiva dilettantistica)
“b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche
ai predetti enti (associazione sportiva dilettantistica) per lo svolgimento
convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità
ai fini istituzionali degli enti stessi (associazione sportiva
dilettantistica).”
Ovvero si versa in detta fattispecie laddove il Comune
soggetto capofila, di cui trattasi, abbia con propria delibera approvato
il Progetto per il recupero della marginalità sociale, rivolto a minori ricadenti
in aree svantaggiate e ne abbia indi approvato la propria diretta partecipazione,
assegnando, in detto contesto, parimenti con delibera, all’associazione
sportiva dilettantistica da Ella rappresentata, lo svolgimento e la conduzione
delle attività sportive ritenute nel Progetto intonate, adeguate e
consone, nei confronti di detti minori, individuando in detto svolgimento finalità
sociali, atteso che lo stesso (svolgimento) sia conforme ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica in oggetto
[concorso alla formazione della persona attraverso la pratica della disciplina
sportiva].
Nel caso in cui l’intuizione, come sopra sviluppata,
corrisponda alla realtà, l’associazione sportiva dilettantistica
rilascerà, all’Amministrazione Pubblica di cui trattasi, l’appropriata
documentazione fiscale invocante l’articolo 108, comma 2 bis,
lettera b) del T.U.I.R. [D.P.R. 22.12.1986 n. 917], sottolineando che dette
attività “sono escluse dall’I.V.A. ed esenti da ogni altro tributo (articolo
2,
comma 2, Decreto Legislativo n. 460)”, all’atto dell’incasso di detti
contribuiti convenzionati in ragione della stima progettuale approvata,
indi provvederà, in proprio, a corrispondere ai propri
tecnici/didattici/formatori (magari dotati di accenti di psicologia) sportivi dilettanti,
direttamente impegnati nel Progetto, i compensi loro pertinenti per detto
esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica svolto in conformità con
i fini istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica stessa.
Laddove le prestazioni (sportive) assolte dagli stessi siano
individuate come conformi ai deliberati del Progetto ed ai fini
istituzionali dell’associazione sportiva dilettantistica che effettua la
corresponsione, non si richiederà, ai fini della legittimazione del pagamento,
alcun contratto nei confronti dei tecnici stessi essendo ai fini probatori –
documentali (di diritto civile e fiscale) assolta ogni incombenza con la
sottoscrizione, per ricevuta, ad opera degli stessi tecnici, dell’apposita scheda
“compensi”. Risposta pubblicata in data 22/08/2005
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- Una società sportiva dilettantistica che gestisce una piscina può fare agli assistenti bagnati (che svolgono ore di assistenza bagnanti) un contratto di collaborazione occasionale e quindi sul compenso versare il 20% di ritenuta di acconto? O può optare per il contratto dei collaborazione sportiva art. 81 comma 1 lettera m DPR 917/1986?
- Occorre una premessa per la risposta al quesito:
Nell’adeguamento statutario a cui le associazioni sportive dilettantistiche
devono sottoporsi dopo la legge 128/2004 è consigliabile inserire un punto
nel quale si stabilisce che l’associazione sportiva dilettantistica utilizza
per svolgere la propria attività prestazioni volontarie personali e gratuite
dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti, collaboratori
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare
funzionamento e delle strutture, qualificare o specializzare la propria attività.
Detto
ciò è quindi possibile utilizzare dei collaboratori occasionali.
Il caso deve però essere ricondotto ad una valutazione economica e temporale
infatti la legge Biagi che ha disciplinato tali collaborazioni pone un limite
di compensi 5.000 Euro ed un limite temporale 1 mese per tali collaborazioni
assoggettandole a ritenuta.
Tali compensi poi nella maggioranza dei casi vanno denunciati da parte dei
percettori con modello unico, riteniamo quindi che tale via per quanto possibile
non sia consigliabile.
Consideriamo invece una soluzione adeguata quella di
riconoscere a tali collaboratori compensi per attività sportiva dilettantistica,
erogabili fino a 7.500 Euro per anno solare senza obbligo alcuno di dichiarazione
per il percepiente,
pur andando a costituire costi per l’associazione che avrà l’onere
del resto già presente anche nel caso di prestazioni occasionali di
dichiarare tali compensi nel mod. 770 dell’associazione.
Considerando
poi la particolare attività svolta vi consiglio di scaricare
dal sito la
check- list sugli impianti sportivi e la loro conformità alle
norme di sicurezza sugli impianti. Risposta pubblicata in data 10/08/2005
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- Quali adempimenti deve mettere in atto una associazione sportiva dilettantistica, regolarmente affiliata alla f.i.g.c. ed alla fidal, al fine di trasformarsi in srl senza scopo di lucro?
- Considerato che siano già state effettuate le valutazioni di costi-benefici che tale scelta comporta, tecnicamente è necessario procedere ad una perizia da parte di un ragioniere o dottore commercialista iscritto agli albi professionali. Detta perizia, regolarmente giurata presso il Tribunale, rappresenta la base per il conseguente atto notarile di trasformazione. Questa è la procedura amministrativa; bisogna sempre però considerare il doppio binario amministrativo fiscale e federale: a livello di federazione occorre verificare se questa trasformazione, che potenzialmente potrebbe comportare pregiudizi per i creditori, sia accettata o meno. Per ogni passaggio della procedura descritta, Olimpia Gest Sport mette a disposizione i propri consulenti.
Risposta pubblicata in data 08/08/2005
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- Sono un laureato ISEF, un istruttore fitness, un allenatore minibasket motivato ad allestire una nuova entità sportiva (polisportiva) comprendente sport quali il tennis, il calcio a 5, il basket ed il fitness (aerobica – body building). Quali pratiche e documenti vengono richiesti in proposito? Quante e quali sono le tasse annuali?
- Preliminarmente occorre chiedersi se l’entità costituenda
possa o debba avere scopo di lucro. Laddove l’orientamento dei costitutori
individui finalità sportive non lucrative e lo status dell’entità di
cui si ragiona e dei suoi protagonisti (atleti, in primis) sia dilettantistico
[alcune delle discipline sportive ipotizzate (ad esempio
il calcio a 5) sono oggettivamente dilettantistiche, altre (ad esempio il
basket)
lo sono almeno al livello iniziale di cui alla ipotesi] si potrà innanzitutto
argomentare come l’ambiente normativo di riferimento in cui cercare
le appropriate direttive sia quello costituito dalla Legge 27.12.2002 n. 289
(particolarmente dall’articolo 90 della stessa) e successive modificazioni
da
individuarsi principalmente nella Legge 21.05.2004 n. 128.
Detto ambiente normativo
di riferimento, in verità, reca
importanti agevolazioni, particolarmente di natura fiscale, per l’intrapresa
e gestione di entità sportive dilettantistiche.
L’entità sportiva “in incubazione” potrà assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione
sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile),
b) associazione
sportiva con personalità giuridica di diritto privato (di cui al D.P.R. n.
361 del 10.02.2000),
c) società sportiva
di capitali o cooperativa, secondo le disposizioni vigenti ma, in ogni caso,
senza fine di lucro
per le quali viene richiesto l’atto
scritto da assoggettare a registrazione presso un Pubblico Registro a
tassa fissa (così anche per le trasformazioni). E’ indispensabile, onde
poter fruire delle accennate agevolazioni, che lo Statuto del sodalizio
recepisca i criteri dettati dal comma 18 dell’articolo 90 della Legge 289/2002
così come riformulato dalla Legge 128/2004.
La forma indubbiamente più snella
e meno onerosa, delle tre sopra citate, è costituita dall’associazione
sportiva (o polisportiva) dilettantistica priva di personalità giuridica (largamente
diffusa), la quale però comporta l’esposizione dei beni personali dei soci.
Gli oneri economici da sopportare per l’assistenza e/o consulenza (opportuna)
di
un professionista circa la
redazione scritta dell’atto costitutivo e dello statuto nonché per la
modulistica da produrre preliminarmente o pressoché contestualmente [a)Modello
AA7 da presentare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta di attribuzione
del codice fiscale e della partita I.V.A., b) notifica dell’esercizio di opzione
per la disciplina di cui alla Legge 398/91 laddove ne ricorrano le circostanze
, c) dichiarazione di inizio attività presso l’Agenzia S.I.A.E. competente
per territorio con eventuale notifica dell’opzione per la Legge 398/91] ammontano
ordinariamente a diverse centinaia di euro (mediamente 500 – 600 euro). L’
imposta fissa di registro ammonta attualmente ad €. 168,00 cui vanno sommati
tributi speciali quantificabili in €. 3,72 per ciascuna copia d’atto (una o
due) da ritirare vidimata dall’ Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate)
e l’importo delle marche da bollo cui assoggettare gli atti (tutte le copie)
da
presentare al suddetto Ufficio del Registro per la registrazione (una marca
da bollo da €. 14,62 ogni cento righe di testo o frazione di 100).
Occorrerà dotarsi contestualmente
dei registri contabili: diversi in ragione del tipo di entità costituita e
del regime fiscale prescelto. Le liquidazioni dell’I.V.A. e la quantificazione
delle imposte sui redditi dell’entità sportiva ipotizzata risentiranno della
scelta contabile – fiscale effettuata.
L’eventuale opzione per la
disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 comporterebbe l’adozione obbligatoria
del registro denominato “prospetto riepilogativo dei corrispettivi”, di facile
gestione oltre alla tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo, del Libro soci e del (opportuno) registro dei cespiti
ammortizzabili. Nell’ipotesi di detta opzione (Legge 398/91) il reddito
dell’entità sportiva verrebbe definito forfetariamente nel 3% dell’ammontare
complessivo dei proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, cui
sommare le eventuali plusvalenze. Sul reddito, come sopra determinato,
l’imposta ai fini IRES (già IRPEG) è attualmente definita nella misura del
33%.
Grava sul sodalizio sportivo, oltre all’onere della presentazione della
dichiarazione dei redditi, per
ciascun esercizio, anche quello dell’approntamento del Modello 770 per la
comunicazione dei dati – certificazioni afferenti: lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi laddove il sodalizio sportivo si avvalga delle prestazioni
di professionisti con conseguente versamento all’erario di ritenute od utilizzi
le
prestazioni di sportivi dilettanti cui riconosca rimborsi forfetari, indennità di
trasferta, premi o compensi.
Ai fini della costituzione del
sodalizio ipotizzato non sono richiesti titoli (lauree, diplomi,
attestati) in capo ai soggetti costitutori; il riconoscimento di titoli
abilitativi all’esercizio dell’attività didattica può comunque essere ritenuto
utile al fine di ottenere, dalle federazioni sportive nazionali gerenti
l’attività che si ha in animo di intraprendere, il riconoscimento di scuola
sportiva per una disciplina specifica.
Laddove, per l’approntamento e
gestione delle pratiche e/o consulenze funzionali al corretto e completo
assolvimento di quanto richiesto da leggi o provvedimenti, a tal fine, Le fosse
opportuno il nostro intervento professionale, potrà interpellarci al numero
telefonico 0542 641253 (anche fax), orario d’ufficio: saremmo lietissimi di
mettere la nostra professionalità al Suo servizio. Risposta pubblicata in data 02/08/2005
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- La Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliato il nostro sodalizio
sportivo dilettantistico, con proprio Comunicato Ufficiale notificò, ai
primi del 2005, a tutte le Entità aderenti, l’insorgenza dell’obbligo
di provvedere fin dal 1° luglio 2005 all’iscrizione al Registro delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, da tenersi presso e
ad opera del C.O.N.I., secondo le modalità stabilite l’11 novembre
2004 dal Consiglio Nazionale dello stesso C.O.N.I. e consultabili sul sito internet
www.coni.it. Orbene, abbiamo consultato detto sito nell’ultima settimana
di giugno 2005 e non vi abbiamo individuato l’esposizione delle modalità così come
annunciate fin da sei mesi prima. Come possiamo fare ad assolvere all’obbligo
che ci incombe?
Nonostante l’individuazione dell’ipotesi di istituire presso il C.O.N.I.
un Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconduca
all’anno 2002 e trovi riscontro nella Legge 27.12 dello stesso anno, n. 289,
a ridosso dello scadere del terzo anno dalla concezione la fattispecie,
oggetto di travagliate e controverse vicende, non è ancora approdata al
porto di una disciplina completa di tutti gli elementi per indurne i soggetti
gravati (società ed associazioni sportive dilettantistiche) ai richiesti
adempimenti.
¨ Occorre
comunque precisare che non di obbligo si deve ragionare, bensì di onere:
il legislatore individua nell’iscrizione al registro la condizione imprescindibile (onere
inderogabile) per accedere ai contributi pubblici previsti a sostegno
dell’attività sportiva dilettantistica.
¨ Ulteriori
benefici connessi all’iscrizione:
- riconoscimento
dello status di associazione o società sportiva dilettantistica
- fruizione
( fruire ex novo o continuare a fruire) delle agevolazioni fiscali di cui
ai commi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 289/2002.
¨ Requisiti
per l’iscrizione: possono essere iscritte al Registro le associazioni
e le società sportive dilettantistiche svolgenti attività sportiva dilettantistica
(compresa l’attività didattica), i cui Statuti, oltre ai requisiti prescritti
dall’articolo 90 della Legge n. 289 del 27.12.2002 così come emendato
dalla Legge n. 128 del 21.05.2004, prevedano l’obbligo di conformarsi
alle norme ed alle direttive del CONI nonché delle Federazioni Sportive
Nazionali o delle Discipline Sportive Associate riconosciute o degli
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui siano affiliate.
¨ Prerequisito
(indispensabile) per l’iscrizione: l’affiliazione ad una Federazione
Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta
ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.
In questi giorni (fine luglio 2005) il C.O.N.I. ha disposto, sul proprio
sito internet www.coni.it, la seguente
comunicazione:
“L’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
– secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. lo scorso
novembre – potrà essere effettuata a partire da settembre 2005.
Si avvertono tutti gli interessati che prerequisito indispensabile per iscriversi è l’affiliazione
ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata
oppure ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.”
Nessuna sanzione o pregiudizio potrà pertanto incombere, attualmente,
sulle entità sportive dilettantistiche destinatarie della fattispecie, stante l’esplicita
proroga disposta dal C.O.N.I. per l’inizio delle iscrizioni [proroga
che consentirà, d’altra parte, allo stesso C.O.N.I., si auspica, di completare
finalmente il tessuto delle disposizioni necessarie alla bisogna].
Al fine di predisporre, nel merito, uno strumento di pratica utilità per
agevolare le Entità Sportive Dilettantistiche nell’assolvimento dell’onere
d’iscrizione al detto Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche,
Olimpia Gest Sport ha elaborato una apposita “Guida” al Registro stesso
che potrà essere acquisita dai visitatori del nostro sito consultando le
“News” o la “Home page” del sito stesso. Risposta pubblicata in data 01/08/2005
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- Sono il Presidente di una società militante nel Campionato Nazionale Dilettanti.
Esiste un modello ufficiale per ricevuta del pagamento dei rimborsi ai calciatori,
come da accordo stipulato?
- La Federazione Italiana Giuoco Calcio dispone che, per i soli Campionati
Nazionali Dilettanti (Interregionale Serie D, Serie A, A2 e B di calcio a 5
nonché Serie A, A2 e B di calcio femminile) gli accordi
economici intercorrenti tra il sodalizio sportivo ed i calciatori maggiorenni
per lo stesso militanti, vengano obbligatoriamente redatti sul modello
originale (non sono ammesse pertanto né fotocopie né libere elaborazioni di
parte, anche se simili), in più esemplari, a carta chimica (auto ricalcante)
concepito dalla stessa F.I.G.C., per ciascuna stagione sportiva, da richiedere,
prima dell’inizio dell’attività ufficiale, presso la Segreteria amministrativa
del Comitato Interregionale (Via Po n. 36 00198 Roma) [Serie D], ovvero della
Divisione Calcio a 5 (Via Po n. 24 00198 Roma) [calcio a 5] o della Divisione
Calcio Femminile (Corso d’Italia n. 35/b 00198 Roma) [calcio femminile] e
depositati nei modi e nei tempi previsti presso lo stesso Comitato o Divisioni.
Non esiste alcuna disposizione,
invece, né della
F.I.G.C. né dell’Ordinamento Statale, circa l’uso di specifici modelli per
attestare la ricevuta, ad opera dei calciatori, dei rimborsi forfetari, delle
indennità di trasferta, dei premi e/o dei compensi percepiti.
L’uso di detti
modelli, che possono riguardare pertanto il trattamento dei rapporti economici, non solo verso i calciatori bensì nei
confronti di quanti esercitino direttamente l’attività sportiva
dilettantistica, in ragione delle funzioni ammesse, è liberamente
individuato da ciascun sodalizio sportivo, auspicandosi solamente che,
nella scelta del modello, lo stesso presti adeguata attenzione alla correttezza
e pertinenza dei riferimenti di legge.
Nessuna norma della F.I.G.C., del resto,
dispone che detti modelli vengano depositati od esibiti a Comitati o Divisioni,
assumendosi dalla
disciplina fiscale che gli stessi vengano invece conservati presso il sodalizio.
Olimpia Gest. Sport ha realizzato un fac simile di modello, idoneo al
perseguimento dell’obiettivo, corredato di tutti i più opportuni ed aggiornati
riferimenti di legge. Chi fosse interessato a tale documento può farne
richiesta telefonicamente al numero 0542 641253 (anche fax) in orario d’ufficio. Risposta pubblicata in data 01/08/2005
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- Istituto Scolastico Privato paritario appertenente ad un Ente Non Commerciale legalmete riconosciuto che svolge attività scolastica e in possesso di un Centro Sportivo direttamente gestito può essere iscritto al CONI o una federazione Sportiva riconosciuta senza istituire una associazione Sportiva ad hoc e quindi proseguire i rapporti di lavoro con gli istruttori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa precedente in essere?
- La risposta a nostro avviso è senza
dubbio positiva in quanto i cosidetti gruppi sportivi spontanei esistono, operano
e non hanno necessità di costituire un'associazione sportiva dilettantistica
ad hoc.
Il suggerimento se mai è quello di iscriversi ad un ente di promozione
sportiva in prima battuta (CSI, ARCI, AICS...) dove l'iscrizione non è solitamente
subordinata alla disputa di attività agonistica.
Per altro anche la FIGC
ultimamente a livello giovanile e scolastico accoglie i "gruppi sportivi" nei
propri campionati.
Per chiudere, il sistema dei compensi per attività sportive dilettantistiche
rappresenta una opportunità per le associazioni sportive dilettantistiche
le quali possono instaurare, tuttavia ogni tipo di rapporto di lavoro previsto
dalla normativa anche se a questo punto è necessario come minimo un codice
fiscale o partita iva se viene svolta anche attività commerciale. Risposta pubblicata in data 27/07/2005
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- Siamo un gruppo sportivo affiliato alla federazione italiana di canottaggio.
Attualmente stiamo raccogliendo contributi tra persone fisiche e commercianti
che vanno da € 5 a € 200 cadauno, a seconda della disponibilità del
contribuente, che servono per l'acquisto dell'attrezzatura di bordo e per le
spese necessarie alla partecipazione alle varie gare. A fronte di tale contributo
rilasciamo una ricevuta.
Vorremmo sapere che percorso fiscale devono seguire detti contributi.
- La domanda non è chiarissima.
Si ritiene che il gruppo sportivo sia a questo punto privo di partita IVA,
non
svolga attività commerciale e non abbia adeguato lo statuto secondo
le ultime normative per le agevolazioni fiscali.
Se questo è il quadro
la "associazione sportiva" può introitare esclusivamente proventi
istituzionali, tramite ricevute, in questo caso, tali quote associative non costituiscono
reddito.
Sorge un dubbio nel momento in cui si parla di contributi da commercianti perchè in
questo caso si tratta di proventi commerciali e quindi andrebbero eseguiti una
serie di adempimenti che partendo dalla regolarizzazione dell'associazione sportiva
dilettantistica arrivano fino alla richiesta di partita IVA, e alla scelta di
regime agevolato per lo svolgimento di attività commerciali. Risposta pubblicata in data 12/07/2005
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- Per fondare un team motociclistico sussiste una prospettiva unica: la costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica o si riscontrano ulteriori possibilità?
- La pratica sportiva, nella fattispecie quella dilettantistica, può essere
esercitata da entità costituite sia sotto forma di associazioni sportive
sia di società di capitali.
Gli associati (soci) rispondono illimitatamente degli esiti dell’esercizio
sportivo, con i propri beni personali, nel contesto di un’associazione
sportiva, i soci, invece,di una società di capitali, ordinariamente soltanto
nei limiti della quota sottoscritta.
Prima della promulgazione della Legge 27.12.2002 n. 289 le entità costituite
sotto forma di società di capitali sono state assoggettate a tassazione
nei modi ordinari.
Con il comma 1 dell’articolo 90 della Legge sopra citata (cosiddetta Finanziaria
2003) sono state estese alle entità sportive costituite in forma di società di
capitali senza fine di lucro, le disposizioni della Legge 16.12.1991 n. 398 e
successive modificazioni e le ulteriori agevolazioni fiscali previste dalla normativa
tributaria per l’associazionismo sportivo dilettantistico.
L’ultimo intervento legislativo, nel merito, si individua nell’articolo
4, comma 6 – bis del D.L. n. 72/2004, convertito nella Legge 21.05.2004
n. 128 che riformula il comma 17 dell’articolo 90 di detta Legge 289/2002
secondo la seguente stesura: “Le società ed associazioni sportive
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva
e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle
seguenti forme:
-
associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
E’ opportuno sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1 della Legge
398/1991, onde fruire delle agevolazioni fiscali di cui trattasi, le entità sportive
dilettantistiche in oggetto debbano assolvere all’onere di procedere alla
preliminare affiliazione alla rispettiva (in ragione della disciplina praticata)
Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto
ai sensi delle vigenti leggi.
Gli Statuti e gli atti costitutivi delle entità sopra citate, vieppiù quelli
di sodalizi sportivi dilettantistici già costituiti in forma di società di
capitali, dovranno recepire il principio dell’“assenza del fine di
lucro” ed intonarsi al rispetto delle condizioni recate dal comma 18 dell’articolo
90 Legge 289/2002, nel testo modificato dalla Legge 128/2004. Risposta pubblicata in data 27/06/2005
|
- Una società sportiva dilettantistica costituita con capitale privato, che può adeguare il suo statuto per usufruire delle agevolazioni fiscali di categoria ed essere annoverata nel registro CONI, può inserire nel suo oggetto sociale la gestione del bar del suo centro sportivo e una piccola area annessa di estetica (massaggi, sauna, a completamento dell'esercizio sportivo)? Ovviamente i proventi, non prevalenti rispetto all'attività sportiva, saranno assoggettati a IVA.
- Bisogna distingure bene tra società sportive organizzata in forma di SRL
e associazione sportiva dilettantistica.
Nel caso di associazione sportiva dilettantistica tale associazione deve, al fine
dell'iscrizione nel registro CONI, adeguare lo statuto secondo le previsioni
legislative, come previsto dalle successive modificazioni della legge 398, ultima
delle quali è la legge 128 del maggio 2004.
Il mancato adeguamento fa perdere i requisiti necessari per accedere al registro CONI e conseguentemente alle agevolazioni della legge 398.
Per quanto riguarda l'oggetto sociale riteniamo che sia sufficiente (al fine di
evitare problemi di commercialità prevalente) prevedere nello statuto un
punto del genere OMISSIS.
A tal fine potrà partecipare a gare, eventi, tornei, campionati, indire
manifestazioni e gare, organizzare spettacoli di carattere sportivo e occasionalmente
di altro genere, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici
per gestire impianti pubblici, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive,
accettare in via strumentale e senza fine di lucro sponsorizzazioni ed erogare pubblicità ai committenti pubblicitari, gestire attività commerciali connesse e collegate.
Inserirei anche un'articolo seguente così congegnato:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle entrate delle quote associative e contributi (ordinari e/o straordinari)
deliberati;
- dai beni mobili ed immobili acquistati o comunque pervenuti da enti o privati;
- dalle contribuzioni volontarie o donazioni di soci, privati od enti;
- dalle sovvenzioni del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o di altri enti
ai quali si affili, dei quali si impegna a rispettare i regolamenti, le norme
degli statuti, che, per effetto del corrente richiamo, costituiscono parte
integrante del presente statuto, nella parte relativa alla organizzazione
e gestione delle società od associazioni affiliate;
- dai premi e dai trofei vinti;
- dagli introiti di manifestazioni sportive, di feste sociali e da raccolte
pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze
o campagne di sensibilizzazione;
- dai proventi derivanti da sponsorizzazioni e dai corrispettivi di prestazioni
pubblicitarie erogate attraverso l'attività svolta;
- dai proventi realizzati attraverso iniziative commerciali connesse.
Risulta quindi chiaro che tale attività deve essere complementare e connessa
alla principale.
Sottolineo inoltre la necessità di approfondire la normativa riguardante
le autorizzazioni comunali, nel caso tale esercizio sia aperto a tutto il pubblico.
Le confermo l'assoggettamento ad IVA di tali proventi commerciali ed il versamento
del 50% dell'imposta se l'associazione opera in regime 398 a patto che tale attività
venga svolta all'interno del centro sportivo. Risposta pubblicata in data 13/06/2005
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- La nostra Associazione Sportiva Dilettantistica ha tesserato un calciatore extracomunitario ed ha provveduto a dotarlo di un appartamento per tutta la stagione sportiva, previa stipulazione, con la collaborazione di un mediatore immobiliare, di un contratto di locazione con privati per esigenze transitorie d’utilizzo. Quali comunicazioni (ed a quali Autorità Pubbliche) dovrà approntare il nostro sodalizio?
- L’articolo 12 del D.L. n. 59 introdusse, nell’anno 1978, l’obbligo
di comunicare, entro le 48 ore dal fatto, all’Autorità di Pubblica
Sicurezza territorialmente competente, la costituzione di diritti di godimento
(quali, ad esempio, l’uso locativo) su immobili di qualsiasi tipologia,
purché superiori ad un mese. Prescrisse che nella comunicazione fossero
indicate le generalità del concedente e del beneficiario nonché gli
estremi identificativi del documento d’identità/di riconoscimento
di questo ultimo oltre che l’ubicazione dell’immobile.
L’ articolo 7 del Decreto Legislativo n. 286, stabilì successivamente,
nell’anno 1998, che alla stessa Autorità di Pubblica Sicurezza e
sempre entro 48 ore dal fatto, si dovessero comunicare anche la concessione di
ospitalità o di alloggio ad uno straniero (od apolide) oltre che la cessione
allo stesso (agli stessi) di proprietà o diritti di godimento di beni
immobili.
Facendo riferimento alla sola comunicazione di cui al D.L. n. 59/78, da ultimo,
i commi 344 e 345 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) hanno individuato
l’obbligo di detta notifica anche in capo ai mediatori immobiliari, per
quanto di pertinenza nonché la possibilità di effettuarla, in alternativa,
per via telematica inviando il modello elettronico, che può essere reperito
sul sito delle Entrate, all’Agenzia delle Entrate ed hanno disposto che
la presentazione per la registrazione (tutte le pratiche), presso la stessa competente
Agenzia delle Entrate, degli atti di cessione o costituzione di diritti immobiliari
di cui all’articolo 12 del citato D.L. n. 59/78 “tiene luogo della
comunicazione di cui allo stesso articolo 12”.
Nel caso specifico sottopostoci, pertanto, a prescindere dalla comunicazione
di pertinenza del mediatore immobiliare che vi ha affiancato nella risoluzione
del problema e che potrebbe dare adito ad una ridondanza di comunicazioni nello
stesso merito, tenuto conto che con la stessa Finanziaria 2005 si è posto
l’accento sulla obbligatorietà di assoggettamento a registrazione
dei contratti di locazione immobiliare, assolverete agli obblighi di comunicazione che
vi riguardano mediante la presentazione per la registrazione del contratto
di locazione di cui trattasi, presso l’Agenzia delle Entrate competente.
E’ comunque prudente, in questa prima fase di applicazione della Finanziaria
2005, in cui si riscontrano alcune difficoltà di connessione tra gli Uffici
Pubblici interessati, presentare anche all’Autorità di Pubblica
Sicurezza la comunicazione (su modello cartaceo) di cui all’articolo 12
del D.L. n. 59/78.
Laddove poi, al termine di detto periodo contrattuale di locazione, qualcuno
(diverso dal locatore) conceda ospitalità od alloggio allo stesso calciatore
straniero, sarà comunque necessario darne comunicazione alla stessa Autorità di
Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo n.
286/1998. Risposta pubblicata in data 27/05/2005
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- L’Amministrazione Comunale ha erogato un contributo alla nostra associazione
sportiva dilettantistica per le migliorie manutentive apportate agli impianti
da calcio avuti in conduzione. Trattasi di un provento istituzionale o commerciale?
Qual’è il trattamento tributario cui assoggettare detto contributo?
- Il contributo percepito da un’associazione sportiva dilettantistica,corrisposto da un Ente Pubblico Territoriale (Comune), per migliorie ad impianti sportivi e quindi finalizzato ad un siffatto risultato, configura un PROVENTO ISTITUZIONALE (non commerciale) LADDOVE L’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHE LO RICEVE NON ASSUMA ALCUN CONNOTATO DI COMMERCIALITA’:
in tal caso il trattamento tributario è il seguente: IMPORTO NON SOGGETTO AD IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72 né ad imposta sui redditi, salvo laddove le somme erogate fossero utilizzate in distonia con la delibera dell’erogazione.
Marca da bollo di euro 1,29 sul documento che ne attesta il ricevimento, se l’importo erogato supera euro 77,47. Se l’attività svolta dall’entità sportiva dilettantistica che lo riceve ASSUME invece CONNOTATI DI COMMERCIALITA’, il contributo che HA NATURA COMMERCIALE deve essere assoggettato, dalla stessa entità beneficiaria, ad imposizione.
L’Art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 600/73 stabilisce che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e privati DEVONO OPERARE UNA RITENUTA DEL 4% a titolo d’acconto imposte sui redditi sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese.
L’Art. 90, comma 4, della Legge 27.12.2002 n° 289 stabilisce che il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4% di cui sopra sui contributi erogati alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto i soli Enti Pubblici Territoriali e non anche i sopra esposti Enti Sportivi sono tenuti ad applicare detta ritenuta del 4%, sui contributi erogati alle società od associazioni sportive dilettantistiche in conto manutenzione impianti sportivi (e/o in conto esercizio). Risposta pubblicata in data 25/05/2005
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- Come collaboratore amministrativo gestionale percipiente di solo reddito inferiore
a EUR 5.000,00 posso sempre risultare a carico di mio marito anche se l'importo
da me percepito è superiore a EUR 2.840,51 per risultare a carico ai fini
della dichiarazione dei redditi?
- Se si tratta di compensi per attività sportiva dilettantistica percepiti
previa compilazione dell'apposito modello strumentale alla presentazione del 770
da parte dell'associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che tali proventi
non costituiscano reddito e non siano nemmeno dichiarabili in quanto inferiori
ai 7.500 euro.
Risposta pubblicata in data 25/05/2005
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- Al fine di accogliere la richiesta formulata in tal senso da una cospicua parte di nuovi soci entrati a far parte della nostra associazione dilettantistica, risiedenti
in un comune diverso, della stessa Provincia, distante oltre 20 chilometri, possiamo richiedere il trasferimento della nostra sede in detto comune?
- Con innovazione apportata a mezzo del proprio Comunicato Ufficiale n. 163/A, pubblicato
in data 30. 04. 2004, la F.I.G.C., con l’articolo 18 delle N.O.I.F., avente a rubrica “Sede sociale”, così dispone “In ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, il trasferimento di sede in altro Comune è consentito a condizione che il Comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società”.
A nulla rileva, pertanto, la distanza chilometrica intercorrente tra i Comuni
di cui trattasi: affinché detto ipotizzato trasferimento di sede possa
essere autorizzato, condizione essenziale è che sussista contiguità
tra i due Comuni.
Olimpia Gest Sport, al fine di orientare nella complessa fattispecie i sodalizi
alle prese con problematiche di movimentazione, ha approntato un vademecum dal
titolo “Attribuzione a terzi del titolo sportivo” riproducente la
normativa di riferimento, l’iter per il perseguimento degli obiettivi designati,
la modulistica occorrente per la gestione delle “tappe” supposte,
la documentazione legale, federale e privatistica (verbali d’Assemblea,
istanze, attestazioni di terzi) d’opportunità.
Detto vademecum potrà essere acquisito, a pagamento (corrispettivo: €.
20), da quanti ne abbisognino, previa richiesta a mezzo dell’apposito riquadro
contenuto nella Home page o nella rubrica “Approfondimenti” del sito. Risposta pubblicata in data 23/03/2005
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- I compensi, i rimborsi, le indennità e gli elementi premiali erogati
ad atleti dilettanti come debbono essere classificati agli effetti civili e fiscali?
E’ plausibile classificarli quali corrispettivi di lavoro autonomo o subordinato?
- L’Articolo 94 ter delle N.O.I.F., al comma 1, così
come vigente a seguito dell’emendamento apportato dalla F.I.G.C. con il
Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002, parimenti a quanto espresso
nella pre vigente formulazione, esclude “per i calciatori/calciatrici
tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti, così come per tutti i calciatori/calciatrici <non
professionisti> ogni forma di lavoro autonomo o subordinato e conseguentemente
esclude che le suddette elargizioni possano essere il corrispettivo di rapporti
così classificabili.
Il comma 1, vieppiù, dell’Articolo 37 della Legge 21.11.2000
n. 342 ha inconfutabilmente classificato le “indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati, nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’incremento delle
razze equine (UNIRE), dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo
(pertanto anche dai sodalizi sportivi), comunque denominato, che persegua
finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto”
tra i “redditi diversi” di cui all’articolo 81 (ora 67),
comma 1, lettera m) del T.U.I.R.
Con la lettera a) del comma 3 dell’articolo 90 della Legge 27.12.2002
n. 289 sono state, da ultimo, incluse tra i predetti “redditi diversi”, anche le erogazioni corrispettive di prestazioni di carattere amministrativo
– gestionale di natura non professionale rese, nell’ambito di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, a favore di società ed
associazioni sportive dilettantistiche. Risposta pubblicata in data 08/03/2005
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- Qual’è il trattamento fiscale degli emolumenti erogati agli sportivi
dilettanti?
- Premesso che, come precisa la Circolare 16 novembre 2000, n°
207/E –collegato fiscale alla legge finanziaria 2000-, 1.5.8 nel merito
dell’articolo 37 della L. 342/2000 “non concorrono a formare l’importo
complessivo di (odierni €. 7.500,00) escluso dall’imposizione, i
rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio
ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale”, ai sensi dell’Articolo 83, comma 2 del T.U.I.R., gli
emolumenti percepiti entro il tetto annuo (anno solare) di €. 7.500,00
complessivi, non concorrono a formare il reddito del percipiente e pertanto
non debbono essere assoggettati, dal sodalizio sportivo erogante, ad alcuna
ritenuta erariale. All’uopo, grava sullo stesso percettore l’onere
di notificare all’entità sportiva che li corrisponde, l’ammontare
di eventuali ulteriori compensi percepiti allo stesso titolo da diversi sodalizi
sportivi dilettantistici talché ricorrano per l’erogante informazioni
complete e corrette ai fini dell’applicazione delle ritenute erariali.
Debbono essere assoggettati, invece, dal sodalizio sportivo di cui trattasi, a ritenuta a titolo d’imposta, con l’aliquota definita per il
primo scaglione di reddito (attualmente – fin dal 01.01.2003- pari al
23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali, gli emolumenti compresi
nella fascia eccedente i 7.500,00 euro, fino ad €. 28.158,28.
La parte imponibile, assoggettata a ritenuta a titolo di imposta, di detti
emolumenti, concorre alla formazione del reddito del percettore ma ai soli
fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
I compensi che eccedono l’importo annuo di €. 28.158,28 debbono essere
assoggettati alla medesima ritenuta del 23% (più le relative addizionali
regionali e comunali) ma a titolo d’acconto. Risposta pubblicata in data 08/03/2005
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- Qual è la tipologia societaria più idonea per un costituendo sodalizio sportivo?
- L’attività sportiva dilettantistica può essere liberamente esercitata sia da Associazioni, sia da Società commerciali, sia da Società cooperative. Al riguardo non esiste alcuna limitazione imposta dalla legge, dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dal CONI.
Le Società sportive professionistiche, in ottemperanza alla legge n.91 del 1981, vengono costituite sotto forma di Società di Capitali.
Le entità sportive dilettantistiche, non sussistendo limitazioni od indirizzi cogenti, assumono preferibilmente la forma di Associazioni.
Per l’attività sportiva dilettantistica, le ragioni di detta preferenza, nell’ottica legale, riposano sulla maggior semplicità di realizzazione, nell’ottica economica, sulla minor onerosità in fase di costituzione e gestione e, nell’ottica fiscale, sulla apprezzabilità dei benefici sia sotto forma di snellimento burocratico che di imposizione tributaria. Risposta pubblicata in data 03/03/2005
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- E’ compatibile con la natura e la missione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, l’accollo alla medesima, in forza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale proprietaria dello stesso, di opere edili di rilevante importo comportanti l’integrale ristrutturazione dell’impianto condotto con impiego delle più idonee attrezzature tecniche e con assunzione della responsabilità circa l’acquisto di tutti i beni e servizi afferenti?
- L’attività principale ovvero “essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari”, così come individuati dallo Statuto di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, qualifica e definisce “la missione” della stessa.
Nel caso dell’associazionismo sportivo in esame, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’associazione è indubbiamente quella sportiva consistente nella formazione della persona attraverso la pratica sportiva. I beni e servizi acquisibili da un’associazione siffatta e le attrezzature strumentali al perseguimento dei fini statutari, affinché sussista coerenza e conformità alla missione, sono pertanto sportivi o comunque compatibili con gli stessi.
Le responsabilità convenzionali, di contro, la natura dei beni strumentali richiesti per l’intervento, la tipologia delle opere commissionate individuano, nella fattispecie, l’oggetto sociale di una ditta edile ed il relativo rischio d’impresa, del tutto estranei alla natura e missione dell’associazione di cui trattasi e come tali suscettibili di stravolgerne l’accezione. Risposta pubblicata in data 03/03/2005
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- Qual è il trattamento tributario dei contributi in denaro erogati a beneficio di un’associazione sportiva dilettantistica, per la gestione di un impianto sportivo (apertura – custodia, pulizia e manutenzione ordinaria), dall’Ente Pubblico Territoriale proprietario?
- L’utilizzo del termine “contributi”, avulso da una opportuna disamina circa la natura degli stessi potrebbe indurre il beneficiario in errore, ai fini tributari, all’atto di definirne il trattamento tecnico – fiscale. Un’Associazione Sportiva Dilettantistica optante per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 beneficia infatti, sovente, di contributi erogatile da Enti Pubblici non meno che da privati per il perseguimento dei propri fini istituzionali, confortata dalla definizione, circa gli stessi, in forza della vigente normativa, di “proventi istituzionali”: come tali non concorrenti alla definizione del reddito del sodalizio percipiente (a condizione che la stessa associazione li destini effettivamente al perseguimento di detti fini, in ottemperanza e conformità alla delibera del soggetto erogante).
Poiché, però, circa la fattispecie in oggetto, si riscontra che, con l’Art. 21 comma 4, lettera b) della Legge 27/12/1998 n. 449 (cosiddetta “Finanziaria 1998”), è mutata la disciplina dei contributi e delle liberalità, assumendosi che i contributi in denaro spettanti in base a contratto debbansi qualificare “proventi commerciali concorrenti alla determinazione del reddito dell’entità sportiva percipiente”, devesi, all’uopo, argomentare che la convenzione intercorrente tra l’Associazione Sportiva Dilettantistica di cui trattasi e l’Ente Pubblico Territoriale (Amministrazione Comunale) proprietario configura prestazioni, in capo all’Associazione Sportiva stessa, di pretta valenza commerciale. I proventi conseguenti l’ottemperanza, ad opera del sodalizio sportivo in oggetto, degli assunti negoziali (convenzionali), debbonsi, pertanto, classificare “corrispettivi” o “proventi commerciali” e, conseguentemente, debbono risaltare attraverso la forma della fattura emessa. Risposta pubblicata in data 02/03/2005
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- Può una associazione sportiva dilettantistica stipulare un contratto di lavoro a progetto così come previsto nella cosiddetta legge Biagi?
- Si ritiene che la risposta sia affermativa, a condizione che lo statuto della associazione sportiva non vieti espressamente la possibilità di assumere dipendenti, riservando le attività ai soli soci. In ogni modo tale progetto dovrà essere quanto mai specifico e riguardante ad esempio l’attivazione o la riorganizzazione di uno specifico settore della associazione sportiva dilettantistica.
Risposta pubblicata in data 14/02/2005
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- Qual è l’ammontare massimo di proventi introitabile per poter fruire delle disposizioni di cui alla disciplina fiscale della Legge 398/91?
- Premesso che, ai fini di cui trattasi, non tutti i proventi conseguiti rilevano, dovendosi escludere preliminarmente dal computo quanti siano classificabili “di natura istituzionale”, il testo della Legge n° 398/91 assemblato con gli emendamenti apportati nel tempo e particolarmente, infine, con il comma 2 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289, identifica in €.250.000,00 l’ammontare massimo conseguibile di soli proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciali, al netto di quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali” perdano la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge.
Il comma 4 dell’Art. 1 della Legge 398/91, all’uopo, recita “Non concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti che si avvalgano dell’opzione di cui al comma 1, i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali svolte nel periodo d’imposta, limitatamente a numero due eventi, per un importo non superiore complessivamente ad €. 51.645,70.”
L’Art. 3 della stessa Legge 398/91 stabilisce ulteriormente che non vada computato nel limite di €.250.000,00 il premio di addestramento e formazione tecnica percepito dai soggetti di cui all’Art.1.
Risposta pubblicata in data 08/02/2005
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- Tutti i soggetti che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, dall’esercizio di attività commerciali, proventi d’ammontare superiore ad €. 250.000,00 possono optare per usufruire delle disposizioni di cui alla Legge 398/91?
- L’ammissione al beneficio di cui trattasi non è generalizzata. Possono infatti correttamente effettuare l’esercizio di opzione, ricorrendone il presupposto economico in oggetto, soltanto le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, non aventi scopo di lucro, le società sportive dilettantistiche costituite o che si costituiscano o che si trasformino in società di capitali senza fine di lucro od in cooperative e, nell’ambito di queste, soltanto quante siano affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali od agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti ed a condizione che, ulteriormente, abbiano uniformato i rispettivi Statuti ed Atti Costitutivi, redatti necessariamente per atto scritto, ai criteri ed ai requisiti di cui al comma 18 dell’Art. 90 della Legge 27.12.2002 n° 289 e successivi emendamenti.
Risposta pubblicata in data 08/02/2005
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- Una associazione sportiva dilettantistica che ha optato per la disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91 e che introita proventi conseguenti la locazione di un immobile ad uso commerciale, può beneficiare, ai fini della determinazione del reddito e della conseguente definizione dell’imposta IRES ed IRAP dovuta all’erario per detti proventi, del meccanismo di calcolo consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti?
- Il reddito complessivo di un’associazione sportiva dilettantistica che opta per avvalersi della disciplina fiscale di cui alla Legge 398/91, ente non commerciale, diversamente da quanto stabilito per gli enti commerciali, non è determinato da un’unica categoria reddituale definibile:
reddito d’impresa caratterizzata dalla confluenza di proventi da
qualsivoglia fonte, bensì dal cumulo dei redditi fondiari, di capitale,
d’impresa
e diversi, definibili negli appositi quadri del modello unico “enti
non commerciali ed equiparati” e da riportare nell’apposito quadro
N ai fini del calcolo delle imposte.
Pertanto, ai fini della sola determinazione, nel quadro RG del modello unico
sopra citato, del reddito di impresa dei soggetti che, come le associazioni
sportive dilettantistiche, optino per la disciplina di cui alla Legge 398/91,
si applica il meccanismo di calcolo o determinazione consistente nell’applicazione
del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, al netto di
quanti, pur oggettivamente classificabili “commerciali”, perdano
la natura della commercialità in base a specifiche disposizioni di legge;
per quanto concerne, invece, la definizione reddituale dei proventi immobiliari, si constata che la stessa trova allocazione al quadro RB dello stesso modello, ispirata e governata dalla diversa, specifica normativa afferente il trattamento di detti proventi. Risposta pubblicata in data 24/01/2005
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- Qual è il limite massimo dei pagamenti che è possibile effettuare in contanti secondo la legge 398?
- Tale limite è fissato in 516,45 euro (il vecchio milione di lire). Gli importi superiori devono essere trattati con strumenti bancari che lasciano una “traccia” assegni non trasferibili, bonifici, ricevuti bancarie, ecc.
Risposta pubblicata in data 19/01/2005
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